Sentenza 15 giugno 2017
Massime • 1
Ai fini della prova della partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, la condotta di colui che contribuisce ad un fondo di solidarietà (cosiddetta colletta) in favore dei sodali detenuti in carcere, pur rivestendo valenza indiziante, necessita di ulteriori elementi che confermino l'adesione del predetto al sodalizio.
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni: la mancata consegna dei files audio determina nullitàAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 maggio 2024
La massima In tema di riesame, l'omessa consegna da parte del pubblico ministero dei "files" audio delle registrazioni di conversazioni intercettate, utilizzate per l'emissione dell'ordinanza cautelare, determina nullità nel caso in cui, pur in mancanza di formule sacramentali nella richiesta di accesso e di una sua esplicita finalizzazione alla proposizione del riesame, sussistano elementi, desumibili dal suo contenuto o dal comportamento del difensore, da cui desumere inequivocabilmente la riferibilità di detta richiesta al soddisfacimento di esigenze correlate allo stato custodiale dell'indagato. La sentenza integrale Cassazione penale sez. VI, 19/12/2023, n.4021 FATTI DI CAUSA 1. Il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/06/2017, n. 53477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53477 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2017 |
Testo completo
53477-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 15/06/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 1616 Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUCIANO IMPERIALI - Consigliere -N. 50811/2016 Dott. ANDREA PELLEGRINO - Consigliere - Dott. IU COSCIONI Dott. GIOVANNI ARIOLLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ET MO N. IL 06/02/1970 ET WA N. IL 17/03/1975 GL IU VI N. IL 27/08/1968 CAVALLARO NO N. IL 20/01/1959 CAVALLARO FERDINANDO N. IL 02/11/1965 D'IC ON N. IL 12/06/1945 D'IC IU N. IL 19/02/1983 EL LE N. IL 22/10/1979 EL VA N. IL 10/11/1981 RI ON N. IL 18/09/1972 RI IC N. IL 18/09/1972 RI TR N. IL 05/05/1945 avverso la sentenza n. 3812/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del 22/02/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/06/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso per il rightto di tutti i ricorsi,чістці; Uditi i difensori: avv. Flavio Campagna ed avv. Tommaso Servetto per PE ZO TI, che ha insistito nei motivi di ricorso, avv. DO Putrino ed avv. PE Del Sorbo per EL DO e AL DO, che hanno insistito nei motivi di ricorso, avv. Basilio Foti per IM EN e LT EN, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, avv. Carlo RI Romeo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. avv. Vittorio Del Monte per ON D'CO ed avv. Emilia Lodato per ON D'CO e PE D'CO, che si sono riportati ai motivi del ricorso, avv. OS Palumbo per IE RI e CO RI, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi, avv. DO Ioppolo ed avv. PE AN Gianzi, per NO RO e ER RO, che si sonon riportati ai motivi di ricorso ed alle memorie depositate. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di IN ha solo parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di IN in data 26/11/2014 ed avente ad oggetto l'insediamento nel territorio della provincia di IN dell'associazione di stampo mafioso 'ndrangheta, nella specie con le cd. locali di VA e di RN RI, sentenza che aveva affermato la penale responsabilità di tutti gli odierni ricorrenti in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., e di IE RI altresì in ordine ad alcuni delitti in materia di armi. La Corte territoriale, come già la sentenza di primo grado, ha evidenziato che il procedimento di cui si tratta, denominato "Colpo di Coda", si fonda sull'apporto conoscitivo offerto in primo luogo dall'acquisizione delle prove raccolte e formate in altro procedimento, cd. "TA", dall'esame degli operanti che avevano compiuto le diverse indagini poi confluite nello stesso, dalle dichiarazioni rese in dibattimento dai collaboratori di giustizia ON LA e CI OD e da quelle, acquisite, di CO RA nel processo TA, dagli esiti dei servizi di OCP, dalle dichiarazioni di numerosi testimoni, dall'esame degli imputati e dagli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali svolte sia nel procedimento Colpo di Coda, di cui si tratta, che nelle indagini confluite nei processi cd. "TA", "Crimine" ed "Infinito". Nel ricostruire il fenomeno criminoso dell'insediamento nel territorio della provincia di IN dell'associazione di stampo mafioso 'ndrangheta, organizzata in "locali", ossia in strutture attive in determinate aree dell'hinterland torinese, dotate di autonomia operativa ed aventi come referenti la medesima organizzazione localizzata in IA, la sentenza L impugnata ha indicato la locale di VA, al pari delle altre insediate in IE, come filiazione della 'ndrangheta calabrese e come sua componente distaccata che può avvalersi grazie alla relazione di collegamento con la "Casa madre" della forza di intimidazione che quest'ultima ha acquisito nel tempo tramite una risalente e sistematica pratica di violenza e minaccia che ha determinato un diffuso timore anche fuori dal territorio calabrese. La sentenza della Corte territoriale riconosce, pertanto, una struttura unitaria dell'associazione, ancorché capace di "figliare" nuove articolazioni in realtà territoriali lontane dalla IA, fondando tale valutazione su una pluralità di dati fattuali comprovanti il collegamento tra le locali dell'hinterland torinese tra loro e tra l'associazione e la "casa madre" calabrese: si tratta di riti di conferimento di dote;
dell'interessamento alla riapertura del locale di Rivoli dopo la dismissione da parte di AL De SI, delle attività prodromiche alla riapertura di una nuova locale, del ruolo di referente di PE NO, di una serie di conversazioni intercettate denotanti la necessità di ottenere l'avallo del Crimine di Polsi per poter aprire una nuova locale oppure per nominare cariche apicali di una locale o istituire nuovi organi. Secondo le sentenze dei giudici di merito però, il raccordo che si è così ricostruito non si sarebbe tradotto in un totale assoggettamento delle cosche piemontesi a quelle della regione d'origine in modo tale da essere le prime divenute espressione e strumento meramente 1 esecutivo di progetti e volontà maturati altrove, ossia un mero braccio operativo dislocato altrove;
al contrario, una volta costituita, attraverso la propria gerarchia interna, ciascuna struttura avrebbe acquisito ed esercitato autonomia decisionale e gestionale, dando luogo a manifestazioni concrete, vissute e percepite come tali nelle corrispondenti realtà territoriali. Oggetto specifico della sentenza impugnata sono due locali, quella di VA (già oggetto del procedimento TA, in relazione ad altri soggetti) e quella di RN RI, distaccatasi dalla prima. Con riferimento alle vicende del locale di VA sono stati individuati quali suoi appartenenti, tra gli altri, gli odierni ricorrenti IM EN, LT EN, PE D'CO, ON D'CO, IE RI, CO RI, ON RI, EL DO e AL DO e, nell'esaminare le vicende di tale struttura, si è dato rilievo al conferimento della dote di trequartino a TI AL, ad una riunione tenutasi il 30/10/2009 presso il bar Timone di VA, alla vicenda ritenuta "centrale" nel presente procedimento della "colletta" in favore dei sodali detenuti a seguito dell'operazione - TA, ed alle reazioni dei fratelli CO ed ON RI agli arresti eseguiti in tale procedimento. La locale RN RI, invece, è stata indicata come costituita in occasione di una L riunione tenutasi il 1^ ottobre 2009 a casa di AI QU, destinato a divenirne il capo locale, e di tale locale sono stati riconosciuti partecipi, tra gli altri, per quel che qui interessa, anche NO RO, ER RO e PE ZO TI. Nella ricostruzione delle vicende di questa sono stati valorizzati: i dati forniti dalle intercettazioni che avevano rivelato i contatti preliminari tra IE e IA per la creazione della nuova compagine;
l'incontro avvenuto in VA in data 1 ottobre 2009 tra tutti i vertici della provincia di IN, all'esito del quale era stato prescelto QU AI, già organico al locale di VA, quale capo del nuovo locale, costituito per scissione da quest'ultimo; le conversazioni intercettate tra ER RO e RU RA, tra IE RI ed ON RI, le conversazioni relative alla figura di PE NO intercettate a bordo della vettura di RI IN AI, IO del predetto QU, alcune vicende particolari come la cd. vicenda Laquale, le attività dei sodali per il mantenimento di AI QU, le reazioni dei fratelli RO e di ZO TI agli arresti del proc. TA, e la visita dei sodali di RN RI ad RI SC ZI. La sentenza della Corte di Appello di IN in data 22/2/2016, nel riformare la sentenza del primo giudice, in particolare: - ha assolto ER RO dal reato di cui all'art. 12 quinquies d.l. 306/92 contestatogli al capo n. 3) e rideterminato la pena inflittagli per la partecipazione ad associazione di stampo mafioso;
-ha concesso ad ON RI le circostanze attenuanti generiche come equivalenti all'aggravante contestata e rideterminato la pena allo stesso inflitta;
2 riduceva la pena inflitta anche a IM EN, PE ZO TI, ON D'CO, PE D'CO, CO RI e IE RI;
-ha revocato la confisca disposta ex art. 12 sexies d.l. 306/90 su beni appartenenti a ER RO e RI CI, disponendone la restituzione ai medesimi;
ha revocato la confisca disposta ex art. 12 sexies d.l. 306/90 sul conto corrente e sui buoni postali cointestati ad ON RI ed alla moglie MA PI per la quota di metà appartenente a quest'ultima; -· ha confermato, nel resto, la sentenza impugnata.
2. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso, a mezzo dei rispettivi difensori gli imputati IM EN, LT EN, PE D'CO, ON D'CO, IE RI, CO RI, ON RI, EL DO e AL DO, NO RO, ER RO e PE ZO TI. Alcuni motivi di impugnazione sono comuni ad una pluralità di ricorrenti.
3. PE D'CO, ON D'CO, IE RI, CO RI, ON RI, NO RO, ER RO e PE ZO TI deducono tutti la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurazione del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. con riferimento alle due strutture oggetto del presente procedimento. I ricorrenti contestano, in particolare, la ricostruzione operata dalla sentenza impugnata secondo cui l'associazione di cui al capo 1) sarebbe un'associazione unitaria, seppur distinta in "locali", che per "le novità" risponde alla Casa Madre calabrese, agendo però in autonomia in relazione alle attività ordinarie, sicché si sarebbe ritenuta non necessaria l'estrinsecazione del metodo mafioso da parte della specifica locale di VA e dei suoi presunti sodali. Si assume nei ricorsi, infatti, che sarebbe contraddittoria la motivazione della sentenza laddove questa ritiene le locali piemontesi soggetti distinti ed autonomi rispetto alla casa madre calabrese, e poi ne afferma invece l'unitarietà sulla base di alcuni episodi e circostanze che vedono la partecipazione di esponenti di diverse locali: nei ricorsi si afferma che nessuno di tali episodi esprimerebbe elementi di prova certa circa la sussistenza di una struttura unitaria, non potendosi ritenere sintomo di unitarietà la partecipazione a matrimoni funerali, atteso che non risulta costituita una Camera di Controllo, né operante il Crimine, e si contesta anche la valorizzazione della mera aspirazione delle locali piemontesi a costituire la Camera di Controllo, non avendo avuto attuazione concreta l'asserita tensione alla unitarietà strutturale ed istituzionale né, a dire dei ricorrenti, potrebbe essere ritenuto determinante il mero "sentimento di condivisione e comunanza". I fratelli NO e FE RO e PE ZO TI, inoltre, deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione anche con riferimento all'asserita costituzione di una locale cd. RN RI, assumendo che nessuno dei collaboratori di giustizia ha riferito di conoscerne l'esistenza, né di conoscerne gli appartenenti, ed in particolare i ricorrenti, che non sarebbe emersa alcuna vicenda in cui alcuno degli aderenti alla locale abbia avuto contatti con altre locali o partecipato a conferimenti di doti, anch'essi non emersi in alcun modo. 3 L'apertura della locale, invece, verrebbe ricondotta alla riunione conviviale del 1/10/2009 presso l'abitazione di AI QU, senza che, nel difetto di captazioni, alcuno sappia di cosa di sia parlato, senza che nei due anni successivi nemmeno i Carabinieri della stazione RN RI abbiano percepito segnali dell'esistenza della locale, e senza che la sentenza abbia in alcun modo argomentato sulle contestazioni rivolte in appello sulle interpretazioni di alcune conversazioni. A tal proposito, si è richiamato anche il dibattito giurisprudenziale sulla cd. "mafia silente" deducendo, in particolare, la necessità di attuale esteriorizzazione dell'agire mafioso dei nuovi gruppi ritenuti essersi costituiti lontano dalla IA, e del concreto avvalersi della fama criminale della casa madre. Si assume, invece, non essere emerso alcun elemento dal quale desumersi che la presunta cosca abbia permeato l'ambiente territoriale di riferimento con assoggettamento e con la correlata omertà, e si lamenta la scarsa significatività degli episodi intimidatori riportati in sentenza, che taluni deducono consistere solo in iniziative di singoli soggetti operanti fuori dal contesto territoriale di appartenenza, altri assumono essere, comunque, attribuibili nella quasi totalità a singoli soggetti ed inidonei a determinare la percezione dell'esistenza di un'organizzazione strutturata come 'ndrangheta alle spalle. Una pluralità di ricorrenti assumono, in definitiva, che difetterebbe l'esteriorizzazione del metodo mafioso da parte delle locali di cui si tratta, in quanto desunta in sentenza soltanto da iniziative riferibili ad altre locali, sulla base di un'unitarietà tra associazioni che si riferisce negata anche L. da alcuni precedenti di questa Corte di Cassazione, quali sez. 5 n. 14582 del 20/12/2014, D'Onofrio, e sez. 6 n. 39112 del 20/05/2015, NO.
4. Altro motivo comune ad una pluralità di ricorrenti è quello con il quale si contesta che la partecipazione alla "colletta" in favore delle famiglie di detenuti possa, di per sé, provare l'affiliazione di un soggetto all'associazione di 'ndrangheta. Sotto tale profilo, si deduce che questa Corte ha annullato le condanne di AN TI e TA OM, arrestati nel proc. TA sulla base degli stessi elementi qui in contestazione, si rileva che IE RI IE ha spiegato a SC RT che le ragioni della colletta erano in rapporti di parentela e simili, argomento svalutato dalla Corte sulla base di un'arbitraria interpretazione di sentimenti e delle modalità di chiusura della telefonata tra i due. Si ricorda che tra i beneficiari vi era anche CO SC, facente parte di una locale diversa, quella di Moncalieri, e si assume che tale circostanza è in contraddizione con l'assunto della sentenza secondo cui QU AI non sarebbe stato destinatario della colletta perché ad esso già provvedevano gli associati della locale di RN RI. Si deduce mancanza di motivazione in ordine al rilievo avanzato con i motivi di appello secondo cui si sarebbe trattato di una contribuzione occasionale ed episodica in occasione di festività natalizie. Con motivi aggiunti depositati in data 11/5/2017, poi, l'avv. Putrino ha insistito su tali argomentazioni, trascrivendo diverse parti della sentenza n. 40851 del 19/5/2016 con la quale la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna da nei confronti di ON TI e TA OM, e la medesima pronuncia è stata ripetutamente invocata, nella parte in 4 cui riconosce l'insufficienza della partecipazione alla colletta per i detenuti a provare l'intraneità al sodalizio dei conferenti e dei beneficiari, anche nelle memorie depositate nell'interesse dei fratelli IN il 25/5/2017, di PE D'CO in data 31/5/2017, ed in data 8/6/2016 nell'interesse di IE RI e CO RI. Si è con tali memorie altresì rilevato che anche la Corte di Appello ha assolto il IO, destinatario di una colletta, nel giudizio di rinvio nei confronti di PE IO dopo l'annullamento con rinvio nel procedimento TA.
