Sentenza 5 novembre 2013
Massime • 1
In tema di procedimenti speciali, la domanda di ammissione al rito abbreviato, ritualmente e tempestivamente presentata all'udienza preliminare, se non riproposta al giudice del dibattimento in "limine litis", deve ritenersi rinunciata anche quando sulla stessa il g.u.p. non si sia pronunciato, atteso che l'omessa pronuncia sulla richiesta è assimilabile all'ordinanza di rigetto della medesima.
Commentario • 1
- 1. Truffa vessatoria: qual è la differenza con l'estorsione?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima Il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cd. vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell' art. 640, comma 2, n. 2, c.p. quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/11/2013, n. 2193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2193 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Domenico - Presidente - del 05/11/2013
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 2429
Dott. IASILLO DR - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 009745/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avvocato Caccavale Alessandro - quale difensore di:
IC EL (n. il 22.10.1960);
dall'Avvocato Pericolo Piero - quale difensore di:
RA DR (n. il 30.06.1968) da US AN (n. il 22.06.1943);
dall'Avvocato Pericolo Piero - quale difensore di:
IH NA (n. il 20.06.1942);
e dall'Avvocato Ceccato Florindo quale difensore di:
Di ME CH (n. il 03.02.1944);
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, 2^ Sezione penale, in data 25.05.2012;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. IASILLO DR.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dottoressa FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso chiedendo: l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato per morte del reo per US AN;
annullamento senza rinvio per IH NA per quanto riguarda la pena e rideterminazione della stessa, rigetto nel resto;
l'inammissibilità dei ricorsi di IC, RA e Di ME.
Udito l'Avvocato Greco Rosaria - in sostituzione dell'Avvocato Pericolo Piero difensore di RA DR e di IH NA - che insiste per l'accoglimento dei ricorsi.
OSSERVA
Con sentenza del 01.07.2009, il Tribunale di Padova dichiarò IC EL, RA DR, US AN, IH NA e Di ME CH responsabili, ciascuno, dei seguenti reati: il primo di associazione per delinquere (partecipe, capo 1), ricettazione di assegni (capo 7) e falso su documento di identità (capo 8); il secondo di ricettazione di assegni (capo 19); il terzo di ricettazione di assegni (capo 25); la quarta di ricettazione di assegno (capo 21) e di tentata ricettazione di un assegno (capo 22);
il quinto di associazione per delinquere (partecipe, capo 1), ricettazione di assegni (capo 9).
Il Tribunale li condannò, quindi, alle seguenti pene: IC anni 5 di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa (con 81 c.p.);
RA anni 2 di reclusione ed Euro 500,00 di multa (con 62 bis e 81 c.p.); US anni 2 e mesi 6 di reclusione ed Euro 800,00 di multa (il Tribunale non operava gli aumenti per art. 81 c.p.);
IH anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 500,00 di multa (con artt. 62 bis e 81 c.p.); Di ME anni 5 di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa (con 81 c.p.). Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 25.05.2012, in riforma dell'impugnata sentenza assolse (perché il fatto non sussiste) lo RA per la ricettazione di tutti gli assegni di cui al capo 19 ad esclusione di tre assegni del Monte dei Paschi di Siena e due assegni della Banca Intesa e per l'effetto ridusse la pena ad anni 1 e mesi 9 di reclusione ed Euro 475,00 di multa;
ridusse la pena inflitta a US in quella di anni 2 e mesi 2 di reclusione ed Euro 700,00 di multa;
dichiarò il non doversi procedere per il reato di cui al capo 22 relativo all'imputata IH per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione e per l'effetto ridusse la pena inflitta alla predetta in quella di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 400,00 di multa;
assolse (perché il fatto non sussiste) il Di ME per la ricettazione di tutti gli assegni di cui al capo 9 ad esclusione dei tre blocchetti di assegni del Monte dei Paschi di Siena e per l'effetto ridusse la pena ad anni 4 e mesi 9 di reclusione ed Euro 4750,00.
Confermò la decisione di primo grado per IC.
