Sentenza 19 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di giudizio immediato, non sussiste alcuna preclusione alla formulazione, da parte dell'imputato, qualora sussistano i presupposti e le condizioni processuali e non siano perenti i termini, di una richiesta in via subordinata di rito abbreviato, ove non sia accolta quella, avanzata in via principale, di applicazione della pena, non ostandovi il disposto dell'art. 456, comma secondo, cod. proc. pen., riferibile unicamente all'obbligo di opzione gravante sull'imputato, suscettibile di essere soddisfatto anche in presenza di un'istanza subordinata e trattandosi di modalità distinte di instaurazione del rito, scevre di indebite commistioni e inammissibili trasformazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2007, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 19/12/2007
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 4089
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 023253/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TRIBUNALE BARI;
nei confronti di:
2) GUP TRIBUNALE BARI;
ORDINANZA del 14/06/2007 TRIBUNALE di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMORESANO SILVIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. SORRENTINO Federico, perché venga dichiarata la competenza del tribunale di Bari. OSSERVA
Il GIP del Tribunale di Bari emetteva in data 22.9.2003 decreto di giudizio immediato nei confronti di AM RC ed EL MI per detenzione illegale di armi, detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione.
Gli imputati, a mezzo del loro difensore munito di procura speciale, avanzavano richiesta di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., o, in subordine, di rito abbreviato.
Stante il consenso prestato dal P.M. il GUP, con sentenza del 27.11.2003, applicava la pena concordata. In accoglimento del ricorso del P.M. la Corte di Cassazione, con sentenza del 27.9.2004, annullava senza rinvio la sentenza del GUP, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari. Con decreto del 25.1.2005 il GUP fissava l'udienza camerale per la nuova delibazione.
Il difensore di EL MI proponeva nuova richiesta di applicazione pena ex art. 444 c.p.p.; il difensore di AM RC, richiamando la precedente istanza, rinnovava la richiesta di applicazione pena o, in subordine, di rito abbreviato ed il P.M. prestava il proprio consenso solo in ordine a quest' ultima richiesta.
Il GUP in data 7.6.2007 rigettava la richiesta di applicazione pena avanzata dallo AM e, prendeva atto del mancato consenso del P.M. in ordine a quella dell'EL.
Rilevato, inoltre, che gli imputati nella fase antecedente all'annullamento avevano tempestivamente avanzato richiesta di rito abbreviato, dichiarava di astenersi, rimettendo gli atti al Presidente del Tribunale.
Quest'ultimo accoglieva la richiesta, designando altro giudice, il quale in data 20.9.2005 emetteva nuovo decreto di giudizio immediato. Intanto i difensori degli imputati reiteravano la richiesta di rito abbreviato.
Il GUP all'udienza camerale del 28.9.2006 revocava l'ordinanza 22.5.2006 di ammissione al giudizio abbreviato, assumendo che, avendo le parti già manifestato la scelta del rito del patteggiamento, ai sensi dell'art. 456 c.p.p., non potevano più optare per il rito abbreviato;
ritenuto valido il decreto di giudizio immediato, si limitava a modificare la data dell'udienza dibattimentale. Il Tribunale, rilevato che il processo andava definito con il rito abbreviato, tempestivamente richiesto dagli imputati, e che la competenza spettava al GUP, che si era determinata una situazione di stasi processuale che poteva essere risolta applicando l'art. 28, commi 1 e 2 analogicamente, dichiarava la propria incompetenza funzionale in ordine alla richiesta di giudizio abbreviato, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione del conflitto.
Nel caso in esame il GUP emetteva decreto di giudizio immediato davanti al Tribunale, ritenendo che non potesse procedersi al giudizio abbreviato, avendo le parti già manifestato la scelta del rito del patteggiamento (e, quindi, non a causa della non definibilità del processo allo stato degli atti).
Il Tribunale, a sua volta, ritenendo, fondatamente, che il processo andasse definito con il rito abbreviato dichiarava la propria incompetenza.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "in tema di giudizio immediato, non sussiste alcuna preclusione alla formulazione, da parte dell'imputato qualora sussistano i presupposti e le condizioni processuali e non siano perenti i termini di una richiesta in via subordinata di rito abbreviato, ove non sia accolta quella, avanzata in via principale, di applicazione della pena, non ostandovi il disposto dell'art. 456 c.p.p., comma 2, riferibile unicamente, come si desume dall'uso della disgiunzione, all'obbligo di opzione gravante sull'imputato, suscettibile di essere soddisfatto anche in presenza di un'istanza subordinata e trattandosi di modalità distinte di instaurazione del rito, scevre di indebite commistioni ed inammissibili trasformazioni" (cfr. Cass. Sez. 1 n. 9243 del 7.2.2003 Conf. In proc. Clakara, rv. 224.383).
Essendosi determinata una stasi del procedimento, ci si trova in presenza di uno dei casi analoghi ai conflitti, disciplinato dal dell'art. 28 c.p.p., comma 2, che il legislatore risolve a favore del Tribunale (cfr. anche Cass. Sez. 10, n. 46926 dell'11.11.2004).
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Gup del Tribunale di Bari, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2008