5. Oltre a tali motivi comuni ad altri ricorrenti, PE D'CO ed ON D'CO, con distinti ricorsi presentati dal primo a mezzo dell'avv. Emilia Lodato e dal secondo a mezzo dello stesso avv. Lodato e dall'avv. Vittorio Del Monte, deducono:
5.1. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla loro partecipazione all'associazione ex art. 416 bis cod. pen. come sopra configurata. Con riferimento alla "colletta" in favore degli arrestati nel proc. "TA" si contesta, in primo luogo, che possa identificarsi nel D'CO il "PE" di cui all'intercettazione tra IE RI ed ON RI, identificazione definita nel ricorso una mera congettura priva di certezze ed inidonea a rivestire il carattere di grave indizio, e si evidenzia che, comunque, anche a ritenere che PE D'CO sia stato "contato" dai due interlocutori tra i partecipi alla colletta, ciò non significa che, poi, vi abbia effettivamente partecipato. Si assume, inoltre, che in relazione al predetto ricorrente alla vicenda della colletta la sentenza impugnata associ solo l'episodio del bar Timone del 30/10/2009, in relazione al quale si deduce che PE D'CO sarebbe giunto dopo gli altri, avvicinandosi al padre e restando in silenzio per tutta la breve durata delle videoriprese, si contesta che siano state viste persone entrare ed uscire da una stanza riservata, si rileva che erano presenti anche soggetti, quale IM OL, poi rimasti estranei sia al procedimento cd. TA che a quello di cui si tratta, "Colpo di coda", ed infine si deduce che gli episodi di conferimento di dote al TI ed i festeggiamenti avvenuti in occasione delle elezioni del comune di VA non sarebbero sufficienti ad individuare la natura 'ndranghetista della riunione, avendo indicato la stessa Corte che non vi è prova diretta del contenuto dell'incontro e delle sue finalità, che i predetti ricorrenti indicano essere stati di mera natura conviviale. Si sottolinea, infine, come la loro partecipazione al sodalizio non risulti da dichiarazioni di collaboratori, né risulta la realizzazione di reati fine, né emergerebbero frequentazioni sospette con altri sodali o attività imprenditoriali volte a finanziare l'associazione 'ndranghetista sicché, in definitiva, non sarebbe stato indicato quale possa essere stato l'apporto fornito da ON e PE D'CO all'associazione.
6. Anche i fratelli IM e LT EN, con ricorso presentato a mezzo del comune difensore avv. Foti, deducono il vizio di motivazione in merito all'individuazione dell'imputato NE IM, assumendosi non essere a tal fine sufficiente l'indicazione del solo nome di "IM" nella conversazione ambientale citata nella sentenza impugnata, né il riferimento alla gestione di una macelleria, né la concordanza tra la data della conversazione intercettata, 14/12/2011, e la data del conferimento della somma di euro 200 in favore di 5 TT LT il 16/12/2011 in occasione di una visita in carcere del LO IM, né, infine, la presenza di questo tra gli invitati ad alcuni matrimoni.
6.1. Con motivi aggiunti depositati il 31/5/2017 la difesa dei EN ha insistito sull'insufficienza dell'elemento indiziario a loro carico, costituito la raccolta di denaro a favore dei detenuti, desunta da una conversazione ambientale, elemento ritenuto inidoneo ad integrare la prova della responsabilità dei ricorrenti, nel difetto di qualsiasi elemento sintomatico di affiliazioni rituali, o di atti illeciti commessi quali appartenenti al sodalizio, o di coinvolgimenti da parte di chiamanti in correità.
7. Anche IE RI e suo IO CO RI, con due distinti ricorsi presentati a mezzo del comune difensore, avv. OS Palumbo, deducono la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta partecipazione degli stessi all'associazione contestata.
7.1. IE RI assume essere stato ritenuto colpevole della partecipazione al sodalizio senza che gli sia stato individuato il ruolo fattivo e concreto nell'ambito di questo, bensì sulla mera partecipazione alla cd. colletta, nonostante la mancanza di qualsiasi indicazione dello stesso RI da parte dei collaboratori di giustizia e la sua mancata partecipazione alla riunione del 1^/10/2009 nella quale si è conferita la dote a AL TI, circostanza ritenuta irrilevante dalla Corte di appello. Assume, altresì, non essere stata data effettiva risposta, in sentenza, alle doglianze difensive fondate sulla telefonata con RI NA LA, nel corso della quale IE RI, a seguito degli arresti, dichiarava "io non ci ho niente a che fare con nessuno e non mi interessa nessuno io rispetto tutti, siamo amici, paesani", argomento che si assume liquidato dalla Corte territoriale con un mero riferimento al fatto che il RI sarebbe fortemente critico con i sodali.
7.2. I predetti ricorrenti contestano, inoltre, gli elementi in base ai quali si assume essere stata riconosciuta la loro partecipazione al locale di VA, ed in particolare il rilievo attribuito alle dichiarazioni della teste AN, che nei ricorsi viene definita inattendibile, in quanto già amante di ER RO ed interessata all'accusa, ed altresì la mancanza di motivazione in relazione all'assunto secondo cui, con riferimento alla vicenda Laquale, in una conversazione con AL RO, IE RI avrebbe parlato come sodale a conoscenza delle dinamiche interne all'associazione mafiosa e non come amico del AI.
7.3. Anche CO RI contesta il giudizio di colpevolezza espresso senza che gli sia stato individuato il ruolo fattivo e concreto nell'ambito del sodalizio criminoso, bensì sulla mera partecipazione alla cd. colletta, deducendo che non solo non sarebbe determinante tale partecipazione, ma anche che la sua partecipazione alla colletta non possa ritenersi provata, non comparendo mai il suo nome a tal proposito, perché ricavato solo dall'espressione del padre "noi siamo in tre", e dall'esclusione logica della sorella, e deduce altresì che non sarebbe neppure da escludere che, come avvenuto in occasione di funerali, il padre abbia contribuito a raccolte di denaro in nome dei figli senza avvisarli. Il ricorrente contesta anche che gli siano stati attribuiti, "oltre agli elementi comuni con il LO, il contenuto della conversazione 2824 nella quale RI IE auspicava che le redini venissero prese dai figli", trattandosi di 6 conversazione dal significato non univoco in relazione alla quale non si è data risposta alle censure difensive di cui a pag. 25 dell'atto di appello;
contesta l'interpretazione data in sentenza alla conversazione nn. 332 e 333 tra i due fratelli CO e ON RI in occasione dell'arresto del AL, titolare del bar Timone, nell'operazione TA, ed alla preoccupazione per il padre e per il AI. Contesta, poi, la mancanza di motivazione in relazione alle doglianze dell'atto di appello in ordine alla reazione effettivamente civile dell'interessato CO RI al biglietto recapitatogli da un anonimo condomino, assumendo non essere determinante per la sua posizione, invece, l'eventuale sfogo del padre o del LO. Infine, con riferimento al ruolo ricoperto nella CHIND Spa, il ricorso di CO RI contesta che la sentenza non abbia evidenziato che si trattava di carica priva di poteri decisionali, sicché non rivelerebbe un'infiltrazione per motivi politici, e si osserva non essere stato indicato in sentenza che gli altri membri del consiglio di amministrazione della società avessero maggiori competenze di quelle del ricorrente.
8. Con ricorso proposto a mezzo del suo difensore avv. Carlo RI Romeo, ON RI ha dedotto la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione per essersi desunta la sua partecipazione all'ipotizzata associazione di stampo 'ndranghetistico unicamente dalla partecipazione ad una colletta in favore di detenuti, partecipazione che si assume anche indimostrata: si rileva, a tal fine, che da tutto il materiale investigativo del presente procedimento, come anche del proc. TA, all'esito di centinaia di conversazioni intercettate e di servizi di OCP, non sarebbe emerso alcun contatto di ON RI con componenti dell'associazione operante sul territorio di VA, e che la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con tali carenze investigative, valorizzando la sola presunta ed indimostrata partecipazione ad una colletta.
9. EL DO e AL DO hanno presentato ricorsi a mezzo dei comuni difensori, avv. PE Del Sorbo ed avv. DO Putrino.
9.1. L'avv. Del Sorbo deduce:
9.1.1. mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione con riferimento alla richiesta, disattesa dalla Corte di Appello, di rinnovare l'istruttoria dibattimentale con l'audizione dell'ing. Veggé, al fine di acquisire la consulenza tecnica di parte di cui è menzione in sentenza ed all'esito di tale acquisizione disporre perizia in ordine all'intercettazione ambientale a bordo dell'autovettura di IE RI per accertare se gli interlocutori abbiano pronunciato il fonema "Dom - IN", ed altresì procedere a nuovo esame del perito BB, come avvenuto nel processo TA, con successivo conferimento di incarico peritale, alla luce della differenza tra le due perizie trascrittive depositate. Si deduce che la richiesta era stata avanzata perché, a fronte di due opposte interpretazioni peritali del fonema, il Tribunale aveva fatto proprie le conclusioni della perizia BB, dopo che in altro procedimento il perito OM aveva ritrattato le sue valutazioni affermando di percepire il fonema IN laddove prima lo aveva definito "incomprensibile". Si deduce l'irritualità dell'introduzione di tale trascrizione nel fascicolo processuale e si lamenta che la richiesta formulata dalla difesa ex art. 7 603 cod. proc. pen. sarebbe stata disattesa senza risposta, tale non potendo ritenersi quanto riferito in sentenza, secondo cui la Corte ha ascoltato la registrazione in camera di consiglio percependo un "Dom", peraltro senza la strumentazione di un perito.
9.1.2. Vizio di motivazione con riferimento all'individuazione dei fratelli DO quali partecipi alla colletta in favore dei carcerati ed alla valutazione di questa come prova della partecipazione all'associazione ipotizzata. Con il secondo motivo di ricorso, così, si contestano le deduzioni che la Corte territoriale ha tratto dal rilievo che dalle risultanze anagrafiche del Comune di AN con un cognome che inizia con "Dom" o "ON" esistono solo gli odierni imputati con nome di battesimo EL e AL, assumendo che la conversazione intercettata indicava solo AL come di AN e non anche il EL precedentemente citato, e si assume pertanto che si sarebbe giunti ad un "vero e proprio travisamento della prova" sul punto;
si contesta che, quanto alla presenza al matrimonio di D'CO, a cui risultano aver partecipato IN ma non un EL EL" come da lista, si sia ritenuto che l'errore sia nel cognome e non nel nome dell'invitato.
9.1.3. Con il terzo motivo di deduce il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 526 cod. proc. pen. per essersi utilizzati nella decisione atti del procedimento cautelare, ed in particolare sentenze di questa Corte nei procedimenti cautelari nei confronti di LT EN, AL DO e IO DO.
9.2. Il ricorso presentato dall'avv. DO Putrino nell'interesse degli stessi EL e AL DO ripercorre le argomentazioni del codifensore con un lungo articolato motivo nel quale si deduce la mancata risposta, da parte della Corte territoriale, alle richieste istruttorie avanzate ex art. 603 cod. proc. pen. dalla difesa, ed altresì l'inutilizzabilità nei loro confronti, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 238 bis cod. proc. pen., del verbale dell'udienza del 28/10/2013 nel procedimento a carico di IO PE, al quale non ha partecipato la difesa dei ricorrenti. Nel ricorso sono state, pertanto, trascritte le risultanze delle due perizie espletate sulla conversazione utilizzata a carico dei DO, si è evidenziato che nel proc. TA il perito trascrittore ha riferito che dall'ascolto della conversazione effettuato "in aula" era emerso il fonema IN e si è lamentata, pertanto, la mancata assunzione di prova decisiva, senza alcuna risposta, da parte della Corte territoriale, alle doglianze difensive;
si è altresì rilevato che, comunque, nella conversazione intercettata non si indicano in alcun modo come fratelli i due EL e AL, e che i due ricorrenti non risultano in alcun modo coinvolti da dichiarazioni accusatorie, non sono risultati mai presenti al bar Timone neppure in occasione del conferimento della dote di trequartino allo zio TI AL e si evidenzia che anche il padre dei ricorrenti, IO DO, per quanto condannato in passato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. in concorso con esponenti della famiglia Pesce-Bellocco, non è mai stato nemmeno indagato nel processo Colpo di Coda, né in quello TA, si è evidenziata l'assoluzione del OM e del TI per aver partecipato a collette nel presente procedimento, sono state trascritti i verbali di audizione dei testi che hanno compiuto le indagini e si è, conseguentemente, dedotta l'assenza di qualsiasi elemento che rivelasse il 8 ruolo funzionale in esplicazione del quale i ricorrenti avrebbero fatto parte del sodalizio criminoso. 10. NO RO e ER RO, con ricorso presentato dagli avv.ti Gianzi e Ioppolo, deducono: 10.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta esistenza ed utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, pur avendo la Procura cancellato i dati registrati sui server, così impedendo la verifica della corrispondenza tra i dati ascoltati, verbalizzati e trasferiti ed il tenore testuale di quanto registrato sul server. Deducono, inoltre, i ricorrenti, in particolare con riferimento alla vicenda Laquale, essersi dato alle conversazioni tra ER RO e RU RA e tra NO RO ed LO AL un significato coerente con l'ipotesi accusatoria, pur trattandosi di conversazioni equivoche o comunque suscettibili di diverse interpretazioni. 10.2. La violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta L. responsabilità dei ricorrenti. 10.2.1. Quanto a RO NO, si deduce che questo è stato visto in IE solo tre volte negli ultimi tre anni, che non ha partecipato ad alcuna delle riunioni indicate, che non è conosciuto né dal maresciallo dei Carabinieri né dai coimputati del procedimento "Colpo di coda", e soprattutto non sarebbe stato indicato in sentenza quale possa essere stato il suo ruolo nell'associazione criminosa. Si deduce, inoltre, che sia stata individuata nel ricorrente la figura di collegamento tra il neo-costituito locale RN RI ed i referenti calabresi, in particolare CO NO NE, pur intervenendo NO RO soltanto in telefonate con il LO suscettibili delle più disparate interpretazioni;
