Sentenza 20 dicembre 2006
Massime • 1
Integra il delitto di spendita di titoli falsificati (art. 455 e 458 cod. pen.) il conferimento in garanzia (nella specie ad un istituto bancario) di titoli di credito falsi in quanto la condotta sanzionata consiste nella messa in circolazione dei falsi titoli in virtù di qualunque attività del detentore, mediante la quale essi escono dall'ambito della sua custodia e, quindi, mediante l'acquisto, il cambio, il deposito, il comodato, la ricezione in pegno nonché l'intermediazione in taluno di questi o altri negozi, posto che tutte le operazioni suddette sono tali da minare la certezza sulla affidabilità dei titoli di credito tutelati dalla norma incriminatrice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/12/2006, n. 19471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19471 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 20/12/2006
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 2301
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 029280/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LL TO, N. IL 20/01/1961;
avverso SENTENZA del 21/02/2005 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Consoli Santo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato avvocato Marafioti Luca, che ha eccepito la mancata notifica dell'estratto contumaciale ed ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata o per l'applicazione del condono.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
CI IT, imputato di avere dato in garanzia alla Banca Popolare di Lodi tre certificati di credito poliennali del Tesoro falsi del valore di L. 50.000.000 ciascuno - violazione degli artt.455 e 458 c.p. -, veniva condannato dal Tribunale di Milano con sentenza del 18 maggio 1998 sul presupposto che era a conoscenza della falsità dei titoli anche perché non aveva voluto rivelare la provenienza degli stessi.
L'appello del CI, che tra l'altro sosteneva che era insussistente l'elemento materiale del reato contestato perché i titoli non erano stati ceduti a nessuno, ma semplicemente erano stati dati in garanzia, veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello di Milano, ma tale declaratoria veniva annullata dalla Corte di Cassazione.
La Corte di Milano, con sentenza del 7 aprile 2003, confermava la decisione di condanna di primo grado.
Con sentenza del 19 febbraio 2004 la Corte di Cassazione annullava con rinvio la sentenza di secondo grado per mancata spedizione dell'avviso di udienza all'avvocato Marafioti.
La Corte di Appello di Milano, quale giudice di rinvio, con sentenza emessa in data 21 febbraio 2005, dopo avere rigettato una eccezione procedurale, ricostruiva la complessa vicenda processuale, esaminava la memoria dell'avvocato Giarda, che tendeva a dimostrare che il nome di IO LI, amica dell'imputato che aveva consegnato i titoli allo stesso, era stato fornito dal CI sin dalla fase delle indagini preliminari nel corso di un interrogatorio della Squadra Mobile della Questura di Milano per delega del competente sostituto procuratore della Repubblica e confermava la decisione di primo grado ritenendo inattendibili le dichiarazioni dell'imputato relative alla provenienza dei titoli.
Con il ricorso per Cassazione CI IT, tramite il suoi difensore di fiducia, deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Nullità dell'impugnata sentenza per violazione della legge processuale - vecchio art. 487 c.p.p., oggi art. 420 quater c.p.p.;
articolo 604 c.p.p. - in ordine alla erronea declaratoria di contumacia dell'imputato in relazione all'articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. c); il ricorrente faceva rilevare che contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello era stata impugnata, quanto meno implicitamente, l'ordinanza di contumacia.
2) Nullità della sentenza impugnata:
a) per assoluta carenza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo in ordine al reato previsto e punito dagli articoli 455 e 458 c.p., in relazione all'articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. e);
b) per violazione della legge processuale penale - articolo 192 c.p.p., comma 2, - in ordine all'indebito ricorso alla prova indiziaria in mancanza dei requisiti della gravità, precisione e concordanza ai fini della prova dei fatti, in relazione all'articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. c).
Il ricorrente rilevava tra l'altro che il mendacio relativo ad una dichiarazione non suffragabile dal soggetto chiamato in causa, non può che essere accertato in base ad un tertium comparationis e non in base ad una prova logica o indiziaria.
Il ricorrente contestava, inoltre, l'uso di una massima di esperienza priva di supporto probatorio e la impossibilità, nel caso concreto di desumere la falsità delle dichiarazioni dai tempi e dai modi della consegna dei titoli al CI e dalle modalità della condotta.
