Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2025, n. 37342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37342 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
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37342-25
Composta da:
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
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- Presidente -
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- Relatore -
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Iserne dell'art. 52 103 in quanto. posto d'ufficio Da richiesta di parte imposte dalle legge
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LU maani Sent. n. sez. 1460 UP - 09/10/2025 R.G.N. 19551/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: LA ON nato in [...] il [...]
avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Lorenzo Antonio Bucca;
lette le conclusioni:
del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Aldo Esposito, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;
dell'avv.to Emilio Festa, difensore della parte civile, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della parte rappresentata, da liquidarsi all'Erario essendo stata OL FA ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
degli avv.ti Stanislao Fella e Guglielmo Santarelli, difensori dell'imputato, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
dr
1. Con sentenza in data 25/10/2024, la Corte di appello di Perugia in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Terni in data 21/12/2021, che aveva ritenuto CA EO responsabile dei reati di cui agli artt. 81, 572, 61 n. 11 - quinquies, 582, 585 in relazione agli art. 576 n. 5) e 577 n. 1), 609 - bis, 609 - ter n. 5 quater cod. pen. e l'aveva condannato alla pena di anni 7 di reclusione, oltre pene accessorie, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita OL FA, da liquidarsi in sede civile, al pagamento di € 10.000,00 a titolo di provvisionale nonché alla rifusione delle spese relative alla predetta parte, rideterminò la pena in anni tre e mesi sei di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti, sostituì l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea e condannò l'imputato alla rifusione delle spese relative alla partecipazione al giudizio di appello della parte civile.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo dei difensori di fiducia, che, con il primo motivo, denuncia, in relazione alle ordinanze di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 603 c.p.p. in relazione all'art. 606 in riferimento all'art 606 lett. b), c) ed e) c.p.p."; nonché la "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 125 c.p.p. e dell'art. 192 c.p.p. in riferimento all'art 606 lett. b), c) ed e) c.p.p. [con] conseguente nullità della sentenza ex art. 178 comma 1 lett. c) e 180 c.p.p. in relazione all'art. 606 comma 1 lett. c)". Si assume che la rinnovazione era stata disposta dalla Corte territoriale ai sensi dell'art. 603 comma 3 cod. proc. pen. ritenendo che fosse assolutamente necessario procedere nuovamente all'escussione della parte civile così consentendogli di "colmare carenze probatorie e palesi contraddizioni" che, invece, avrebbero dovuto determinare l'assoluzione dell'imputato. Si deduce, ancora, che le ordinanze che avevano disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale erano carenti di motivazione non esplicitando la ragioni che l'avevano determinata.
2.1 Con il secondo motivo, si denuncia la "contraddittorietà e manifesta illogicità di fondo della motivazione violazione e/o falsa applicazione dell'art. 125 c.p.p. in relazione all'art. 606 lett. c) ed e) c.p.c.; travisamento della prova ed erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. in riferimento all'art 606 lett. b), c) ed e) c.p.p.". Si sostiene che la Corte territoriale, con la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, aveva manifestato dubbi sulla decisione di prime cure senza però darne conto nella motivazione e, ancora, non aveva esaminato "i motivi di appello proposti ma lo loro generica sintesi" finendo per "aggirare" i temi proposti dalla difesa.
2.2 Con il terzo motivo, si denuncia la "contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla non credibilità della persona offesa - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 125 c.p.p. in relazione all'art. 606 lett. c) ed e)
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c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 125 e 192 c.p.p. in relazione all'art. 606 lett. b) e c) c.p.p.". Si deduce quindi che: la Corte territoriale, con la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, aveva dimostrato di non ritenere pienamente giustificato il giudizio di attendibilità formulato dal Tribunale in favore della parte civile;
palesi erano le contraddizioni cui era incorsa la parte civile, avendo dinanzi al Tribunale dichiarato che, nell'ottobre-novembre 2012, aveva comunicato al marito che non intendeva più avere rapporti sessuali, aggiungendo che nel 2013 "se ne era andata", mentre, dinanzi al giudice di appello, aveva sostenuto che era rimasta a casa fino a marzo 2014 e che gli episodi di violenza sessuale erano avvenuti sino al 2016. Si espone, ancora, che, dinanzi al Tribunale, la parte civile aveva sostenuto che l'imputato non aveva mai avuto atteggiamenti aggressivi nel confronti del figlio mentre, dinanzi alla Corte distrettuale, aveva sostenuto che aveva paura che il padre potesse arrabbiarsi anche nei confronti del figlio. Si segnala, inoltre, a dimostrazione della inattendibilità della parte civile, che dal 2016 la donna aveva rilasciato sempre differenti versioni, addebitando all'imputato condotte sempre più gravi.