che gli sia stato attribuito di essersi recato da PE NO, su incarico del LO, per ottenere l'assenso alla sostituzione del AI come capo-locale, pur essendo stato prosciolto il NO da ogni accusa di partecipazione ad associazioni mafiose. Si contesta, inoltre, che le doglianze difensive in ordine agli elementi ritenuti probanti in primo grado siano state affrontate nella sentenza di appello con poche righe ed un rinvio alle argomentazioni censurate: ciò in ordine alla credibilità delle dichiarazioni del LO ER di essere stato lui a sollecitare un linguaggio criptico, in ordine alla valenza probatoria del teste Sorokanjiouc, in ordine alle dichiarazioni del teste IV secondo cui NO RO era tenuto fuori dagli affari dei fratelli, ed a quelle del teste CI, che ha riferito che RO NO parlava delle elezioni di Chiavasso dinanzi a numerose persone ed in un contesto festoso. 10.2.2. Anche in relazione a ER RO si deduce una valutazione illogica delle doglianze difensive in ordine alla verifica dell'attendibilità della AN, che ha riconosciuto di voler ottenere dal ricorrente dichiarazioni al telefono per farlo arrestare, in ordine alle dichiarazioni del teste IV, che si assume essere stato creduto quando parlava di usura e non quando escludeva la partecipazione del ricorrente alla criminalità organizzata, ed in ordine all'asserita contraddittorietà dell'interpretazione delle conversazioni captate tra il ricorrente e RA RU. Si lamenta, infine, la ripetizione delle argomentazioni del primo giudice in 9 ordine alle elezioni di VA, senza considerare che la 'ndrangheta non si schiera per candidati certamente perdenti, che il RO benché titolare di impresa edile non ha mai ottenuto lavori pubblici, ed infine che il Ministero dell'Interno non ha ritenuto di dover procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale di VA, evidentemente ritenendo che non vi fosse stata alcuna ingerenza mafiosa. 10.3. Con memoria difensiva depositata il 30/5/2017 la difesa dei fratelli RO ha dedotto la mancanza di precisione e gravità degli elementi indizianti della partecipazione dei predetti all'associazione mafiosa. 11. TI PE ZO, con ricorso presentato dagli avv.ti Servetto e Campagna, deduce: 11.1. Il vizio di motivazione in ordine all'inattendibilità delle dichiarazioni della teste Sorokanijuc, inattendibilità che si assume confermata dall'anomalia di un mancato riconoscimento in aula seguito da un riconoscimento fotografico, e si evidenzia che l'affermazione attribuita alla teste secondo cui il TI sarebbe stato l'esattore dei RO è smentito dalla stessa sentenza che alla pag. 131 indica il loro esattore in ZO ON, मैं cugino dei predetti. Contesta, inoltre, il ricorrente che siano stati ritenuti significativi episodi di mera solidarietà umana, come l'aver accompagnato dal commercialista la moglie del IO, dopo l'arresto di questo, oppure gli aiuti economici al AI ed alla sua famiglia, e si evidenzia la mancanza di intimidazioni nel legittimo tentativo di raccogliere voti nella campagna elettorale, contestandosi altresì il significato degli altri episodi menzionati in sentenza che si assume stati erroneamente ritenuti sintomatici del coinvolgimento del ricorrente essere nell'associazione criminale ipotizzata 11.2. La violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sua partecipazione all'associazione mafiosa di cui si tratta. Assume, tra l'altro, il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe completamente ignorato il motivo di gravame con il quale si lamentava l'assenza del TT dalla riunione costitutiva del 1/10/2009, oggetto di osservazione, atteso che il suo nome compare, invece, solo due anni dopo con riferimento ad incontri con altri sodali presso il bar di VA il 26/2/2011 e presso la cascina Santhià il 21/2/2011, senza che siano accertati ruoli, compiti, rituali di affiliazione oppure commissione di delitti scopo, non rilevando ad avviso del ricorrente l'identità dei soggetti frequentati, bensì l'oggetto e lo scopo di tali frequentazioni, non potendosi qualificare come partecipazione la mera vicinanza o disponibilità nei confronti dei mafiosi. 11.3. La violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla riconosciuta aggravante del carattere armato dell'associazione, assumendosi che la sentenza avrebbe dovuto accertare la consapevolezza da parte di ciascun imputato del carattere armato dell'associazione di cui si contesta la partecipazione, avendo anche omesso di accertare la sentenza se le armi rinvenute nella disponibilità di singoli sodali fossero destinate proprio all'attuazione del programma associativo. 10 11.4. Con motivi nuovi depositati il 26/5/2017 ex art. 585 comma 4 cod. proc. pen. la difesa del TI ha insistito nelle doglianze in ordine alla ritenuta partecipazione del predetto all'associazione mafiosa, assumendo difettare "la messa a disposizione" rivolta "incondizionatamente al sodalizio", deducendo non essere a tal fine sufficiente "la mera disponibilità a fornire il contributo richiesto", occorrendo, invece, anche l'effettività di tale contributo. In concreto, sottolineando la mancanza di prova dell'affiliazione o del conferimento di doti, vengono dedotti nella memoria l'asserita irrilevanza delle frequentazioni personali con coimputati e dell'attivismo manifestato verso la famiglia di QU UN, così come della conversazione n. 1136/2011, che si assume giustificata da meri rapporti di frequentazione e conoscenza, ed altresì delle dazioni in denaro in favore di QU AI, in relazione alle quali si deduce non essere stata seguita la giurisprudenza di questa Corte che richiede di distinguere tra collette effettuate in nome di solidarietà neutra e collette in nome di cointeressenza economica criminale. Si deduce, ancora, che la Corte territoriale non avrebbe messo a fuoco in che cosa possa essere consistito l'effettivo attivarsi del TI in favore del sodalizio e si ricorda che, proprio in considerazione di una simile mancanza, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna di MI LO, indicato come L candidato del sodalizio per le elezioni di VA del 2011. Si deduce che anche in relazione alla cd. vicenda Laquale non sarebbe emerso alcun attivismo del ricorrente, soltanto informato della questione da AL RO, e che l'aiuto prestato al IO di questo, LA, non indiziato di mafiosità, in relazione alla sala giochi Royal Venice, limitatosi al consiglio di rivolgersi al padre, non avrebbe comportato alcun contributo all'associazione, così come l'attivismo per le elezioni di VA dovrebbe ritenersi pienamente lecito. Lamenta, infine, il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare elementi non concordanti con il quadro indiziario, come la sua assenza alla riunione del 1^/10/2009, ritenuta fondativa della locale RN RI, la sua comparsa nelle intercettazioni solo nel 2011, la mancanza di precedenti penali, di familiari mafiosi, di partecipazione di mafiosi agli eventi della sua famiglia e di vantaggi per la sua piccola ditta in conseguenza di condizionamenti del mercato. 12. IE RI, CO RI, ON RI, NO RO, FE RO ed ZO TI, inoltre, con distinti motivi di ricorso deducono tutti la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento dell'aggravante dell'associazione armata, pur difettando elementi che dimostrino la presenza di un arsenale comune o, in ogni caso, la consapevolezza da parte loro della disponibilità di armi da parte dell'associazione, assumendo non potersi ritenere determinante né il possesso di armi da parte di singoli associati, né quello da parte di locale diversa rispetto a quella di cui ciascuno di essi è stato ritenuto responsabile di aver fatto parte. 13. ER RO e ad ON D'CO deducono, altresì, vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, ed analogo vizio viene dedotto da PE D'CO, NO RO ed ZO TI, ai quali, invece, tali attenuanti 11 sono state riconosciute, in relazione al giudizio di mera equivalenza con le contestate aggravanti. 14. IE e CO RI deducono, infine, la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata verifica concreta della pericolosità sociale necessaria per l'applicazione di misura di sicurezza. 15. PE D'CO ed ON D'CO deducono, altresì, la violazione di legge ed vizio di motivazione con riferimento alla conferma delle statuizioni di primo grado in ordine alla confisca ex art. 192 sexies del D.L. n. 306/1992 dei beni del ricorrente, già oggetto di sequestro disposto dal giudice per le indagini preliminari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La massima parte dei ricorrenti contesta la configurabilità del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. con riferimento alle due strutture oggetto del presente procedimento, denominate "locale" di VA e "locale" di RN RI, deducendo l'asserita contraddittorietà della ricostruzione dei fatti operata dalle due conformi sentenze di merito, che riconoscono da un lato il legame di derivazione e dipendenza tra le strutture operative di matrice 'ndranghetistica, insediate nell'ambito torinese, oggetto dell'imputazione, e l'originaria organizzazione di stampo mafioso calabrese, avente natura unitaria a prescindere dal compimento delle sue attività in territori lontani ed estranei al suo ambito regionale, e d'altra parte attribuiscono, però, ai singoli organismi decentrati autonomia di azione e di intenti. Alcune contestazioni delle difese (ricorsi D'CO PE, D'CO ON, RI IE, RI CO, RI ON) si fondano su altre pronunce di questa Corte di legittimità (sez. 5 n. 14582 del 20/12/2013, D'Onofrio; sez. 6 n. 39112 del 20/5/2015, NO) che avrebbero, infatti, riconosciuto la totale autonomia delle compagini territoriali di stampo 'ndranghetista operanti in IE, nonostante profili di collaborazione tra loro, ritenendo insufficienti a dimostrare l'unitarietà dell'associazione alcuni degli elementi evocati dalla sentenza impugnata a fondamento di tale unitarietà, quali la celebrazione di riti con il conferimento di dote, riunioni in occasione dell'apertura di una nuova locale, riunioni plenarie con la celebrazione contestuale di riti, inviti a matrimoni, doveri di assistenza ai detenuti e alle loro famiglie, l'esistenza di un referente delle locali piemontesi in IA. Altre contestazioni, invece, sui fondano sulla mancata costituzione della cd. "Camera di Controllo" (ricorsi RO, TI), in virtù della quale vi sarebbe una mera "tensione all'unitarietà" dell'associazione, da intendersi, però, come una unitarietà ancora non attuale, ed è stato anche richiamato il dibattito giurisprudenziale sulla cd. "mafia silente", in particolare rilevando che nessuno dei collaboratori di giustizia ha riferito di sapere dell'esistenza del cd. locale RN RI né, conseguentemente, ha riferito di conoscerne gli appartenenti, né sarebbero emerse vicende in cui alcuno degli aderenti a tale locale abbia avuto contatti con 12 altri locali o partecipato a conferimento di doti. Più in generale, si è sostenuto che la sentenza impugnata non avrebbe evidenziato elementi dai quali desumersi che le strutture di cui si tratta abbiano permeato l'ambiente territoriale di riferimento con assoggettamento dei cittadini e con la correlata omertà. Deve, però, rilevarsi che la sentenza impugnata ha ripetutamente fatto riferimento alle vicende criminose illustrate nella sentenza di condanna del procedimento c.d. TA, definito con la sentenza di questa Corte sez. 2, n. 15412 del 30/1/2015, RE ed altri, non massimata, con la quale è stata accertata in via definitiva la risalente esistenza di numerosi locali di 'ndrangheta costituiti ed attivi nel torinese, e con essa i relativi organigrammi, propositi, reati-fine, nonché i luoghi d'incontro degli affiliati, sottoposti a servizi di osservazione sul territorio, ed assume uno specifico rilievo ai fini delle determinazioni assunte nel presente giudizio che tra questi vi sia compreso il locale di VA, la cui esistenza, composizione organica, gerarchia e regole interne e le cui attività costituiscono, così, oggetto di accertamento ormai definitivo: si tratta di vicende ritenute pregiudiziali per lo stretto vincolo di connessione e per l'interferenza probatoria con gli addebiti del presente processo, denominato dagli investigatori "Colpo di coda", sicché gli acquisiti atti del procedimento TA sono stati correttamente presi in esame dai giudici di merito, che senza desumere dalla sola pronuncia di condanna dei coimputati, emessa in separata sede, la prova della responsabilità di quelli odierni per effetto di automatico recepimento del suo contenuto decisorio, hanno comunque sottoposto ad attento vaglio critico gli elementi di prova raccolti in precedenza, apprezzandoli come rilevanti nel rispetto della regola di giudizio dettata dall'art. 238-bis cod. proc. pen., che impone l'esercizio di una valutazione ampia e di considerazione autonoma del materiale probatorio altrove acquisito.
2. In realtà, come meglio si evidenzierà in seguito, il richiamo al dibattito giurisprudenziale in tema di cd. "mafia silente" deve ritenersi mal posto, in quanto con tale termine si suole qualificare la situazione in cui un'organizzazione dalle caratteristiche mafiose, pur costituita ed esistente, non si sia ancora proiettata all'esterno in iniziative delinquenziali per la realizzazione del suo programma criminoso, fattispecie di problematica soluzione a ragione della formulazione testuale dell'art. 416-bis cod. pen., comma 3, il quale pretende per poter definire mafioso un sodalizio, e quindi distinguerlo da qualsiasi altra formazione incriminata ai sensi dell'art. 416 cod. pen., che lo stesso si avvalga, appunto, del metodo intimidatorio (Sez. 1, Sentenza n. 40851 del 19/05/2016, RO). Nel caso di specie, invece, come si dirà, la sentenza impugnata ha evidenziato una pluralità di vicende nelle quali si sono riconosciute forme di estrinsecazione del metodo intimidatorio anche sul suolo piemontese e del controllo del territorio, sicché è solo per completezza di esposizione che giova ricordare che come peraltro evidenziato anche da Sez. 1, n. 40851 del 19/5/2016, RO, TI ed altri, ripetutamente invocata dai ricorrenti anche il dibattito sulla mafia silente appare essere approdato ad una soluzione che non ignora 13 le due originarie linee interpretative, ma giunge ad un'ormai generalmente condivisa composizione dell'originario contrasto.
2.1. Una prima linea interpretativa, infatti, richiedeva quale requisito imprescindibile per la configurazione del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. che la compagine abbia manifestato all'esterno con la sua condotta, e che tanto sia riscontrabile sul piano degli effetti concreti, il "modus operandi" tipicamente mafioso che si avvale della forza intimidatrice, derivante dall'esistenza dell'associazione in sé e dalla diffusa conoscenza della sua presenza, per prevaricare ed ingenerare nell'ambiente circostante la condizione di assoggettamento ai suoi voleri e di omertà, che induce quanti venuti a contatto con essa a non rivelare alle forze dell'ordine l'accaduto per non attivare il potere di contrasto dello Stato nella convinzione dell'ineluttabilità di una reazione ritorsiva da parte di centri di potere soliti fare ricorso alla violenza ed alla minaccia (Cass. sez. 6, n. 30059 del 05/06/2014, Bertucca, rv. 262398; sez. 2, n. 31512 del 24/04/2012, Barbaro, rv. 254031; sez. 1, n. 13635 del 28/03/2012, Versaci, rv. 252358; sez. 1, n. 29924 del 23/04/2010, Spartà, rv. 248010): l'intimidazione prodotta nel contesto sociale non può arrestarsi a livello di intento dei singoli affiliati, né essere soltanto inclusa nel programma dell'associazione, ma deve trovare attuazione attraverso il compimento di atti concreti, come tali percepibili e riscontrabili.
2.2 Altre pronunce dissentono da tale concezione (Cass. sez. 2, n. 25360 del 15/5/2015, Concas e altri, rv. 264120; sez. 1, n. 5888 del 10/01/2012, Garcea, rv. 252418; sez. 5, n. 38412 del 25/06/2003, Di ONna, rv. 227361), assumendo che, giacché la fattispecie punita dall'art. 416-bis cod. pen. è configurata come reato di pericolo, sarebbe qualificabile come mafiosa un'organizzazione criminale anche se abbia la capacità solo potenziale, quindi non attuale, di esternare con la sua sola esistenza una carica intirnidatrice, idonea a piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano in contatto con gli affiliati all'organismo criminale, senza sia richiesta la determinazione di una condizione diffusa di assoggettamento ed omertà attraverso il concreto esercizio di atti intimidatori.
