(( (Nomina dei membri delle commissioni). )) ((I membri delle commissioni di cui all'articolo 467 sono nominati dal competente Direttore marittimo per la durata di tre anni. Essi possono essere confermati alla scadenza del triennio o sostituiti anche prima di detto termine.
Con le stesse modalita' di cui al comma 1 sono nominati i membri supplenti.))