Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2015, n. 26541
CASS
Sentenza 9 giugno 2015

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La motivazione del provvedimento ordinatorio adottato nel corso del processo deve essere integrata con le ragioni esposte dal giudice in sentenza, qualora quest'ultima contenga una decisione coerente con il precedente atto e ne abbia però rielaborato l'apparato giustificativo. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza di revoca di un testimone, fondata esclusivamente sulla intervenuta decadenza per omessa citazione a cura di parte diversa da quella originariamente richiedente l'ammissione della prova, fosse validamente integrata dalla motivazione della sentenza di merito che aveva argomentato in ordine alla superfluità del teste).

In tema di diritto alla prova, qualora una parte rinunci all'esame di un proprio testimone, l'opposizione della controparte rende la rinuncia inefficace, con la conseguenza che l'onere di provvedere alla citazione permane a carico di chi aveva originariamente richiesto l'ammissione del testimone.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2015, n. 26541
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26541
    Data del deposito : 9 giugno 2015

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