Ricorre per Cassazione l'Avvocato Caccavale Alessandro - quale difensore di IC EL - che eccepisce di non aver avuto alcuna risposta dal G.U.P. e dal Tribunale di Padova in ordine alla sua richiesta di procedere con giudizio abbreviato. Inoltre, deduce la mancanza, illogicità o contraddittorietà della motivazione per quanto riguarda la conferma della condanna per il reato di associazione per delinquere dato che il ricorrente aveva rapporti solo con il LA AL. Stesso vizio motivazionale rileva per il diniego delle attenuanti generiche e per la conferma della pena (che non è stata ridotta al minimo edittale e gli aumenti per la continuazione non sono stati, egualmente, contenuti nel minimo). Rileva, infine, la violazione dell'art. 129 c.p.p. "lacuna che la S.C. potrà sempre colmare qualora e allorquando i termini per dichiarare il reato estinto per prescrizione siano effettivamente scaduti o meglio maturati".
Ricorre per Cassazione l'Avvocato PERICOLO Piero - quale difensore di RA DR - deducendo la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per gli assegni della Banca Intesa, perché la Corte di appello non ha considerato che dalla intercettazione telefonica successiva al sequestro di tali assegni emergerebbe che il ricorrente non era a conoscenza che il LA AL gli avesse messo nella borsa i predetti titoli, che la falsità era grossolana (fotocopiatura di titoli come emerge anche dal verbale di sequestro); infine che proprio per la natura dei predetti titoli (fotocopia di assegni) non si poteva ravvisare alcun reato presupposto. A proposito degli altri assegni rileva che la Corte di appello per quanto riguarda la consapevolezza della loro illecita provenienza non ha tenuto conto che l'imputato non poteva aver "ripercorso lo stesso iter logico della Corte quanto alla provenienza dei titoli".
Il difensore del ricorrente conclude, quindi, per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
Ricorre per cassazione US AN deducendo che la Corte di appello con motivazione illogica e contraddittoria ha ritenuto sussistente la sua consapevolezza della illiceità dei tre falsi assegni detenuti. Si duole, poi, del fatto che la Corte non abbia fornito alcuna risposta alla sua richiesta di qualificare il fatto come incauto acquisto. Rileva che gli elementi raccolti al più potrebbero costituire indizi, ma non gravi univoci e concordanti. Rileva gli stessi vizi motivazionali in ordine alla pena inflitta - ritenuta eccessiva - agli aumenti per la continuazione e al diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
4. Il ricorrente conclude, quindi, per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
Ricorre per Cassazione l'Avvocato Pericolo Piero - quale difensore di IH NA - deducendo che non vi è prova della consapevolezza dell'illecita provenienza del titolo di credito di cui al capo 21. Sottolinea che il coimputato RA è stato assolto per vari assegni acquistati dal LA AL e il cui acquisto risultava solo dalle intercettazioni telefoniche;
il Giudice di merito ha assolto il predetto affermando solo che "non vi è prova della provenienza delittuosa". Poiché il fatto che riguarda la IH è analogo anche l'imputata andava assolta. Si lamenta, infine, che pur avendo dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 22 la Corte di appello ha rideterminato la pena per il residuo reato di cui al capo 21 riducendo solo la pena pecuniaria, dimenticando che - ex art. 81 c.p. - anche la pena detentiva era stata aumentata di due mesi.
Il difensore della ricorrente conclude, quindi, per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
Ricorre per Cassazione l'Avvocato Ceccato Florindo - quale difensore di Di ME CH - che eccepisce nuovamente la nullità della sentenza di primo e secondo grado perché si era opposto all'acquisizione della perizia (di trascrizione delle intercettazioni) disposta ed espletata allorché il Tribunale era composto diversamente;
la Corte di appello ha risposto a tale doglianza non tenendo conto di quanto emerge dal verbale dell'udienza del 29.04.2009 nel quale risulta, in modo non equivoco, l'opposizione all'acquisizione della predetta perizia.
Il difensore dell'imputato contesta, poi, che vi siano i presupposti per ritenere sussistente l'associazione di cui al capo n.
1. I giudici di merito - contrariamente all'insegnamento della Corte Suprema - hanno dedotto la sussistenza dell'associazione solo dalla commissione dei reati fine e non hanno considerato, ad esempio, che non vi è stata alcuna comunicazione "trasversale" tra i coimputati. In particolare il Di ME ha avuto contatti con il solo LA AL, che ha riferito che il ricorrente lavorava in proprio. Contesta, infine, tutti gli altri elementi considerati dai giudici di merito rilevanti per la appartenenza dell'imputato all'associazione a delinquere (possesso del Di ME di quattro matrici dei carnet IN e la fotocopia della carta di identità di RO). Si lamenta inoltre: per gli aumenti ex art. 81 c.p.; per il diniego dell'attenuante di cui dell'art. 648 c.p., comma 2; per la mancata derubricazione nel reato di cui all'art. 712 del c.p.; per l'eccessività della pena;
per il diniego delle attenuanti generiche;
per la mancata applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., (richiesta - avanti al G.U.P. - alla quale si è opposto il P.M.; rinnovata in dibattimento all'udienza del 05.12.2007).
