Sentenza 25 ottobre 2011
Massime • 1
Nel giudizio abbreviato è utilizzabile la trascrizione/traduzione di intercettazioni di conversazioni (nella specie, "ambientali") depositata successivamente all'ammissione, ma prima del giudizio, poiché la prova processualmente utilizzabile è costituita dai nastri registrati, non già dalla loro trascrizione, che costituisce operazione puramente rappresentativa in forma grafica del contenuto della prova già acquisita attraverso la registrazione fonica; d'altro canto, anche l'attività di traduzione non presenta carattere additivo o manipolativo rispetto alla fonte probatoria originaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/10/2011, n. 4243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4243 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 25/01/2011
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - N. 2489
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere - N. 20791/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ST AN N. IL 16/04/1973;
2) ST RI N. IL 01/08/1978;
avverso la sentenza n. 251/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 14/12/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe Giuseppe che ha concluso per la inammissibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ST AN e ST TI, tramite il proprio legale ricorrono per Cassazione avverso la sentenza 4.12.2010 con la quale la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma del della decisione 23.6.2009 del GIP del Tribunale di Monza, li ha rispettivamente condannati alla pena di anni dieci, giorni 20 di reclusione e 2760,00 di multa e di anni dieci, mesi otto di reclusione ed Euro 2630 di multa a seguito di giudizio abbreviato, siccome ritenuti responsabili dei reati di cui alla rubrica dell'imputazione (art. 416 c.p.; artt.110, 628 c.p.; L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12, 14 e art. 61 c.p., n. 2; artt. 110, 624, art. 625 c.p., nn. 2, 3, 5; artt. 110, 648 bis c.p.; artt. 110, art. 61 c.p., n. 2, art. 490 c.p.; art. 110, art. 61, n. 2, artt. 476, 477, 482 e 468 c.p.; artt. 110, 648 bis, artt.477 - 482 c.p.). La difesa richiede l'annullamento della decisione impugnata deducendo tre distinti motivi di ricorso.
p. 1) ex art. 606 c.p.p., lett. c), la difesa denuncia la nullità e l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, e della relativa traduzione, perché depositate dopo la emissione del decreto di giudizio immediato e solo successivamente alla richiesta di ammissione al rito abbreviato formulata dagli imputati. La difesa lamenta che i "CD-rom" contenenti i colloqui oggetto di intercettazioni effettuate sulle autovetture OPEL, Audi Q7 e AUDI S4 (di cui alla nota di trasmissione 7.10.2008 con la quale la Procura della Repubblica di Monza li aveva materialmente trasmessi al Tribunale), non hanno mai fatto parte del fascicolo del PM e che la nota 7.10.2008, sarebbe per la difesa "...un vero mistero ...". La difesa formula inoltre perplessità sulle ragioni per le quali l'ufficio del Pubblico Ministero non abbia trasmesso i "CD-rom" in questione contestualmente all'invio di tutti gli altri atti processuali e segnala che i supporti informatici in questione conterrebbero unicamente i rilevamenti satellitari ma non anche le registrazioni disposte e compiute sulle autovetture indicate. La difesa aggiunge inoltre che i "CD-rom" non avrebbero potuto far parte del fascicolo del Pubblico Ministero, perché dal 19.6.2008 al 30.9.2008 i suddetti supporti magnetici dovevano trovarsi presso il Comando provinciale dei Carabinieri di Udine per la "traduzione delle conversazioni". La difesa conclude affermando che: 1) al momento della richiesta di giudizio immediato, i "CD-rom" delle intercettazioni ambientali non facevano parte del fascicolo processuale anche perché lo stesso pubblico ministero fra le fonti di prova aveva richiamato le "intercettazioni telefoniche" senza fare cenno a quelle "ambientali"; 2) è illegittima la utilizzazione delle traduzioni fatte dall'idioma SINTI del contenuto nei suddetti supporti informatici, sottolineando, sul piano giuridico, a tal proposito la distinzione tra "trascrizione" (attività meramente rappresentativa del contenuto della registrazione) e "traduzione" (attività integrativa additiva della prova originaria) non più consentita al Pubblico Ministero una volta che sia stata proposta la domanda di ammissione al rito abbreviato.
