Sentenza 23 aprile 2010
Massime • 1
Poiché l'associazione di tipo mafioso si connota rispetto all'associazione per delinquere per la sua tendenza a proiettarsi verso l'esterno, per il suo radicamento nel territorio in cui alligna e si espande, i caratteri suoi propri, dell'assoggettamento e dell'omertà, devono essere riferiti ai soggetti nei cui confronti si dirige l'azione delittuosa, in quanto essi vengono a trovarsi, per effetto della convinzione di essere esposti al pericolo senza alcuna possibilità di difesa, in stato di soggezione psicologica e di soccombenza di fronte alla forza della prevaricazione. Pertanto, la diffusività di tale forza intimidatrice non può essere virtuale, e cioè limitata al programma dell'associazione, ma deve essere effettuale e quindi manifestarsi concretamente, con il compimento di atti concreti, sì che è necessario che di essa l'associazione si avvalga in concreto nei confronti della comunità in cui è radicata. (Nella specie, in cui era stata accertata, in sede di merito, la sussistenza di una condizione di intimidazione sistematica di imprenditori, costretti ad esborsi mensili verso gli esponenti del sodalizio criminoso, nonché esposti a continue violenze, minacce e danneggiamenti, la Corte ha ritenuto correttamente configurata un'associazione di tipo mafioso)
Commentario • 1
- 1. Art. 416 bis del codice penale: quando si configura il reato di associazione mafiosaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 settembre 2022
Approfondimenti L'associazione mafiosa, come l'associazione semplice delineata nell'art. 416 c.p., integra, dal punto vista strutturale, un reato di pericolo, giacché la sola sua esistenza compromette il bene giuridico tutelato dalla norma (l'ordine e la sicurezza pubblica, nonchè la libertà individuale). L'esistenza di un'associazione mafiosa - rapportabile alla fattispecie delineata dall'art. 416 bis c.p. - va accertata secondo criteri "legali" e non secondo l'articolazione che assume il fenomeno mafioso nelle regioni interessate, L'articolazione interna delle "mafie" può costituire, e spesso costituisce, un formidabile strumento di identificazione di un determinato gruppo malavitoso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2010, n. 29924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29924 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Pubblica udienza
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 23/04/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 416
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 4/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RT AC N. IL 06/09/1959;
2) MB MO US N. IL 18/05/1963;
3) ME ND N. IL 25/08/1972;
4) OS AE N. IL 24/02/1969;
avverso la sentenza n. 686/2008 CORTE APPELLO di ME, del 23/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito per la parte civile l'avv. Lombardi Danilo, in sostituzione dell'avv. Pizzuto Francesco, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore avv. Scarfò Rosario per il ricorrente OS NO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 23.4.2009 la Corte d'Appello di Messina:
a) ha confermato la pena di anni 21 di reclusione inflitta a RT AC dal Tribunale di Messina con sentenza del 13.7.07, siccome ritenuto responsabile dei reati, riuniti col vincolo della continuazione, di cui al capo A1) della rubrica (art. 416 bis c.p.:
partecipazione ad un'associazione criminosa di stampo mafioso armata, operante nella zona sud della città di Messina essendone il capo);
al capo B1) della rubrica (estorsione aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7 in danno dei titolari della s.r.l. "CLAM");
al capo B3) della rubrica (estorsione aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7 in danno dei fratelli IA MA, AN
AN e AN RO, titolari di imprese edili con cantieri in S. IA sopra Contesse);
al capo B4) della rubrica (estorsione aggravata ai sensi della L. n.203 del 1991, art. 7 in danno di NC NO, titolare di cantieri edili in S. IA sopra Contesse);
al capo C8) della rubrica (estorsione aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7 in danno dell'imprenditore edile CA BE
IU, titolare di un cantiere edile in S. IA sopra Contesse);
al capo C9) della rubrica (tentata estorsione aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7 in danno di ZA IU e ST AL,
titolari dell'impresa di pulizia "Oscar Bril", appaltatrice dei servizi di pulizia del Policlinico Universitario di Messina);