2.3 Con il quarto motivo, si denuncia la "contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 609 bis (...) [nonché la] violazione e/o falsa applicazione dell'art. 125 e 192 c.p.p. in relazione agli artt. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p.". Si assume che la Corte di appello aveva omesso di affrontare o "banalizzato" i motivi di appello con cui si era dedotto che: la condotta violenza era inconciliabile con: "la natura consensuale della separazione e le eque condizioni concordate;
la puntualità con cui il marito aveva sempre rispettato detti accordi separatori;
l'aiuto che il marito aveva dato alla moglie in occasione del trasloco acquistandole "finanche" un'automobile; la circostanza che la donna aveva sempre lavorato;
l'ulteriore circostanza che la stessa usciva tranquillamente con le amiche e amici, ecc..."; le dichiarazioni rese dai testi SC, IC e NO non erano "sovrapponibili a quella della OL (e neppure tra loro)", avendo i testi riferito di singoli episodi a fronte delle molteplici violenze sessuali che la parte civile aveva sostenuto aver subito.
2.4 Con il quinto motivo, si denuncia la "contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 609 bis - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 125 e 192 c.p.p. in relazione all'art. 606 lett. b) c) ed e) c.p.p." in relazione al cd. "rifiuto implicito". Si sostiene che la difesa, fra i vari motivi di appello, aveva dedotto che in relazione all'unico episodio di violenza sessuale originariamente contestato, risalente al 2012, la parte civile non aveva esternato alcun diniego. La Corte aveva
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respinto l'argomento sostenendo che la parte civile aveva manifestato espressamente il proprio dissenso ad avere rapporti sessuali con l'imputato e che le mancate reazioni erano da addebitare alla volontà di non coinvolgere il figlio. Tale motivazione confligge, secondo la difesa, con la deposizione di NO, di cui si riportano stralci.
2.5 Con il sesto motivo, si denuncia la violazione dell'art. 521 c.p.p "in relazione all'art. 606 lett. b) c) ed e) c.p.p." nonché la "contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relazione all'art. 672 c.p. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 125 e 192 c.p.p. in relazione all'art. 606 lett. b) c) ed e) c.p.p." con riferimento alla "non credibilità della persona offesa in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia (nelle ulteriori condotte addebitate al CA in appello)". Si deduce che: sino all'episodio del 7/11/2016, la contestazione non fa riferimento ad atti di violenza;
nell'atto di appello erano stati riportati stralci della deposizione della parte civile per sottolineare che la donna aveva negato di essere stata picchiata;
la sentenza impugnata, valorizzando la versione resa dalla parte civile dinanzi alla Corte d'appello, aveva sostenuto che l'imputato aveva continuamente preso a "calci e a pugni" OL e le aveva sputato contro. Si lamenta, quindi, che le condotte ritenute dalla Corte territoriale non sono contestate in imputazione.
2.6 Il settimo motivo ricalca il precedente anche nella rubrica che lo introduce. Si riportano ampi stralci dell'atto di appello, che sintetizzavano passi delle deposizioni di RZ, SC, IL, IC e NO che, ad avviso dei difensori, dimostravano che la parte civile era "una donna coraggiosa, indipendente, capace di scelte autonome, battagliera sotto il profilo economico....capace di nascondere e rappresentare falsamente la realtà al fine di ottenere ciò che vuole", e, comunque, che le sue accuse non avevano alcun riscontro esterno, per poi lamentare che dette risultanze, dedotte con il gravame, erano state ignorate dalla Corte territoriale. Si aggiunge, ancora, che si era in presenza di condotte episodiche inidonee a integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia.