Sotto il profilo della scansione cronologica la difesa segnala che solo con fax del 25.11.2008 le difese erano state avvisate del deposito delle trascrizioni delle intercettazioni ambientali relative alla autovettura OPEL CORSA tg AF 305HN, mentre il GUP aveva ammesso il rito abbreviato con provvedimento antecedente. La difesa pertanto lamenta da un lato il mancato tempestivo deposito dei CD- Rom, il mancato tempestivo deposito dei verbali relativi alle trascrizioni delle intercettazioni ambientali ed infine il fatto che il materiale probatorio sul quale il giudice ha fondato la propria decisione non era cristallizzato al momento della richiesta di ammissione al rito abbreviato.
p. 2.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la difesa denuncia la nullità della traduzione delle intercettazioni, perché l'operazione sarebbe stata effettuata senza che si procedesse alla identificazione dell'interprete;
p. 3.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la difesa denuncia la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 1 e 2, con riferimento al capo 1^ della rubrica dell'imputazione (delitto di cui agli artt. 110, 648 bis, artt. 477-482 c.p.). In particolare la difesa lamenta un vizio della motivazione del provvedimento impugnato, in relazione al riconoscimento dei fratelli ST ad opera della Polizia giudiziaria alle ore 19,20 del 6.5.2008, risultando fatto assodato e certo che uno dei tre fratelli (AN) si trovasse presso la Questura per l'assolvimento dell'obbligo di presentazione quotidiano imposto in sede cautelare.
Passando all'esame dei singoli motivi, il collegio osserva quanto segue. La prima censura si articola su due distinti piani. In primo luogo la difesa denuncia la inutilizzabilità della prova rappresentata dalle intercettazioni ambientali, perché i supporti informatici sarebbero stati messi a disposizione della parte privata solo successivamente alla richiesta di ammissione al rito processuale alternativo;
i ricorrenti adombrano la violazione del diritto di difesa, perché a fronte di un quadro probatorio rappresentato da quanto depositato dal Pubblico Ministero con la richiesta di giudizio immediato (tale da indurre la difesa ad una richiesta di giudizio abbreviato) la situazione processuale sarebbe stata successivamente modificata dalla accusa con la produzione di fonti di prova, che non erano state messe tempestivamente a disposizione della difesa. In secondo luogo la difesa lamenta una lesione del proprio diritto di difesa, perché la trascrizione delle intercettazioni ambientali sarebbe stata effettuata da persona non identificata ed in secondo luogo perché la suddetta traduzione sarebbe stata depositata solo successivamente alla richiesta di ammissione al giudizio abbreviato. Su entrambi i profili (già oggetto di censura nel gravame di merito) si è pronunciata la Corte d'Appello con motivazione adeguata v. pp. 73-74.
Per quanto attiene alla prima parte del motivo la Corte d'Appello ha affermato che: a) il Pubblico Ministero ha richiesto al Giudice il decreto per il cd. "giudizio immediato", con atto del 2.10.2008, depositato presso la Cancelleria il 6.10.2008; b) il Giudice ha emesso il proprio decreto di ammissione al giudizio immediato in data 30.10.2008, fissando udienza al 4.2.2009; c) i "CD-rom" relativi all'intercettazione delle conversioni effettuate sulle autovetture Opel, Audi 7 e Audi S4 (unitamente ad altri supporti informatici) sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Monza in data 19.5.2008, con nota accompagnatoria dei Carabinieri di Monza n. 906/127-0001-2006 del 19.5.2008 di cui alle pp. 4008/4009 vol. 5^ del fascicolo del Pubblico Ministero, così facendo parte del fascicolo del PM da quella data;
d) il PM ha trasmesso la scatola contenete i "CD-rom" relativi all'attività di intercettazione in data 7.10.2008 con nota 1211/2006 RGNR 21 pag. 4007 vol. 5^ del fascicolo. Sulla base di quanto sopra la Corte territoriale afferma che la difesa ha avuto a disposizione l'intero materiale probatorio in modo tempestivo, essendo quindi anche a conoscenza dell'esistenza delle intercettazioni ambientali in questione, con la conseguenza che alcun pregiudizio si è verificato per i diritti della difesa. La motivazione della Corte territoriale è esauriente e documentata dal riferimento specifico a determinati atti processuali (individuati nel loro preciso riferimento di contenuto e di collocazione del fascicolo del Pubblico Ministero e di inserimento cronologico). La censura formulata dalla difesa nella presente sede, è mera reiterazione di quanto già dedotto nei motivi di appello, e non introduce specifiche critiche confutative di quanto documentalmente asserito dalla Corte di merito. Conseguentemente la censura è generica, essendo formulate considerazioni e soggettive deduzioni di per sè stesse irrilevanti a fronte della puntuale e documentata ricostruzione della vicenda processuale fornita dalla Corte d'Appello. Il motivo dedotto dalla difesa, in questa prima parte, è pertanto inammissibile, perché generico e non dimostrativo di una erronea valutazione degli atti processuali da parte della Corte territoriale.
