Sentenza 4 novembre 2003
Massime • 1
L'interruzione della prescrizione si verifica al momento della lettura del dispositivo e non alla data di deposito della sentenza di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/11/2003, n. 46231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46231 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MARRONE FRANCO PRESIDENTE
1.Dott. COGNETTI CARLO CONSIGLIERE
2.Dott. ROTELLA MARIO "
3.Dott. PANZANI LUCIANO "
4.Dott. FUMO MAURIZIO "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BE ON N. IL 20/04/1943;
avverso SENTENZA del 05/03/2003 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere ROTELLA MARIO;
sentito il PG, il dr. V. GERACI, che ha chiesto il rigetto;
sentito il difensore, Avv. G. ODDO.
IN FATTO E DIRITTO
1 - La C. A. di Palermo, dichiarando l'inammissibilità della costituzione di P.C. IO per questioni di mandato, ha confermato la condanna alla multa di BE ON, titolare di omonima distilleria di Partinico, per art. 594 u.c. CP, perché il 9.5.96 negli uffici del Comune, ove si era recata con il dipendente S., offendeva onore e decoro di ME CO (avvocato, responsabile regionale di Lega Ambiente), IO AN (assessore comunale di Partinico), CI NZ (architetto, capo ripartizione dell'ufficio urbanistico) e CA OA (professore, ex assessore), che erano riuniti intorno ad un tavolo, pronunciando al loro indirizzo la frase: 'Ma che bella associazione, chiamiamo i Carabinieri, proprio una bella associazione a delinquere'.
Secondo la ricostruzione, la BE ha ammesso di aver detto la frase, testimoniata. Ha spiegato le sue ragioni motive, significando di aver già denunciato, o comunque presentato esposti (di cui ha prodotto-documentazione) nei confronti degli offesi, ritenuti implicati nel disegno comune di farle chiudere, con pretesti di tutela ambientale, la distilleria, ferma da tre anni per sequestro preventivo del GIP di Palermo, allo scopo di dare ad altri, indicati come 'gruppi criminali tristemente noti alle cronache giudiziarie', dei vantaggi con il successivo acquisto dei terreni. E tanto era dimostrato dal fatto che il Comune, sulle cui decisioni in proposito influivano le persone riunite al tavolo, tergiversava nel farle ottenere il certificato di agibilità di una centrale termica, autorizzata nel '90, e di un nuovo impianto dei reflui, che le avrebbero consentito di superare le ragioni di blocco dell'attività. La Corte, rigettate eccezioni difensive, ha ritenuto l'offensività della fase, escluso che le parole non fossero rivolte agli offesi o che talun destinatario non ne fosse raggiunto, o la mancata individuazione di tre destinatari (numero di persone necessario a configurare un'associazione) tra i quattro ritenuti offesi, e comunque le giustificazioni sostenute, e ritenuto congrua la pena, denegando infine le attenuanti richieste.
Con il ricorso si denunciano i seguenti motivi:
1 - violazione art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cpp in relazione agli artt. 594, 599, 59 c. p., 192 e 530 c. p. p.; 2 - violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) in relazione artt. 157 e 160 CPP;
3 - violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) c. p. p., in relazione agli artt. 62 bis, 62 n.1, 2, 5, 133, 594 CP.
2 - Il 1 motivo è inammissibile:
a) in punto di elemento obiettivo del reato, perché manifestamente infondato e non consentito insieme: (art. 606/3) la censura travisa la funzione di legittimità per terzo grado di merito, offrendo una minuziosa ricostruzione di fatto alternativa, con continuo rinvio agli atti oltre il tenore della sentenza, per ottenere non un controllo di legittimità, ma la rivalutazione diretta delle acquisizioni;
è nel contempo superflua, perché trascura che la chiave di motivazione è nell'emergenza, incontestata, che la frase è stata ammessa dalla stessa imputata che addirittura ne ha motivato a voce, e a mezzo di, documenti, prodotti il senso univoco (v. quanto riportato tra virgolette) per nulla smentito da tutta la complessa argomentazione del motivo neanche sotto il profilo del riferimento alle persone riunite attorno al tavolo, e sotto quello che sia stata udita da tutte loro, laddove è peraltro irrilevante la sostenuta difficoltosa percezione da parte di taluna;
b) in punto di elemento subiettivo, per le stesse ragioni: l'assenza d'intento offensivo non può per sè essere riproposta in fatto in questa sede (la BE si sarebbe rivolta al suo dipendente VI), trascurando peraltro che la frase concerneva i presenti tutti, che potevano udirla e l'hanno udita (v. sopra); se un'associazione per delinquere deve essere almeno composta da tre persone, può ben esserlo da un numero maggiore ed indeterminato;
infine l'esercizio del diritto di critica, quale che ne sia il fondamento storico, non può superare il limite di continenza, e tal cosa vale anche sul piano putativo;
c) in punto di scriminante di cui all'art. 599 CP, per le stesse ragioni: non vi è prova alcuna, secondo la sentenza, di fatto ingiusto in relazione di immediatezza con la condotta offensiva, bensì di un convincimento radicato dell'imputata, che gli offesi congiurassero per farle chiudere lo stabilimento;
fondato o non che fosse tale convincimento, tutta la riargomentazione in fatto di una mozione istantanea, determinata dall'incontro estemporaneo in quel luogo ed in quel tempo, è palesemente irrilevante anche sul piano putativo;
Il 2 motivo è infondato. L'interruzionè della prescrizione, effetto sostanziale disciplinato dall'art. 160 CP, si verifica al momento della lettura del dispositivo (che, come dice la parola, esplicita la volontà dello Stato) della sentenza di condanna, anche quando non sia data contestuale lettura della motivazione, non in quello successivo del deposito (che serve appunto alla ulteriore comunicazione delle ragioni di condanna, a fini processuali). Il principio, che risale al vecchio codice (Cfr. Cass., n. 1282311980, Garetti), è fermo nel sistema vigente. La giurisprudenza citata nel ricorso (Cass., sez. I, 6026196, Tononi e sez. VI, 15938190, Pighetti) sottolinea la necessità d'intendere il tenore del dispositivo d'udienza alla luce della motivazione;
ma perciò stesso non confonde l'una per l'altra.
Pertanto la pronuncia di primo grado, avvenuta nella specie prima del decorso del quinquennio, ha interrotto là prescrizione ancorché la motivazione sia stata resa poi.
Il 3 motivo è inammissibile, in quanto fa rinvio alle argomentazioni già rese nei motivi precedenti, e propone indici di fatto insuscettibili di apprezzamento in questa sede.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 2 DICEMBRE 2003.