Il difensore del ricorrente conclude, quindi, chiedendo la rimessione degli atti al Tribunale per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e poi chiede l'accoglimento di tutti gli altri motivi (assoluzione quantomeno ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, perlomeno per il reato associativo;
derubricazione del reato di ricettazione in quello previsto dall'art. 712; riduzione della pena e concessione di tutte le attenuanti richieste;
applicazione della pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa ex art. 444 come chiesto dall'imputato).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La doglianza di IH NA relativa alla pena è fondata e va, quindi, accolta. Infatti, il Tribunale individuava la pena base in anni 2 di reclusione ed Euro 600,00 di multa e la riduceva di un terzo per le attenuanti generiche;
su tale pena, di anni 1 e mesi 4 di reclusione, il Tribunale operava un aumento, ex art. 81 c.p., di mesi 2 di reclusione e 100,00 Euro di multa per il reato di cui al capo 22, determinando, quindi, quale pena finale quella di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 500,00 di multa. Poiché la Corte di appello ha dichiarato il non doversi procedere per tale reato, per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione, avrebbe dovuto eliminare l'aumento di pena applicata per la continuazione. La Corte di appello ha, invece, eliminato solo la pena pecuniaria applicata ex art. 81 c.p. (Euro 100,00). Si deve, dunque, annullare senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IH NA limitatamente alla pena che va rideterminata - ex art. 620, lett. l) - in anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 400,00 di multa.
Il resto del ricorso della IH è inammissibile (per i motivi che si esporranno in seguito).
Dagli atti (si veda anche il verbale di udienza) risulta la morte dell'imputato US AN. Pertanto si deve annullare, senza rinvio, la sentenza emessa nei confronti del predetto - non sussistendo i presupposti di cui dell'art. 129 c.p.p., comma 2, per quanto correttamente evidenziato dai Giudici di merito - per essere i reati allo stesso ascritti estinti per intervenuta morte dell'imputato.
I ricorsi di IC EL, RA DR, Di ME CH e - come già detto - anche il resto del ricorso (esclusa la doglianza sulla pena di cui sopra) di IH NA sono inammissibili in quanto basati su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.
In punto di diritto occorre rilevare che la sentenza di primo grado e quella di appello, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutt'uno organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Pertanto, il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure (Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 4827 del 28/4/1994 - ud. 18/3/1994 - Rv. 198613; Sez. 6, Sentenza n. 11421 del 25/11/1995 - ud. 29/9/1995 - Rv. 203073). Inoltre, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ritiene che non possano giustificare l'annullamento minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero potuto dar luogo ad una diversa decisione, sempreché tali elementi non siano muniti di un chiaro e inequivocabile carattere di decisività e non risultino, di per sè, obiettivamente e intrinsecamente idonei a determinare una diversa decisione. In argomento, si è spiegato che non costituisce vizio della motivazione qualsiasi omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori, in quanto la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati. (Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 3751 del 23/3/2000 - ud. 15/2/2000 - Rv. 215722; Sez. 5^, Sentenza n. 3980 del 15/10/2003 - Ud. 23/9/2003) Rv.226230, Fabrizi;
Sez. 5^, Sentenza n. 7572 del 11/6/1999 (ud. 22/4/1999 - Rv. 213643). Le posizioni della giurisprudenza di legittimità rivelano, dunque, che non è considerata automatica causa di annullamento la motivazione incompleta ne' quella implicita quando l'apparato logico relativo agli elementi probatori ritenuti rilevanti costituisca diretta ed inequivoca confutazione degli elementi non menzionati, a meno che questi presentino determinante efficienza e concludenza probatoria, tanto da giustificare, di per sè, una differente ricostruzione del fatto e da ribaltare gli esiti della valutazione delle prove.