2.7 Con l'ottavo motivo, si denuncia la "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 609 bis ultimo comma, 609 ter co. 5 quater e 61 n. 11 quinquies c.p. in relazione all'art. 606 lett. b) c) ed e) c.p.p. - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 125 e 192 c.p.p. in relazione all'art. 606 lett. b) c) ed e) c.p.p.". Si lamenta che la Corte territoriale non aveva colto la palesi contraddizioni esistenti fra la versione data dalla parte civile dinanzi al Tribunale, dove si sosteneva che le violenze sessuali si erano consumate "nel 2012, a ottobre novembre" e che la convivenza era cessata nel 2013, e quella resa in sede di rinnovazione dibattimentale, dove si è sostenuto che le violenze sessuali si
protrassero sino al 2016 e che il trasferimento in un'altra abitazione era avvenuto nel 2014. Si sostiene, quindi, che tali palesi contraddizioni rendevano palese la non veridicità della parte civile e, comunque, avrebbero dovuto determinare l'esclusione dell'aggravanti di cui all'art. 609 ter comma1 n. 5 quater e 61 comma 1, n. 11 quinquies c.p.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo del ricorso prospetta che la decisione di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale da parte della Corte territoriale non troverebbe giustificazione nelle ordinanze adottate e determinerebbe una nullità ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen. Non è dato comprendere perché l'assunzione, nel contraddittorio delle parti, di una prova che ha fornito elementi ulteriori sia all'accusa che alla difesa, come lo stesso ricorso rivela, essendo state più volte richiamate le dichiarazioni dinanzi alla Corte d'appello quale indice del mendacio della parte civile, integrerebbe una nullità attinente all'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'imputato. Questa Corte, inoltre, in una vicenda del tutto simile a quella in esame, in cui il ricorrente aveva lamentato che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale era stata disposta d'ufficio, senza alcuna richiesta delle parti e senza esplicita motivazione, ha, in maniera del tutto condivisibile, escluso che la prova "acquisita d'ufficio possa ritenersi nulla o inutilizzabile perché manca una specifica motivazione nell'ordinanza che la dispone". Si è precisato al riguardo che "la prova ammessa ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen. [ ma il principio non può non applicarsi a quella disposta ai sensi del comma 3] non può ritenersi affetta da inutilizzabilità o da nullità, perché non è qualificabile come acquisita in violazione di un divieto posto dalla legge, e quindi non ricorrono i presupposti previsti dall'art. 191 cod. proc. pen., né la sua assunzione avviene in violazione di una disposizione sanzionata a pena di nullità" (Sez. 3, n. 1455 del 10/11/2023, [...], Rv. 285736 in motivazione). Si legge ancora nella medesima sentenza :"la motivazione di un'ordinanza istruttoria, e quindi anche quella dell'ordinanza di ammissione della prova ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., può essere anche implicita al momento della sua pronuncia e sviluppata successivamente, nel contesto delle argomentazioni svolte nella sentenza, allorché è possibile evincere le ragioni dell'assoluta necessità dell'acquisizione compiuta. E, infatti, che la motivazione di un'ordinanza emessa nel corso del dibattimento possa essere esplicitata nella motivazione della sentenza appare coerente con la disciplina di cui all'art. 586 cod. proc. pen., in forza della quale l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso del dibattimento può essere proposta soltanto con l'impugnazione contro la
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sentenza. In questo senso, si è espressa più volte la giurisprudenza. In effetti, una decisione ha affermato che la motivazione del provvedimento ordinatorio adottato nel corso del processo deve essere integrata con le ragioni esposte dal giudice in sentenza, qualora quest'ultima contenga una decisione coerente con il precedente atto e ne abbia però rielaborato l'apparato giustificativo (Sez. 6, n. 26541 del 09/06/2015, [...], Rv. 263947-01). Una pronuncia delle Sezioni Unite, inoltre, ha puntualmente precisato che la difettosità di motivazione di un'ordinanza dibattimentale (diversa da quella dichiarativa della contumacia) non può mai esitare in una ragione di nullità del giudizio, specie quando, come nel caso in esame, il giudice abbia ribadito la decisione dibattimentale con la sentenza. conclusiva rielaborandone l'apparato giustificativo» (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, [...], Rv. 216662-01, in motivazione § 23.4)". Tale principio, che si trova ribadito anche in pronunce successive (Sez. 5, n. 5907 del 26/2/2025, [...]), si attaglia perfettamente al caso di specie, risultando l'indispensabilità dell'integrazione probatoria dai diffusi richiami che si rinvengono in sentenza alle dichiarazioni rese da OL FA dinanzi alla Corte territoriale.
2. Venendo alle doglianze relative alla ricostruzione dei fatti, va in primo luogo rilevato che il ricorrente, attraverso la denuncia della violazione degli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. o delle norme del codice penale contestate e della "contraddittorietà e manifesta illogicità" della motivazione, spesso senza alcuna specificazione in ordine alle parti della sentenza che integrerebbero il vizio di violazione di legge e quelle che assumerebbero rilevanza ai sensi della lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen., e lamentando l'omessa risposta ad argomenti dedotti con i motivi di appello persegue, chiaramente, l'obiettivo di ottenere una nuova rivalutazione dell'intero compendio probatorio postulando alla Corte di legittimità di procedere a un terzo scrutinio delle prove volto a saggiare la valenza significativa degli indizi e la loro capacità di convergere verso un'univocità espressiva della certezza logica dei fatti che esulano dai compiti del giudice di legittimità. E', quindi, necessario soffermarsi sulla natura del controllo demandano al giudice di legittimità richiamando i principi giurisprudenziali di riferimento.
