Sentenza 9 giugno 2015
Massime • 2
La motivazione del provvedimento ordinatorio adottato nel corso del processo deve essere integrata con le ragioni esposte dal giudice in sentenza, qualora quest'ultima contenga una decisione coerente con il precedente atto e ne abbia però rielaborato l'apparato giustificativo. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza di revoca di un testimone, fondata esclusivamente sulla intervenuta decadenza per omessa citazione a cura di parte diversa da quella originariamente richiedente l'ammissione della prova, fosse validamente integrata dalla motivazione della sentenza di merito che aveva argomentato in ordine alla superfluità del teste).
In tema di diritto alla prova, qualora una parte rinunci all'esame di un proprio testimone, l'opposizione della controparte rende la rinuncia inefficace, con la conseguenza che l'onere di provvedere alla citazione permane a carico di chi aveva originariamente richiesto l'ammissione del testimone.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2015, n. 26541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26541 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 09/06/2015
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 841
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 50007/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC IA N. IL 21/07/1990;
avverso la sentenza n. 1408/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del 09/04/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Scardaccione Vittorio Eduardo, che ha concluso per il rigetto.
udito il difensore avv. Amati per l'accoglimento.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che in data 9.4.14 ha confermato la sua condanna per reato di resistenza consumato il 26.5.2009, ricorre a mezzo del difensore l'imputato IA CH enunciando tre motivi: inosservanza di norme processuali ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. C) e vizi alternativi della motivazione per la dichiarata decadenza della difesa dall'esame di teste cui la parte pubblica aveva rinunciato e la cui citazione era stata quindi posta a carico della parte privata;
mancata assunzione della prova decisiva rappresentata dal teste in questione, indispensabile in ragione del contrasto tra le versioni dell'imputato e dell'unico altro teste escusso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Va preliminarmente precisata la fattispecie processuale oggetto dell'esame della Corte.
In processo per reato di resistenza, il pubblico ministero indica come testi i due pubblici ufficiali destinatari delle condotte attribuite all'imputato.
Esaminato il primo verbalizzante e nell'assenza del secondo teste, la parte pubblica dichiara di rinunciare al secondo teste. La difesa si oppone alla rinuncia e il Tribunale di La Spezia pone a suo carico la relativa citazione (ud. 23.6.09), che non verrà mai eseguita nelle successive udienze (anche dopo il mutamento della persona fisica del giudicante, con lettura della dichiarazione del primo teste e conferma della citazione del secondo a cura della difesa: ud. 3.11.09). All'udienza del 23.2.10 il Tribunale revoca l'ammissione del secondo verbalizzante, argomentando con esclusivo riferimento alla decadenza della difesa per la ripetuta mancata citazione. È solo in questo momento (va osservato) che la difesa contesta di essere tenuta alla citazione di quel teste, introdotto dalla parte pubblica. Il processo non si conclude all'udienza del 23.2.10, ma viene rinviato per altre due volte per procedere all'esame dell'imputato, chiesto dalla difesa, per suo impedimento, venendo poi definito il 30.11.10.
3. La tematica processuale delle conseguenze della mancata citazione del "proprio" teste (quello indicato nella lista testimoniale tempestivamente depositata e per il quale è stata chiesta l'autorizzazione alla citazione, ottenendola) è delicata e di estremo interesse. Basti il richiamo all'apparente contrasto tra i due indirizzi giurisprudenziali che affermano, l'uno, la possibilità della decadenza, quando il giudice abbia specificamente indicato la data riservata all'esame di tale teste, nel contesto del potere organizzativo e di gestione del processo secondo il principio costituzionale della ragionevole durata (per tutte: Sez. 2, sent. 14439/13, Sez.6 sent 2324/15, Sez.6 sent 24254/09), l'altro, l'inesistenza di alcuna decadenza con conseguente nullità a regime intermedio della pertinente deliberazione (sanabile quando non tempestivamente eccepita dalla parte: per tutte, Sez.3 sent 36850/14), potendo invece intervenire solo revoca argomentata per la sopravvenuta superfluità della prova. La relazione 20151034 del 30.4.15 dell'Ufficio del Massimario presso questa Corte da conto anche di giurisprudenze "intermedie" che, per la verità, argomentando di rinunce implicite o dando rilievo al fatto che l'eventuale rinvio, ove determinato dalla sola necessità di escutere il teste ammesso ma non citato, in concreto giustificherebbe la revoca, sembrano più omogenee alle argomentazioni che fondano il primo indirizzo.