Inoltre il ricorrente sosteneva che l'imputato non era consapevole della falsità dei titoli e contestava la valorizzazione della mancata produzione della scrittura privata che avrebbe documentato il comodato dei titoli, non esistendo un onere della prova in capo all'imputato.
Infine il ricorrente denunciava che mancava la prova della configurabilità del dolo specifico.
3) Nullità dell'impugnata sentenza per violazione degli articoli 455, 458 e 640 c.p., in relazione all'articolo 606 c.p.p., comma 1,
lett. b), non essendo ravvisabile nel caso di specie il delitto contestato perché il CI non utilizzò i titoli quali strumenti monetari, ma li depositò a garanzia di un fido, ma eventualmente il delitto di truffa in danno della banca non perseguibile per mancanza di querela.
4) Nullità della sentenza impugnata per violazione di legge - articolo 133 c.p. - e per difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena base per il delitto di cui agli artt. 455 e 458 c.p., in relazione all'articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).
5) Nullità della sentenza impugnata per violazione di legge - art.62 bis c.p. - e per difetto assoluto della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in relazione all'articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e). Il ricorrente chiedeva l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
Alla odierna udienza il difensore eccepiva la mancata notifica all'imputato dell'estratto contumaciale.
L'eccezione non è fondata.
La Suprema Corte, infatti, interpretando in modo puntuale l'articolo 548 c.p.p., ha stabilito che nei casi in cui sia stato omesso l'avviso all'imputato del deposito della sentenza contumaciale di secondo grado, ove il difensore abbia comunque interposto rituale impugnazione, si configura, stante il principio di unicità del diritto di impugnazione, la consumazione del diritto degli altri aventi diritto a proporla per essere stato conseguito l'effetto dell'avviso (Cass. 29 settembre 2004, Proietti, rv. 230572). D'altra parte, come è stato autorevolmente precisato, l'omesso avviso ex articolo 548 c.p.p. non determina alcuna nullità, in quanto produce il solo effetto di non far decorrere il termine per l'impugnazione; pertanto quando una impugnazione sia stata tempestivamente proposta non ha alcun rilievo la circostanza che ad uno degli aventi diritto l'estratto contumaciale non sia stato correttamente notificato.
Nel caso di specie il difensore del CI ha tempestivamente e ritualmente proposto ricorso per Cassazione.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da CI IT non sono fondati.
Quanto al primo motivo di impugnazione è necessario rilevare che l'imputato non aveva impugnato con l'atto di appello l'ordinanza dichiarativa di contumacia emessa in primo grado e non aveva, quindi, fatto valere la presunta violazione di legge, cosicché risulta applicabile alla fattispecie l'articolo 606 c.p.p., comma 3, con la conseguente inammissibilità del motivo di ricorso in discussione. Il ricorrente, consapevole di tale difficoltà, ha sostenuto che quantomeno implicitamente aveva dedotto tale questione in grado di appello.
Le cose, però, non stanno in questo modo perché dalla lettura dei motivi di appello si desume che il CI aveva chiesto al giudice di secondo grado la revoca della declaratoria di contumacia e la riapertura della istruttoria dibattimentale.
Quindi di sicuro ne' esplicitamente ne' implicitamente l'appellante aveva contestato la valutazione di genericità del certificato medico, che avrebbe dovuto attestare la sua impossibilità a presenziare all'udienza, compiuta dai giudici di primo grado. È quasi superfluo osservare, tenuto conto delle osservazioni che precedono, che effettivamente il certificato medico in questione era del tutto generico e non censurabile in sede di legittimità è, quindi, la motivazione dell'ordinanza dichiarativa di contumacia del Tribunale.
Il motivo è, quindi, inammissibile ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 3. Il secondo motivo di impugnazione è ai limiti della ammissibilità perché il ricorrente, pur contestando formalmente la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto in discussione e la violazione dell'articolo 192 c.p.p., comma 2, ha, in realtà, censurato la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di appello e la valutazione del materiale probatorio acquisito.