2.3 Il contrasto tra le due linee interpretative, nella sostanza, è stato ricomposto da questa Corte laddove, proprio in un procedimento riguardante situazioni di reato connesse all'esistenza di locali ''ndranghetistici installati nel basso IE, ha rilevato che il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile con riferimento ad una nuova articolazione periferica (c.d. "locale") di un sodalizio mafioso radicato nell'area tradizionale di competenza - anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando concretamente presagire una già attuale pericolosità per l'ordine pubblico (Sez. 5, n. 31666 del 03/03/2015 - dep. 21/07/2015, Bandiera e altri, Rv. 264471). 14 Occorre, pertanto, precisare con chiarezza sul piano probatorio la condizione fattuale e l'origine del nuovo sodalizio, se cioè costituisca una formazione autonoma, a sé stante e soltanto nel suo aspetto organizzativo mutuante caratteristiche strutturali di mafie già esistenti, di cui sfrutti la capacità di intimorire derivante dalla notoria loro esistenza e dal loro operato, oppure se si tratti di una diramazione delocalizzata rispetto al contesto territoriale di origine, in rapporto di subordinazione decisionale ed operativa con l'organizzazione da cui promana, o, comunque, in collegamento con essa. Nel primo caso, dovrà necessariamente condursi attenta verifica sul piano delle acquisizioni probatorie per riscontrare l'impiego reale del metodo mafioso, l'essersi "avvalsi" di tale modello operativo, che abbia ingenerato soggezione, timore ed omertà in conseguenza dell'esistenza della cosca. Diversamente, nell'altra ipotesi, qualora sia provato il nesso di derivazione genetica e funzionale con l'organizzazione madre preesistente, il nuovo aggregato da essa scaturito ne riproduce tutte le caratteristiche qualificanti e si nutre della sua forza intimidatrice e della capacità di sopraffazione e di imposizione, che esporta e mette a frutto nel nuovo ambiente d'insediamento senza che sia necessario il compimento di gesti violenti e di coartazione. Nel caso specifico della 'ndrangheta, non può prescindersi dal considerare che è frutto di accertamenti giudiziali definitivi, oltre che di riflessione sociologica, la constatazione che trattasi di realtà delinquenziale affermatasi con proprie articolazioni in contesti territoriali lontani dalla IA, comprese le regioni del Nord Italia ed alcuni paesi stranieri, nei quali si è diffusa la conoscenza, divulgata dai mezzi di comunicazione di massa, della sua capacità di infiltrazione nel tessuto sociale, economico e politico grazie all'investimento di ingenti risorse finanziarie, del tenace perseguimento degli obiettivi di arricchimento attraverso l'acquisizione del controllo di attività economiche, di appalti e concessioni pubbliche o la pratica del finanziamento usurario ad imprenditori in crisi di liquidità, delle sue intraprese criminali, dell'uso sistematico della violenza contro qualsiasi oppositore, servitore dello Stato o semplice cittadino, dell'efficace reazione ritorsiva, anche attuata in via trasversale ed indiretta, tutte caratteristiche qualificanti il "modus operandi" che appartiene tipicamente alla mafia. Da questa fama negativa, meritata in conseguenza di reiterati comportamenti di violenza e di minaccia, agiti con spietatezza e determinazione, e di un potere economico di difficile contrasto, discende anche la percezione nei consociati e negli estranei della possibilità di una loro reiterazione futura e l'agevolazione dell'operato antigiuridico ad antisociale dei suoi esponenti. Si è osservato con innegabile efficacia esplicativa che "pretendere che, in presenza di simile caratterizzazione delinquenziale, con inconfondibile marchio di origine, sia necessaria la prova della capacità intimidatrice o della condizione di assoggettamento od omertà è, certamente, un fuor d'opera. Ed infatti, l'immagine di una 'ndrangheta cui possa inerire un metodo "non mafioso" rappresenterebbe un ossimoro, proprio in quanto il sistema mafioso costituisce l'in se' della 'ndrangheta, mentre l'impatto oppressivo sull'ambiente circostante e' 15 assicurato dalla fama conseguita nel tempo da questa stessa consorteria". Del resto, anche la novellazione della norma di cui al comma ottavo dell'art. 416-bis cod. pen., introdotta dal D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, art. 6, conv. in L. 31 marzo 2010, n. 50, laddove prevede che "le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso", avvalora il convincimento espresso nella sentenza impugnata sulla scorta di precedenti uniformi che "non esistano distinte ed autonome espressioni 'ndranghetiste, posto che la 'ndrangheta e' fenomeno criminale unitario, articolato in diramazioni territoriali, intese locali, dotate di sostanziale autonomia operativa, pur se collegate e coordinate da una struttura centralizzata" (Sez. 5, n. 31666 del 03/03/2015, Bandiera, Rv. 264471).
2.4 Tale arresto interpretativo, oltre ad essere ormai maggioritario, ribadisce l'impostazione teorica già affermata dalla Suprema Corte in diversi procedimenti, sia cautelari che di merito, aventi ad oggetto la realtà criminosa dei locali di VA e RN RI, e da ultimo anche nel procedimento nei confronti di coimputati dei ricorrenti che hanno definito le loro posizioni con il rito abbreviato (Sez. 1, n. 40851 del 19/5/2016, RO, TI ed altri, ripetutamente citata dai ricorrenti). In particolare, si è ravvisata la configurabilità del "reato associativo in presenza di una mafia silente purché l'organizzazione sul territorio, la distinzione di ruoli, i rituali di affiliazione, il livello organizzativo e programmatico raggiunto, lascino concretamente presagire la prossima realizzazione di reati fine dell'associazione, VAL concretando la presenza del marchio ('ndrangheta), in una sorta di franchising tra province e locali che consente di ritenere sussistente il pericolo presunto per l'ordine pubblico che お costituisce la ratio del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen." (Cass. sez. 2, n. 4305 dell11/01/2012, Caridi;
sez. 5, n. 35998 del 5/06/2013, RO ER;
sez. 5, n. 35272 del 24/04/2013, RO AL;
sez. 5 n. 28337 del 7/5/2013, RI;
sez. 5 n. 28317 del 19/3/2013, EN;
sez. 5, n. 35997 del 5/6/2013, TI, tutte non massimate). Su analoghe posizioni si è attestata anche la pronuncia resa nel procedimento c.d. TA (sez. 2, n. 15412 del 30/01/2015, RE, non massimata), la quale, nel richiamare le decisioni sopra citate, ha puntualizzato "la nozione di cd. mafia silente, non già come associazione criminale aliena dal cd. metodo mafioso o solo potenzialmente disposta a farvi ricorso, bensì come sodalizio che tale metodo adopera in modo silente, cioè senza ricorrere a forme eclatanti (come omicidi e/o attentati di tipo stragistico), ma avvalendosi di quella forma di intimidazione - per certi aspetti ancora più temibile - che deriva dal non detto, dall'accennato, dal sussurrato, dall'evocazione di una potenza criminale cui si ritenga invano resistere" grazie ai collegamenti con la casa madre e con altre strutture operative periferiche, ed altresì grazie alla diffusa conoscenza delle sue notorie pregresse attività criminose.
2.4. In piena coerenza con tale condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la sentenza della Corte territoriale impugnata riconosce, pertanto, una struttura 16 unitaria dell'associazione, pur nascendo da tale struttura nuove articolazioni in realtà territoriali lontane dalla IA, come evidenziato da una pluralità di dati fattuali comprovanti il collegamento delle locali dell'hinterland torinese tra loro e tra l'associazione e la "casa madre" calabrese, quali i riti di conferimento di dote, l'interessamento della casa madre alla riapertura del locale di Rivoli dopo la dismissione da parte di AL De SI, le attività prodromiche alla riapertura di una nuova locale, il ruolo di referente svolto da PE NO (già capo del locale di Siderno a IN, designato ad assumere la carica di capo del costituendo organo di controllo dei locali piemontesi, denominato "Provincia", e morto invece suicida in carcere dopo aver ammesso in un memoriale di essere stato partecipe dell'associazione), una serie di conversazioni intercettate denotanti la necessità di ottenere l'avallo del Crimine di Polsi per poter aprire una nuovo locale oppure per nominare cariche apicali di una locale o istituire nuovi organi. Pur dando atto della mancanza sia di una "Camera di Controllo", la cui costituzione risulta, allo stato, solo un'aspirazione dei locali piemontesi, sia di un "Crimine" effettivamente operante, senza incorrere in vizi logici la sentenza impugnata ha evidenziato, però, come le forme di raccordo con le zone di provenienza non si siano sviluppate in un totale assoggettamento delle cosche piemontesi a quelle della regione d'origine, tale da essere le prime divenute espressione e strumento meramente esecutivo di progetti e volontà maturati altrove, quasi un mero braccio operativo dislocato altrove, giacché, invece, attraverso la propria gerarchia interna ciascuna struttura, una volta costituita, ha acquisito ed esercitato Li un'autonomia decisionale e gestionale, dando luogo a manifestazioni concrete, vissute e percepite come tali nelle corrispondenti realtà territoriali.
2.5. Tanto precisato sul piano dei rapporti con la casa madre, però, giova comunque rilevare che, come si è già anticipato, comunque emergono dalla sentenza impugnata una serie di episodi e vicende che senza vizi logici sono state riconosciute evidenziare forme di espressione del metodo intimidatorio anche sul suolo piemontese, tali che consentirebbero di ritenere integrato il delitto associativo contestato anche si volessero seguire gli orientamenti interpretativi più restrittivi sopra ricordati, ormai minoritari. In primo luogo, infatti, deve ricordarsi che l'art. 416 bis cod. pen. richiede che l'associazione si affermi con la forza di intimidazione propria delle associazioni mafiose tipiche, e che tale metodo caratterizza in primo luogo i rapporti interni tra associati e le rigide gerarchie che connotano ogni sodalizio mafioso, qualunque denominazione esso abbia, in quanto fondato sulla notoria impossibilità anche per i sodali di sottrarsi all'esecuzione degli ordini ricevuti ed al rispetto delle regole della cosca. In tal senso, le sentenze di merito hanno correttamente valorizzato i rapporti di assoggettamento interno alle regole mafiose, come emersi, ad esempio, dalla conversazione intercettata in data 12/10/2012 nel procedimento TA, tra IE RI e soggetto non identificato, nel corso della quale i due interlocutori, nel commentare le vicende di PP NO, già capo del locale di Siderno a IN, designato ad assumere la carica di capo del costituendo organo di controllo dei locali 17 piemontesi, denominato "provincia" e morto suicida in carcere dopo avere ammesso in un memoriale di essere stato partecipe dell'associazione, mostravano di rimpiangere i tempi in cui era sufficiente rendere conto una volta all'anno alla struttura di controllo in IA, mentre al momento bisognava dar conto "sia qua", ossia a IN, sia "la sotto", pur confermando, comunque, di essere "l'uno per l'altro" e che "qua e là sotto sono collegati insieme". Sotto tale profilo, poi, emergono significativamente dalla sentenza impugnata sia il rispetto dei rituali tradizionali 'ndranghetistici, attraverso cui avviene la fondazione di nuove compagini localizzate, l'affiliazione di nuovi adepti e la promozione nelle diverse cariche dei sodali all'interno dell'associazione mafiosa, sia i vincoli di mutua assistenza tra affiliati in caso di detenzione o comunque nei momenti di difficoltà, ed anche, però, la soggezione degli affiliati a regole interne rigide ed obbligatorie, improntate al rispetto della gerarchia, della solidarietà reciproca e dell'omertà, dalla cui violazione discende la punizione ed il discredito presso gli altri partecipi, come nel caso di QU AI, oggetto di una conversazione intercettata tra IE RI e AL RO, chiaramente rivelatrice del rispetto delle regole di comportamento al quale si pretendeva si uniformassero i sodali, giacché i due stigmatizzavano il comportamento del AI, che ritenevano essersi posto in condizione ridicola ed inadeguata al suo ruolo andando a casa del Laquale per rimproverarlo della relazione con la moglie ("ma come, tu vuoi fare il mafioso, vuoi intimorire i cristiani e tu... ... ...") . Numerose estrinsecazioni del metodo mafioso anche all'esterno del sodalizio sono state, poi, evidenziate dalla Corte territoriale, che ha sottolineato una serie di comportamenti e circostanze, logicamente considerati nella loro valenza rappresentativa, in grado di esteriorizzare l'impiego del metodo mafioso da parte di esponenti dei due locali di VA e RN RI non solo nei rapporti interni tra affiliati, ma anche nel contesto sociale esterno: si tratta, in primo luogo, del carattere armato dell'associazione, ma anche di una pluralità di episodi, quali le iniziative di mediazione di controversie tra privati, composte con l'imposizione, ed in particolare l'attività di mediazione descritta a pag. 111 della sentenza impugnata e svolta in una controversia di lavoro da AL RO (coimputato nel presente procedimento, giudicato separatamente con giudizio abbreviato e anche in considerazione di tale attività definitivamente ritenuto responsabile del delitto di cui si tratta dalla sentenza Sez. 1, n. 40851 del 19/5/2016, RO), e quella svolta in altra situazione da ER RO in un contrasto condominiale sorto in uno stabile di via Mazzè, laddove il predetto veniva evidentemente riconosciuto soggetto autorevole e non contestabile, pur in assenza di qualsiasi apparente interesse nella vicenda. Sono stati individuati, poi, anche altri episodi in tal senso significativi e tra questi appare sufficiente ricordare: l'estorsione ai danni di RT RA;
le vicende di usura riferite da AN FE IV, che ne è rimasto vittima;
la soluzione con metodo intimidatorio ed aggressivo della contesa di natura concorrenziale, relativa alle sale giochi ed alla Royal Venice s.a.s. di LA RO, in assenza di un intervento dell'autorità costituita, in quanto AL RO contattava, tramite il TI, ZO EA, ritenuto fare concorrenza alla società, per mostrargli il suo fastidio al riguardo e, poi, 18 il IO LA non denunciava alle forze dell'ordine un danneggiamento subito, ma attivava i suoi familiari per la reazione necessaria a riaffermare la supremazia anche in campo economico.
3. Le difese hanno contestato anche, talvolta in termine estremamente generici, la natura armata dell'associazione o, comunque, l'applicabilità ai singoli ricorrenti dell'aggravante di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 416 bis cod. pen. Si tratta di doglianze manifestamente infondate, in primo luogo perché, come già rilevato da questa giurisprudenza di legittimità, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, la natura oggettiva dell'aggravante in questione comporta la sua configurabilità a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che per colpa lo ignorino (Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, P.G. in proc. Camarda e altri, Rv. 268677; sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, Sapienza e altri, rv. 258956; sez. 6 n. 42385 del 15/10/2009, Ganci, rv. 244904; sez. 1 n. 5466 del 18/4/1995, Farinella, rv. 201650) e, del resto, la natura armata della 'ndrangheta come sodalizio criminoso e l'impiego della violenza e di armi per la soppressione dei suoi nemici esterni o interni costituiscono dati conoscitivi assodati in separati procedimenti già definiti rientranti ormai nel fatto notorio su cui fondare una massima di esperienza, perché già accertato incontrovertibilmente in precedenti pronunce giudiziarie (Cass. sez. 6, n. 38796 del 17/6/2014, Iaria, non massimata;
sez. 1 n. 13008 del 28/9/1998, NO e altri, rv. 211901; sez. 1, n. 40851 del 19/05/2016, RO, non massimata): senza incorrere in vizi S logici, pertanto, la sentenza impugnata, avvalendosi di materiale intercettativo, ha ritenuto che il possesso di un'arma da parte di un affiliato fosse dato di conoscenza anche per gli altri partecipanti e che l'adesione ai due locali di VA e di RN RI fosse avvenuta nella consapevolezza dei singoli sodali di essere parte di una formazione 'ndranghetistica avente nella propria disponibilità armi da impiegarsi per gli scopi illeciti oggetto del suo programma criminoso. Premesso che la sentenza impugnata ha ricordato come il collaboratore di giustizia RA abbia precisato non risultargli un arsenale comune ma anche che ogni associato doveva avere a disposizione le armi (perché, altrimenti, sarebbe "come il carabiniere senza pistola, uguale"), la stessa ha, comunque, evidenziato anche che l'analisi congiunta di quanto emerso nel procedimento c.d. TA, le dichiarazioni testimoniali di operatori di P.G., i verbali di perquisizioni e sequestro e le risultanze delle conversazioni intercettate hanno rivelato il possesso di armi da parte di aderenti ad entrambi i locali di VA e RN RI, quali PE ZO TI, ON D'CO, ER RO, IE RI e AL RO, anche a voler tacere di ON TI, MI LO, LT EN e AL IN.