al capo D1) della rubrica (detenzione illegale in concorso con altri di una pistola, celata in una stanza di sua pertinenza, con l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7);
al capo D4) della rubrica (illegale detenzione e porto in luogo pubblico in concorso con altri di un fucile automatico custodito in una stalla di sua pertinenza, con l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7);
al capo D11) della rubrica (illegale detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola;
con l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7);
al capo D11 bis) della rubrica (violenza privata in danno del fratello RT AN, per averlo costretto ad omettere attività estortiva nei confronti di soggetti già da lui sottoposti ad estorsione;
con l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.7);
al capo E5) della rubrica (acquisto da tale NA DO a fini di spaccio di grammi 82 circa di stupefacente del tipo eroina brown sugar;
con l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7);
al capo E6) della rubrica (detenzione a fini di spaccio, in concorso con altri, di sostanza stupefacente tipo cocaina ed eroina;
in un'occasione circa 500 grammi, in un'altra occasione circa 1,1 kg);
al capo E9) della rubrica (detenzione, in concorso con altri soggetti, a fini di spaccio di sostanza stupefacente tipo marjuana);
al capo G3) della rubrica (ricettazione di sostanze farmaceutiche denonimate AT e Diger, compendio di furto);
al capo H3) della rubrica (distruzione in concorso con altro di una microspia collocata nella stalla di esso imputato dalla p.g. su ordine dell'a.g. per effettuare intercettazione di conversazioni fra presenti;
con l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e dell'avere commesso il fatto su cosa destinata al pubblico servizio) ed al capo H4) della rubrica (aver fittiziamente attribuito a tale SO LA la titolarità di una palestra, di un'auto, di un ciclomotore e di un immobile, al fine di eludere le norme in materia di prevenzione patrimoniale stabilite nei suoi confronti), concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti;
b) ha ridotto da anni 13 di reclusione ed Euro 50.000,00 di multa ad anni 9 di reclusione ed Euro 34.000,00 di multa la pena inflitta a MB MO IU dal Tribunale di Messina con sentenza del 13.7.07, siccome ritenuto responsabile dei reati, riuniti col vincolo della continuazione, di cui al capo A1) della rubrica (art. 416 bis c.p.: partecipazione ad un'associazione criminosa di stampo mafioso armata, operante nella zona sud della città di Messina, di cui era a capo RT AC);
al capo C9) della rubrica (tentata estorsione aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7 in danno di ZA IU e ST AL,
titolari dell'impresa di pulizia "Oscar Bril", appaltatrice dei servizi di pulizia del Policlinico Universitario di Messina);
al capo D4) della rubrica (illegale detenzione e porto in luogo pubblico in concorso con altri di un fucile automatico custodito in una stalla di sua pertinenza, con l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7);
al capo E6) della rubrica (detenzione a fini di spaccio, in concorso con altri, di sostanza stupefacente tipo cocaina ed eroina;
in un'occasione circa 500 grammi, in un'altra occasione circa 1,1 kg), esclusa l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, nonché l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2;
c) ha ridotto da anni 14 di reclusione ed Euro 55.000,00 di multa ad anni 10 di reclusione ed Euro 38.000,00 di multa la pena inflitta a ME ON dal Tribunale di Messina con sentenza del 13.7.07, siccome ritenuto responsabile dei reati, riuniti col vincolo della continuazione, di cui al capo A1) della rubrica (art. 416 bis c.p.:
partecipazione ad un'associazione criminosa di stampo mafioso armata, operante nella zona sud della città di Messina, di cui era a capo RT AC);
al capo C8) della rubrica (estorsione aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7 in danno dell'imprenditore edile CA BE
IU, titolare di un cantiere edile in S. IA sopra Contesse);
al capo C9) della rubrica (tentata estorsione aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7 in danno di ZA IU e ST AL,
titolari dell'impresa di pulizia "Oscar Bril", appaltatrice dei servizi di pulizia del Policlinico Universitario di Messina);
al capo E6) della rubrica (detenzione a fini di spaccio, in concorso con altri, di sostanza stupefacente tipo cocaina ed eroina;
in un'occasione circa 500 grammi, in un'altra occasione circa 1,1 kg);
al capo E9) della rubrica (detenzione, in concorso con altri soggetti, a fini di spaccio di sostanza stupefacente tipo marjuana);