In applicazione di tali principi, può osservarsi che la sentenza di secondo grado recepisce in modo critico e valutativo la sentenza di primo grado, correttamente limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, omettendo, in modo del tutto legittimo in applicazione dei principi sopra enunciati, di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice. Tanto premesso si deve aggiungere che i predetti ricorsi sono inammissibili per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propongono censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4^ sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955). Inoltre i predetti ricorsi sono inammissibili anche per violazione dell'art. 591 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze (sono le stesse affrontate dalla Corte di appello) sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell'atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Invero la Corte territoriale ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, evidenziato tutte le ragioni per le quali ritiene di confermare la condanna degli imputati per i reati di cui sopra. Orbene a fronte di una doppia conforme i ricorrenti si limitano a generiche doglianze. Dunque nel prosieguo si tratteranno - per ogni singolo ricorrente - solo gli argomenti che, seppure affrontati in modo esaustivo dai Giudici di merito, necessitano di specificazioni o di richiami di principi di diritto. Ricorso di IC EL (si rimanda, in ogni caso, alla condivisa motivazione della Corte di appello alle pagine da 48 a 52). La Corte di appello rigetta con motivazione incensurabile - e in linea con la giurisprudenza di questa Suprema Corte, citata nell'impugnata sentenza - l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado;
eccezione che si fonda sulla circostanza che G.I.P. non ha formalmente rigettato la richiesta di procedere con giudizio abbreviato (si veda, in proposito, l'ampia motivazione della Corte di appello alle pagine 49 e 50). Orbene la Corte di merito rileva, sul punto, che dagli atti emerge che ne' l'imputato ne' il suo difensore hanno riproposto la richiesta di procedere con giudizio abbreviato al Tribunale.
Si deve allora ricordare - come correttamente ha fatto anche la Corte territoriale - che questa Corte Suprema ha affermato il principio - condiviso dal collegio - che in tema di procedimenti speciali, è assimilabile all'ordinanza di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato l'omessa pronuncia del giudice sulla richiesta di accesso al predetto rito, ritualmente e tempestivamente presentata dopo la notifica del decreto che dispone il giudizio immediato (Sez. 3^, Sentenza n. 27760 del 06/06/2008 Ud. - dep. 08/07/2008 - Rv. 240826). Nella motivazione della sentenza di cui si è sopra riportata la massima (motivazione esposta anche nell'impugnata sentenza a pagina 50) si afferma che "il giudice dell'udienza preliminare, avrebbe dovuto pronunciarsi sulla richiesta di rito abbreviato, ancorché avanzata in via subordinata, qualora, come sembra essere avvenuto nella fattispecie, non si fosse raggiunto l'accordo sul patteggiamento (si vedano: Sez. 1^, Sentenza n. 2100 del 19/12/2007 Cc. - dep. 15/01/2008 - Rv. 238646; Sez. 1^, Sentenza n. 9243 del
07/02/2003 Cc. - dep. 27/02/2003 - Rv. 224383). Dagli atti non risulta un'esplicita pronuncia d'inammissibilità. La richiesta di rito abbreviato avanzata in via subordinata non è stata più riproposta al giudice del dibattimento in limine litis. Invece a norma dell'art. 438 c.p.p., u.c., come interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 3088 del 2006 e dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 169 del 2003, l'istanza respinta dal giudice dell'udienza preliminare avrebbe dovuto essere riproposta al giudice del dibattimento prima dell'apertura del dibattimento stesso.
Al rigetto dell'istanza menzionato nell'art. 438 c.p.p., si deve assimilare l'omessa pronuncia sull'istanza medesima ritualmente presentata dopo la notifica del decreto che dispone il giudizio immediato. La domanda non riproposta nel termine anzidetto si deve ritenere rinunciata. Di conseguenza l'omessa conversione del rito non può essere dedotta in appello se la relativa richiesta non è stata riproposta al giudice di primo grado prima dell'apertura del dibattimento".
Per quanto riguarda, poi, la partecipazione dell'imputato all'associazione per delinquere, la Corte di appello rileva l'assoluta genericità della doglianza a fronte della condivisa e dettagliata motivazione del Tribunale e, quindi, la sua inammissibilità. Comunque, rammenta che l'IC ben sapeva quale era l'attività del LA AL e che il ricorrente aveva ricevuto anche l'incarico di formare la falsa carta di identità per GH EL (condannata con sentenza passata in giudicato per appartenere alla medesima associazione;
si veda pagina 50). Incensurabile è la motivazione sul diniego delle attenuanti, sulla congruità della pena, sugli aumenti per la continuazione e la prescrizione (pagina 51). Infatti la Corte territoriale valuta correttamente i vari elementi fissati dall'art. 133 c.p., per la concessione delle attenuanti generiche. Questa suprema Corte ha più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (nel caso di specie l'assenza di elementi utili ai fini del riconoscimento di tali attenuanti, la gravità del fatto e i numerosi precedenti penali;
si veda sul punto ad esempio Sez. 2^, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004 Ud. - dep. 25/01/2005-Rv. 230691). Inoltre, sempre secondo i principi di questa Corte - condivisi dal Collegio - ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo. Ad esempio in un caso posto all'attenzione di questa Suprema Corte - che ha considerato corretta la relativa motivazione - il giudice di merito aveva ritenuto che non potessero concedersi le attenuanti generiche in relazione ai precedenti penali dell'imputato e alla gravità del fatto (Si veda Sez. 1^, Sentenza n. 3772 del 11/01/1994 Ud. - dep. 31/03/1994 - Rv. 196880).
