Sentenza 24 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di intercettazione delle conversazioni telefoniche, non sussiste inutilizzabilità della trascrizione a seguito del mancato preventivo esame nel dibattimento della persona che vi ha provveduto su incarico del giudice, dovendosi ritenere che il richiamo contenuto nel comma settimo dell'art.268 c.p.p. a "forme, modi e garanzie" previste per la perizia operi limitatamente alla tutela del contraddittorio e dell'intervento della difesa rispetto all'attività trascrittiva. (Nell'affermare tale principio la Corte ha ritenuto che la trascrizione delle conversazioni intercettate comporti una mera attività ricognitiva e non comprenda quei compiti di valutazione che sono alla base della previsione dell'art.511, comma 3 cod.proc.pen., che consente l'acquisizione e la la lettura della relazione scritta solo dopo l'esame del perito).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/01/2002, n. 9633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9633 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI BRUNO Presidente del 24/01/2002
1. Dott. LATTANZI GIORGIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. NICASTRO FRANCESCO Consigliere N. 97
3. Dott. CICCHETTI NUNZIO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. MALPICA EMILIO Consigliere N. 039355/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) AL RA N. IL 12/12/1964
2) MM RI N. IL 31/07/1967
3) BE FT BE CH N. IL 10/01/1964
4) AR AT N. IL 03/03/1975
avverso SENTENZA del 25/01/2001 CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CICCHETTI NUNZIO
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Antonio Albano che ha concluso per rigetto dei ricorsi
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La sentenza della Corte d'appello di Milano 25.1.2001 impugnata confermava quella del tribunale di Milano 05.11.1999, che aveva condannato - tra gli altri - LI ED (Habib) ed MM RI (BE Mokkadem Riad) per i reati di cui ai capi 40) (artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 co. 1 e 6 DPR n. 309/90; detenzione a fine di spaccio, vendita e cessione di diversi quantitativi -tra i gr.5 a quasi Kg. 1 di eroina e cocaina in Milano dal dicembre 1996 al giugno 1997) e 41) (art. 74 cc). 1/3/4 DPR n. 309/90, partecipazione - con altri 16 imputati estranei a questo grado di giudizio - ad associazione capeggiata da RA BE detto HA e finalizzata alla commissione di una pluralità di reati di acquisto, detenzione e commercializzazione di eroina e cocaina, dagli inizi del 1994 sino al 24.6.97); FA (SA) per il solo reato di cui al capo 41) (associazione finalizzata) e EM TI (BE Cheldi) per i capi 41) e 54) (artt. 110, 112 nn. 1 e 2 c.p. 73 co. 1 DPR n. 309/90, detenzione - quale effettivo proprietario e coordinatore dell'attività di spaccio di ingenti quantitativi di eroina e cocaina, assieme ad altri in Vercelli e Milano attorno al marzo - aprile 1996).
L'affermazione di responsabilità aveva comportato la condanna del LI - addetto a trasporto o consegna e poi anche organizzatore dello spaccio di cocaina - alla pena di anni 12 di reclusione (cap. 40 e 41).
L'MM - con il ruolo di spacciatore - era stato condannato ad anni 9 reclusione (capi 40 e 41).
EL TI - stretto collaboratore del capo OU e successivamente Spacciatore indipendente a Vercelli - a quella di anni 10 e mesi 9 reclusione (capi 41 e 54).
La condanna è fondata su dichiarazioni di collaboranti (LE EL detto CA, poi deceduto;
FA AL, anche lui scomparso dopo la scarcerazione e numerosi altri), parziali ammissioni degli imputati, intercettazioni telefoniche, sequestri ed arresti. I ricorrenti allegavano i seguenti motivi.
AL RA - MM RI (BELMOKKADEM RIED) - AR AT (detto AL)
1) Erronea applicazione art. 219 comma 7 c.p.p., che richiama per le trascrizioni delle intercettazioni i modi e le garanzie previste per l'espletamento della perizia (art. 511 co. 3 c.p.p.), e conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni.
2) Erronea applicazione dell'art. 512 c.p.p., non potendo essere considerata imprevedibile la sopravvenuta morte (overdose di eroina) del collaborante CA.
3) Erronea applicazione art. 74 DPR n. 309/90 in relazione al contributo solo episodico alla organizzazione.
BE TI
1) L'art.1 co.2 della L. 25.2.2000 n. 35 sul giusto processo contrasta con la norma costituzionale dettata dall'art. 111 Cost. quanto all'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboranti. Proponeva questione di legittimità costituzionale della norma per violazione artt. 3, 24 ed 111 della Carta costituzionale. 2) Le dichiarazioni dei collaboranti andavano espunte dal fascicolo, siccome illegittimamente acquisite, perché il P.M. avrebbe dovuto richiedere il loro esame ed indicare nella lista (art. 463 c.p.p.) le circostanze.
