Versione
25 maggio 1975
25 maggio 1975
Art. 15.
L' articolo 648 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire dieci milioni.
La pena e' della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire cinquecentomila, se il fatto e' di particolare tenuita'.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non e' imputabile o non e' punibile".
L' articolo 648 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire dieci milioni.
La pena e' della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire cinquecentomila, se il fatto e' di particolare tenuita'.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non e' imputabile o non e' punibile".
Commentari • 3
- 1. Questioni in tema di ricettazioneOliviero Formenti · https://www.filodiritto.com/ · 13 settembre 2010 · 12.485613
[…] Al comma 2 dell'articolo 648 è prevista la circostanza attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, introdotta dall'articolo 15 della legge 152/1975. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 29/05/1992, n. 7090Provvedimento: […] infatti, il 2 comma dell'art. 648 c.p., così come modificato dall'art. 15 della Legge 22 maggio 1975 n.152, non prevede un'autonoma ipotesi delittuosa, bensì una speciale e complessa attenuante, identificata nella "particolare tenuità del fatto". […]Leggi di più...
- diminuzioni per le attenuanti·
- vanno considerate nel minimo·
- principio generale fissato nell'art. 157 comma secondo cod. pen·
- applicabilità·
- computo della pena·
- d.p.r. 12 aprile 1990 n. 75·
- sussistenza·
- esclusione·
- ragioni·
- applicabilità anche ad altri istituti·
- applicabilità dell'amnistia di cui al d.p.r. 12 aprile 1990 n. 75·
- concorso con l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità·
- attenuante del fatto di particolare tenuità·
- reato·
- amnistia