Il ragionamento della Corte di merito è, invece, ineccepibile e non merita censure sotto il profilo della legittimità.
Pacifica essendo la falsità dei titoli dati in garanzia dal CI alla BPL per ottenere un fido tutto il discorso è relativo allo accertamento della consapevolezza da parte del CI della falsità dei titoli, consapevolezza che l'imputato ha tentato di negare.
È vero che sin dal primo interrogatorio , come inequivocabilmente è emerso in sede di appello, il CI riferì alla Polizia Giudiziaria in sede di interrogatorio delegato e, quindi, nella fase delle indagini preliminari, di avere ricevuto i titoli da tale signora IO, ma è pure vero che la Corte di merito ha motivato in modo congruo e logico in ordine alla falsità di tale dichiarazione.
Intanto - circostanza giustamente taciuta dal ricorrente nel suo abile ricorso - non è vero che la IO fosse una amica di vecchia data del CI perché, come affermato dallo stesso imputato, si trattava della madrina di un commilitone, di cui, ovviamente, non ricordava il nome e che, pertanto, aveva conosciuto in modo casuale non molto tempo prima della operazione incriminata. Una prima considerazione si impone: è davvero difficilmente spiegabile che una signora, per giunta gravemente malata, dia in prestito di L. 150 milioni del 1996 - somma per nulla modesta come si vuoi far credere - senza una precisa data di restituzione e senza almeno una scrittura privata che documentasse il negozio. La signora IO decedeva per tumore un mese dopo avere dato i titoli al CI;
ha ragione la Corte di merito quando osserva che spesso - si tratta di un dato di comune esperienza giudiziaria - gli imputati in difficoltà chiamano in causa le persone defunte, così non rischiano di creare problemi ad altre persone viventi. Ma vi è di più perché la IO avrebbe detto al CI di avere a sua volta ricevuto i titoli - non è dato sapere a quale titolo - da tale ST da Milano, ovviamente ignoto. È evidente che i riferimenti forniti dal CI erano tali da non consentire adeguate indagini ed ha ragione ancora la Corte quando rileva tali circostanze riferite dal CI che non erano per nulla credibili sia per la natura dei riferimenti stessi, sia perché è davvero scarsamente credibile che una persona esperta come il CI non si sia insospettito in ordine alla provenienza dei titoli sapendo che erano stati dati alla signora IO da un tal ST non meglio identificato.
Il CI, pur avendo parlato nel suo interrogatorio della esistenza di una scrittura privata, non ha mai prodotto la stessa, evidentemente perché essa era inesistente.
Il ricorrente ha sostenuto che spetta al P.M. fornire la prova delle accuse e non all'imputato; ciò è certamente vero, ma non va dimenticato però che compete all'imputato fornire elementi che diano valore alla sua tesi difensiva;
in proposito vi è, quantomeno, un onere di allegazione, non soddisfatto nel caso di specie. Dalla mancata produzione della scrittura privata, ancorché promessa, è perfettamente lecito che il Giudice abbia ricavato elementi negativi per l'imputato.
La Corte di merito ha anche posto in evidenza la singolarità di tutta l'operazione: il conto corrente personale venne aperto presso la BPL dal CI nel mese di gennaio proprio nel momento in cui riceveva i titoli dalla IO;
nel mese di febbraio il CI, che pure aveva ricevuto titoli per L. 150 milioni a causa delle sue difficoltà economiche, versò in banca soltanto cinquanta milioni ottenendo un fido di pari entità che utilizzò, poi, nel giro di soli due mesi.
Gli altri titoli li tenne conservati e li versò in banca soltanto dopo un paio di mesi chiedendo un ampliamento del fido , cosa non riuscita perché qualcuno si accorse della falsità dei titoli offerti-in garanzia.