Altro ricorso personale è stato presentato dal AR. Tutti chiedevano l'annullamento dell'impugnata sentenza. Ritiene questa Corte di dover rigettare tutti i ricorsi. Si sostiene con il primo motivo comune che il richiamo all'osservanza di forme, modi e garanzie previsti per l'espletamento delle perizie, contenuto nell'art. 263 co. 7 c.p.p., ricomprenda anche l'art. 511 co. 3 c.p.p. Tale disposizione impone l'esame del perito prima della lettura della relazione peritale acquisita nel fascicolo.
Il motivo è infondato.
Occorre considerare anzitutto che il rinvio si colloca nello stretto ambito dell'art. 269 co. 7 c.p.p. riguardante la trascrizione della comunicazione registrata ed a questa soltanto vanno riferite "le forme, i modi e le garanzie" previsti per le perizie.
Si tratta, in sostanza, delle norme concernenti nomina, operazioni peritali e comunicazioni relative, atte a garantire il contraddittorio tra le parti e la possibilità di intervento, sempre in funzione della "trascrizione", ritenuta dal legislatore punto nodale nell'iter formativo del mezzo di prova.
Una volta avvenuta, nel rispetto di forme modi e garanzie previsti per l'espletamento delle perizie, la trascrizione o la stampa è inserita nel fascicolo per il dibattimento, come previsto nell'ultima parte dell'art.260 co. 7 c.p.p., e si conclude il parallelismo con le norme previste per le perizie, poiché quegli atti hanno ormai assunto autonoma connotazione.
Non possono essere considerate, infatti, "relazioni peritali", per farne conseguire la necessità del previo esame del perito ai fini della lettura ex art. 511 co. 3 c.p.p.. A conferma di una tale interpretazione concorre non solo il dato letterale dell'art. 268 co. 7 c.p.p., che non equipara "trascrizioni e stampe" a "perizie" o "relazioni peritali" ma mutua dal procedimento peritale solo peculiari elementi, quanto la diversità sostanziale degli atti.
Il perito, infatti, esprime un "parere" cioè un giudizio tecnico e lo illustra con note scritte nella "relazione" (art. 227 c.p.p.), mentre la "trascrizione" a la stampa" sono operazioni tecniche connesse ad un momento "ri/cognitivo".
Per concludere sul punto, la lettura delle trascrizioni in udienza non doveva essere preceduta dall'"esame" previsto per il perito, non essendo applicabile l'art. 511 co. 3 c.p.p.. Le intercettazioni erano pienamente utilizzabili, non potendosi ipotizzare alcuno dei divieti previsti dall'art.271 c.p.p. La contestazione del loro contenuto, che viene genericamente espresso nel dubbio circa l'adeguatezza dell'interprete, andava operata specificamente con appropriato mezzo probatorio sul singolo elemento d'accusa, poiché non viene censurato il rispetto delle norme di garanzia nella trascrizione.
Quanto al secondo motivo "comune", la valutazione circa la imprevedibilità del fatto (decesso per overdose di eroina), che ha reso impossibile la ripetizione delle dichiarazioni del collaborante LE HA (detto CA), rientra nello specifico apprezzamento del giudice di merito, il quale in ogni caso è obbligato a darne contezza nella motivazione (Cass. 13.10.1994, Gigliobianco, Ced Cass.n.199673). Va considerato, comunque, che detta valutazione va operata con riferimento "ex ante" al momento delle indagini preliminari, quando cioè sarebbe stato possibile - in caso di prevedibilità dell'evento impeditivo della ripetizione dell'atto in dibattimento - accedere all'incidente probatorio.
Nella specie l'impugnata sentenza rapporta correttamente la valutazione alla data in cui il collaborante arrestato fece le sue propalazioni (07.1.1997); descrive condizioni fisiche del dichiarante, anche in sintonia con l'ammissione di assumere eroina solo saltuariamente, che - nella logica della motivazione - non rendeva "prevedibile" il decesso per "overdose", occorso circa 11 mesi dopo, per una "estemporanea ricaduta".
La motivazione appare sufficiente e non è illogica poiché, secondo la norma di esperienza applicata, l'uso saltuario di sostanza stupefacente non lascia presagire inevitabilmente un decesso per overdose, ma delinea piuttosto una lontana eventualità. I ricorrenti, del resto, si attardano in valutazioni alternative di merito non consentite in questa sede.
L'ultimo motivo comune a tre dei ricorrenti attiene alla configurabilità dell'ipotesi associativa (art. 74 DPR n. 309/90), alla quale viene contrapposto un contributo solo "episodico" ritenuto significativo di carenza dell'"intuitus societatis". Una simile tesi difensiva, tuttavia, rimane supportata da alternativa valutazione di risultanze probatorie e di generica attendibilità delle propalazioni provenienti dai collaboranti;
è perciò inammissibile quale censura di merito non consentita in questa sede di legittimità.