d) ha ridotto da anni 15 e mesi 6 di reclusione ed Euro 70.000,00 di multa ad anni 11 di reclusione ed Euro 50.000,00 di multa la pena inflitta a OS NO dal Tribunale di Messina con sentenza del 13.7.07, siccome ritenuto responsabile dei reati, riuniti col vincolo della continuazione, di cui al capo A1) della rubrica (art. 416 bis c.p.: partecipazione ad un'associazione criminosa di stampo mafioso armata ed operante nella zona sud di Messina, di cui era a capo RT AC);
al capo C8) della rubrica (estorsione aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7 in danno dell'imprenditore edile CA BE
IU, titolare di un cantiere edile in S. IA sopra Contesse);
al capo C9) della rubrica (tentata estorsione aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7 in danno di ZA IU e ST AL,
titolari dell'impresa di pulizia "Oscar Bril", appaltatrice dei servizi di pulizia del Policlinico Universitario di Messina);
al capo E6) della rubrica (detenzione a fini di spaccio, in concorso con altri, di sostanza stupefacente tipo cocaina ed eroina;
in un'occasione circa 500 grammi, in un'altra occasione circa 1,1 kg);
al capo E8) della rubrica (illecita detenzione e successiva cessione a tale RR CA di grammi 10 di sostanza stupefacente tipo cocaina dietro il corrispettivo di L. 1.000.000; al capo E9) della rubrica (detenzione, in concorso con altri soggetti, a fini di spaccio di sostanza stupefacente tipo marjuana);
al capo E37) della rubrica (detenzione a fini di spaccio di diverse partite di sostanza stupefacente tipo marijuana), escluse le aggravanti di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 ed al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80. 2. Le prove, poste dai giudici di merito a fondamento della penale responsabilità degli imputati per i reati a ciascuno di essi contestati, sono state acquisite a seguito di indagini iniziate con l'omicidio di GN EN, verificatosi nel dicembre del 2000 ed a seguito della collaborazione offerta dal pentito ID RC, che si è autoaccusato dell'omicidio anzidetto e ne ha chiarito i retroscena, illustrando altresì i rapporti criminosi instauratisi fra i vari soggetti malavitosi gravitanti nella zona. Sono state poste due microspie nella stalla sita in contrada Fornace in Santa IA Sopra Contesse, nella disponibilità di RT AC e ritenuta il centro operativo del gruppo;
sono state altresì collocate due telecamere nei pressi, si da poter individuare i frequentatori del luogo e della zona;
sono state effettuate in tempo reale perquisizioni, che hanno consentito il rinvenimento ed il sequestro di armi e sostanze stupefacenti;
sono state acquisite le dichiarazioni delle vittime delle estorsioni commesse dagli imputati anzidetti, vittime che avevano infranto il consueto muro di omertà, trovando la forza di collaborare con la giustizia;
sono state acquisite le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia AN IU, riscontrate dai risultati delle intercettazioni predisposte.
Sono stati in tal modo provati i numerosi episodi di estorsioni commessi in danno di imprenditori operanti nella zona sud di Messina dal gruppo criminoso capeggiato da RT AC e composto da OS NO, ME ON e MB MO IU, i quali hanno in sostanza ammesso le loro responsabilità in ordine a detti fatti criminosi, tutti da ritenere aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, in quanto in tutte le estorsioni era stata evocata la forza di intimidazione promanante dalla presenza di un'associazione di stampo mafioso, con conseguente sfruttamento delle condizioni di assoggettamento e di omertà del circostante contesto sociale, tali da agevolare la commissione degli illeciti;
sono state poi rinvenute, in esito ai sequestri disposti, armi e munizioni non solo nella disponibilità di RT AC e del suo gruppo, ma anche in possesso di altri soggetti implicati nel traffico di stupefacenti.
È altresì emerso il coinvolgimento del gruppo criminoso anzidetto, capeggiato dallo RT, nel traffico di stupefacenti, essendo stato accertato l'acquisto di grammi 82 di eroina brown sugar, per il successivo spaccio, effettuato dallo RT in collaborazione con SA RE, giudicato a parte;
l'acquisto da parte del OS di stupefacente da parte di fornitori calabresi, fra i quali CÀ MA;
nonché il coinvolgimento di ME ON e MB MO IU, peraltro ammesso dai medesimi, nel suddetto traffico di stupefacenti.
3. Avverso detta sentenza della Corte d'Appello di Messina ricorrono per cassazione RT AC, MB MO IU, ME ON e OS NO, tutti per il tramite dei rispettivi difensori.