Nella fattispecie, tuttavia, la tematica non può essere affrontata, perché in definitiva non in concreto rilevante nel nostro caso.
4. Giudica la Corte, infatti, che effettivamente sussiste l'errore di diritto in cui sono incorsi i Giudici del merito, ancorché per ragione in parte diversa da quella dedotta dalla difesa. Infatti, l'opposizione della controparte alla rinuncia al proprio teste (quello di cui si è chiesta l'ammissione, ottenendola) rende la rinuncia inefficace.
4.1 L'inefficacia della rinuncia è invero l'unica conseguenza giuridica congrua alla disciplina introdotta, con l'inserimento dell'art. 495 c.p.p., comma 4 bis, dalla L. n. 397 del 2000, art. 17, comma 1. La relazione al testo di legge approvato precisa sul punto che "Riveste invece importanza l'art. 17 che aggiunge all'art. 495 c.p.p., comma 4 bis, risolvendo un'annosa questione spesso al centro di interpretazioni giurisprudenziali contrastanti. La novella ha fissato il principio secondo cui, nel corso dell'istruzione dibattimentale, ciascuna delle parti può rinunziare all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta soltanto se vi è il consenso dell'altra parte".
4.2 Sicché, in mancanza di diversa disciplina sul punto, l'onere della citazione del teste rimane in capo alla parte processuale che ne ha chiesto l'ammissione, almeno finché non intervenga una eventuale rivalutazione da parte del Giudice che procede, in ordine alla rilevanza di tale deposizione. Ciò perché, in altri termini, la rinuncia non efficace è una non rinuncia.
Nella fattispecie, pertanto, l'attribuzione dell'onere di citazione del teste alla parte che si era opposta alla rinuncia risulta illegittima, il che fa venir meno il presupposto (la mancata citazione per udienza determinata) sulla base del quale era stata dichiarata la decadenza dalla prova.
5. Come anticipato, però, il ricorso è comunque infondato. Osserva infatti la Corte che la superfluità dell'esame del secondo teste risulta in concreto argomentata dalle ragioni che entrambe le motivazioni delle sentenze di merito hanno posto a fondamento dell'affermazione di colpevolezza.
5.1 Invero, quando il provvedimento ordinatorio adottato nel corso del processo è coerente alla deliberazione, la sua motivazione va integrata con quella della deliberazione conclusiva.
5.2 Nel nostro caso, il Tribunale ha argomentato che la deposizione del primo verbalizzante era sufficiente all'affermazione di responsabilità, per le proprie caratteristiche e perché coerente con il contenuto del verbale di arresto. La Corte d'appello ha condiviso tale apprezzamento, evidenziando la qualità di teste e quindi la valenza probatoria sufficiente della prova. Sul punto il ricorso è sostanzialmente generico. La difesa sembra argomentare la necessità di esaminare anche il secondo teste sostanzialmente sulla base del solo contrasto tra le dichiarazioni dell'imputato nel suo esame e quelle del teste nel proprio. Ma la deduzione è, appunto, proposta (già nell'originario atto d'appello) senza alcuna specificazione di quali carenze interne alle dichiarazioni del solo verbalizzante escusso e al coerente verbale d'arresto avrebbero dovuto imporre l'approfondimento istruttorio. Ciò perché, all'evidenza, quel che solo rileva non è il "numero" delle prove (come in definitiva risulta sotteso alla deduzione difensiva) ma la loro valenza probatoria intrinseca.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2015