Non altrimenti, l'unica doglianza contenuta nel breve ricorso firmato personalmente da NI FA è inammissibile, siccome contesta uno degli elementi di accusa senza alcun riferimento alla trama argomentativa.
In conclusione, i ricorsi di LI ED, MM RI e NI FA vanno globalmente rigettati.
Passando alla trattazione del ricorso di EL TI, va rilevato che il motivo prevalente è inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie provenienti da collaboranti.
Anzitutto il ricorrente esprime il dubbio sulla legittimità costituzionale dell'art. 1, co. 29 L. 25.2.2000 n.35 (conversione con modifiche del D.L. 07.1.2000 n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 L. Costit. 23.11.1999 n. 2 in materia di giusto processo) applicato nell'impugnata sentenza, con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Costituzione. Il richiamo agli artt. 3 e 24 non è sorretto da alcuna motivazione, sicché la questione è inammissibile.
Quanto all'ultima parametro di legittimità costituzionale (art. 111 Cost., come novellato dalla Leg. cost. 23.11.1999 n. 2) il comma 3 dell'art. 111 Cost., dopo aver ribadito il principio del contraddittorio nella formazione della prova, afferma che "la colpevolezza dell'imputato non puà essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore".
La disposizione legislativa impugnata, invece, detta - nel rispetto dell'art. 2 L. cost. 23.11.1999 n. 2, contenente una delega espressa al legislatore ordinario, quanto ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della modifica costituzionale - la disciplina transitoria (fino all'entrata in vigore della legge sull'attuazione dell'art. 111 Costit.) per la valutazione delle dichiarazioni già acquisite al fascicolo per il dibattimento, se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova assunti o formati con diverse modalità.
Essa vale per i procedimenti in corso quando l'iter formativo della prova è ritenuto concluso, proprio per l'acquisizione al fascicolo del dibattimento secondo le regole precedenti.
Tale elemento rende la disposizione transitoria perfettamente conciliabile con la norma costituzionale.
La norma costituzionale, per altro, fino all'emanazione delle disposizioni "attuative" ha tenore in un certo senso programmatica (vedi, infatti, la riserva di legge ordinaria contenuta ancora dell'ultimo comma della L. Cost.) che rende conciliabile una disposizione transitoria meno rigorosa.
Pertanto, in rapporto a questo diverso parametro di legittimità costituzionale, in questione sollevata e manifestamente infondata. Passando ora alla trattazione che concerne direttamente la inutilizzabilità di alcune dichiarazioni rese da coimputati collaboranti nel corso delle preliminari indagini la corte di merito ha dato atto della legittimità dell'acquisizione, secondo la normativa vigente all'epoca in cui era avvenuta (vedi pag. 149 della sentenza).
Il P.M. infatti ha chiesto, con la stessa lista testimoniale ex art.469 c.p.p. e nel rispetto della disciplina richiamata dall'art. 210 c.p.p., l'esame degli imputati qualora si fossero presentati al dibattimento ed avessero acconsentito a rendere l'esame. In particolare, con riferimento ai collaboranti le cui dichiarazioni sarebbero inutilizzabili secondo il ricorrente, l'impugnata sentenza precisa quanto segue.
1) A BE MM CH, esaminato in dibattimento, erano state contestate le dichiarazioni rese durante le indagini preliminari. 2) HA EL Hessine, si era presentato avvalendosi tuttavia della facoltà di non rispondere. L'acquisizione e l'utilizzazione delle dichiarazioni precedentemente rese era avvenuta sull'accordo delle parti.
3) CH JE aveva risposto in dibattimento alle domande della difesa (anche se si era sottratto a quelle del P.M.).
bisogna convenire, pertanto, sul rispetto - sotto tale profilo - della disciplina risultante dalle disposizioni preesistenti alla modifica dell'art. 111 Cost. La corte di merito ha proceduto. poi, alla verifica di tutti gli elementi di accusa a carico del ricorrente - anche diversi da quelli ritenuti non utilizzabili (vedi dichiarazioni di OU, MA SH, ZA AL, BA RL, RU RA;
intercettazioni telefoniche e contatti tra cellulari, sequestri, contratto di locazione) - ed al loro argomentato coordinamento e riscontro, pervenendo alla conclusione della tenuta probatoria circa la responsabilità, anche prescindendo dalle dichiarazioni inutilizzabili o non utilizzate di collaboranti.
Per concludere, il ricorso va globalmente rigettato. I ricorrenti vanno condannati al pagamento, in solido, delle spese processuali.
P.T.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2002