Cass. pen., sez. III, sentenza 25/09/2008, n. 42509
CASS
Sentenza 25 settembre 2008

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Massime1

In tema di nullità, nel caso in cui il giudice collegiale di appello che ha disposto l'acquisizione della prova sia diverso dal collegio che ha proceduto all'assunzione della prova e alla deliberazione, non sussiste alcuna violazione del principio di immutabilità anche se si tratta di prova non precostituita. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che il principio di immutabilità esige soltanto che a decidere sia lo stesso giudice che ha presieduto all'istruttoria).

Commentario1

  • 1La rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice: un
    Raffaele Muzzica · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza, clicca qui. 1. L'obbligo di rinnovazione dibattimentale: nobili ideali, distorsioni nella prassi. – La rinnovazione del dibattimento in caso di mutamento della persona fisica del giudice, allorquando le parti non prestino il consenso all'utilizzabilità mediante lettura delle prove dichiarative precedentemente assunte, è considerata, a partire dal famoso arresto delle Sezioni Unite, sent. n. 2 del 15/01/1999, Iannasso, poi confermato dalla giurisprudenza successiva, un necessario quanto insostituibile meccanismo di conformità del processo penale ai canoni dell'oralità e dell'immediatezza, in ragione dei quali il giudice che delibera la sentenza deve …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 25/09/2008, n. 42509
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42509
Data del deposito : 25 settembre 2008

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