Cass. pen., sez. V, sentenza 24/01/2002, n. 9633
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Sentenza 24 gennaio 2002

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In tema di intercettazione delle conversazioni telefoniche, non sussiste inutilizzabilità della trascrizione a seguito del mancato preventivo esame nel dibattimento della persona che vi ha provveduto su incarico del giudice, dovendosi ritenere che il richiamo contenuto nel comma settimo dell'art.268 c.p.p. a "forme, modi e garanzie" previste per la perizia operi limitatamente alla tutela del contraddittorio e dell'intervento della difesa rispetto all'attività trascrittiva. (Nell'affermare tale principio la Corte ha ritenuto che la trascrizione delle conversazioni intercettate comporti una mera attività ricognitiva e non comprenda quei compiti di valutazione che sono alla base della previsione dell'art.511, comma 3 cod.proc.pen., che consente l'acquisizione e la la lettura della relazione scritta solo dopo l'esame del perito).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 24/01/2002, n. 9633
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9633
    Data del deposito : 24 gennaio 2002

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