Per quanto riguarda la congruità della pena e gli aumenti per la continuazione la Corte;
di merito ha correttamente rilevato che la richiesta di diminuzione della pena e degli aumenti per la continuazione non è stata motivata e quindi tale motivo di appello è inammissibile. Si deve, comunque, ricordare che questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio -condiviso dal Collegio - che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 c.p., (nel caso di specie i criteri sopra evidenziati, correttamente valutati dal Tribunale a pagina 32 della sentenza di primo grado;
si veda sul punto: Sez. 4^, Sentenza n. 41702 del 20/09/2004 Ud. - dep. 26/10/2004 - Rv. 230278). Si deve, infine, rammentare che in tema di determinazione della pena nel reato continuato, deve ritenersi congruamente motivata la sentenza nel caso in cui il giudice abbia fatto riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sopra evidenziati;
invero non sussiste obbligo di autonoma e specifica motivazione in ordine alla quantificazione dell'aumento per la continuazione posto che i parametri al riguardo sono identici a quelli valevoli per la pena base (si veda anche pagina 33 della sentenza di primo grado;
Sez. 5^, Sentenza n. 11945 del 22/09/1999 Ud. - dep. 19/10/1999 - Rv. 214857; Sez. 4^, Sentenza n. 22824 del 21/04/2006 Ud. - dep. 03/07/2006 - Rv. 234575). Infine, anche per quanto riguarda la prescrizione la Corte di appello ha ben rilevato che alla data in cui è stata emessa la sentenza nessun reato -neppure il reato di falso contestato al capo 8 per il quale opera la prescrizione più breve - era prescritto. Orbene si deve rilevare che la data di emissione della sentenza di appello è quella alla quale bisogna fare riferimento dovendosi dichiarare l'inammissibilità del ricorso. Inammissibilità che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., maturate, nel caso di specie, successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (e solo per il predetto reato di falso di cui al capo 8; si veda fra le tante: Sez. 4^, Sentenza n. 18641 del 20/01/2004 Ud. - dep. 22/04/2004 - Rv. 228349). È appena il caso di precisare che quando si parla di sentenza di condanna non si deve far riferimento al deposito della motivazione, bensì al momento della pronuncia della sentenza di condanna, mediante lettura del dispositivo. È infatti incontrovertibile, in generale, il principio di diritto che, al fine di individuare il momento nel quale si produce l'interruzione della prescrizione del reato, occorre avere riguardo a quello dell'emissione di uno degli atti indicati nell'art. 160 c.p. (ex plurimis Sez., un. 16 marzo 1994, dep. 31 marzo 1994, dep. 3760, id. 28 ottobre 1998, dep. 18 dicembre 1998, n. 13390) e, con specifico riferimento, alla sentenza di condanna che l'interruzione della prescrizione opera al momento della lettura del dispositivo - anche quando non sia data contestuale lettura della motivazione - in quanto tale è il momento in cui si accerta la responsabilità e si infligge la pena, e non in quello successivo del deposito che serve, appunto, alla ulteriore comunicazione delle ragioni di condanna, a fini processuali (Sez. 2^, 20 ottobre 1980, dep. 3 dicembre 1980, n. 1283;
Sez. 5^, 4 novembre 2003, dep. 2 dicembre 2003, n. 46231; Sez. 6^, Sentenza n. 31702 del 26/05/2008 Ud. - dep. 29/07/2008 - Rv. 240607). Ricorso RA DR (si rimanda, in ogni caso, alla condivisa motivazione della Corte di appello alle pagine da 54 a 58). La Corte ha ben evidenziato i reati presupposti della ricettazione degli assegni e perché l'imputato fosse ben consapevole della provenienza illecita degli stessi (silenzio serbato sul possesso degli assegni e contenuto delle telefonate con LA AL, interpretato in modo incensurabile dai giudici di merito: il ricorrente acquistava assegni di illecita provenienza per esitarli). Per quanto riguarda la falsità (dei due assegni della Banca intesa) in appello non ne è stata contestata la grossolanità e comunque tali assegni sarebbero stati esitati come era avvenuto altre volte e come era solito fare l'associazione (si veda ad esempio pag. 2 del ricorso di US dove lo stesso imputato afferma che gli assegni venivano più volte duplicati ed esitati;
si vedano anche le pagine 59 e 60 dell'impugnata sentenza ove si riporta uno stralcio del provvedimento di sequestro che conferma quanto sopra).