4. RT AC ha proposto due motivi di ricorso.
Col primo motivo lamenta violazione di legge e motivazione manifestamente illogica circa la sussistenza del reato di cui all'art. 416 bis c.p.. Per aversi il reato associativo anzidetto era necessaria la prova, in concreto non fornita dalla sentenza impugnata, di una condizione diffusa di assoggettamento e di omertà derivante dal vincolo associativo;
il che non poteva ritenersi collegato ad un unico episodio estortivo.
Col secondo motivo lamenta violazione di legge per essere stata ipotizzata un'associazione a delinquere di stampo mafioso c.d. "aperta", nella quale cioè non era stata indicata la data di cessazione della permanenza;
ed in tali ipotesi il momento di cessazione della permanenza andava individuato nella sentenza di primo grado;
la Corte territoriale aveva invece erroneamente ritenuto che il vincolo associativo fosse a tempo indeterminato;
il che era in contrasto con elementi acquisiti al processo, fra cui la dissociazione di esso ricorrente, che aveva fatto pervenire al Tribunale una lettera con la quale aveva chiaramente manifestata la sua dissociazione, si che la pena irrogatagli per tale delitto era da ritenere eccessiva.
5. MB MO IU ha proposto due motivi di ricorso. Col primo motivo lamenta violazione di legge e motivazione contraddittoria in ordine alla sussistenza a suo carico del delitto di associazione criminosa di stampo mafioso.
Un sodalizio, per essere qualificato come "mafioso" doveva essere dotato di una capacità di intimidazione autonoma e non correlata al compimento di specifici atti di violenza o di minaccia, essendo richiesto che la popolazione fosse convinta che la forza promanante dall'associazione fosse così irresistibile da vanificare l'intervento degli apparati istituzionali;
al contrario, nella specie, al di là delle generiche esternazioni dei collaboratori di giustizia AN IU e IA AN, le singole estorsioni accertate non consentivano di enucleare alcun fenomeno di assoggettamento delle persone offese. 5 La chiamata in correità fatta da AN IU proveniva in realtà da un soggetto estraneo all'associazione; ed una corretta applicazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 non poteva consentire di attribuire alcuna rilevanza alle dichiarazioni rese da entrambi i collaboratori anzidetti, in quanto la chiamata in correità doveva essere vagliata assieme agli altri elementi di prova, che ne confermassero l'attendibilità ed in quanto l'esistenza di un fatto non poteva essere ritenuta certa se non in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti.
Le dichiarazioni rese dal collaborante AN afferivano invece a fatti risalenti circa 10 anni prima rispetto a quelli oggetto di accertamento;
le dichiarazioni rese dal collaborante IA si riferivano a singoli episodi e non all'esistenza di ipotizzate consorterie, oltre ad essere intrinsecamente inattendibili;
ed in caso di più chiamate in correità il reciproco riscontro poteva ritenersi sussistente solo quando le dichiarazioni fossero pienamente autonome, indipendenti e specifiche, nel senso che esse, pur non dovendo essere sovrapponibili, dovevano pur sempre confluire su fatti che riguardassero direttamente la persona dell'incolpato e le imputazioni a lui attribuite;
il che nella specie non era avvenuto. Non era poi consentito confondere, come fatto dalla sentenza impugnata, fra il metodo mafioso come mezzo di commissione dei singoli fatti delittuosi, previsto come aggravante dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, con il metodo di intimidazione quale connotato indefettibile del reato associativo di cui all'art. 416 bis c.p., in quanto la circostanza aggravante anzidetta poteva caratterizzare l'illecita condotta anche di soggetti non appartenenti ad associazioni mafiose.
Col secondo motivo lamenta violazione di legge in ordine alla configurabilità a suo carico del reato di cui al capo C9) della rubrica (tentata estorsione aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7 in danno di ZA IU e ST AL, quali titolari dell'impresa di pulizia "Oscar Bril", appaltatrice dei servizi di pulizia del Policlinico Universitario di Messina), in quanto nella specie, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, era ravvisabile un'ipotesi di sua desistenza volontaria di cui all'art. 56 c.p., comma 3, atteso che l'elemento della volontarietà della desistenza non poteva confondersi con quello della spontaneità; e, nella specie, dal momento del contatto con la p.o. a quello della cessazione del servizio erano trascorsi quattro mesi, durante i quali non vi era alcuna prova che egli avesse posto in essere altre attività estortiva.