2.1 In premessa, va ricordato che difetta della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen. il motivo che deduca promiscuamente i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), stesso codice (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, [...]; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, [...], Rv. 251528; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, [...], Rv. 254329; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, [...], Rv. 263541; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, [...], Rv. 264535; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019,
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Onofri, Rv. 277518; Sez. 4, n. 33872 del 8/10/2025, [...]). Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), se letto in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa e alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza;
alla contraddittorietà o alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ha, quindi, l'onere, sanzionato a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.
2.2 Ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso, ancora, deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto come ricostruito dai giudici di merito nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto rispetto alla fattispecie astratta;
nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito.
2.3 E' necessário, inoltre, ribadire che "non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, [...], Rv. 212248; Sez.
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6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, [...], Rv. 277518; Sez. Unite, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo). Principi analoghi sono stati affermati in relazione al malgoverno della regola di giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen. ( ex multis Sez. 5, n. 40274 del 19/4/2017, [...]; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, [...], Rv. 253567).
2.4 Benché l'intestazione dei motivi non richiami espressamente l'omessa motivazione, molte delle doglianze lamentano che la Corte territoriale non si è confrontata o ha eluso argomenti dedotti con i motivi di appello. Va, allora, ribadito che l'omesso esame di un motivo di appello da parte della Corte di merito non dà luogo a un difetto di motivazione rilevante a norma dell'art. 606 cod. proc. pen. né determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima. Secondo il disposto dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., infatti, l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione nel procedimento (limitatamente al punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti). Pertanto, il giudice d'appello deve tenere presente, dandovi risposta in motivazione, quali sono state le doglianze dell'appellante in ordine ai punti (o capi art. 581, comma 1, lett. e) investiti dal gravame, ma non è tenuto a indagare su tutte le argomentazioni elencate a sostegno dell'appello quando esse siano incompatibili con le spiegazioni svolte nella motivazione, poiché in tal modo quelle argomentazioni si intendono assorbite e respinte dalle spiegazioni fornite dal giudice di secondo grado. (Sez. 1, n. 1778 del 21/12/1992, [...]; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593-01; Sez. 2, n. 33725 del 24/6/2025, [...]) Ancora al fine di verificare se l'omesso esame di un motivo sia rilevante quale vizio deducibile in sede di legittimità è necessario escludere che si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo" (Sez. 2, n. 31278 del 15/5/2019. E., Rv. 276982 - 01; Sez. 3, n. 31133 del 6/5/2025, [...]).
2.5 Il continuo richiamo a passi di deposizioni che si rinviene nel ricorso rende non ultronea la precisazione dei principi cui è necessario attenersi nella valutazione della tenuta logica dell'apparato motivazionale che sorregge la decisione impugnata e dell'ammissibilità dei motivi che denunciano il deficit di motivazione. Il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata, e completa, non essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni del materiale indiziario raccolto (in tal senso,
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tra le altre, Sez. 2, n. 9269 del 5/12/2012, [...], Rv. 254871; Sez. 5, n. 31269 del 24/7/2025, [...]) né omettere la valutazione di elementi obiettivamente incidenti nella economia del giudizio (in tal senso Sez. 1, n.25117 del 14/7/2006, [...], Rv. 234167; Sez. 4, n.14732 del 1/3/2011, [...], Rv 250133; Sez. 3, n. 22635 del 18/5/2025, [...]); b) non "manifestamente illogica", ossia viziata da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica tali da compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato;
c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non logicamente "incompatibile", per il significato dimostrativo attribuito agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito, con specifici atti del processo, indicati ed allegati in sede di ricorso (travisamento della prova), dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione (cosi Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 (dep. 1996), Clarke, Rv. 203428 -01; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 (dep. 2000), Moro G, Rv. 215745; Sez. 6, n. 10951 del 15/3/2006, [...], Rv. 233708 01; Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, [...], Rv. 251516 - 01; più di recente Sez. 1, n. 32875 del 16/9/2025, [...]). Va, però, precisato che il vizio di motivazione, nelle sue varie declinazioni, non può essere denunciato con riferimento a specifici atti del processo, lamentando l'omessa considerazione dell'argomento difensivo che a esso si riferisce ovvero il contrasto con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante incidenti sulle conclusione finali. E' stato affermato che un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce può acquisire un significato molto superiore a quello che gli è attribuibile in una valutazione completa del quadro delle prove acquisite per cui la sua corretta valutazione imporrebbe alla Corte di legittimità di valutarlo congiuntamente le altre prove così sconfinando nei compiti del giudice di merito. Ritenere il vizio di motivazione per l'omessa menzione di un tale elemento nella sentenza comporterebbe il rischio di annullamento di decisioni logiche e ben correlate alla sostanza degli elementi istruttori disponibili (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, [...], Rv. 239789; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, [...], Rv. 254988; Sez. 1, n. 33522 del 3/7/2025, [...]). Ne consegue che non è censurabile, se non entro i limiti sopra chiariti, la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti tra fonti di prova né la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (cfr. Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 6, n. 33148 del 24/6/2025, [...]) per cui "non è sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con
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particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione..." (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, [...]; Sez. 5, n. 10563 del 28/11/2014, [...]). Il controllo della motivazione, quindi, deve essere esercitato sul fronte della coordinazione delle preposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato senza possibilità per il giudice di legittimità di verificare se i risultati nell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo (Sez. 1, n. 36860 del 28/4/2023, [...]) e, ancor meno, di formulare una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. E comunque, va sempre rimarcato, che l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè quella che collide con il modo di ragionare comune, quasi sorprendendo (ictu oculi) il lettore per la sua insensatezza. Per tale ragione, minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, sono irrilevanti, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio, entro il quale ogni elemento sia contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (così, tra moltissime, Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, [...]; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, [...], Rv. 271227;Sez. 1, n. 33767 del 3/7/2025, [...]).
2.6 Denunciando, inoltre, il secondo motivo "il travisamento della prova", è necessario anche chiarire quando ricorre il predetto vizio. Quest'ultimo, invero,
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chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. Secondo l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità, tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). In questi casi non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano. La cognizione del giudice di legittimità è circoscritta alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e avalutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (cfr. Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, [...], Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, [...], Rv. 234605; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [...], Rv. 283370). E di tutta evidenza che travalichi l'ambito di una tale vizio la denunciata inattendibilità di una prova dichiarativa ricavata attraverso la valorizzazione di altre e contrastanti fonti di prova.
3. La delimitazione dell'ambito del giudizio di legittimità rende evidente l'inammissibilità degli argomenti, che si rinvengono in quasi tutti i motivi, volti a contestare la ritenuta attendibilità di OL FA in quanto, sotto l'egida della denuncia di un vizio di legittimità, finiscono per contestare il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito, che, con valutazione conforme, richiamando il giudice di secondo grado anche le dichiarazioni rese dalla donna all'udienza del 17/5/2024, hanno ritenuto le ipotesi delittuose contestate, per prospettare una lettura alternativa del compendio indiziario. Se esaminata nell'ottica del giudice di legittimità, invece, la motivazione della sentenza impugnata si sottraè alle censure che le sono state mosse, in quanto, senza incorrere in evidenti incongruenze o interne contraddizioni, ha illustrato in modo adeguato le ragioni per le quali ha ritenuto di valorizzare gli elementi probatori atti a suffragare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la sussistenza dei
reati ritenuti.
La Corte distrettuale ha esposto le ragioni del giudizio di attendibilità formulato in favore della parte civile, cui il ricorso oppone frasi estrapolate dalle deposizioni e la riproposizione delle medesime critiche formulate con i motivi di gravame, senza individuare illogicità e contraddizioni nel discorso giustificativo contestato o
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specificare quali informazioni, rispetto al ragionamento probatorio sviluppato nella sentenza, sarebbero interessate dal travisamento denunciato e la loro decisività.
3.1 Il ricorso reiteratamente assume che il mendacio della donna sarebbe disvelato dalle palesi contraddizioni esistenti fra le versioni rese nel corso del tempo da OL. Va, però, ricordato che è inammissibile il ricorso per Cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (ex multis Sez.5, n.11910 del 22.1.2010, Casucci, Rv.246552; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 - dep. 26/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 1, n. 32768 del 17/9/2025,[...]). In particolare, il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione esige, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165 bis disp.att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7 del d.lgs. 11/2018, un onere di puntuale indicazione e contestuale allegazione degli atti che si assumono travisati, attività quest'ultima materialmente devoluta alla Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, [...], Rv. 276432), con la conseguenza che incorre nell'inammissibilità il ricorso contenente un limitato stralcio di passaggi estrapolati dagli atti che assumerebbero rilevanza, la cui frammentazione non consente di apprezzarne il senso complessivo.