Quindi correttamente è stato ritenuto quale reato presupposto la falsità degli assegni. Questa Corte Suprema ha, invero, affermato il principio - condiviso dal Collegio - che è configurabile la ricettazione di assegni turistici (travellers cheques) falsi. Il reato di falso, che è il reato presupposto, si perfeziona infatti con l'uso fatto dal falsificatore al momento della consegna dei titoli a colui che a sua volta dovrebbe renderli oggetto di scambio (Sez. 2^, Sentenza n. 525 del 15/06/1981 Ud. - dep. 23/01/1982 - Rv. 151699; Sez. 5^, Sentenza n. 19471 del 20/12/2006 Ud. - dep. 18/05/2007 - Rv. 236631. Si vedano anche Sez. 2^, Sentenza n. 7773 del 14/06/1972 Ud. - dep. 21/11/1972 - Rv. 122394 sulla ricettazione di titoli di credito;
e Sez. 2^, Sentenza n. 6870 del 15/12/1971 Ud. - dep. 18/10/1972 - Rv. 122111 sulla esclusione della necessità che il reato presupposto sia un reato contro il patrimonio). Ricorso IH NA (si rimanda, in ogni caso, alla condivisa motivazione della Corte di appello alle pagine da 63 a 67). La Corte di appello ha ben evidenziato come attraverso le intercettazioni, le dichiarazioni di LA AL, e quanto accertato e sequestrato dalla P.G. risulti che la ricorrente abbia ricevuto l'assegno di illecita provenienza di cui al capo 21 e fosse consapevole di tale illecita provenienza;
dunque il Giudice di merito ha correttamente sottolineato perché la ricorrente debba essere condannata per il capo 21.
Infine, è evidente l'assoluta genericità della doglianza con la quale si richiama l'assoluzione di altro coimputato (RA DR) per un fatto analogo a quello contestato alla IH, che invece non è stata assolta. Invero i giudici di merito hanno correttamente valutato gli elementi probatori acquisiti per ogni imputato ed hanno deciso in modo consequenziale e logico. Ricorso del Di ME CH (si rimanda, in ogni caso, alla condivisa motivazione della Corte di appello alle pagine da 89 a 103). Il difensore del ricorrente ripropone l'eccezione di nullità della sentenza di primo e secondo grado perché non si sarebbe tenuto conto che vi era stata l'opposizione all'acquisizione della perizia di trascrizione delle intercettazioni disposta dal Tribunale in composizione diversa da quella che ha poi deciso;
quindi si sarebbe verificata la violazione del principio di immutabilità del giudice. Orbene la Corte di appello alle pagine da 90 a 92 ha correttamente esposto e interpretato il contenuto del verbale di udienza del 29.04.2009, giungendo all'incensurabile conclusione che non vi è stato alcun dissenso ad utilizzare l'elaborato peritale di trascrizione delle intercettazioni telefoniche. Il difensore del ricorrente con il ricorso si limita a reiterare genericamente la sua interpretazione del verbale di udienza del 29.04.2009, senza tener conto delle osservazioni della Corte di merito. Ciò è già sufficiente per ritenere inammissibile tale motivo di ricorso. Ma a prescindere da quanto sopra si deve osservare che nel caso di specie anche se vi fosse stato l'esplicito dissenso ad utilizzare l'elaborato peritale di trascrizione delle intercettazioni telefoniche non si sarebbe verificata alcuna violazione del principio di immutabilità del giudice per il fatto che il Tribunale in diversa composizione abbia, poi, utilizzato tale elaborato peritale. Si deve, infatti, rilevare che il Tribunale - che poi è mutato nella sua composizione - ha