Cass. pen., sez. V, sentenza 20/12/2006, n. 19471
CASS
Sentenza 20 dicembre 2006

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Integra il delitto di spendita di titoli falsificati (art. 455 e 458 cod. pen.) il conferimento in garanzia (nella specie ad un istituto bancario) di titoli di credito falsi in quanto la condotta sanzionata consiste nella messa in circolazione dei falsi titoli in virtù di qualunque attività del detentore, mediante la quale essi escono dall'ambito della sua custodia e, quindi, mediante l'acquisto, il cambio, il deposito, il comodato, la ricezione in pegno nonché l'intermediazione in taluno di questi o altri negozi, posto che tutte le operazioni suddette sono tali da minare la certezza sulla affidabilità dei titoli di credito tutelati dalla norma incriminatrice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 20/12/2006, n. 19471
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19471
    Data del deposito : 20 dicembre 2006

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