Sentenza 6 giugno 2008
Massime • 2
In tema di procedimenti speciali, è inammissibile l'appello proposto avverso l'omessa decisione del giudice sulla richiesta di giudizio abbreviato presentata dopo la notifica del decreto che dispone il giudizio immediato, nel caso in cui detta richiesta non sia stata riproposta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, in quanto l'omessa riproposizione della richiesta equivale ad una rinuncia ad accedere al rito predetto.
In tema di procedimenti speciali, è assimilabile all'ordinanza di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato l'omessa pronuncia del giudice sulla richiesta di accesso al predetto rito, ritualmente e tempestivamente presentata dopo la notifica del decreto che dispone il giudizio immediato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2008, n. 27760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27760 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2008 |
Testo completo
O S C U R A T A
27 760 /08 Udienza pubblica del 6 giugno del 2008 60 Registro Gen. N 8625/08 1448 Sentenza n
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dai sigg. magistrati: Dott. Claudio Vitalone presidente
Dott Ciro Petti consigliere Dott. Mario Gentile consigliere Dott. Maria Silvia Sensini consigliere Dott. Santi Gazzarra consigliere
Ha pronunciato la seguente SENTENZA
Sul ricorso pronosto da G.A. nato in [...] la sentenza della corte (omissis)
,
d'appello di Roma del 23 novembre del 2007; udita la relazione svolta del consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore generale dott. Guglielmo Passacantando il quale ha concluso per "
l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Tommaso Basso, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza impugnata osserva quanto segue
IN FATTO
Con sentenza del 23 novembre del 2007, la corte d'appello di Roma confermava quella resa il 13 maggio del 2006 dal tribunale della medesima città, con cui la persona indicata in epigrafe era stata condannata alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, quale responsabile, in concorso di circostanze attenuanti generiche, ritenuta la lieve entità del fatto, dei delitti di abuso sessuale, commesso mediante toccamenti e strusciamenti, e di lesioni personali in danno di P.I.
Delfi 1
La predetta, prima in querela e poi al dibattimento, secondo quanto risulta dalle sentenze dei giudici del merito, aveva dichiarato che l'imputato da lei conosciuto
-
sommariamente, sia perché spesso stazionante nei vicini giardini pubblici, sia perché un paio di volte le aveva chiesto di poter ricaricare il proprio cellulare nel gabbiotto antistante i bagni dove essa lavorava-,le si era dapprima avvicinato per offrirle un caffè, che lei aveva rifiutato, e poi dopo essersi "
momentaneamente allontanato, era ritornato e l'aveva spinta all'interno di uno dei bagni, buttandola a terra e gettandosi sopra di lei, toccandola su tutto il corpo. Aveva aggiunto che, dopo essere riuscita a divincolarsi e ad aprire la porta del bagno, con il cellulare aveva chiesto chiamando il 113, l'intervento della
Polizia, che era sopraggiunta dopo circa un quarto d'ora, quando l'uomo si era già allontanato .Il successivo 6 dicembre la parte offesa venne chiamata dal Commissariato Esquilino a compiere una ricognizione sul luogo dov'era accaduto il fatto da lei denunciato, e, nel transitare nei giardini ubicati a ridosso delle mura di Piazza San Giovanni, indicò agli agenti, riconoscendola senza ombra di dubbio, la persona che le aveva usato violenza il precedente 3 dicembre.
A fondamento della decisione, la corte osservava che le dichiarazioni della parte lesa erano coerenti ed attendibili ed erano state confermate dalle lesioni riscontrate dagli stessi operanti nell'immediatezza del fatto;
che non sussistevano dubbi sul riconoscimento perché la parte offesa conosceva di vista il prevenuto;
che non poteva essere concessa la diminuente per il rito abbreviato poiché questo non era stato ritualmente chiesto in primo grado a seguito del giudizio immediato
Ricorre per cassazione l'imputato denunciando: 1)la violazione dell'articolo 192 c.p.p. per l'inattendibilità de riconoscimento;
2)la violazione dell'articolo 177 c.p.p. per la mancata concessione del beneficio del rito abbreviato: assume che la richiesta era stata ritualmente avanzata al giudice per le indagini preliminari, ma l'istanza non era stata accolta perché non risultava notificata al pubblico ministero;
3) la violazione dei diritti della difesa per la mancata acquisizione di una prova decisiva diretta a dimostrare che al momento del fatto egli si trovava altrove: assume che aveva fornito elementi utili per individuare la persona con cui si trovava quel giorno, ma la polizia giudiziaria aveva ritenuto di non dovere rintracciare ed ascoltare
IN DIRITTO
Jetti 2 O S C U R A T A
Il ricorso, al limite dell'ammissibilità, va comunque respinto perché infondato sottoIl primo motivo è inammissibile perché l'apparente deduzione della violazione dei criteri di valutazione della prova si traduce in censure in fatto in ordine all'apprezzamento della prova e segnatamente in ordine alla valenza probatoria del riconoscimento.