6. ME ON ha proposto due motivi di ricorso. Col primo motivo lamenta violazione di legge e motivazione contraddittoria circa la sussistenza a suo carico del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.. Non era emerso nella specie l'indefettibile elemento della c.d. "mafiosità", riferibile al gruppo e non ai singoli ed alle modalità dei reati posti in essere e programmati;
e la Corte territoriale aveva erroneamente confuso i reati ipotizzati con gli elementi strutturali di un'associazione di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p., per la cui esistenza era richiesta una capacità di intimidazione autonoma, non correlata all'esercizio di specifici atti di violenza o di minaccia;
al contrario i giudici di merito avevano tenuto conto solo dei singoli fatti reato, e sotto tale 6 aspetto le singole estorsioni non permettevano di enucleare alcun fenomeno di assoggettamento delle persone offese.
La chiamata in correità fatta da AN IU era più esattamente da ritenere come proveniente da un soggetto estraneo all'associazione; ed una corretta applicazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 non poteva consentire di attribuire alcuna rilevanza ne' al collaboratore AN, ne' all'altro collaboratore IA AN, in quanto la chiamata in correità doveva essere vagliata assieme agli altri elementi di prova, che ne confermassero l'attendibilità; e l'esistenza di un fatto non poteva essere ritenuta certa se non in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti.
Le dichiarazioni rese dal collaborante AN afferivano a fatti risalenti circa 10 anni prima rispetto a quelli oggetto di accertamento;
le dichiarazioni rese dal collaborante IA si riferivano a singoli episodi e non erano tali da potersi riferire all'esistenza di ipotizzate consorterie, oltre ad essere intrinsecamente inattendibili;
ed in caso di più chiamate in corretta il reciproco riscontro poteva ritenersi sussistente solo quando le dichiarazioni fossero pienamente autonome, indipendenti e specifiche, nel senso che esse, pur non dovendo essere sovrapponigli, dovevano pur sempre confluire su fatti che riguardassero direttamente la persona dell'incolpato e le imputazioni a lui attribuite;
il che nella specie non era avvenuto.
Non era poi consentito confondere, come fatto dalla sentenza impugnata, fra il metodo mafioso come mezzo di commissione dei singoli fatti delittuosi (L. n. 203 del 1991, art. 7) con il metodo di intimidazione, che costituiva l'elemento indefettibile per la sussistenza del reato associativo di cui all'art. 416 bis c.p., in quanto la circostanza aggravante anzidetta poteva caratterizzare l'illecita condotta anche di soggetti non appartenenti ad associazioni mafiose.
Col secondo motivo lamenta violazione di legge in ordine alla configurabilità a suo carico del reato di cui al capo C9) della rubrica (tentata estorsione aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7 in danno di ZA IU e ST AL, titolari dell'impresa di pulizia "Oscar Bril", appaltatrice dei servizi di pulizia del Policlinico Universitario di Messina), in quanto nella specie, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, era ravvisabile un'ipotesi di desistenza volontaria ex art. 56 c.p., comma 3, atteso che l'elemento della volontarietà della desistenza non poteva confondersi con quello della spontaneità; inoltre, nella specie, dal momento del contatto con la p.o. a quello della cessazione del servizio erano trascorsi quattro mesi, durante i quali non vi era alcuna prova che egli avesse posto in essere altre attività estortive.
7. OS NO ha proposto due motivi di ricorso, di cui il seconde) ulteriormente illustrato con memoria depositata il 31.3.10. Con il primo motivo di ricorso lamenta motivazione illogica e carente in ordine alla sua ritenuta partecipazione ad un'associazione criminosa di stampo mafioso, di cui all'art. 416 bis c.p.. Tale sua partecipazione era stata erroneamente desunta solo dall'esistenza del fenomeno estortivo;
per la precisione dalla riconosciuta ed affermata sua penale responsabilità per due estorsioni, di cui una da lui stesso ammessa ed un'altra qualificata dalla Corte come tentata.