3.2 Va, ancora, aggiunto che la mancata allegazione al ricorso degli atti processuali interessati dai vizi denunciati non può essere sanata dall'intervenuta trasmissione da parte della cancelleria della Corte d'appello di Perugia, a seguito della richiesta formulata dai difensori del ricorrente, in data 18/9/2025, del "verbali e delle trascrizioni di tutte le udienze di primo grado e di appello" sul rilievo che il PG, nella propria requisitoria, "aveva rilevato l'assenza di alcuni documenti indicati nel ricorso". La richiesta -tardiva- di integrazione del fascicolo processuale con tutte le prove dichiarative non soddisfa, infatti, l'onere, gravante sul ricorrente, di allegare all'impugnazione o di trascrivere nel ricorso gli atti processuali rilevanti o di specificare alla cancelleria gli atti d'interesse in modo da consentirne il loro inserimento nel fascicolo di cui all'art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen. in quanto non risponde all'esigenza sottesa al principio di autosufficienza del ricorso, ossia quella di "non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti" (Sez: 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601 - 01; Sez. 7, ord. n. 30695 del 11/4/2025, B.).
3.3 Se poi si analizzano le "palesi contraddizioni" che invaliderebbero la ricostruzione della parte civile, i motivi le collegano alle violenze precedenti alla
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separazione, all'epoca di consumazione delle violenze sessuali e all'anno di cessazione della convivenza. Sennonché, dalla sintesi delle dichiarazioni rese in sede processuale riportate nelle sentenze dei giudici di merito, non è dato rinvenire alcuna significativa differenza fra le versioni rese da OL FA in primo e secondo grado. La sentenza del Tribunale dà atto che KO aveva dichiarato che: l'imputato, durante gli anni di convivenza, la "percuoteva e la strattonava"; "in più di un'occasione a partire dal 2012" aveva subito violenze sessuali da parte del marito"; aveva subito una violenza sessuale anche dopo la separazione. Le sentenze di merito non rivelano l'epoca in cui, secondo la parte civile, cessò la convivenza ma dall'esame dell'imputato, riassunto a pag. 6 della sentenza di primo grado, emerge che "a partire dal 2014" OL aveva deciso di chiedere la separazione e che CA aveva sostenuto che aveva avuto rapporti sessuali con la moglie sino al marzo 2014". CA EM, fratello di AT, inoltre, ha sostenuto che aveva avuto modo di constatare personalmente il cambiamento dello stile di vita della donna "prima della separazione" e il dispiacere che aveva provocato nell'imputato, così confermando che la cessazione della convivenza fra i coniugi e quindi della frequentazione fra la parte civile e il dichiarante, derivante dall'ospitalità a quest'ultimo concessa da AT-non dovette precedere di molto la richiesta della separazione. Il carabiniere RZ, infine, ha dichiarato che il 7 febbraio 2014 intervenne presso la casa coniugale dei coniugi CA - OL. Molteplici elementi, quindi, corroborano l'affermazione della parte civile secondo cui la convivenza si era protratta sino al 2014. Va, anche, aggiunto che l'imputazione contesta una pluralità di violenze sessuali, commesse sino al novembre 2016, riferendosi il dato temporale del dicembre 2012 ad una delle violenze sessuali perpetrate che avevano visto l'imputato immobilizzare la moglie, spogliarla e costringerla all'atto sessuale. Non può, ancora, non osservarsi che le stesse frasi che sarebbero state proferite da OL riportate nel ricorso risultano del tutto compatibili con la ricostruzione accolta dai giudici di merito risultando il riferimento a ottobre-novembre 2012, nella stessa sintesi del ricorrente, relativo non già all'epoca di consumazione delle violenze sessuali ma a quella in cui la donna aveva manifestato all'imputato la volontà di non avere più rapporti sessuali con lui.
4. Quanto esposto permette di sgombrare il campo dagli argomenti tesi a dimostrare l'inattendibilità della parte civile, obiettivo ultimo delle censure difensive, consentendo lo scrutinio delle restanti censure difensive.
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Il secondo motivo d'impugnazione è generico non indicando quali censure sarebbero state ignorate dalla Corte territoriale e quali contraddizioni e manifeste illogicità vizierebbero la sentenza impugnata, non potendo configurarsi alcuna aporia nel fatto che, dopo la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, il collegio di secondo grado abbia condiviso le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale in ordine all'attendibilità della persona offesa.