solo disposto la trascrizione delle intercettazioni affidando l'incarico ad un Perito al quale ha fissato un termine per il deposito dell'elaborato. Il Perito ha, poi, svolto l'incarico al di fuori dell'udienza e tutte le parti avevano la facoltà di partecipare all'attività di trascrizione del Perito di Ufficio - anche con loro Consulenti di fiducia - e avanzare tutte le osservazioni sul lavoro svolto dallo stesso Perito di Ufficio. All'udienza fissata dal Tribunale il Perito doveva, poi, depositare l'elaborato di trascrizione delle intercettazioni e se vi fosse stata la necessità di chiarimenti si sarebbe potuto procedere:
all'audizione del Perito di Ufficio ed eventualmente anche dei Consulenti di parte;
oppure lo stesso Tribunale avrebbe potuto direttamente ascoltare il contenuto delle intercettazioni la cui trascrizione fosse stata oggetto di contestazione. Quindi è evidente che il Tribunale - che poi è mutato nella sua composizione - non ha raccolto alcuna prova, così come non l'ha raccolta il Tribunale che ha poi preso la decisione. Infatti, in tutti i casi in cui la trascrizione effettuata dal Perito non è - come nel caso di specie - oggetto di contestazione (in realtà neppure nel ricorso si segnala una trascrizione errata o si contesta il contenuto di una conversazione) il Tribunale si limita ad utilizzare la trascrizione effettuata dal Perito. Si deve, inoltre, considerare che in tema di intercettazioni telefoniche, il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta, che l'art. 271 c.p.p., comma 1, non richiama la previsione dell'art. 268 c.p.p., comma 7,
tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista ne' come causa di nullità, ne' è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 c.p.p., (si veda ex plurimis:
Sez. 2^, Sentenza n. 13463 del 26/02/2013 Ud. - dep. 22/03/2013 - Rv. 254910; anche Corte Cost. 17.7.2012 n. 204). Invero la trascrizione delle intercettazioni telefoniche non costituisce prova o fonte di prova, ma solo un'operazione rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove acquisite mediante la registrazione fonica, della quale il difensore, secondo l'art. 268 c.p.p., comma 8, può far eseguire la trasposizione su nastro magnetico. Ne consegue che la mancata esecuzione di essa nelle indagini preliminari, senza che le parti la richiedano, non comporta la nullità ne' l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate. (Sez. 6^, Sentenza n. 10890 del 22/11/2005 Ud. - dep. 28/03/2006 - Rv. 234103; Sez. 1^, Sentenza n. 7342 del 06/02/2007 Ud. - dep. 22/02/2007 - Rv. 236361; Sez. 1^, Sentenza n. 32851 del 06/05/2008 Ud. - dep. 05/08/2008 - Rv. 241232;
Sez. 6^, Sentenza n. 1084 del 11/12/2009 Ud. - dep. 13/01/2010 - Rv. 245708; Sez. 2^, Sentenza n. 4243 del 25/10/2011 Ud. - dep. 01/02/2012 - Rv. 252202). D'altronde quanto sopra esposto deve essere letto tenendo ben conto del principio più volte affermato da questa Corte Suprema - pienamente condiviso dal Collegio - secondo il quale non sussiste alcuna violazione del principio di immutabilità del giudice qualora, successivamente al provvedimento di ammissione delle prove ma prima dell'inizio dell'istruttoria dibattimentale, muti l'organo giudicante, in assenza di obiezione o esplicita richiesta delle parti di rivisitazione dell'ordinanza ex art. 495 cod. proc. penale (Sez. 6^, Sentenza n. 18615 del 16/04/2013 Ud. - dep.