4. Con altro motivo di ricorso proposto da diversi ricorrenti si sostiene l'insufficienza della partecipazione alla colletta per i detenuti a provare l'intraneità all'associazione dei conferenti e dei beneficiari. La sentenza impugnata, infatti, desume la prova della raccolta di una colletta da una pluralità di elementi, anche diversi da pur inequivoche intercettazioni ambientali, quali il 19 memoriale con il quale il coimputato AN TI, giudicato separatamente con il rito abbreviato, ammetteva che, per iniziativa di IE RI, era stata fatta una raccolta di denaro da devolvere ai detenuti, che dovevano ricevere tutti 200 euro, e l'obbligatorietà di contribuire alla raccolta di fondi a scopo assistenziale (a beneficio materiale e morale dei detenuti, che percepiscono la persistenza, nonostante l'esilio carcerario, del rapporto dare/avere con l'associazione) è affermata anche da LA EE AN (già legata al RO ER e, pertanto, profondamente inserita nel costume e nelle regole del clan), con dichiarazioni in data 27/12/2012, a proposito della regola gravante sugli "amici" dell'aiuto economico in favore dei familiari del detenuto. Soprattutto, però, la prova e la natura di tali contribuzioni sono emerse dalle intercettazioni di dialoghi tra gli odierni ricorrenti IE RI e suo IO ON, nonché tra lo stesso IE RI e ON D'CO, ed ancora tra il RI e tale SC RT, amico della famiglia AL, nella quale il primo, nel commentare l'atteggiamento di ostilità della figlia di IO AL verso quanti erano ancora in libertà, aveva rievocato l'episodio dell'invio in prossimità delle festività natalizie di denaro per il tramite di "uno", indicato esplicitamente nel TI, nell'ambito di un'iniziativa di sostegno solidale assunta a favore anche di altri detenuti, raggiunti da ordinanza di custodia cautelare nell'ambito del procedimento c.d. TA. Le difese hanno contestato anche asseriti vizi di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'assunto difensivo secondo cui si sarebbe trattato di una mera contribuzione occasionale ed episodica in occasione di festività natalizie. Le sentenze di merito, le cui argomentazioni si integrano a vicenda, invece, con articolate ed esaurienti argomentazioni, prive di vizi logici, hanno ben evidenziato gli elementi che riconducono inequivocabilmente le contribuzioni di cui sin tratta a logiche associative, non solo perché non risultano rapporti di parentela dei beneficiari TI, AL e CA con i conferenti, se non con i nipoti, né rapporti di affari, ma anche perché le modalità della raccolta del denaro denotano inequivocabilmente il carattere di una vera e propria colletta, dal momento che le contribuzioni non erano libere nella loro quantificazione (come avveniva, invece, in occasione dei matrimoni, laddove ognuno offriva in una busta quanto riteneva congruo in relazione ai suoi rapporti con le famiglie dei festeggiati), ma predeterminate nel loro ammontare sia con riferimento a quanto da ciascuno versato, sia con riferimento all'identica somma, di duecento euro, ricevuta da ciascun detenuto, il tutto con conferimenti anche da parte di chi non risulta avere parenti od amici tra i beneficiari, e perfino a favore di chi mostrava malanimo nei confronti dei conferenti (come il AL nei confronti dei RI). Anche alla luce di tali considerazioni, senza vizi logici la Corte territoriale ha indicato una conversazione tra IE RI ed ON D'CO come un'icastica conferma della funzione di colletta in quanto, a fronte della reazione di RA AS che aveva evidenziato di non poter ricambiare, i due commentavano che la predetta non doveva preoccuparsi di ricambiare un regalo natalizio, quanto piuttosto di sostenere i sodali detenuti nella prospettiva della loro liberazione. 20 Si tratta di argomentazioni dalla logica lineare, che non possono ritenersi smentite dal fatto che una quota della colletta sia stata destinata a CO SC, affiliato della locale di Moncalieri, e non a QU AI, dovendosi considerare da un lato la già ricordata unitarietà dell'associazione, ben compatibile con un sostegno ai detenuti non riservato solo a chi appartiene alla stessa locale ma anche al sodale che, come lo SC, benché inserito in altra locale, comunque era stato arrestato nella medesima operazione e raggiunto dalla stessa accusa (in relazione alla quale avrebbe, poi, patteggiato la pena); non a caso, infatti, in una conversazione intercettata l'esclusione del AI dai beneficiari della colletta veniva spiegata non già con la mera appartenenza alla locale di RN RI, quanto con il fatto che a questo già provvedevano gli associati a tale locale. Ulteriore conferma della chiave interpretativa di questi riferimenti, infine, è stata desunta dal passaggio in cui, dopo che SC RT aveva affermato di avere a sua volta consegnato del denaro da far pervenire al AL, come fatto anche in favore di altro arrestato, NO IO, il RI aveva precisato la diversa natura della contribuzione, proveniente in misura uguale da una pluralità di sovventori, in favore di persone con le quali avevano "un altro rapporto". Conseguentemente, al dato fattuale della raccolta di denaro destinato ai detenuti da parte di una cerchia limitata in virtù di un preesistente rapporto, i giudici di merito hanno assegnato valore dimostrativo dell'appartenenza al medesimo sodalizio, sia dei sovventori, che dei sovvenzionati, perché estrinsecazione del vincolo di solidarietà e di affiliazione, che impone l'aiuto reciproco anche di tipo finanziario nei momenti di difficoltà. Le difese contestano la legittimità di tali argomentazioni, evocando a tal riguardo anche la pronuncia della sentenza della prima sezione di questa Corte di Cassazione n. 40851 del 19/5/2016, che ha annullato la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di Appello di IN nei confronti di AN TI e TA OM in relazione al medesimo reato associativo. Nonostante la connotazione chiaramente associativa della colletta, si tratta di un motivo almeno parzialmente fondato. In tema di associazione di tipo mafioso, infatti, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, oltre che uno "status" di appartenenza, in questo caso anche un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo anche a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, tale partecipazione può essere desunta da diversi indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la 21 commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi, "facta concludentia" idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231670). Coerentemente con tali principi, si è rilevato che ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso storico non è necessario che ciascuno dei membri del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi della condotta criminosa programmata, perché il reato associativo, secondo la struttura tipica dei reati di pericolo presunto, si consuma anche con la sola dichiarata adesione all'associazione da parte del singolo, il quale mettendosi a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi accresce, per ciò solo, la potenziale capacità operativa e la temibilità dell'associazione: circostanza, questa, che integra la lesione del bene giuridico - ordine pubblico - tutelata dalla norma (Sez. 2, n. 27394 del 10/05/2017, Pontari, non massimata). In mancanza di prova diretta di una rituale affiliazione, peraltro, tra gli indicatori fattuali dell'adesione al sodalizio può certamente rientrare anche la condotta di colui che partecipi ad un fondo di solidarietà (cosiddetta "colletta") a favore di detenuti inseriti nell'associazione mafiosa: sulla base di ormai note regole di esperienza la giurisprudenza di questa Corte riconosce che tale condotta riveste, di per sé, efficacia indiziante del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, ex art. 416 bis cod. pen. (Sez. 5, n. 35997 del 05/06/2013, Rv. 256947) e tuttavia, per quanto si tratti di indizio che l'esperienza indica come particolarmente significativo, comunque si tratta di un indicatore che non si sottrae al principio, ricordato anche dalla giurisprudenza delle sezioni unite sopra menzionata, che non consente automatismi probatori. La sentenza impugnata, invece, non risulta aver fatto sempre buon governo di tale principio. Nel vagliare le singole posizioni, la Corte territoriale ha talvolta diffusamente esaminato una pluralità di altri elementi fattuali che convergevano nel dimostrare univocamente la stabile partecipazione del singolo imputato all'associazione di 'ndrangheta, così mostrando di considerare, in quei casi, la partecipazione alla colletta un elemento significativo ma, comunque, convergente con altri ugualmente significativi nel provare in modo incontrovertibile la militanza dell'imputato nel sodalizio. Nell'esaminare altre posizioni, invece, il percorso argomentativo della sentenza impugnata appare fondarsi pressoché esclusivamente sulla partecipazione alla colletta in favore delle famiglie dei sodali detenuti, in tal modo mostrando di applicare quell'automatismo probatorio che, in coerenza con il già ricordato insegnamento delle sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, cit.), anche in questo procedimento cd. "Colpo di coda" è stato riconosciuto non potersi applicare con riferimento alla menzionata colletta (Sez. 1, n. 40851 del 19/5/2016, RO): si tratta di casi nei quali non manca l'indicazione di altri elementi ritenuti confermare la partecipazione del singolo imputato al sodalizio criminoso, spesso, però, oggetto di mera elencazione senza un adeguato approfondimento della loro valenza probatoria, evidentemente perché ritenuta a tal 22 fine già di per sé sufficiente la partecipazione alla colletta in favore delle famiglie dei sodali, in coerenza con l'affermazione - esplicitata alla pag. 81 della sentenza impugnata secondo cui, nel difetto di elementi che consentano di riferire il versamento del denaro ad una mera forma di solidarietà familiare o amicale nei confronti di persone comuni che stavano passando un momento difficile, comunque la partecipazione alla colletta "costituisce prova della intraneità dei conferenti e dei beneficiari", senza distinguere, con tale affermazione, se si tratti di una condotta isolata oppure reiterata nel tempo, se si tratti di una partecipazione in qualità di collettore oppure di contribuente oppure ancora di beneficiario né, in un caso come nell'altro, quale sia stata l'entità di tale contribuzione, e senza valutare adeguatamente se altri elementi concorrano a dimostrare in modo incontrovertibile la partecipazione all'associazione. In relazione a tali posizioni la sentenza impugnata va, conseguentemente, annullata, con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame del materiale probatorio acquisito, alla luce dei principi sopraindicati. Tanto premesso sul piano generale, vanno valutate le posizioni dei singoli ricorrenti ed i motivi di ricorso nell'interesse degli stessi proposti.
5. I motivi addotti a sostegno del ricorso proposto nell'interesse di IE RI attengono soprattutto al merito della decisione impugnata, in quanto finalizzati a proporre inammissibili ricostruzioni dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito che, peraltro, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici. Si tratta, comunque, di motivi privi di fondamento e talvolta anche aspecifici, in quanto ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice f del gravame, con conseguente mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596). Si sono già dinanzi ricordate le numerose conversazioni del predetto IE RI IE con suo IO ON, con ON D'CO e con SC RT, dalle quali è emersa la sua attiva partecipazione alla raccolta di fondi per i detenuti, e sono state anche ricordate espressioni utilizzate dal RI in queste conversazioni che, di per sé, rivelano la natura e la finalità di tale contribuzione, rendendone palese il significato di assistenza ai sodali ("cosa che abbiamo fatto noi.... noi abbiamo un altro rapporto...noi abbiamo fatto per uno e abbiamo fatto per l'altro...i soldi sono andati a tutti...e tanti a ciascuno"). E', tuttavia, infondato l'assunto del ricorrente secondo cui la sua partecipazione al sodalizio sarebbe stata desunta unicamente da tale colletta in quanto, al contrario, si è già ricordata anche la conversazione intercettata tra IE RI e soggetto non identificato, avente ad oggetto le vicende di PP NO, già capo del locale di Siderno a IN e designato ad assumere la carica di capo del costituendo organo di controllo dei locali piemontesi denominato "Provincia", e morto 23 suicida in carcere dopo avere ammesso in un memoriale di essere stato partecipe dell'associazione: nel rimpiangere i tempi in cui era sufficiente rendere conto una volta all'anno alla struttura di controllo in IA, lamentando che ora bisognava invece dar conto "sia qua", ossia a IN, sia "la sotto" (comunque confermando, comunque, di essere "l'uno per l'altro" e che "qua e là sotto sono collegati insieme") i due interloquivano in modo tale da evidenziare comunque un loro stabile e radicato inserimento nel sodalizio criminoso. Quale ulteriore conferma di tale partecipazione nell'associazione di cui si tratta, anche con ruolo di rilievo, la Corte territoriale ha altresì valorizzato, al pari della sentenza di primo grado e senza incorrere in alcun vizio logico, il coinvolgimento del RI nella cd. vicenda Laquale, ed in particolare il ruolo emerso da una conversazione telefonica con AL RO a proposito del comportamento di QU AI, capo locale di RN RI resosi ridicolo recandosi a casa del Laquale per minacciarlo perché aveva una relazione con la mogli: si è, infatti, osservato che i commenti del RI, di disapprovazione del comportamento del AI, contrario alle regole non scritte della 'ndrangheta, ed i consigli conseguentemente somministrati al RO su come trattare il suo capo locale non si conciliano con una mera finalità di risolvere un contrasto sentimentale, ed evidenziano, invece, un autorevole inserimento nelle dinamiche mafiose. Ulteriore elemento convergente nell'indicare la partecipazione del RI al sodalizio è stato ravvisato dalla Corte territoriale anche nella conversazione con ON D'CO, intercettata il 9/3/2012, nella quale i predetti portavano i saluti al capo locale IO QU, tramite OL OS, e proprio la qualità di capo locale attribuita al IO almeno fino agli arresti nel proc. TA è stata senza vizi logici riconosciuta dalla sentenza impugnata come elemento che spiega l'assenza del RI sia alla riunione del 1°/10/2009 fondativa della locale di RN RI, sia al conferimento della dote a TI AL, pur compatibilmente con la sua partecipazione al sodalizio, atteso che a tali riunioni partecipavano i capi locale, ma non potevano certo partecipare tutti i componenti di ogni locale, indicati in numero non inferiore a cinquanta. Altrettanto immune da vizi logici è, poi, la considerazione della sentenza impugnata secondo cui la presa di distanza dai sodali arrestati, che appare emergere da una conversazione di RI con RI IU FA, va logicamente intesa come manifestazione di vivace critica nei confronti dei sodali che, facendosi riprendere dalle telecamere delle forze dell'ordine e, poi, parlando con la stampa, si erano esposti tradendo antiche consuetudini di comportamento della 'ndrangheta. Contrariamente all'assunto del ricorrente, si tratta di valutazione con la quale viene data adeguata risposta anche alle doglianze dell'atto di appello, sul punto, fondate sulle espressioni utilizzate per evidenziare tale critica ("io non ci ho niente a che fare con nessuno e non mi interessa nessuno .... io rispetto tutti ...), atteso anche che la sentenza ricorda come la stessa critica risulti espressa dal RI anche in una conversazione con tale Natale (n. 2824), nel corso della quale lo stesso ricorrente precisava ". eh non è che a me non m'interessa, guarda..": senza alcuna illogicità, pertanto, la presa di distanza dagli 24 arrestati è stata ritenuta inidonea ad evidenziare l'estraneità del ricorrente al sodalizio, e tale da confermare, invece, la sua profonda e radicata conoscenza delle regole di questo e delle sue radici storiche, propria dell'intraneus. Del resto, la sentenza impugnata ricorda anche, in altra parte, altra conversazione tra il RI e la FA, che si lamentava di due persone che parlavano male di lei con il suo convivente, ed alla quale il ricorrente consigliava di fare il suo nome, consapevole dell'effetto intimidatorio che la sola evocazione di questo poteva determinare ("...sono amica di IE RI, mi volete lasciare stare o devo parlare con lui ? .. allora loro prendono e ti lasciano in pace.. ..."). Con un solido percorso argomentativo, pertanto, la Corte territoriale ha indicato i predetti elementi come particolarmente significativi e convergenti nel comprovare lo stabile inserimento di IE RI nell'associazione di cui si tratta, sicché deve ritenersi qui sufficiente ricordare che nell'articolata motivazione della sentenza vengono menzionati anche altri elementi, di contorno ma anch'essi non privi di significato, coerenti con la predetta spiegazione, quali la conversazione del 16/9/2012 con ON D'CO, nel corso della quale i due commentavano tentati omicidi di tali NO e NE, la partecipazione ai funerali del LO di TI ZO (oltre che a quelli di un familiare del TI, di cui al separato procedimento di cui si è detto), la testimonianza di EA JU nella parte in cui riferiva di aver appreso dall'ex amante ER RO che il RI ed i suoi figli erano persone per lui affidabili, testimonianza in relazione alla quale la sentenza impugnata, lungi dall'omettere di considerare i cessati rapporti della AN con i RO, ha evidenziato però che la teste non ha millantato alcun rapporto con i RI, limitandosi a riferire quanto appreso dall'ex amante, ed ha indicato la mancanza di rapporti con il ricorrente come elemento sufficiente ad escludere intenti calunniatori.