5. Il terzo motivo di impugnazione attribuisce all'imputazione, come già anticipato, un significato diverso da quello reso evidente dal dato letterale, sostenendo che era stata contestata all'imputato una sola violenza sessuale commessa nel dicembre 2012, per poi individuare contraddizioni fra differenti espressioni che vengono attribuite alla parte civile che, però, risultano del tutto compatibili, ben potendo OL temere per l'incolumità del figlio, in considerazione dall'indole violenta del marito, benché in passato l'uomo non fosse stato mai pericoloso e violento nei confronti del discendente. Il motivo, ancora, chiama la Corte a confrontare dichiarazioni rese in tempi diversi da OL senza offrire gli atti che le veicolano, non risultando, peraltro, dalle sentenze di merito, che le dichiarazioni extraprocessuali siano mai confluite nel fascicolo dibattimentale.
6. 11 quarto motivo sollecita una rivalutazione complessiva del quadro probatorio, incentrata sulla condotta collaborativa dell'imputato in sede di separazione e sulla negativa personalità della parte civile che, anche a voler prescindere dalla mancata allegazione delle prove che le disvelano, è del tutto estranea al giudizio di legittimità, che, come già detto, deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori.
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Il motivo, ancora, propone confronto fra le dichiarazioni rese dalla parte civile e quelle rese dai testi SC, IC e NO, lamentando che la Corte territoriale aveva omesso "le valutazioni penetranti che erano state richieste con uno specifico motivo di censura". Tale censura non può trovare accoglimento per tre ordini di ragioni. In primo luogo, a pag. 13, la Corte territoriale ha spiegato perché anche i testi che avevano fatto riferimento a un'unica violenza sessuale finivano per dare riscontro alla versione della parte civile e, con tale motivazione, il ricorso non si confronta. In secondo luogo, deve essere nuovamente sottolineato, non risultano allegate al ricorso o comunque integralmente trascritte le deposizioni richiamate, adempimento necessario non soltanto per attestare la corrispondenza del dedotto
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alla realtà - stante l'impossibilità per il giudice di legittimità di accedere agli atti - ma, ancor più, per verificare se il senso probatorio dedotto dal ricorrente sia congruo al complesso della dichiarazione. E' stato in maniera condivisibile osservato, con riferimento alle prove dichiarative, "come, con la diffusione della stenotipia come modalità di verbalizzazione, l'esperienza della quotidiana giurisdizione del merito presenti come usuale, e comunque tutt' altro che eccezionale, la presenza nello stesso verbale, ed a volte in rapida successione, di affermazioni tra loro apparentemente del tutto opposte, per lo più proprie delle modalità del dialogo e del confronto che interviene tra le parti processuali e chi dichiara. Sicché sarebbe ben possibile estrarre dal verbale la frase che giova alla tesi del contingente ricorrente, e che tuttavia trova smentita, o completamento, o spiegazione, nelle frasi che precedono o seguono, a volte anche nel corso dei controesami o delle domande a chiarimento e pertanto, dal punto di vista grafico, a distanza apprezzabile (Sez. 6, n. 18491 del 24/2/2010, [...], Rv. Rv. 246916- 01). In terzo luogo, il ricorrente, dimostrando di non comprendere i limiti del giudizio di legittimità continua a invocare un'indagine che va oltre il testo del provvedimento impugnato per attingere prove dai giudici di merito già scrutinate allo scopo di ottenerne una diversa e più favorevole valutazione da sovrapporre a quella precedente.
7. Il medesimo errore metodologico si rinviene nel quinto motivo di impugnazione con cui si denuncia il vizio della motivazione per contestare il valore significativo assegnato dai giudici di merito a ciascuna delle prove utilizzate nel processo inferenziale contestato, senza però che sia individuato un'informazione travisata, nel senso innanzi illustrato, o una contraddittorietà fra parti della motivazione o un motivo di gravame non considerato in grado di scardinare la tenuta logica della motivazione determinando un salto logico fra premesse e conclusioni. La Corte d'appello ha preso in considerazione le dichiarazioni rese dalla parte civile, che, reiterando quanto aveva dichiarato dinanzi al Tribunale, ha ribadito che aveva esplicitamente comunicato a CA che non voleva avere rapporti sessuali con lui e di essersi opposta agli atti sessuali anche piangendo. Dalla sentenza di primo grado, ancora, emerge che NO, dopo aver dichiarato che la parte civile gli aveva confidato che era stata ripetutamente violentata dal marito, ha precisato che "in un'occasione, non aveva reagito in quanto nella stanza con loro vi era il figlio minore". Tali sfumature svaniscono nella trasposizione della deposizione che si fa nel ricorso, che utilizza le dichiarazioni di NO per desumere che la parte civile aveva mentito in quanto il figlio aveva una sua cameretta per cui non poteva
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trovarsi nella stanza dove era avvenuta la violenza, procedendo così a riferire un dato che, nella deposizione di NO era relativo a una specifica violenza sessuale, a tutte le violenze sessuali denunciate.