I giudici del merito hanno chiarito che la parte offesa conosceva di vista l'imputato, sia perché stazionava nei giardini pubblici vicini ai bagni di via Carlo Felice ove la vittima lavorava, sia perché in due occasioni le aveva chiesto di caricare il cellulare nel gabbiotto dei bagni. Di conseguenza, allorché, dopo il fatto, lo ha rivisto ai giardini, lo ha immediatamente individuato e riconosciuto-
Il secondo motivo è infondato poiché la corte ha chiarito che l'imputato non poteva beneficiare della diminuizione di pena per il rito abbreviato poiché tale rito non risultava formalmente chiesto. L'assunto va condiviso, sia pure con alcune puntualizzazioni . Il ricorrente assume che la relativa richiesta sarebbe stata respinta solo perché non comunicata al pubblico ministero, ma non ha indicato la pagina del processo che dovrebbe contenere la pronuncia d'inammissibilità da parte del giudice dell'udienza preliminare. In proposito si rileva che a seguito delle modifiche apportate al rito abbreviato con la legge n 479 del 1999 è venuta meno l'esigenza del consenso del pubblico ministero e, quindi, la notificazione al pubblico ministero svolge solo una funzione informativa, almeno per quanto concerne il rito abbreviato non condizionato.Di conseguenza la richiesta di giudizio abbreviato produce ugualmente l'effetto di determinare l'instaurazione del rito anche qualora la notific al pubblico ministero non venga effettuata nel termine di giorni 15, almeno nelle ipotesi di rito abbreviato semplice (Cass 29 aprile del 2002
,Vitale). Nella fattispecie, come accennato, il prevenuto non ha indicato la pagina del processo che dovrebbe contenere la pronuncia d'inammissibilità del rito da parte del giudice dell'udienza preliminare, per l'omessa notifica della richiesta al pubblico ministero. Dall'esame degli atti emerge che il ricorrente, dopo la notifica del decreto che disponeva il giudizio immediato, aveva chiesto il patteggiamento e solo in via subordinata il rito abbreviato. Il giudice dell'udienza preliminare, avrebbe dovuto pronunciarsi sulla richiesta di rito abbreviato, ancorché avanzata in via subordinata, qualora ,come sembra essere avvenuto nella fattispecie, non si fosse raggiunto l'accordo sul patteggiamento(cfr Cass n 2100 del 19 dicembre del 2007; n
Jeadi 3 O S C U R A T A
9243 del 2003,rv 224.383). Dagli atti non risulta un'esplicita pronuncia d'inammissibilità .La richiesta di rito abbreviato avanzata in via subordinata non è stata più riproposta al giudice del dibattimento in limine litis. Invece a norma dell'ultimo comma dell'articolo 438 c.p.p., come interpretato dalle Sezioni unite di questa corte con la sentenza n 3088 del 2006 e dalla Corte costituzionale con la sentenza n 169 del 2003, l'istanza respinta dal giudice dell'udienza preliminare avrebbe dovuto essere riproposta al giudice del dibattimento prima dell'apertura del dibattimento stesso. Al rigetto dell'istanza.dell'istanza menzionato nell'articolo 438 c.p.p. si deve assimilare l'omessa pronuncia sull'istanza medesima ritualmente presentata dopo la notifica del decreto che dispone il giudizio immediato. La domanda non riproposta nel termine anzidetto si deve ritenere rinunciata. Di conseguenza l'omessa conversione del rito non può essere dedotta in appello se la relativa richiesta non è stata riproposta al giudice di primo grado prima dell'apertura del dibattimento. Infondato è il terzo motivo.Con l'appello l'imputato non ha chiesto la rinnovazione del dibattimento mediante l'indicazione delle generalità del testimone che avrebbe potuto confermare il suo assunto. Quindi in questa sede non può dolersi del mancato accoglimento di un'istanza che non risulta proposta in appello. Ad abundantiam va rilevato che, secondo quanto risulta dallo stesso ricorso, il prevenuto in primo grado aveva affermato che al momento del fatto si trovava con altra persona,che però non era stato in grado di indicare con precisione ed attualmente si duole che a suo tempo non siano state svolte indagini da parte della polizia per rintracciare ed identificare la persona da lui genericamente indicata.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'articolo 616 c.p.p.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma il 6 giugno del 2008
Il consigliere estensore Il Presidente
Ciro Petti Claudio Vitalone
Сіго белевс leiten The DEPOSITAL
- 8 LUG 2008
IL CANCELLIERE C1 (Paolo Mensurati)
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