6. I ricorsi proposti nell'interesse di RI ON e RI CO, invece, sono meritevoli di accoglimento, nei limiti che seguono. La Corte territoriale ha ben evidenziato, senza incorrere in alcun vizio logico, come i due figli di IE RI abbiano partecipato alla colletta in favore dei sodali arrestati nel proc. cd. TA, come emerso da una conversazione intercettata tra ON RI ed il padre, nel corso della quale, in prossimità delle feste natalizie, i due contavano il denaro raccolto da tredici conferenti, ciascuno dei quali aveva versato 200 euro, in favore di otto beneficiari, che dovevano ricevere 200 euro ciascuno, con l'unica eccezione di tale IM, che doveva versare 120 euro e prendere dal denaro raccolto 80 euro, in modo da avere 200 euro complessivi per un unico beneficiario. Dal momento che nei conteggi i due ripetutamente si riferivano a gruppi familiari (come "i due di AN" o "compare NO e PE" con riferimento a D'CO ON e suo IO PE) non è certo illogica la deduzione della Corte territoriale secondo cui, laddove RI IE nel contare il denaro diceva "noi siamo tre”, intendeva riferirsi ad un terzo legato da vincoli familiari, altrettanto non illogicamente individuato nel IO CO, atteso che altra figlia non risulta aver mai partecipato alle attività oggetto di indagine, a differenza del predetto. 25 La sentenza valorizza anche la reazione dei due fratelli RI alla notizia degli arresti effettuati nel procedimento TA, evidenziata da una conversazione telefonica nella quale i due si mostravano preoccupati per il probabile arresto di AL IO, gestore del bar Timone, luogo di incontro dei sodali, si informavano se il padre fosse rientrato a casa ed adoperavano espressioni preoccupate: si tratta di reazione che mostra quantomeno una contiguità dei due al sodalizio criminoso ed alle attività illecite del padre, sicché ben può essere considerata un riscontro all'individuazione, nel CO, del terzo familiare impegnato nella colletta in favore dei familiari degli arrestati in quell'occasione, ma la sentenza impugnata, pur riportando alcuni passaggi della conversazione telefonica, non spiega perché tale conversazione possa confermare, oltre ad una solidarietà familiare, anche l'intraneità dei due al sodalizio del quale la successiva colletta costituisce solo un grave indizio. Allo stesso modo, la Corte territoriale indica correttamente come ulteriore manifestazione della solidarietà familiare la reazione della famiglia RI al rinvenimento di un biglietto anonimo con il quale ci si lamentava del chiasso che veniva fatto al mattino presto quando venivano montati i dehors del suo bar. L'intercettazione ambientale di una conversazione tra IE RI e suo IO ON ben evidenzia il tono di spregio e di prevaricazione assunto dal primo nei confronti dell'autore del biglietto, così come individuato dal IO ON, però la sentenza impugnata non spiega in alcun modo se e come si sia estrinsecata tale prevaricazione nei confronti del vicino di CO RI, se cioè sia stata esercitata a nome o tramite la locale di VA, oppure se eventuali violenze o minacce abbiano costituito mera estrinsecazione di un modus vivendi proprio dei RI, anche in un contesto familiare. Anche l'inserimento del nominativo di ON RI nelle tre liste matrimoniali dei figli di QU AI, AL RO ed ON D'CO è un elemento che ben può essere valutato come una forma di ossequio alla regola 'ndranghetista che impone la partecipazione della famiglia del sodale anche agli eventi che riguardano i familiari di altri, ma si tratta di elemento che, di per sé, è notoriamente compatibile anche con consuetudini sociali proprie anche di ambienti non criminali, come già rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione anche alle vicende questa locale (sez. 1^, sez. 1 n. 40851 del 19/05/2016, RO). La sentenza impugnata evidenzia, inoltre, l'anomalia della stabile partecipazione di CO RI al CDA della CHIND S.p.A., società partecipata del Comune di VA e della Regione IE, volta alla promozione di attività produttive in quella città e nella Regione IE. La Corte territoriale ben illustra gli elementi di anomalia della presenza del predetto ricorrente nel consiglio di amministrazione della società, pur non avendone in alcun modo i requisiti di esperienza e capacità politica e tecnica richiesti, così come illustrati da una testimonianza della quale sono riportati ampi stralci, per di più ricoprendo tale carica per lunghi anni, anche con il mutare degli equilibri politici nel territorio: la sentenza, però, non illustra con chiarezza in quale modo tali anomalie possano essere riconducibili alla locale di VA, se non con vago 26 riferimento, alla pag. 86, ad un "interesse" mostrato da sodali in occasione di elezioni amministrative di quel comune. Per entrambi i gemelli RI, infine, la sentenza valorizza, quale elemento significativo della loro intraneità al sodalizio criminoso, il contenuto di una conversazione intercettata (n. 2824) "nella quale RI IE auspicava che le redini venissero prese dai figli", anche in questo caso, però, senza meglio specificare il tenore del dialogo, così da mostrare se lo stesso possa indurre a presupporre ragionevolmente un coinvolgimento dei due figli, anche all'attualità, nelle attività della locale di VA. In sintesi, deve rilevarsi che l'esame delle posizioni dei due fratelli RI da parte della Corte territoriale - come si dirà anche con riferimento ad altri ricorrenti - appare chiaramente condizionato dalla non condivisibile valutazione secondo cui la mera partecipazione anche ad una sola colletta in favore di famiglie di sodali detenuti possa ritenersi di per sé una prova, e non solo un indizio, per quanto particolarmente significativo e grave, dell'intraneità al sodalizio del singolo partecipe, sia esso contribuente o beneficiario, sicché gli altri elementi di interesse in relazione a tali posizioni vengono esposti quasi come elementi di mero contorno, senza adeguate specificazioni che consentano di attribuire loro il carattere della precisione in modo da poter convergere in modo significativo con la partecipazione alla colletta al fine di eventualmente provare in modo incontrovertibile, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'intraneità dei ricorrenti al sodalizio. Si impone, pertanto, l'annullamento del sentenza impugnata, in relazione a tali posizioni, con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale, per una più adeguata valutazione di tali posizioni alla luce dei principi sopra enunciati.
7. I ricorsi proposti da ON D'CO e suo IO PE D'CO, invece, sono infondati e non possono trovare accoglimento. Deve, infatti, preliminarmente rilevarsi che non sono censurabili né il significato attribuito in sentenza alla colletta in favore degli arrestati nel procedimento cd. TA, di cui si è detto, né il riconoscimento della partecipazione dei due predetti ricorrenti a tale colletta. Ai fini dell'identificazione in ON D'CO e suo IO PE di due partecipanti alla colletta, infatti, la Corte di Appello, nel ricordare alcune conversazioni relative alla fase di distribuzione del denaro, ha ben evidenziato che in una di queste, mentre RI IE e D'CO ON contavano le banconote dicendo "uno e due ... uno e due ...", si udiva perfino il fruscio del denaro che veniva contato, e che in precedenza, nella fase della raccolta del denaro in prossimità delle feste natalizie, IE RI e suo IO ON avevano fatto espresso riferimento ai due D'CO con le espressioni "compare NO l'hai contato? Si, NO compare NO e PE..": in relazione a tali espressioni la Corte territoriale ha fornito adeguata spiegazione dei motivi che hanno portato all'identificazione dei due ricorrenti, atteso che anche in altre conversazioni ON D'CO veniva chiamato "NO" dagli altri sodali, che non risultano altre persone appellate in tal modo, che successive conversazioni intercettate (quale quella relativa alla fase di distribuzione del denaro, dinanzi richiamata) hanno 27 confermato la partecipazione di ON D'CO alla colletta, e che l'associazione dei nomi "compare NO e PE" in un unicum ben si spiega soltanto con il legame familiare tra i due. Dalla sentenza impugnata emerge chiaramente, poi, che la partecipazione di ON D'CO al conteggio del denaro dimostra come all'indicazione dei ricorrenti tra i partecipanti alla colletta sia seguita anche la loro effettiva e successiva partecipazione. Senza alcun vizio logico, poi, la Corte territoriale ha evidenziato i motivi per cui l'affermazione della moglie del TI, IZ IN, di aver ricevuto dal RI solo 50 euro non possono essere ritenute idonee a contrastare i predetti elementi, giacché si tratta di dichiarazione incompatibile con il significato palese della conta del denaro oggetto di intercettazione, con formazione di quote tutte uguali ("uno e due") e con l'esplicita soddisfazione degli interlocutori per il fatto che non fosse mancato il denaro necessario, nonché con le risultanze delle dichiarazioni del TI secondo cui ciascuno dei beneficiari aveva ricevuto, appunto, la stessa somma di euro 200; inoltre, la Corte ha anche evidenziato la generale inattendibilità delle dichiarazioni della compagna del TI, anche con riferimento al conferimento della dote a quest'ultimo, sicché debbono ritenersi inammissibili in questa sede le prospettazioni di diverse letture di tali elementi, valutati senza illogicità evidenti. Il giudizio di penale responsabilità nei confronti di ON D'CO e di suo IO PE, però, non si fonda soltanto sulla loro pur determinante partecipazione alla colletta in favore dei sodali detenuti, giacché in relazione ad entrambi la Corte territoriale, senza incorrere in vizi logici, ha adeguatamente evidenziato anche la loro partecipazione alla riunione presso il bar Timone di AL IO il 30/10/2009, constatata dalla P.G. che effettuava un servizio di OCP seguendo AI QU: la sentenza impugnata ha ritenuto di poter valorizzare tale riunione, alla luce delle nuove acquisizioni probatorie, anche se non ritenuta significativa nel procedimento cd. TA e, a tal fine, ha in primo luogo sottolineato come tale bar fosse il luogo di ritrovo dei sodali della locale di VA, tanto che altri servizi di OCP hanno rivelato che proprio presso tale esercizio ebbero a celebrarsi il rito di conferimento della dote a TI AL e ad effettuarsi i festeggiamenti per le consultazioni elettorali del comune di VA. Giova rilevare, poi, che la partecipazione di ON e PE D'CO alla riunione smentisce inequivocabilmente le affermazioni di entrambi di non conoscere il AI, presente anch'egli alla riunione, e che, invece, e senza incorrere in vizi logici la Corte attribuito alla stessa un rilievo determinante, desumendo l'incontrovertibile carattere associativo dell'incontro non solo dal fatto che i partecipanti non erano stati visti dagli operanti entrare nel locale dalla via pubblica, sicché non potevano che provenire dalla parte riservata del locale, ma soprattutto dall'intercettazione della conversazione tra IE RI e tale Natale, durante la quale il primo criticava i sodali per essersi fatti riprendere dalle telecamere ("...... perché li hanno ripresi a tutti con le telecamere e non possono dire che non è vero, si sono fatti vedere a tutto il mondo..."). La sentenza impugnata, infine, ha desunto il carattere associativo della riunione dalla qualità dei partecipanti QU IO, TE RI, IO AL, AL TI, RI TO AI e OL IM, oltre i due D'CO 28 - indicati come soggetti tutti "legati" alla locale di VA, circostanza in alcun modo smentita dal rilievo difensivo secondo cui, pur essendo stata riconosciuta nel proc. cd. TA l'affiliazione del RI e del AL, in alcun procedimento, invece, sarebbe stato implicato OL IM: il legame di quest'ultimo con la locale in questione, infatti, è stato comunque esplicitato dalla sentenza con la precisazione che si tratta del consuocero del IO e del RI, tanto che ripetutamente la sentenza menziona la conversazione telefonica nel corso della quale IE RI ed ON D'CO parlavano dei saluti inviati al IO proprio tramite il IM. E', pertanto, immune da vizi logici la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui, pur nel difetto di prova diretta del contenuto dell'incontro, comunque la pluralità dei convergenti elementi sopraindicati ne dimostra il carattere associativo, né può essere contrastata in questa sede con la prospettazione di diverse ricostruzioni della dinamica dell'episodio, e non già dei partecipanti, fondate su asseriti travisamenti della prova. Al di là di ogni considerazione in ordine al rilievo assolutamente marginale delle contestazioni rivolte, infatti, giova ricordare che nel caso di cosiddetta "doppia conforme", come nel caso di specie, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti con specifica deduzione che il dato probatorio asseritamente travisato è stato - per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, La Gumina e altro, Rv. 269217), il che non è avvenuto nella fattispecie in esame. In considerazione del rilievo attribuito dai giudici di merito alla partecipazione di entrambi i D'CO sia alla riunione in questione che alla colletta in favore degli arrestati nel proc. TA, pertanto, il riconoscimento dell'affiliazione dei predetti alla locale di VA deve ritenersi immune da vizi logici e da violazioni di principi di diritto. Per mera completezza di esposizione, peraltro, va ricordato che la sentenza impugnata ha ripetutamente evidenziato l'esistenza di ulteriori elementi a carico di ON D'CO, alcuni più significativi ed altri di mero contorno, quali una conversazione nella quale RI AI confidava la sua preoccupazione per essere stato visto dai carabinieri mentre era in sua compagnia, la sua visita a AL TI appena scarcerato, effettuata insieme a IE RI, i saluti che, sempre insieme a quest'ultimo, ha inviato a QU IO tramite il IM, l'inserimento del suo nome in liste matrimoniali dei figli di AL RO e QU AI, la sua partecipazione ai funerali di familiari di soggetti associati a diverse locali, ed altro.
8. Le censure rivolte nel ricorso dei fratelli EN all'identificazione in uno di essi del macellaio di cui si parlava nella menzionata conversazione tra IE RI ed il IO ON debbono ritenersi aspecifiche, in quanto reiterative di doglianze già avanzate con il ricorso in appello e disattese con motivazione assolutamente congrua e priva di vizi logici, laddove 29 questa ha evidenziato che è pacifico che IM EN gestiva effettivamente una macelleria in Volpiano, ed ha anche convenuto che, come dedotto nel ricorso, la conversazione tra il RI ed il D'CO nella quale ci si riferisce al macellaio IM è di mesi successiva a quella nella quale IE RI ed il IO ON indicavano che il IM non versava la quota sua quota di 120 euro ma prendeva dal denaro raccolto 80 euro e li sommava ai suo 120; la sentenza ha, però, evidenziato anche che da tale conversazione emerge altresì che quel IM proprio come il EN aveva un congiunto detenuto in carcere e - - conosceva qualcuno degli organizzatori della colletta, così come il macellaio IM EN conosceva il RI ed il D'CO, tanto da risultare nella lista matrimoniale della figlia di quest'ultimo. Infine, senza incorrere in vizi logici, la Corte territoriale ha valorizzato la singolarissima circostanza che la ricezione proprio della somma di 200 euro da parte del detenuto LT EN, importo identico a quello indicato per i beneficiari della colletta, è successiva di soli due giorni alla conversazione avente ad oggetto i conteggi del denaro a questa destinato. Se non è dubbia l'identificazione dei due EN, l'uno come partecipe alla colletta e l'altro tra i beneficiari di questa, tuttavia la trattazione della posizione dei predetti ricorrenti risente degli stessi limiti già evidenziati con riferimento alle posizioni dei gemelli RI, atteso che la motivazione della sentenza impugnata appare fondare il giudizio di responsabilità essenzialmente sul coinvolgimento dei due fratelli nella colletta di cui si è detto, indicando altri elementi, pur significativi, solo per illustrare le ragioni dell'identificazione dei predetti o, comunque, come elementi di mero contorno rispetto a quello che erroneamente viene ritenuto di per sé sufficiente a provarne l'affiliazione alla locale di VA. Così, ai fini dell'identificazione del macellaio IM, la sentenza ha evidenziato che IM EN ebbe a partecipare ai funerali di SC LI, LO di DO LI, vittima di un omicidio, ed in quell'occasione veniva visto in compagnia di RE RE, capo locale di Volpiano, ON D'CO ed altri sodali, e risulta altresì nelle liste matrimoniali dei figli di QU AI, dello stesso ON D'CO e di AL RO, sicché, trattandosi di soggetti che nell'associazione hanno rivestito ruoli tutt'altro che marginali, è stato correttamente rilevato che non appare verosimile che gli stessi abbiano invitato a tali matrimoni il ricorrente solo perché a loro noto come macellaio di fiducia, il D'CO per di più estendendo l'invito anche al LO LT: la Corte, però, rilevando che tali celebrazioni, pur non costituendo di per sé prova dell'affiliazione all'associazione, sono comunque usualmente anche occasioni di riunioni tra sodali per discutere di questioni inerenti la stessa, sicché la distribuzione degli inviti non è casuale, poi non ha illustrato se alla luce delle circostanze del caso tale elemento possa essere valorizzato o meno, e nel primo caso in quale misura, anche ai fini dell'accertamento dell'intraneità dello stesso nel sodalizio di cui si tratta. Non diverse risultano, poi, le indicazioni contenute nella sentenza impugnata in ordine ad altre frequentazioni del ricorrente, soprattutto in età giovanile, con soggetti in qualche modo legati al sodalizio e di conversazioni telefoniche nelle quali lo stesso è stato menzionato, con 30 riferimento ad episodi anche delittuosi (quale ad esempio una sparatoria ai danni di tali EA e LP), senza in alcun modo indicare il ruolo che in questi episodi possa aver eventualmente svolto o, comunque, la natura del suo coinvolgimento negli stessi. Analogamente, per quanto concerne LT EN, detenuto in carcere per delitti comuni e beneficiario in un'occasione della colletta organizzata dal sodalizio, la sentenza riferisce genericamente di una lettera del 2010 di tale NT, anch'egli detenuto, rinvenuta nel corso di una perquisizione presso suo LO IM, dalla quale sarebbero emersi non meglio specificati rapporti tra lo stesso LT ed ON D'CO, ed altresì di lettere inviate dal carcere dal medesimo ricorrente a PE IO, IO del capo locale di VA, QU IO, senza però in alcun modo indicare se il tenore di tali missive possa confortare, ed in quale misura, l'ipotesi accusatoria dell'affiliazione del ricorrente al sodalizio. Nel difetto di specificazioni in ordine ad eventuali coinvolgimenti dei fratelli EN in atti illeciti commessi quali appartenenti al sodalizio, pertanto, la sentenza dagli stessi ricorrenti impugnata va annullata, con rinvio alla Corte territoriale perché espliciti l'eventuale valore indiziante di elementi diversi dalla mera partecipazione, in un'unica occasione, alla menzionata colletta, e l'idoneità di questi ad integrare tale partecipazione al fine di dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio l'intraneità dei ricorrenti alla locale di VA.
