Sentenza 26 ottobre 2016
Massime • 1
Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti sono censurabili in Cassazione soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Commentario • 1
- 1. Esposizione a pubblica fede e sorveglianza video o con guardie giurate (Cass. 16353/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 aprile 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/10/2016, n. 46343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46343 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2016 |
Testo completo
46343 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 2734/2016 Domenico Gallo - Presidente - Luciano Imperiali UP 26/10/2016 R.G.N. 14883/2016 Giuseppe Sgadari Vincenzo Tutinelli Cosimo D'Arrigo Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. ES AN, nato a [...] il [...] 2. DA AS, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/03/2015 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Cosimo D'Arrigo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AS Galli, che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi;
nel caso di omesso avviso della fissazione dell'udienza in corte d'appello al difensore del ES, chiede l'annullamento senza rinvio solo per quest'ultimo; udito il difensore, avv. Andrea Frosali, difensore di fiducia di AN ES, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO In data 13 marzo 2015 la Corte d'appello di Firenze ha interamente confermato la condanna di AN ES e AS DA alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa ciascuno per il delitto di rapina aggravata, pronunziata il 28 marzo 2013, a seguito di rito abbreviato, dal Tribunale di Prato. Contro tale decisione propongono separatamente ricorso entrambi gli imputati. Il ES espone che all'udienza dell'8 luglio 2014, innanzi alla Corte d'appello, venne disposto un rinvio all'udienza del 13 aprile 2015 con nuova citazione del coimputato DA. Tale citazione, tuttavia, venne fatta, anziché per la data indicata a verbale, per l'udienza del 13 marzo 2015. In tale data si tenne l'udienza in esito alla quale, in assenza del ES e del suo difensore, l'impugnazione venne decisa nei termini sopra riferiti. Sostiene quindi l'imputato che dall'errore fra la data di rinvio indicata in udienza e quella per la quale venne citato il DA è derivata la nullità insanabile del processo per violazione dei suoi diritti di difesa, non essendogli stato consentito di partecipare all'udienza in cui l'impugnazione è stata effettivamente discussa e decisa. Il DA, invece, si duole del difetto di motivazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche ritenute solamente equivalenti alle contestate aggravanti, anziché prevalenti sulle stesse, nonché del diniego dell'attenuante del danno di lieve entità. Osserva che i giudici di merito, anche al fine di contenere la pena nei limiti edittali, avrebbero dovuto valorizzare il ruolo marginale da lui assunto nella vicenda e l'assenza della consapevolezza di recare un contributo d'ordine materiale alla realizzazione di un fatto ideato e posto in essere dal coimputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del ES è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata, nei suoi confronti, senza rinvio. Il ricorso del DA, invece, deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato.
2. In ordine alla posizione del ES si deve rilevare che: -la prima udienza innanzi alla Corte d'appello si tenne in data 8 luglio 2014; a quell'udienza, cui presenziava l'avv. Frosali difensore di fiducia del ES, il difensore del coimputato DA chiese un rinvio e il processo venne rinviato «all'ud. 13-4-15 con nuova citazione a DA AS. Difensori edotti»; il nuovo decreto di citazione in appello notificato al Cura conteneva invece l'indicazione del 13 marzo 2015 quale data della nuova udienza;
2 -il processo venne effettivamente trattato e deciso all'udienza del 13 marzo 2015, in assenza del ES e del suo difensore. È dunque evidente la nullità della vocatio in iudicium del ES, al quale venne comunicato verbalmente una data di rinvio diversa da (e successiva a) quella in cui il processo venne effettivamente discusso e deciso. Conseguentemente il giudizio di appello deve essere annullato. Trattandosi di annullamento senza rinvio, gli atti vanno restituiti alla stessa corte d'appello.
3. Quanto al ricorso del DA occorre invece rimarcare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti sono censurabili in Cassazione soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 4357 del 01/12/1981 - dep. 24/04/1982, Piemonti, Rv. 153425). Tale circostanza non ricorre nella specie, avendo il giudice d'appello escluso che le circostanze attenuanti generiche potessero essere applicate al DA «nella loro massima estensione stante la gravità del comportamento illegale posto in essere». Quanto alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., va ribadito che, ai fini dell'accertamento della tenuità del danno, non basta che il valore economico del danno diretto sia pressoché irrilevante, essendo altresì necessario considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa (Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015 - Chiefari, Rv. 262450). Consegue che, essendo stati nella specie sottratti l'importo di euro trenta e una carta d'identità, il cui potenziale uso illecito avrebbe potuto cagionare danni certamente non lievi, la Corte d'appello ha correttamente rigettato l'impugnazione sul punto. Si tratta, quindi, di doglianze manifestamente infondate, che devono essere dichiarate inammissibili.
4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il DA deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 1.500,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ES AN e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Firenze per il giudizio. 3 Dichiara inammissibile il ricorso di DA AS, che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 1.500,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Domenico GalloCosimo D'Arrigo BIO DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZONE PENALE 2016 Punz iario Angelo Man CANGEME 4