24/04/2013 -Rv. 254843). Nella motivazione della predetta sentenza si specifica che la nozione di dibattimento, a cui l'art. 525 c.p.p., comma 2, collega il principio di immutabilità del Giudice, deve,
invero, interpretarsi, secondo la dottrina e la più recente e approfondita giurisprudenza (Sez. 5^, Sentenza n. 1759 del 04/10/2011 Ud. - dep. 17/01/2012 - Rv. 251727; Sez. 3^, Sentenza n. 42509 del 25/09/2008 Ud. - dep. 14/11/2008 - Rv. 241534), in conformità alla ratio della norma, che è quella di assicurare, per il doveroso rispetto dei principi di oralità e immediatezza che governano il processo penale, l'identità del Giudice che decide con quello che ha partecipato all'assunzione della prova in dibattimento nel contraddittorio fra le parti. Inteso correttamente in tal senso, il principio in esame esige soltanto che a decidere sia lo stesso Giudice che ha presieduto alla istruttoria, restando invece irrilevante che sia diverso da quello che ha semplicemente disposto l'acquisizione della prova. Si deve, infine, rilevare che conferma quanto sopra sottolineato anche la sentenza delle Sezioni Unite - n. 18268 del 24/02/2011 Ud., dep. 10/05/2011, Rv. 249483 - che ha ritenuto sussistente l'incompatibilità con l'ufficio di interprete per il soggetto che, nello stesso procedimento, abbia svolto il compito di trascrizione delle registrazioni delle comunicazioni intercettate ed ha, anche, specificato il contenuto della stessa attività di trascrizione delle conversazioni intercettate. Infatti nella motivazione della predetta sentenza si afferma che: "La prevalente giurisprudenza, nell'ambito della concezione che esclude l'assimilabilità al perito del trascrittore di colloqui intercettati, esclude che quest'ultimo debba essere sottoposto a esame in dibattimento, sia perché, come visto, si ritiene che il trascrittore non possa essere ragguagliato a un perito, sia in quanto l'art. 511 c.p.p., comma 3, condiziona all'esame del perito la lettura di una "relazione peritale", alla quale non potrebbe essere assimilata la trascrizione delle registrazioni (v. in particolare le già citate sentenze Sez. 5^, Sentenza n. 9633 del 24/01/2002 Ud. - dep. 11/03/2002 - Rv. 221214; Sez. 6^, Sentenza n. 2732 del 06/11/2008 Ud. - dep. 21/01/2009 - Rv. 242583). Tale ultima osservazione, soprattutto, appare convincente, sicché deve ritenersi che non vi sia base normativa per condizionare la lettura delle registrazioni a un previo esame dell'autore della trascrizione". Tutte le altre doglianze del Di ME sono del tutto generiche e ben affrontate dalla Corte di appello (si veda per la partecipazione del ricorrente all'associazione per delinquere la corretta motivazione alle pagine da 93 a 99 dell'impugnata sentenza, nelle quali si affrontano tutti gli argomenti oggi riproposti e sopra sintetizzati;
per il diniego dell'attenuante di cui dell'art. 648 c.p., comma 2 e per la mancata derubricazione nel reato di cui all'art. 712 c.p., si veda la corretta motivazione alla pagina 101 dell'impugnata sentenza;
per gli aumenti ex art. 81 c.p., per l'eccessività della pena, per il diniego delle attenuanti generiche e per la mancata applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., si veda la corretta motivazione alle pagine da 101 a 103 dell'impugnata sentenza.
Per il trattamento sanzionatorio si richiamano i principi fissati da questa Corte Suprema e già evocati nell'affrontare le analoghe doglianze di IC EL).
Appare quindi evidente che tutte le critiche dei ricorrenti finiscono per porsi come valutazioni di merito e, come tali, non esaminabili in questa sede. Questa Corte ha, infatti, più volte affermato, anche a Sezioni Unite, che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il Giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al Giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali". (Sez. U, Sentenza n. 2110 del 23/11/1995 Ud. - dep. 23/02/1996 - Rv. 203767; Sez. U, Sentenza n. 16 del 19/06/1996 Cc. - dep. 22/10/1996 Rv. 205621; Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997 Ud. - dep. 02/07/1997 - Rv. 207945; Sez. 1^, Sentenza n. 2884 del 20/01/2000 Ud. - dep. 09/03/2000 - Rv. 215504; Sez. 1^, Sentenza n. 8738 del 23/01/2003 Ud. - dep. 21/02/2003 - Rv. 223572). A ciò si aggiunga che gli imputati contrappongono, come già rilevato, solo generiche contestazioni in fatto, che non tengono conto delle argomentazioni della Corte di appello. In particolare non evidenziano alcuna illogicità o contraddizione nella motivazione della Corte territoriale allorché conferma la decisione del Tribunale. In proposito questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante:
Sez. 1^, sent. n. 39598 del 30.9.2004 - dep. 11.10.2004 - rv 230634). Infine, si deve osservare che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze (che tra l'altro nel caso di specie non si ravvisano).
Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti IC EL, RA DR e Di ME CH al pagamento delle spese processuali nonché, ciascuno, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IH NA limitatamente alla pena che ridetermina in anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 400,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso della predetta IH.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di US AN perché i reati allo stesso ascritti sono estinti per morte dell'imputato. Dichiara inammissibili i ricorsi di IC EL, RA DR e Di ME CH che condanna al pagamento delle spese processuali nonché, ciascuno, al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2013. Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014