Con riferimento alla seconda parte del primo motivo di ricorso, va osservato che la Corte territoriale ha affermato che: 1) la traduzione/trascrizione delle intercettazioni ambientali è stata depositata in data 25.11.2008; 2) la suddetta traduzione è utilizzabile, anche se depositata successivamente alla ammissione del giudizio abbreviato attesa la natura meramente ricognitiva e non modificativa del quadro probatorio, poiché non viene introdotto nuovo materiale probatorio.
La decisione della Corte territoriale è corretta ed infondate le considerazioni svolte dalla difesa. Come già affermato in precedenti decisioni (in tema di trascrizione del contenuto di intercettazioni telefoniche) va ribadito che, in materia di intercettazione, la "prova" processualmente utilizzabile è costituita dai nastri registrati, v. Cass. Sez. 1^ 25.11.2008 n. 604 e non già dalla loro trascrizione che non costituisce ne' prova, ne' fonte di prova, costituendo solo un'operazione puramente rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove già acquisite mediante registrazione fonica v. Cass. Sez. 1^ 6.5.2008 n. 32581; e nello stesso senso:
Cass. Sez. 6^ 11.12.2009 n. 1084. Conseguentemente il fatto che il Pubblico Ministero abbia depositato la trascrizione del contenuto delle intercettazioni telefoniche e/o ambientali in cui nastri e supporti magnetici erano già stati depositati nei termini di legge, in epoca successiva alla richiesta di ammissione al rito abbreviato da parte degli imputati, ma prima dell'inizio del giudizio, non integra alcun vizio processuale incidente ne' sulla utilizzabilità delle "intercettazioni" condensate nei nastri magnetici tempestivamente depositati, ne' sull'uso della trascrizione delle conversazioni intercettate e riportate su quei supporti magnetici. La difesa assume che nel caso in esame si sarebbe trattato non di mera "trascrizione" del contenuto delle registrazioni, ma di "traduzione" delle conversazioni avvenute fra le persone indagate in idioma "sinti"; sostiene la difesa che l'attività di "traduzione" da una lingua ad un'altra, ha carattere "additivo" della prova originaria, con la conseguenza che quanto depositato dal Pubblico Ministero in data 25.11.2008 avrebbe carattere di "novità" sotto il profilo probatorio, rispetto all'originaria prova rappresentata dalla sola registrazione delle conversazioni.
La censura è infondata: va infatti osservato che l'attività di "traduzione" da un idioma in un altro non presenta alcun carattere "additivo" o "manipolativo" rispetto alla fonte probatoria originaria. Infatti l'attività "traduzione" effettuata da un interprete (la cui disciplina non è ricompresa nella sezione delle "prove" o dei "mezzi di acquisizione delle prove") si concreta nella "trasposizione" di un testo in lingua diversa dalla versione idiomatica originaria, ferma l'identità del supporto probatorio originario che è e rappresenta la "prova" processuale. Va quindi osservato che il traduttore non "aggiunge" nulla a ciò che già costituisce "prova", ne' esprime valutazioni sulla prova, limitandosi a renderla leggibile in una diversa lingua. Pertanto anche sotto questo profilo, quanto riversato dall'ufficio del Pubblico Ministero in data 25.11.2008 non ha incidenza sul piano delle prove già in atti, e già acquisite nella loro integrità prima della formulazione della richiesta di ammissione al rito abbreviato.
La deduzione della difesa non può quindi essere accolta, nella sua astratta valenza di "affermazione di principio", posto che, in concreto, la difesa neppure denuncia una eventuale erroneità delle traduzioni in lingua italiana, delle conversazioni avvenute tra gli imputati in lingua "sinti", cioè in un idioma perfettamente conosciuto proprio dagli stessi imputati che ne se ne avvalevano. Il motivo va quindi rigettato, essendo del tutto inconferenti i richiami fatti dalla difesa alla giurisprudenza di legittimità e della Corte Costituzionale, ove si è posto in particolare evidenza che la "prova", nella disciplina delle intercettazioni, è rappresentata proprio dai supporti magnetici e non già dal contenuto delle trascrizioni che non li possono surrogare. Il secondo motivo di censura è infondato.