Di tali modalità di comportamento singolari e fortemente sospette l'imputato non ha fornito alcuna valida e credibile spiegazione, cosicché appare del tutto ragionevole la tesi della Corte di merito secondo la quale il conto personale venne aperto proprio allo scopo di compiere l'operazione di versamento dei titoli e di trasformazione degli stessi in danaro;
il primo versamento giustamente è stato definito di assaggio perché la mancata utilizzazione degli altri L. 100 milioni, pure ricevuti in prestito con obbligo di restituzione appena possibile, non può trovare alcuna altra ragionevole spiegazione, che, infatti, non è stata fornita dall'interessato. In conclusione la motivazione della Corte di merito appare del tutto logica perché fondata su una precisa ricostruzione dei fatti e, quanto alla affermazione di responsabilità, su una corretta valutazione di tutti gli indizi, prima considerati nella loro gravità e specificità da soli e poi giudicati unitariamente;
i canoni interpretativi indicati dall'articolo 192 c.p.p. risultano certamente rispettati. Le osservazioni, pur pregevoli, del ricorrente non riescono a scalfire la logicità della impostazione della Corte di merito, e ciò a prescindere dal fatto che la proposizione di ipotesi alternative in sede di legittimità non è ammissibile. È infondato anche il terzo motivo di impugnazione perché nella condotta del ricorrente è ravvisabile l'ipotesi di reato contestato. Intanto è bene chiarire che la consumazione del delitto in discussione si ha anche con la semplice detenzione dei certificati di credito falsi, a condizione che la detenzione sia finalizzata alla messa in circolazione, come chiaramente si desume da una attenta lettura della norma, che prevede una pluralità di modi di violazione dello stesso precetto.
Si tratta, infatti, di fattispecie penali a condotta fungibile o norme penali a più fattispecie previste in modo alternativo e non cumulativo.
Orbene nel caso di specie è del tutto pacifica la detenzione dei titoli, peraltro ammessa dallo stesso imputato, ed è pure pacifica la deliberata volontà di mettere in circolazione i titoli, tanto è vero che il CI diede in comodato gli stessi alla banca. Non è condivisibile la tesi del ricorrente secondo la quale il conferimento in garanzia dei titoli non significa metterli in circolazione, perché, come la Suprema Corte ha precisato, nel reato di spendita di monete o di titoli falsificati, questi debbono intendersi messi in circolazione a causa di qualunque attività del detentore, mediante la quale i falsi titoli escono dall'ambito della sua custodia;
così integrano il concetto di messa in circolazione l'acquisto, il cambio, il deposito, il comodato, la ricezione in pegno, nonché la intermediazione in taluno di questi o di altri negozi (vedi a proposito della messa in circolazione di monete false Cass. Pen., Sez. 6^, 26 maggio 1980 n. 11509, in GP, 81, 2, 1). Tutte le operazioni indicate , infatti , sono tali da minare la certezza sulla affidabilità dei titoli di credito che la norma, invece, vuole tutelare.
Ha ancora ragione la Corte territoriale quando osserva che nei fatti sarebbe stato ravvisabile anche il delitto di truffa in danno dell'Istituto bancario, delitto che certamente concorre con quello di spendita di titoli falsi, come stabilito dalla Suprema Corte (vedi SS.UU. penali 7 febbraio 1981 n. 6713, in CPMA 81, 1974). Il quarto ed il quinto motivo di impugnazione, con i quali il ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena ed in relazione alle negate attenuanti generiche, si risolvono in inammissibili censure di merito della decisione impugnata.
La Corte di merito ha ritenuto pessima la personalità dell'imputato sia per i gravi precedenti penali sia per la sua sleale condotta processuale ed ha ritenuto, pertanto, congrua la pena inflitta in primo grado, non potendosi riconoscere le attenuanti generiche al ricorrente.
In un passaggio precedente della sentenza, inoltre, la Corte di merito aveva indicato in modo puntuale tutti i precedenti penali dell'imputato di indubbia gravità ed alcuni di essi anche specifici. Si tratta di motivazione per nulla censurabile che da sola, anche senza il rinvio alla motivazione del primo giudice, legittima la pena come in concreto determinata.
È quasi superfluo aggiungere che, comunque, la motivazione per relationem è pienamente ammissibile in linea generale quando si faccia riferimento ad un provvedimento conosciuto o conoscibile dalla parte;
a maggiore ragione tale pratica è consentita quando le due sentenze di merito, come nel caso di specie, sono conformi. Per tutti i motivi indicati il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 dicembre 2006. Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2007