Articolo 468 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 477Articolo 479
Versione
6 maggio 1952
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Versione
16 marzo 2001
Art. 468.
(( (Nomina dei membri delle commissioni). )) ((I membri delle commissioni di cui all'articolo 467 sono nominati dal competente Direttore marittimo per la durata di tre anni. Essi possono essere confermati alla scadenza del triennio o sostituiti anche prima di detto termine.
Con le stesse modalita' di cui al comma 1 sono nominati i membri supplenti.))
Entrata in vigore il 16 marzo 2001
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