Da tali due singoli episodi estortivi non poteva dedursi la sua partecipazione ad un'associazione mafiosa, essendo egli persona incensurata ed alla sua prima esperienza carceraria. Col secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in relazione al calcolo della pena inflittagli, in quanto erroneamente era stata ritenuta come contestata nei suoi confronti la recidiva, mentre la stessa non gli era stata in realtà mai contestata, si che era del tutto ingiustificato l'aumento di pena di anni 2 di reclusione, disposto dal primo giudice nei suoi confronti a tale titolo.
In appello la Corte territoriale non aveva dato conto di tale sua specifica doglianza difensiva e, pur avendo mitigato la pena inflittagli, aveva continuato a ritenere sussistente tale formale contestazione della recidiva, in realtà mai avvenuta. Nel calcolo finale della pena inflittagli era poi riscontrabile un errore materiale, in quanto la pena finale nei suoi confronti era stata indicata in anni 11 e mesi 6 di reclusione, mentre l'esatto ammontare della pena inflittagli doveva essere pari ad anni 9 e mesi 6 di reclusione.
Tale errore materiale era stato da esso ricorrente denunciato ex art.130 c.p.p. innanzi alla Corte d'Appello di Messina, la quale tuttavia, con ordinanza del 20.1.10, aveva ritenuto di non poter procedere a detta correzione, in quanto era pendente ricorso per cassazione.
8. Sono infondati i due motivi di ricorso proposti da RT AC, da trattare congiuntamente siccome strettamente correlati fra di loro.
Con essi il ricorrente lamenta da un lato l'insussistenza di un'associazione di stampo mafioso, di cui esso ricorrente era stato ritenuto promotore e capo;
dall'altro la circostanza che detta associazione sia stata ipotizzata come aperta, senza cioè l'indicazione della data di cessazione della sua permanenza, che non era stata ritenuta come coincidente con la sentenza di primo grado. Entrambe le censure sono state già dedotte in sede di appello e confutate dalla sentenza impugnata con motivazione incensurabile nella presente sede, siccome esente da illogicità e contraddizioni. Con riferimento alla prima doglianza, è noto che l'associazione a delinquere di stampo mafioso, di cui all'art. 416 bis c.p., si connota rispetto all'associazione criminosa semplice per la sua tendenza a proiettarsi verso l'esterno, per il suo radicamento nel territorio in cui essa alligna e si espande;
pertanto i caratteri suoi propri (assoggettamento ed omertà) devono essere riferiti ai soggetti nei cui confronti si dirige l'azione delittuosa, essendo appunto i terzi a trovarsi, per effetto della convinzione di essere esposti al pericolo senza alcuna posibilità di difesa, in stato di soggezione psicologica e di soccombenza di fronte alla forza dei "prevaricatori"; pertanto la diffusività di tale forza intimidatrice non può essere virtuale e cioè essere limitata al programma dell'associazione, ma deve essere effettuale e quindi deve manifestarsi concretamente in atto, con il compimento di atti concreti, atteso che la diffusività è il carattere indefettibile della forza intimidatrice, si che è necessario che, di essa, l'associazione si avvalga in concreto e cioè in modo effettuale nei confronti della comunità in cui essa è radicata (cfr. Cass. 5^, 19.12.1997 n. 4307, rv. 211071). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei sopraindicati principi, elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, avendo rilevato la sussistenza della condizione di intimidazione sistematica e di assoggettamento e di omertà alle quali erano sottoposti gli imprenditori, costretti dallo RT e dai suoi accoliti ad effettuare esborsi mensili ovvero ad assumere persone che non avevano alcuna intenzione di lavorare;
tanto era emerso dalle deposizioni rese dagli imprenditori escussi a testi NE IA, PI EN, amministratori della s.r.l. "CLAM", da NC NO, IA BE e SO LA, tutte vittime, le quali avevano dichiarato di essere state intimidite, ricordando i singoli episodi di danneggiamenti o di violenze commessi nei loro confronti;
ed anche il collaboratore di giustizia AN IU aveva ammesso di avere fatto parte dell'associazione mafiosa capeggiata dallo RT fino al suo arresto, avvenuto nel 2002.
