Sentenza 5 dicembre 2005
Massime • 1
In tema di legittimo impedimento a comparire al dibattimento, l'imputato, citato a giudizio ritualmente, quando si trovi sottoposto per altro titolo alla misura di sicurezza della libertà vigilata con obbligo di soggiorno , ha l'onere di richiedere tempestivamente, ai fini della rimozione dell'impedimento, al giudice che ha disposto la misura la prescritta autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura o, in caso di ritardo nel rilascio della suddetta autorizzazione, fare conoscere al giudice procedente, prima del dibattimento, il motivo del suo impedimento.
Commentario • 1
- 1. Detenzione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa: integra un legittimo impedimento?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 agosto 2023
di Anna Mauro LA DETENZIONE DELL'IMPUTATO AGLI ARRESTI DOMICILIARI PER ALTRA CAUSA INTEGRA UN LEGITTIMO IMPEDIMENTO A COMPARIRE? UN NODO DA SCIOGLIERE. Indice: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite 2. Lo scenario del contrasto 3. La disciplina dell'assenza 4. La giurisprudenza di legittimità sulla questione controversa 5. La sentenza delle Sezioni Unite “Arena”: una traccia per la soluzione della questione 6. La giurisprudenza di legittimità sulla questione controversa: i diversi orientamenti 7. La giurisprudenza di rilevanza indiretta 8. La decisione 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite Le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono state chiamate a pronunciarsi sulla …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2005, n. 5891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5891 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 05/12/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 2383
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 023970/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL AN CH N. IL 21/12/1975;
avverso SENTENZA del 18/04/2005 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. CESQUI E. che ha concluso per l'a.c.r..
Uditio il difensore avv. Tribulato Sebastiano d'ufficio. FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione AL AN RI avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia in data 18 aprile 2005 con la quale, su appello del Procuratore Generale, era stata riformata la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva dichiarato non doversi procedere in ordine alla imputazione di lesioni personali volontarie (capo A) per mancanza di querela.
La Corte di merito osservava che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la durata delle lesioni doveva ritenersi superiore a 20 giorni con la conseguenza della procedibilità di ufficio. Infliggeva per tale reato la pena di otto mesi di reclusione, senza attenuanti generiche e senza benefici. Con il ricorso il EL AN deduce:
- violazione di legge (art. 420 ter c.p.p.) per avere la Corte disatteso la istanza - formulata dal difensore in udienza - di differire questa anche di poche ore al fine di consentire al EL AN, sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata con divieto di allontanarsi senza permesso del magistrato di sorveglianza dal Comune di Pordenone, di conseguire la notificazione della autorizzazione (rilasciata lo stesso giorno della udienza) e poter raggiungere il luogo del processo senza incorrere in infrazioni penalmente sanzionate. La motivazione dell'illegittimo rigetto era stata quella della mancanza di tempestività della comunicazione dell'impedimento;
- violazione dell'art. 111 Cost. per avere così impedito al EL AN di partecipare, rendendo anche spontanee dichiarazioni, alla rinnovata istruttoria dibattimentale;
- violazione del principio del contraddittorio, ancora, per avere la Corte, una volta dato atto della erroneità del verdetto di improcedibilità, alla luce della formulazione del capo di imputazione (che riferiva di lesioni guarite in gg. 30), disposto la rinnovazione della istruttoria dibattimentale tutta nella prospettiva della accusa, ossia assumendo la deposizione della persona offesa e non quella degli originari imputati;
- manifesta illogicità della motivazione della Corte che ha ricostruito la fattispecie contestata dopo che il PM del processo di primo grado aveva rinunciato a farlo sul presupposto che mancasse la condizione di procedibilità. Il PM, in altri termini, aveva rinunciato a dedurre mezzi di prova e il Tribunale aveva conseguentemente dato atto di ciò con sentenza di proscioglimento che non prestava il fianco ad alcuna censura;
- ancora manifesta illogicità della motivazione che era stata fondata sulla deposizione della teste Gianniselli, invece dichiarata inattendibile dal giudice di primo grado, e sulle dichiarazioni non lineari della persona offesa;
era stata completamente pretermessa la versione del AL AN, in parte confermata anche dal ON (p.o.) secondo cui questi era armato di coltello con la conseguenza che la reazione del contraddittore EL AN appariva scriminabile per effetto delle legittima difesa anche solo putativa.
- violazione di legge per avere la Corte disatteso le parole della persona offesa sulla durata (non superiore a 15 giorni) delle lesioni patite.
Con separato ricorso depositato il 27 ottobre anche l'avv. Tribulato ha dedotto:
- la nullità della sentenza per il mancato riconoscimento del legittimo impedimento dell'imputato a comparire;
- la manifesta illogicità della motivazione che aveva accolto l'appello del Procuratore generale senza il dovuto sostrato probatorio.
Il primo motivo di ricorso ricorso è fondato.
Costituisce orientamento costante della Suprema Corte quello di ritenere che nell'ipotesi in cui l'imputato, al quale sia stato ritualmente notificato il decreto di citazione per il giudizio, si trovi in stato di libertà ma sottoposto a misura con obbligo di soggiorno, spetti al medesimo attivarsi tempestivamente per ottenere dall'autorità competente la prescritta autorizzazione ad allontanarsi dal luogo del soggiorno obbligato o fare conoscere al giudice procedente, prima del dibattimento, il motivo del suo impedimento a comparire in caso di ritardo di rilascio della detta autorizzazione. Solo in caso contrario è legittimo procedere in contumacia.
Nella specie la Corte ha proceduto, in pubblica udienza, in assenza dell'imputato, disattendendo la istanza volta a portarla a conoscenza dell'impedimento oggettivo e assoluto costituito dal divieto di allontanarsi senza permesso dal Comune di Pordenone: impedimento rispetto al quale l'interessato si era attivato a mezzo del difensore ottenendo l'autorizzazione del magistrato ma non, altrettanto tempestivamente, la comunicazione formale del provvedimento. Tanto doveva essere sufficiente alla Corte per disporre il richiesto differimento tenuto conto da un lato che l'impedimento legittimo ed assoluto produce l'effetto di cui all'art. 420 ter c.p.p. non solo quando è provato ma addirittura quando appare probabile. Gli altri motivi restano assorbiti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2006.