8. Segue la medesima strategia difensiva anche il sesto motivo del ricorso che sollecita alla Corte valutazioni in ordine a frammenti delle deposizioni rese dalla parte civile e propone interpretazioni del capo di imputazione prive di fondamento, addebitando l'editto accusatorio a CA di aver percosso la moglie.
9. Sulla falsariga dei precedenti si attesta anche il settimo motivo d'impugnazione che, senza denunciarne il travisamento, fornisce sintesi delle deposizioni rese dal testi, le cui deposizioni non solo allegate o integralmente trascritte, che confliggono con quelle riportate nella sentenza di primo grado, e ignora le informazioni che invece le sentenze di merito valorizzano, lamentando che il motivo di appello che le veicolava era stato ignorato dalla Corte territoriale. Anche in questo caso, comunque, la sentenza impugnata fornisce una risposta al motivo, avendo la Corte d'appello richiamato il principio secondo cui il reato di maltrattamenti in famiglia non è escluso dalla maggiore capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa. Merita anche di essere ricordato che il delitto di maltrattamenti in famiglia risulta integrato anche quando le sistematiche condotte violente e sopraffattrici non realizzano l'unico registro comunicativo con il familiare, ma sono intervallate da condotte prive di tali connotazioni o dallo svolgimento di attività familiari, anche gratificanti per la parte lesa, poiché le ripetute manifestazioni di mancanza di rispetto e di aggressività conservano il loro connotato di disvalore in ragione del loro stabile prolungarsi nel tempo" (Sez. 6, n. 15147 del 19/03/2014, [...], Rv. 261831 01; conf. Sez. 3, n. 29082 del 14/5/2024, [...]). La difesa, inoltre, procede a una frammentazione del materiale istruttorio non cogliendo la linea di continuità che lega gli episodi rivelati dai testi presi in considerazione dai giudici di merito, rappresentata dalla persistente volontà dell'imputato di ledere la dignità e l'identità della persona offesa limitandone la volontà di autodeterminazione, così da costituire un significativo riscontro alle accuse della parte civile. Dalla sentenza di primo grado emerge che: IC ha dichiarato che: l'imputato ostacolava la loro frequentazione e le apostrofava come lesbiche;
"per un certo periodo" aveva parlato con OL "di nascosto, a causa del comportamento del marito"; OL era rimasta, ad un certo punto, isolata, in quanto il marito le aveva volontariamente distrutto il telefono cellulare";
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IL, oltre a confermare che l'imputato aveva "rotto il dispositivo telefonico della persona offesa", ha ricordato che l'imputato, nel chiederle di intervenire al fine di dissuadere OL dal proposito di separarsi, aveva proferito frasi quali "pregate per lei, perché io l'ammazzo"; SC ha riferito che in più occasioni l'imputato si era presentato sul luogo di lavoro per controllare se la moglie vi fosse e, una volta, non trovandola, era rimasto "visibilmente arrabbiato"; RZ, nel ricostruire l'intervento a casa dei coniugi KO-CA effettuato nel febbraio 2014, ha ricordato che OL si trovava in strada fuori dall'abitazione in stato di agitazione. Vi è poi la brutale aggressione dinanzi al bar Time-off che per le modalità è chiaramente sintomatica di un'indole violenza e prevaricatrice dell'imputato, dovendosi anche ricordare che le condotte vessatorie o violente ai danni del coniuge rivelano ai fini del reato di maltrattamenti in famiglia anche se intervengano dopo la separazione di fatto o legale "in quanto il coniuge resta "persona della famiglia" fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza" (Sez. 6, n. 45400 del 30/09/2022, [...], Rv. 284020 -01).
10. Le conclusioni cui si è pervenuti in relazione all'epoca di consumazione delle violenze sessuali, perpetratesi anche dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 93/13 che ha introdotto le aggravanti contestate, consentono di disattendere anche l'ultimo motivo d'impugnazione.
11. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell'imputato consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del medesimo al pagamento delle spese del procedimento. Tenuto conto, altresi, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso dell'imputato sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che CA versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, 1. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. L'esito del giudizio comporta la condanna del predetto imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata
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dalla Corte di appello di Perugia con separato decreto di pagamento ai sensi degli art. 82 e 83 d.P.R. n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Perugia con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso il 9/10/2025
Il Consigliere estensore Lorenzo Antonio Bucca
Il Presidente
NI AT
liberali
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art.52 d. lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla
legge
Il Presidente
Deposituta in Cancelleria
Oggi,
17 NOV. 2025
IL FUNZIONARIOIUDIZIAR LU ME
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