È infondata anche la seconda doglianza espressa dal ricorrente. È noto che la pronuncia della sentenza di primo grado segna il termine ultimo ed invalicabile della protrazione della permanenza di un reato, in quanto la condotta dell'imputato successiva a tale termine non può che trascendere l'oggetto del giudizio, integrando eventualmente un nuovo reato (cfr. Cass. 5^, 18.4.08 n. 36928, rv. 241579; Cass. 1^, 8.4.08 n. 17265, rv. 239628). Nella specie il ricorrente sostiene al contrario che già nel corso del giudizio di primo grado aveva in qualche modo manifestato la sua dissociazione dall'associazione malavitosa, cui era stato accusato di partecipare, si che non poteva condividersi la protrazione della permanenza del reato associativo fino alla sentenza di primo grado. Trattasi invero di censura infondata al limite della inammissibilità, in quanto generica e meramente assertiva;
al riguardo poi la sentenza di secondo grado impugnata ha escluso tale interruzione di attività da parte del ricorrente, sottolineando come la struttura associativa criminosa da lui creata avesse continuato ad operare anche dopo la pronuncia della sentenza di primo grado. 9. È infondato il primo motivo di ricorso proposto da MB MO IU.
Con esso il ricorrente sostiene che l'associazione criminosa di cui faceva parte non aveva i requisiti di legge per essere ritenuta di stampo mafioso.
9 Valgono al riguardo le considerazioni già svolte nel precedente paragrafo 8, per confutare le analoghe censure mosse da RT AC.
Si aggiunge nella presente sede che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il collaborante AN IU non era estraneo all'associazione di stampo mafioso ipotizzata a suo carico, avendone fatto parte fino al 2002; inoltre le su dichiarazioni, ritenute attendibili in sè, hanno ricevuto numerosi riscontri esterni, costituiti dalle dichiarazioni rese dalle vittime degli episodi estortivi commessi nei loro confronti.
L'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 è stata poi correttamente contestata con riferimento ai singoli reati satellite commessi dagli appartenenti all'associazione di stampo mafioso ipotizzata;
è poi noto che, alla stregua dell'elaborazione giurisprudenziale intervenuta in materia (cfr. Cass. 1^, 9.3.04 n. 16486; Cass. 1^, 18.3.1994 n. 1327), essa può essere contestata in modo indifferente sia agli autori dei singoli reati intranei a detta associazione mafiosa, sia agli autori dei singoli reati estranei all'associazione mafiosa medesima.
10. È infondato il secondo motivo di ricorso proposto da MB IM IU.
Con esso il ricorrente lamenta che erroneamente era stata posta a suo carico la tentata estorsione di cui al capo C9) della rubrica, in danno di ZA IU e ST AL, in quanto nella specie sarebbe intervenuta la sua desistenza volontaria ai sensi dell'art.56 c.p., comma 3. È noto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di reato tentato, il concorrente nel reato plurisoggettivo intanto può beneficiare della scriminante, di cui all'art. 56 c.p., comma 3, in quanto abbia concretamente provato di essersi attivato in modo significativo al fine di evitare la realizzazione concorsuale della condotta criminosa, ovvero abbia fatto quanto in suo potere per elidere le conseguenze del suo apporto causale, rendendolo estraneo ed irrilevante rispetto al reato commesso dagli altri (cfr. Cass. 6^, 4.7.08 n. 27323). Nulla di tutto questo ha provato nella specie il ricorrente;
la doglianza peraltro è stata peraltro già disattesa dalla Corte territoriale, la quale ha escluso la sussistenza di tale scriminante, affermando che solo in occasione di un secondo approccio con le vittime dell'estorsione poteva parlarsi di desistenza attiva da parte del ricorrente e non in occasione del primo tentativo, nel corso del quale non era emerso alcun comportamento del ricorrente qualificabile come desistenza attiva, nel senso sopra specificato. 11. Sono infondati i due motivi di ricorso proposti da ME ON.
Essi sono identici ai due motivi di ricorso proposti da MB MO IU, si che, con riferimento ad essi, si richiama quanto esposto nei precedenti paragrafi 9 e 10.
12. È infondato il primo motivo di ricorso proposto da OS NO.
Con esso il ricorrente sostiene che non fossero emersi elementi sufficienti per ritenerlo intraneo ad un'associazione di stampo mafioso ai sensi dell'art. 416 bis c.p.; trattasi di censura infondata, in ordine alla quale si richiama quanto esposto nel precedente paragrafo 8, in occasione dell'analoga censura proposta da RT AC.