La Corte territoriale affrontando la questione osserva che nessuna nullità è ravvisabile nelle modalità di espletamento e documentazione della traduzione eseguita nel pienoi rispetto del provvedimento di nomina e segretazione legittimamente emesso dal Pubblico Ministero, neppure oggetto di censura da parte della difesa. La decisione della Corte territoriale è corretta, perché nel caso in esame si deve tenere conto delle particolari modalità con le quali si sono svolte le operazioni traduzione/trascrizione delle conversazioni;
infatti i verbali delle suddette operazioni sono sottoscritti dal solo ufficiale di Polizia giudiziaria il quale attesta, nella sua funzione di pubblico ufficiale, che l'attività di "traduzione" è stata espletata da una determinata persona fisica, indicata in atti come "interprete Beta", ma la cui reale identità risulta essere nota al Pubblico Ministero e conoscibile, in qualsivoglia momento da parte del giudice. Non si può pertanto affermare che l'attività di "traduzione" sia stata svolta da persona ignota e non identificabile, ma è stata eseguita da persona nota, identificata, il cui nominativo è stato oggetto di cautela idonea ad assicurare la riservatezza del nominativo e la possibilità della verifica della sua effettiva identità in ogni momento, risultando comunque la attività dello interprete certificata da un pubblico ufficiale. Pertanto nel caso in esame non ricorre alcuna "nullità relativa" così come dedotto dalla difesa. Va inoltre osservato che se si trattasse di "nullità relativa", questa non sarebbe neppure rilevabile. Infatti, in tema di giudizio abbreviato, va ribadito che la possibilità di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari il valore probatorio di cui sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge nelle forme ordinarie del dibattimento, riguarda i casi di inutilizzabilità fisiologica della prova (relativa ad atti assunti secundum legem, ma non legittimamente acquisibili al dibattimento) e le ipotesi di nullità relativa, stabilite esclusivamente per la fase dibattimentale dalla legge v. fra le altre: Cass. Sez. 5^ 23.9.2004 n. 43542 e nello stesso senso Cass. Sez. 4^ 18.5.2005 n. 31304. Il motivo va quindi rigettato. Il terzo motivo (riguardante la posizione dello ST AN in particolare) è infondato traducendosi in una alternativa ricostruzione della vicenda implicante una diversa valutazione (in fatto) delle risultanze processuali e non già in una censura riconducibile ad un vizio di motivazione desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato. A tal proposito va osservato infatti quanto segue. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne ne1 la ricostruzione dei fatti ne' l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Sul punto va ancora precisato che l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), può essere solo quella "evidente", cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto. Infatti il sindacato demandato alla Corte di Cassazione, si limita al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Deve inoltre aggiungersi che il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica. I termini della questione non paiono mutati neppure a seguito della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intervenuta a seguito della L. 20 febbraio 2006, n. 46, laddove si prevede che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Alla Corte di Cassazione, non è quindi consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito. Parimenti non è consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito. In altri termini, al giudice di legittimità resta tuttora preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa;
un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto. La Corte, anche nel quadro nella nuova disciplina, è e resta giudice della motivazione. In questa prospettiva, il richiamo alla possibilità di apprezzarne i vizi anche attraverso gli "atti del processo" rappresenta null'altro che il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova". Si tratta di vizio in forza del quale la Corte, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto è stato veicolato o meno, senza travisamenti, all'interno della decisione. In questa prospettiva, per chiarire, potendosi apprezzare il travisamento della prova nei casi in cui il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, il testimone indicato in sentenza non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. Mentre, giova ribadirlo, non spetta comunque alla Corte di cassazione "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giacché attraverso la verifica del travisamento della prova il giudice di legittimità può e deve limitarsi a controllare se gli elementi di prova posti a fondamento della decisione esistano o, per converso, se ne esistano altri inopinatamente e ingiustamente trascurati o fraintesi, nel senso della presente motivazione testo v. passim Cass. Sez. 4^ 14130/2007. Pertanto la doglianza è infondata. Per le suddette ragioni il ricorso deve essere rigettato e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2012