9. Per le stesse ragioni vanno accolti anche i ricorsi presentati nell'interesse di EL e AL DO, nei limiti di seguito indicati, pur presentando essi profili di inammissibilità in relazione alle censure rivolte alla parte della motivazione della sentenza che li individua tra i partecipi della più volte menzionata colletta in favore dei carcerati.
9.1. Sono inammissibili, infatti, le doglianze proposte in ordine al mancato accoglimento della richiesta di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'audizione di un consulente e, quindi, di acquisire una consulenza di parte in relazione alla decifrazione di un'espressione utilizzata da IE RI e suo IO ON nel corso della conversazione intercettata ed avente ad oggetto i partecipi alla colletta, il tutto al fine di disporre, poi, una perizia idonea a risolvere il contrasto tra le perizie trascrittive acquisite, in ordine all'interpretazione di un fonema pronunciato dai due interlocutori. Giova infatti ricordare, a tal proposito, che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1 cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria, e tale accertamento comporta una valutazione rimessa al giudice di merito che, se correttamente motivata, come nel caso in esame, è insindacabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 18660 del 19/2/2004, Rv. 228353; sez. 3 n. 35372 del 23/5/2007, Rv. 237410; sez. 3 n. 8382 del 22/1/2008, Rv. 239341). Senza incorrere in vizi logici, infatti, la Corte territoriale ha dato ampia e articolata giustificazione in ordine agli elementi che hanno indotto ritenere assolutamente certa l'identificazione dei due ricorrenti come partecipi alla colletta di cui si tratta, rilevando che i due dialoganti nell'autovettura del RI il giorno 14/12/2011 si riferivano prima a "i due di 31 AN", indicati come EL e AL", e poi indicavano le prime lettere del cognome, percepite dalla P.G. come IN e nella perizia trascrittiva come "don"; conseguenti ricerche anagrafiche avevano consentito di accertare che l'unica coppia di fratelli residenti nel piccolo comune di AN che avessero i nomi propri di EL e AL e cognome che inizia non solo con ON o IN, ma anche con fonemi solo simili (Dom, Dome, ONe, Domino, Domini, ecc.), è quella costituita, appunto, dai ricorrenti DO. La sentenza ha rilevato anche che solo dopo tali accertamenti si è riscontrato che i due sono nipoti di AL TI, proprio uno degli arrestati dell'indagine TA, e figli di IO DO, condannato per partecipazione ad un'associazione collegata alla cosca Pesce Bellocco di Rosarno, elemento ritenuto riscontrare l'individuazione così effettuata. Da ultimo, la Corte ha riferito di aver direttamente proceduto all'ascolto della conversazione di cui si tratta rilevando che dopo le parole EL. e AL" veniva pronunciata un'espressione di cui ** si percepivano solo le prime lettere come "Dom", con la "m" particolarmente nasale. Si tratta di argomentazioni di merito, esposte senza contraddizioni o illogicità evidenti, che rendono adeguatamente conto dei motivi per i quali la Corte ha ritenuto non fosse assolutamente necessario procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per acquisire ulteriori prove dichiarative e procedere poi a perizia per compiere ulteriori valutazioni in ordine alle parole che hanno seguito l'indicazione dei nominativi EL e AL nel dialogo relativo alla colletta. Soprattutto, però, occorre rilevare che, secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte di legittimità, la perizia non rientra nella categoria della "prova decisiva" ed il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione (sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, Rv. 229665; sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Rv. 253707; sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, Rv. 255152).
9.2. Per i motivi già dinanzi esposti, invece, i ricorsi di cui si tratta sono fondati nella parte in cui contestano la motivazione della sentenza impugnata laddove questa appare indicare la partecipazione dei fratelli DO alla colletta in favore dei detenuti come prova del loro stabile inserimento in un'associazione mafiosa e non già come elemento meramente indiziario, per quanto di rilevante spessore e significato. Non è privo di rilievo, peraltro, che la sentenza impugnata indichi anche i fratelli DO tra gli imputati raggiunti da "altri elementi", ulteriori rispetto alla partecipazione alla colletta in questione, ed in particolare che ricordi l'arresto di EL DO nel 2000 per spaccio di stupefacenti e reati in materia di armi, ed un controllo subito dallo stesso insieme a PE D'CO, l'arresto del LO AL nel 2010 per reati in materia di armi, il controllo subìto anche da questo insieme allo stesso D'CO, e l'inserimento dello stesso nella lista del matrimonio di LA RO: anche con riferimento ai predetti ricorrenti, però, si tratta di elementi oggetto di mera elencazione, in quanto espressamente indicati come di mero contorno a quella che erroneamente è stata considerata prova sufficiente di per sé a 32 dimostrare l'intraneità al sodalizio in questione, senza alcun approfondimento di tali vicende e della loro idoneità ad integrare il predetto grave indizio al fine di raggiungere il valore di incontrovertibile prova. Anche laddove la Corte territoriale ha offerto una descrizione di ulteriori elementi, ed in particolare della vicenda cd. Verterame, si è trattato di descrizione esplicitamente rivolta a riscontrare la correttezza dell'individuazione dei DO come partecipi alla colletta, e non già per valutarne la forza probatoria in ordine alla loro eventuale partecipazione all'associazione criminale: si tratta di vicenda avente ad oggetto competizioni tra imprenditori operanti nel settore del movimento terra, teatro di imposizioni da parte delle diverse locali, settore nel quale operava anche il ricorrente EL DO e che aveva visto, però, l'intromissione di SC letto, coinvolto nel processo cd. "Infinito", proprio in lavori affidati al predetto DO, sicché il padre di questo, IO, si era lamentato con toni accesi dell'intromissione ed aveva avvisato il Verterame di aver già interessato della questione "Rosarno", con un riferimento inteso come alla 'ndrina del posto e, come tale, indiretta conferma la correttezza dell'identificazione dei due DO come partecipi alla colletta, senza alcun valutazione, però, dell'eventuale efficacia probatoria anche di tale elemento in relazione alla partecipazione dei due, e non solo del padre, all'associazione di stampo mafioso oggetto del procedimento. 10. Non possono trovare accoglimento, invece, i ricorsi proposti nell'interesse di ER RO, NO RO e ZO TI, riconosciuti colpevoli di aver fatto parte della locale di RN RI, la nuova locale operante nel territorio di VA formata f da soggetti originari delle Serre Vibonesi e derivata da quella di VA, con la quale conservava elementi di collegamento. 11. E' innanzitutto priva di fondamento l'eccezione di nullità o inutilizzabilità degli esiti delle attività intercettive avanzata con il secondo motivo di ricorso dai fratelli RO e reiterativa di doglianza già disattesa dalla Corte territoriale con esaurienti argomentazioni - per essere stati cancellati dal server della Procura della Repubblica i dati originari delle intercettazioni, una volta riversati sul supporto CD Rom. La sentenza impugnata, infatti, richiamando anche la giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte di legittimità che con l'atto di appello era stata invocata, ha ricordato che condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è soltanto che l'attività di registrazione che, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, consiste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria (Sez. U, n. 36359 del 26/06/2008, Rv. 240395; così anche Sez. 2, n. 6846 del 21/01/2015, Rv. 263430). Le sezioni unite di questa Corte hanno osservato che la rivoluzione che ha trasformato la telefonia nel recente passato ha segnato, in estrema sintesi, il progressivo passaggio dalla trasmissione di segnali in maniera analogica a quella di dati in forma digitale, 33 trasformando il servizio telefonico (a partire da quello di telefonia mobile) in un sistema informatico o telematico, sicché è mutato lo stesso oggetto fisico della comunicazione telefonica e, quindi, della sua intercettazione. Di conseguenza, è stato fatto progressivamente ricorso alla utilizzazione di sistemi di registrazione digitale computerizzata che hanno sostituito gli apparti "meccanici". In definitiva si è assistito ad una profonda trasformazione della realtà presupposta dal legislatore del 1988, giacché per la registrazione vengono ormai utilizzati apparati multilinea (collegati cioè ad un flusso di linee telefoniche) che registrano dati trasmessi in forma digitale e successivamente decodificati in file vocali immagazzinati in memorie informatiche centralizzate, ed i dati così memorizzati vengono poi di regola trasferiti su supporti informatici (essenzialmente Cd-Rom o DVD) per renderli fruibili all'interno dei singoli procedimenti. In pratica, dunque, i supporti costituiscono il corredo documentale in precedenza rappresentato dai nastri magnetici ed il trasferimento (o "scaricamento") dei dati sui supporti costituisce uno dei segmenti dell'intercettazione, autonomo rispetto alla "registrazione" e tecnicamente diverso da questa. La medesima giurisprudenza ha, pertanto, rilevato che, d'altra parte, il legislatore ha previsto specifici mezzi di tutela, per le ipotesi in cui possano sorgere dubbi circa la regolarità della "registrazione" o sospetti di manipolazione, atteso che, in forza dell'art. 268 cod. proc. pen., comma 6, "ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche" (Sez. U, n. 36359 del 26/06/2008, Rv. 240395 cit.): orbene, nel caso in esame non risulta in alcun modo, né è stato anche soltanto dedotto nel ricorso, che sia stata disattesa una richiesta dei ricorrenti, avanzata nei predetti termini, di ascoltare le registrazioni o prendere cognizione dei flussi, né risulta dedotto che, avendo esercitato tale facoltà, sia stata constatata una specifica difformità tra i dati originari delle intercettazioni e quelli riversati sul supporto CD Rom, sicché deve ritenersi del tutto destituito di fondamento l'assunto difensivo secondo cui le modalità di acquisizione delle copie informatiche delle registrazioni sarebbero "palesemente in contrasto con il dettato normativo e pertanto inficiate da nullità ex art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen." 10.2. Con riferimento al medesimo motivo di impugnazione, inoltre, deve rilevarsi che questo è anche viziato da genericità, laddove i ricorrenti assumono, in particolare con riferimento alla vicenda Laquale, che la Corte territoriale - senza considerare le prospettazioni difensive - avrebbe dato un significato delle conversazioni tra ER RO e RU RA e tra NO RO ed il LO AL coerente con l'ipotesi accusatoria, pur trattandosi di conversazioni equivoche o comunque suscettibili di diverse interpretazioni che, però, non risultano in alcun modo specificate nel ricorso, da ritenersi, pertanto, sotto tale profilo privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 34 10.3. Anche gli altri motivi proposti dai fratelli RO, così come dal TI, non possono trovare accoglimento, in quanto sono privi di fondamento, oltre che, in massima parte, reiterativi di doglianze già avanzate al giudice dell'appello e da questo adeguatamente affrontate con un percorso argomentativo ampio, denso di riferimenti a significativi episodi specifici e soprattutto coerente, con esposizione specifica e consequenziale delle risultanze processuali, fornendo di queste una lettura unitaria e logica con la quale i ricorsi in esame non appaiono confrontarsi adeguatamente, in quanto reiterano la tendenza, già censurata dalla Corte territoriale, a contestare il significato di singoli episodi o singole affermazioni della sentenza, prescindendo dal contesto complessivo nel quale le singole emergenze processuali vanno, invece, collocate. In particolare, con i ricorsi si reiterano le doglianze in ordine ad elementi significativi di cui difetterebbe il materiale probatorio acquisito quali la mancanza di una audio-video registrazione della riunione del 1^/9/2009, il mancato riferimento alla locale ed ai suoi componenti da parte di collaboratori di giustizia, la mancanza di uno specifico ambito territoriale di operatività della locale, ecc. senza confrontarsi con il rilievo, correttamente mosso dalla Corte territoriale, secondo cui tali doglianze sono del tutto inefficaci nel momento in cui non viene contrastato il complesso di elementi particolarmente significativi e convergenti nel provare in modo inequivocabile l'esistenza della locale in questione: le conversazioni S. intercettate nel periodo precedente la riunione del 1^/10/2009 con la quale si è costituita la locale, preparatorie di tale costituzione, anche se fino al 1^/9/2009 - come evidenziato dalle difese non risultava essere giunta l'autorizzazione all'apertura di un nuovo locale di - 'ndrangheta da parte dei referenti calabresi;
il servizio di OCP che, pur nel difetto di videoregistrazioni, ha accompagnato tale riunione, precedentemente organizzata con linguaggio criptico, logicamente ritenuto non necessario ove si fosse trattato di una riunione conviviale;
il rinvenimento a casa di QU AI dei fogli manoscritti con il rito di apertura della locale;
la sicura riferibilità a ER RO della scrittura di tali foglietti, emersa inequivocabilmente dall'intercettazione di una conversazione tra lo stesso RO e la AN, prima ancora che dalla testimonianza di questa e dal raffronto con la scrittura di una quietanza dallo stesso ricorrente sottoscritta;
la conversazione dello stesso RO con RU RA, nel corso della quale primo manifestava le sue preoccupazioni in ordine a possibili propalazioni di tale "Baffo"; l'esclusione dei RO dalla colletta per i detenuti organizzata dai RI argomentata sul rilievo che "Nando non c'entra più niente"; i commenti di RI AI in ordine al suicidio di PE NO, successivo alla sua decisione di collaborare con la giustizia, laddove il predetto AI lamentava che sarebbe stato meglio se il NO si fosse suicidato tre anni prima (pertanto, proprio l'anno dell'apertura della locale di RN RI); i commenti in ordine alla mancata partecipazione dei RO e del TI al funerale di ND TT, suocera di TO MA, assenza interpretata come una "trascuranza", essendo stata notata la loro mancata partecipazione, il tutto con una contrapposizione tra "loro" e "gli altri"; la visita dei sodali di RN RI a RI SC 35 ZI;
il mantenimento di QU AI da parte del RO e del TI;
la conversazione tra IE RI e AL RO in ordine alla cd. vicenda Laquale, di cui si è detto;