Si aggiunge nella presente sede che anche l'odierno ricorrente, unitamente agli altri tre coimputati, si è avvalso, per commettere i reati satelliti di estorsione a lui addebitati, proprio del potere di intimidazione proveniente dall'associazione criminosa di cui faceva parte e che veniva da lui esercitato sugli imprenditori che svolgevano la loro attività nel territorio sotto il diretto controllo della cosca mafiosa di appartenenza.
13. È invece parzialmente fondato il secondo motivo di ricorso proposto da OS NO.
Non risulta che sia stata contestata in primo grado all'odierno ricorrente la recidiva (cfr. pag. 36 sentenza impugnata); neppure risulta che la pena inflitta al OS sia stata in qualche modo aumentata in primo grado per effetto della contestata recidiva;
non risulta infine che il OS abbia proposto come specifico motivo di appello un erroneo aumento di pena inflittogli dal primo giudice per contestazione di recidiva.
È tuttavia vero che la sentenza impugnata, a pag. 190, nel procedere alla rideterminazione della pena nei confronti di alcuni appellanti, fra cui OS NO, ha disposto nei loro confronti il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti ed alla recidiva;
tuttavia tale statuizione può anche essere interpretata come riferita solo agli appellanti ai quali sia stata in concreto contestata la recidiva dal primo giudice, si che essa può anche non ritenersi riferita al OS, al quale, come sopra detto, non è stata contestata la recidiva nel giudizio di primo grado.
Va peraltro aggiunto che trattasi, comunque, di recidiva la quale, siccome dichiarata equivalente alle concesse attenuanti generiche ed alle altre circostanze aggravanti, non ha avuto alcun concreto effetto nella determinazione della pena del ricorrente, si che, anche sotto tale aspetto, la doglianza proposta dal OS al riguardo va respinta.
Sussiste invece l'evidente errore di calcolo commesso dalla Corte territoriale nel determinare la pena da infliggere al OS. Tale pena è stata infatti determinata nel complesso (cfr. pag. 191 della sentenza impugnata) in anni 11 di reclusione ed Euro 50.000,00 di multa;
subito dopo tuttavia la sentenza impugnata, nel dare la doverosa giustificazione di come si fosse giunti a tale più mite trattamento sanzionatorio, rispetto a quello riservato dal primo giudice al OS (anni 15 e mesi 6 di reclusione ed Euro 70.000,00 di multa), ha dichiarato di essere partita dalla pena base per il più grave reato di cui al capo E6) della rubrica di anni 7 di reclusione ed Euro 30.000.00 di multa, aumentata a titolo di continuazione ex art. 81 cpv. c.p. di anni 1 di reclusione ed Euro 2.000.00 di multa per il reato di cui al capo A1) della rubrica;
di anni 1 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa per il reato di cui al capo C8) della rubrica;
di mesi 4 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa per il capo E8) della rubrica, nonché di mesi 1 di reclusione ed Euro 1.000.00 di multa per ciascuno dei reati di cui ai capi E9) ed E379 della rubrica.
Tuttavia la sommatoria di tali parziali pene non ammonta ad anni 11 di reclusione ed Euro 50.000,00 di multa, come indicato dalla sentenza impugnata, ma ad anni 9 e mesi 6 di reclusione ed Euro 39.000,00 di multa.
Risulta inoltre che la sentenza impugnata non ha disposto alcun aumento di pena in continuazione per il reato di cui al capo C9) della rubrica;
trattasi comunque di statuizione che, siccome più favorevole al ricorrente, in assenza di impugnazione da parte del P.G., non può essere modificata.
14. Ai sensi dell'art. 619 c.p.p. va pertanto disposta la correzione dell'errore di calcolo sopra evidenziato, disponendosi che la pena complessiva inflitta a OS NO venga fissata in complessivi anni 9 e mesi 6 di reclusione ed Euro 39.000,00 di multa, in luogo di anni 11 di reclusione ed Euro 50.000,00 di multa.
15. I ricorsi proposti da tutti i ricorrenti vanno respinti, con loro condanna alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, visto l'art. 619 c.p.p., determina la misura della pena inflitta a OS NO in 9 anni e 6 mesi di reclusione ed Euro 39.000,00 di multa.
Rigetta tutti i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 3.275,98, oltre ad accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010