Sentenza 19 marzo 2014
Massime • 1
Il delitto di maltrattamenti in famiglia è integrato anche quando le sistematiche condotte violente e sopraffattrici non realizzano l'unico registro comunicativo con il familiare, ma sono intervallate da condotte prive di tali connotazioni o dallo svolgimento di attività familiari, anche gratificanti per la parte lesa, poiché le ripetute manifestazioni di mancanza di rispetto e di aggressività conservano il loro connotato di disvalore in ragione del loro stabile prolungarsi nel tempo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/2014, n. 15147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15147 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 19/03/2014
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 347
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 10863/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.F. , nato a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza del 05/10/2012 della Corte d'appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Torino con sentenza del 05/10/2012, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Gup del Tribunale di Casale Monferrato con provvedimento del 25/05/2009 nei confronti di P.F. , confermato l'accertamento di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 572 cod. pen., ha rideterminato la pena nei suoi confronti, escludendo la contestata recidiva.
2. La difesa del P. ha proposto ricorso con il quale si deduce difetto di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha attribuito credibilità al racconto della persona offesa, malgrado la ricostruzione offerta risultasse smentita da altri elementi acquisiti al processo, e nulla ha osservato quanto alle opposte deduzioni difensive, anche se sostenute dalle prove acquisite, ponendo in dubbio l'attendibilità delle prove di accusa acquisite, di cui pone in discussione la capacità dimostrativa dell'elemento costitutivo del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per genericità.
2. Contrariamente all'assunto posto a fondamento del ricorso, la sentenza impugnata risulta aver considerato anche le diverse circostanze di fatto richiamate dal ricorrente a sostegno della tesi dell'insussistenza del reato, per effetto della dimostrazione della presenza di attenzioni del ricorrente nei confronti della moglie, concludendo per l'irrilevanza dimostrativa degli elementi di prova al riguardo in quanto, a fronte delle plurime conferme di atti aggressivi in danno della parte lesa e di condotte più genericamente volte a manifestare disprezzo per la parte offesa, attestati oltre che dalle dichiarazioni di questa, dalla documentazione sanitaria acquisita, dalle plurime deposizioni rese da terzi entrati in contatto con i coniugi, oltre che dal riconoscimento della realizzazione di singoli atti aggressivi da parte dello stesso interessato, il richiamo a specifiche attenzioni riconosciute alla donna con l'acquisto di beni voluttuari, o la presenza di momenti di serenità nella vita familiare, con la condivisione di attività di svago, richiamati dal ricorrente al fine di escludere la sussistenza del reato contestato, non risultano in grado di smentire la valenza negativa dei diversi atteggiamenti, per la verità neppure negati, e la loro riconducibilità alla fattispecie di cui all'art. 572 cod. pen.. Deve condividersi infatti l'accertamento di sussistenza del reato di maltrattamenti tutte le volte in cui sia dimostrata la sistematicità di condotte violente e sopraffattrici, ancorché queste non realizzino l'unico registro comunicativo con il familiare, ben potendo tali manifestazioni di mancanza di rispetto e di aggressività essere intervallate da condotte prive di tali connotazioni, o dallo svolgimento di attività familiari, anche gratificanti per la parte lesa, senza perdere il loro connotato di disvalore, per la scarsa considerazione e rispetto della parte offesa che è sottesa alla loro sistematicità, di cui costituiscono la dimostrazione (sull'irrilevanza dell'alternanza di momenti non caratterizzati da forme di sopraffazione, la cui presenza è connaturale alla natura prolungata nel tempo della consumazione del reato Sez. 6, Sentenza n. 8396 del 07/06/1996, dep. 12/09/1996, imp. Vitiello, Rv. 205563).
In particolare nella specie, la sentenza pone chiaramente in evidenza la presenza di ripetuti episodi violenti realizzati dal ricorrente in danno della moglie nel corso del tempo in relazione alla cui consumazione, dimostrata dalle prove raccolte, l'acquisto di regali, o la possibilità di momenti di svago può assumere un effetto compensativo, ma non escludente dell'elemento prevaricatore che costituisce il dato caratterizzante la figura delittuosa contestata. Deve per contro rilevarsi la manifesta infondatezza del motivo di ricorso attraverso il quale, ripercorrendo le affermazioni rese da tutti i testi escussi, se ne assume la genericità, o la mancanza di pertinenza delle ricostruzioni offerte rispetto al tema di indagine, di fatto proponendo in questa sede le proprie valutazioni di merito sull'attendibilità e capacità dimostrativa delle prove;
deve ricordarsi che tale ambito valutativo è di pertinenza del giudizio di merito, e può essere rivisitato in questa sede esclusivamente ove sia segnalata la presenza nella sentenza di ricostruzioni contraddittorie, o illogiche sul punto, o che possano dirsi frutto di travisamento della prova, estremi tutti non rappresentati nel ricorso quali vizi della pronuncia impugnata, poiché nell'impugnazione proposta tali vizi sono attribuiti alle prove assunte, di cui si prospetta la non corretta analisi, con deduzione che è volta a sollecitare una nuova determinazione di merito in questa sede di legittimità, in cui invece è preclusa.
La valutazione argomentativa svolta nella pronuncia in esame, per la sua completezza, nella parte in cui da conto anche delle deduzioni difensive e delle prove assunte sul punto, escludendone la rilevanza, e carenza di contraddizioni o di illogicità, poiché risulta aver applicato la disposizione incriminatrice sulla base dei consolidati approdi ermeneutici in materia, si sottrae alle censure espresse nel ricorso.
3. All'accertamento di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2014