le preoccupazioni di ER RO, emerse da conversazioni intercettate, in ordine ad una possibile denuncia della moglie RI CI con accuse nei suoi confronti di "mafiosità" e del possesso di un'arma, con il suo timore anche della possibile propalazione di nomi dei sodali ("spero che non mi è andata a fare i nomi degli altri.."); l'attivismo di ER e AL RO, del TI ed altri sodali di entrambe le locali di cui si tratta in relazione alle elezioni di VA, così come emerso da intercettazioni telefoniche e servizi di OCP, al fine di giungere ad un ballottaggio tra due liste, così da poter offrire poi un numero consistente di voti all'una o all'altra, come poi accaduto, prescindendo del tutto da convinzioni o programmi ideali o politici, con l'offerta accettata dal candidato De MO, che così vinceva le elezioni, salvo poi, successivamente agli arresti eseguiti nell'operazione TA, ricoverarsi per un esaurimento nervoso prima in un ospedale psichiatrico e poi in una clinica, ed infine presentare le dimissioni, sicché tali imprevisti sviluppi rendono priva di rilievo la deduzione dei ricorrenti di non aver ricevuto dalla giunta appalti o vantaggi di alcun genere. Né può ritenersi illogica la ricostruzione del significato delle risultanze intercettive in ordine alle vicende politiche del Comune di VA effettuata dalla Corte territoriale, sul rilievo che - a dire delle difese la 'ndrangheta non si schiera per candidati certamente perdenti, atteso che le - intercettazioni effettuate risultano aver evidenziato, appunto, l'incidenza della cosca al fine prima di giungere al ballottaggio e, poi, di favorire il miglior offerente, che la sentenza indica come risultato poi non a caso il candidato poi effettivamente eletto, il De MO, la cui scelta risultava già registrata dalla P.G. all'esito di un servizio di OCP del 19/5/2011 in occasione di una riunione nella sede di opposta lista politica, nel corso della quale ER RO comunicava l'accordo raggiunto con il candidato. Il dettagliato e coerente percorso argomentativo della sentenza, poi, ha anche dato conto delle comunicazioni tra NO RO, ZO TI e ER RO in ordine alla notizia della vittoria, dell'euforia in particolare del TI con riferimento all'esito del ballottaggio, che lo stesso indicava come determinato dai 400 voti "portati" dal candidato del sodalizio, MI LO, che i fratelli RO con espressioni colorite commentavano non avere adeguata personalità, ma che comunque QU AI aveva indicato in una conversazione intercettata come candidato del sodalizio ("..abbiamo candidato uno dei nostri ... lì MI.."), sicché si tratta di elementi in alcun modo contrastabili con l'assunto difensivo secondo cui alcuno dei RO possa aver parlato delle elezioni anche in pubblico ed in contesto di allegria. 10.4. Attengono, inoltre, esclusivamente al merito della decisione impugnata le censure con le quali ricorso dei fratelli RO contesta, peraltro in termini estremamente generici, sia la valutazione delle dichiarazioni della teste AN, già amante di ER RO, che si assume effettuata senza un'adeguata verifica della sua attendibilità (censura mossa anche dal ricorso del TI), sia la valutazione delle dichiarazioni del teste LI: va rilevato, infatti, che la sentenza impugnata ha mostrato di attribuire particolare rilievo alla 36 conversazione, oggetto di intercettazione, tra il RO e la Soerokanjiuc, già dinanzi ricordata, prima ancora che ai suoi racconti, in relazione ai quali senza vizi logici ha evidenziato che gli stessi in realtà riscontrano, per lo più, soltanto circostanze aliunde acquisite, sicché proprio tali acquisizioni ne confermano l'attendibilità. Allo stesso modo, la sentenza impugnata ha valutato di modesto rilievo, tale da solo colorare altre risultanze, le dichiarazioni del teste IV, indicato come caduto vittima di usura non oggetto del presente procedimento - da - parte di ER e AL RO e di altri, a causa del suo vizio del gioco: conseguentemente, senza incorrere in vizi logici, la Corte territoriale ha ritenuto l'assunto dell'IV di non aver percepito il carattere "mafioso" della condotta illegale del RO di per sé inidoneo a contrastare la congerie di convergenti risultanze processuali a carico dei ricorrenti. 10.5. Quanto, in particolare, alla posizione di NO RO, inoltre, deve ritenersi privo di fondamento l'assunto del ricorso secondo cui non sarebbe stato indicato in sentenza quale fosse il suo ruolo effettivo e concreto all'interno del locale RN RI, atteso che, invece, come in altra parte nello stesso ricorso si riconosce, la sentenza impugnata evidenzia che il predetto si è reso utile al sodalizio proprio grazie alla sua residenza in IA, in virtù della quale viene indicato aver svolto il ruolo di tramite tra la locale RN RI ed i referenti calabresi, in particolare NE CO NO e NO IO, avendo osservato la Corte territoriale che tale ruolo non può ritenersi smentito dall'assoluzione dal reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. ricevuta dal NO in altro procedimento, fondato su diversi elementi e riferito comunque ad anni precedenti quelli di cui si tratta: al contrario, tale funzione di raccordo è stata indicata come emersa dalle reazioni seguite agli arresti effettuati nel procedimento TA, con l'attivarsi di NO RO sia nell'allertare i fratelli dopo tali arresti, sia con il procurarsi copia dell'ordinanza cautelare di quel procedimento, che ha esaminato con i fratelli per accertarsi che potevano continuare "il lavoro". Altre conferme sono state ravvisate anche nella vicenda Laquale, con il coinvolgimento del ricorrente in occasione di una visita al NO proprio con tale funzione di raccordo, ed altresì nella sua partecipazione alle scelte relative alle elezioni di VA. 11. Anche il riconoscimento della penale responsabilità di ZO TI in relazione al reato associativo ascrittogli risulta immune dai vizi logici e giuridici attribuitigli con il ricorso presentato nell'interesse dello stesso. Il ruolo di partecipe del TI alla locale RN RI, infatti, risulta fondato dalla sentenza impugnata su una molteplicità di elementi, primo tra tutti la ripetuta contribuzione dello stesso al mantenimento di QU AI, emersa da una pluralità di risultanze interiettive e menzionate alle pagg. 124 e ss. della sentenza, laddove si evidenzia anche la raccolta di denaro in vista della visita di RI AI al padre in carcere, tale da smentire le interpretazioni alternative offerte dal ricorrente, tanto più che la Corte territoriale ha interpretato il significato di tali contribuzioni alla luce delle dichiarazioni oggetto di intercettazioni, non solo del TI, ma anche di AL RO, ER RO e 37 perfino di RA AV, già amante del AI e poi di ER RO, tutte convergenti nel riferire le contribuzioni proprio alla visita di RI AI al padre in carcere. La partecipazione del TI alla contribuzione di cui si tratta, peraltro, costituisce solo uno dei numerosi e convergenti elementi a carico del ricorrente indicati dalla sentenza impugnata. Questa, infatti, ha evidenziato anche l'intercettazione ambientale che ha consentito di apprendere che, dopo gli arresti per l'operazione TA, significativamente RI TO AI, parlando con gli zii, include "ZO TI" tra le persone ancora libere dopo la predetta operazione, in perfetta coerenza con le preoccupazioni espresse dalla moglie del ricorrente per gli arresti di persone vicine al marito. Senza vizi logici, pertanto, soprattutto alla luce di tali elementi, la Corte territoriale ha ritenuto che i contatti del TI con la moglie di QU IO, il giorno stesso dell'arresto di questo, non indicassero una mera solidarietà per tale arresto, nemmeno menzionato per telefono, quanto, piuttosto, con l'accompagnamento della stessa dal commercialista dell'arrestato, una cointeressenza negli affari del IO e, quindi, una conferma dell'intraneità del TI all'associazione criminosa. La sentenza impugnata, peraltro, pur dando atto dei presenti alla riunione costitutiva della locale del 1/10/2009, senza indicare il TI, lo ha indicato, invece, come presente ai successivi incontri con altri sodali presso il bar di VA il 26/2/2011 e presso la cascina Santhià il 21/2/2011, entrambi oggetto di servizi di osservazione, ed ha evidenziato come, pur Li nel difetto di videoregistrazioni di tali riunioni, le modalità degli inviti e le staffette delle auto organizzate per portare gli invitati sul posto abbiano portato ad escludere il carattere meramente conviviale delle stesse. La sentenza della Corte di Appello ha anche indicato una pluralità di diversi elementi che hanno indotto a riconoscere nel TI non già il ruolo di esattore del sodalizio, come impropriamente si assume nel ricorso (atteso che, invece, la Corte territoriale ha riconosciuto che l'ZO che avrebbe proceduto all'esazione del credito usurario nei confronti dell'IV è da individuarsi nel cugino dei RO, tale ZO ON), bensì quello di una persona costantemente ed incondizionatamente a disposizione del sodalizio, tanto da ricevere le confidenze dei fratelli RO ed intervenire con il suo contributo in ogni occasione utile, come emerso nella vicenda Laquale, allorché il 3/5/2011 riceveva a casa propria i sodali proprio per affrontare l'argomento, ed anche nella vicenda relativa alla sala giochi Royal Venice, allorché riceveva notizia da LA RO, IO di ER, dei danni cagionatigli da un concorrente, inviandogli un fabbro ed offrendogli anche sostegno ed aiuto qualora avesse voluto comunque aprire la sala giochi quella sera nonostante l'accaduto, il tutto manifestando anche ad altri preoccupazioni per la possibile reazione di ER RO. Di particolare rilievo, poi, nella ricostruzione della Corte territoriale, è stata anche l'attiva partecipazione del TI alle iniziative del sodalizio nell'ambito delle elezioni amministrative del 2011 a VA, come emerse da intercettazioni telefoniche, oltre alla visita ad un detenuto in permesso premio ritenuto di elevato spessore criminale, tale RI SC ZI, già arrestato per aver fatto parte di una cosca insediatasi nel territorio eporediese e condannato con pena definitiva fissata al 2017 per tentato omicidio, associazione finalizzata al 38 traffico di stupefacenti, rapina, estorsione, violazione della legge sulle armi, visita effettuata insieme con AL RO il 6/2/2011: a tal proposito le due pronunce di merito con argomentazioni prive di vizi logici hanno ben evidenziato come non possa ritenersi determinante l'asserita presenza della scorta del detenuto, giacché l'incontro dei due visitatori, quello stesso giorno, presso un bar di VA anche con il capo locale QU AI e con ER RO conferma il significato di vicinanza e solidarietà al detenuto che il gruppo di RN RI intendeva mostrare al detenuto con la predetta visita. 12. Il motivo di ricorso con il quale IE RI deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata per non avere questa effettuato una verifica della concreta pericolosità sociale del ricorrente, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza, è del tutto destituito di fondamento, anche alla luce del tenore letterale dell'art. 417 cod. pen., che ha indotto la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione a riconoscere che nel caso di condanna per reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista dalla predetta norma non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante al riguardo una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo malavitoso, che può essere superata solo quando siano acquisiti elementi idonei ad escludere in concreto la sussistenza della pericolosità (Sez. 5, n. 38108 del 08/07/2015, Rv. 265006; Sez. 6, Sentenza n. 44667 del 12/05/2016, Rv. 268678), evenienza che non ricorre nel caso di specie. 13. Le doglianze dei ricorrenti PE ed ON D'CO con riferimento alla conferma delle statuizioni di primo grado in ordine alla confisca ex art. 12 sexies del D.L. n. 306/1992 attengono al merito della decisione impugnata e fuoriescono, pertanto, dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen., atteso che, quanto al primo, i giudici di merito hanno evidenziato trattarsi di persona a carico dei genitori, con i quali convive, e che non percepisce redditi, sicché senza incorrere in vizi logici si è ritenuto che il saldo del conto deposito a suo nome non sia compatibile con le dedotte modeste regalie saltuarie che si assume avrebbe ricevuto e che, comunque, ove anche esistenti, sarebbero state presumibilmente utilizzate per spese personali. Analogamente, quanto alla confisca disposta nei confronti di ON D'CO, nello stesso ricorso viene dato atto che sono stati effettuati accertamenti sui redditi e sulle capacità economiche del ricorrente e della moglie per il lungo arco temporale che va dall'anno 2000 al 2011, mentre nessun elemento è stato addotto a sostegno della tesi del ricorrente secondo cui il patrimonio del suo nucleo familiare sarebbe stato accumulato in anni precedenti: lo stesso ricorrente deduce, inoltre, peraltro in termini di assoluta genericità, che le unità immobiliari confiscate sarebbero state acquistate agli inizi degli anni 2000, e pertanto in un periodo non ben specificato ma comunque oggetto di verifica, né è stato documentato il "secondo lavoro", anch'esso non meglio specificato, al quale lo stesso si sarebbe, a suo dire, sempre dedicato, 39 sicché nessun vizio logico o giuridico può riconoscersi in relazione alle disposizioni così contestate. Quanto alla confisca dei beni disposta nei confronti di ON RI, l'annullamento con rinvio della sentenza preclude a questa Corte di valutare le censure dell'interessato in ordine alla confisca disposta con la sentenza annullata, che all'esito del giudizio di rinvio sarà oggetto di valutazione del giudice di merito alla luce della pronuncia. 14. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche a ER RO e ad ON D'CO, così come a IE RI, è giustificata dal ruolo dagli stessi svolto nella vicenda, avendo il D'CO al pari del RI - provveduto personalmente alla - distribuzione del denaro per la colletta, oltre che dall'autorevole e negativa personalità mostrata nei confronti degli altri associati e degli estranei all'associazione e, quanto al RO, anche dal possesso di armi da fuoco e dalla disponibilità a farne uso per incutere timore, e quanto al D'CO anche dalla denuncia a piede libero per il possesso di armi nell'operazione cd. TA: si tratta di argomentazioni esenti da manifesta illogicità, che, pertanto, sono insindacabili in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244). Analogamente, per quanto concerne le posizioni di PE D'CO, NO RO e ZO TI, ai quali, invece, tali attenuanti sono state riconosciute, ma che si dolgono del giudizio di mera equivalenza con le contestate aggravanti, deve rilevarsi che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza allorchè il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., l'abbia ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata (Sez. 2, n. 46343 del 26/10/2016, Rv. 268473; Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013, Rv. 258874; Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009, Rv. 246134), come verificatosi nel caso di specie, atteso che il giudice di merito senza incorrere in vizi logici ha ritenuto che le ragioni poste a fondamento delle attenuanti generiche, da ravvisarsi nel corretto comportamento processuale e dall'esistenza di un'attività lavorativa, non fossero così pregnanti da poter prevalere sul carattere armato dell'associazione. 15. In conseguenza di quanto esposto, pertanto, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di EN IM, EN LT, DO EL, DO AL, RI CO e RI ON, con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale per nuovo giudizio che si uniformi al principio di diritto secondo cui la condotta di colui che partecipi ad un 40 fondo di solidarietà a favore di detenuti inseriti nell'associazione mafiosa integra un indicatore fattuale della partecipazione all'associazione particolarmente pregnante ma che, comunque, non si sottrae alla regola secondo cui nella dimostrazione della costante permanenza del vincolo associativo non sono consentiti automatismi probatori, sicché anche la partecipazione alla colletta non può essere ritenuta, di per sé ed anche a prescindere dall'ammontare delle contribuzioni, una prova assorbente e decisiva dell'intraneità di conferenti e beneficiari al sodalizio. tal fine, invece, occorre che vengano anche valutate le modalità di partecipazione alla raccolta, se cioè si tratti di una contribuzione isolata o reiterata nel tempo, se si tratti di un organizzatore della raccolta o di un mero contributore, o ancora di un beneficiario, se vi siano legami familiari o di altra natura tra i singoli contribuenti e beneficiari, ed eventualmente anche se ricorrano altri elementi fattuali che, per la loro natura o per le loro modalità, possano concorrere a provare l'appartenenza organica, stabile e durevole nel tempo all'associazione criminosa. I ricorsi proposti nell'interesse di TI PE ZO, RO NO, RO ER, D'CO ON, D'CO PE e RI IE, invece, vanno rigettati, con conseguente condanna dei predetti, per il disposto dell'art. 606 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di EN IM, EN LT, DO EL, DO AL, RI CO e RI ON con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di IN per nuovo giudizio. Rigetta i ricorsi proposti da TI PE ZO, RO NO, RO ER, D'CO ON, D'CO PE e RI IE, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 giugno 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente t. LucianoDott. Luciano Imperiali Dott. IO Diotallevi ofollow DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 24 NOV. 2017 CANCELLIERE 17 Claudia Pianell 41 1