Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/10/2025, n. 33872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33872 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33872/2025 Roma, li, 15/10/2025
Composta da
EA TA
EUGENIA SERRAO
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
NZ EL
- Presidente -
- Relatore -
Sent. n. sez. 894/2025 UP 08/10/2025 R.G.N. 17393/2025
AR BR
NN ES
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: ER TO CO nato a [...] il [...]
inoltre:
NO NA IS (parte civile, di cui è pervenuta rinuncia)
avverso la sentenza del 11/12/2024 della Corte d'appello di Bari
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Pezzella;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza non partecipata ex art. 611 c.p.p., non essendo pervenuta richiesta di trattazione orale, del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gen. Marilia Di Nardo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Lette le conclusioni scritte dell'Avv. Eugenio Cavalcanti del 26/09/2025 nell'interesse di ER TO CO, il quale, prodotti atto di remissione della querela da parte di NO NA IS, verbale di accettazione della remissione da parte dell'imputato e dichiarazione di rinuncia alla costituzione di parte civile a firma dell'Avv. Carmelo Piccolo nell'interesse di OR NA IS, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta causa di estinzione del reato, essendo venuta meno la condizione di procedibilità, con revoca delle statuizioni civili.
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EA TA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0aa7e85 Firmato Da: NZ EL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Bari, pronunciando sul gravame nel merito proposto dall'odierno ricorrente TO CO ER, con la sentenza in epigrafe, ridotta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, il 6 luglio 2022, all'esito di giudizio ordinario, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche ed unificati quoad poenam i reati sotto il vincolo della continuazione aveva condannato l'imputato alla pena di mesi nove di reclusione, con pena sospesa e non menzione, e condanna al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile NO NA IS liquidati definitivamente in euro 6000, oltre spese, in quanto riconosciutolo colpevole: 1) in ordine al reato ex art 590 cod. pen., in quanto, per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia lungo la SS16, in direzione Brindisi, all'altezza del km 824, alla guida del veicolo Peugeot modello Ranch, targato DL259XE, di proprietà della Società "New Edil Group s.r.l." effettuava un sorpasso a destra della carreggiata di marcia ed investiva l'auto vettura Opel Agila, targata BZ427ML, di proprietà di NO TT e condotta da NO NA IS., cagionandole lesioni personali, consistite in "lombalgia con cervicalgia post traumatica" con prognosi di giorni sette, giusta relazione di Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Putignano n. 2018 - 000465.
In Mola di Bari, il 7.1.2018
2) in ordine al reato di cui all' art 189 commi 1 e 7 cod. strada in quanto, quale conducente del veicolo Peugeot modello Ranch, targato DL259XE, di proprietà della Società "New Edil Group s.r.l." provocava un incidente stradale, segnatamente effettuava un sorpasso a destra della carreggiata di marcia ed investiva l'autovettura Qpel Agila, targata BZ427ML, di proprietà di NO TT e condotta da NO NA IS, cagionandole lesioni personali, consistite in "lombalgia, con cervicalgia post traumatica" con prognosi di giorni sette, giusta relazione di Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria degli Angeli di Putignano n.2018 - 000465, omettendo di prestare assistenza.
In Mola di Bari, il 7.1.2018.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: EA TA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0baa7e85
Firmato Da: NZ EL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
Con il primo motivo deduce motivazione mancante o illogica o contraddittoria rispetto agli atti del processo nonché travisamento della prova nella ricostruzione della dinamica del sinistro stradale. In particolare, il ricorrente lamenta che i giudici di merito, senza aver mai modificato il capo di imputazione, sono pervenuti ad un'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per una dinamica diversa dell'incidente rispetto a quella di cui al capo di imputazione. In quest'ultimo, infatti, si parla di una collisione, ovvero di un contatto materiale e di un urto, che aveva interessato i due veicoli, mentre la parte lesa ha narrato che tale contatto non ci sarebbe stato, in quanto l'autovettura dell'imputato le si era parata davanti e lei, onde evitare l'impatto, aveva sterzato a sinistra urtando contro lo spartitraffico. Il ricorrente si sofferma, in particolar modo, su quella che assume essere una interpretazione illegittima da parte della Corte d'appello del verbo "spostare", utilizzato da NO NAlisa da subito nelle dichiarazioni rilasciate ai carabinieri parentesi ("improvvisamente una macchina alla mia destra (...) nell'effettuare tale manovra, lo stesso mi ha spostato obbligandomi a collidere sul new jersey ..."). Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, cumulativamente, violazione di legge sostanziale e processuale e vizio motivazionale con riguardo alla mancata riqualificazione del reato di cui al capo 2) ai sensi del comma 5 dell'articolo 189 cod. strada e in punto di dosimetria della pena e della sanzione amministrativa accessoria. Per il ricorrente: "...un altro profilo giuridico non preso in considerazione dalla Corte è quello attinente alla circostanza normativa che l'imputato non poteva e non doveva essere condannato per l'ipotesi aggravata di cui al comma 7 dell'art. 189 C.d.S., in quanto detta specifica condotta difettava dell'accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Da quale circostanza oggettiva sarebbe emerso che il ER avesse avuto consapevolezza di quei particolari e tipizzanti effetti lesivi in conseguenza dell'occorso sinistro stradale? Il giudice, nel formulare il trattamento sanzionatorio e applicando i criteri previsti dall'art. 133 c.p., poteva comminare una pena più contenuta, alla luce della personalità positiva del ER, divenuto marito e padre ci si riserva di produrre comprovante documentazione), del suo impegno lavorativo (ci si riserva di produrre comprovante documentazione), dello stato di incensuratezza, di quanto indiscutibilmente la condotta di guida della parte lesa abbia concausato alla determinazione dell'evento finale" (così testualmente, ed integralmente, pag. 15 del ricorso). Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO
Emesso Da: TRUSTPRO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EA TA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0baa7e85
Firmato Da: NZ EL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
3. In data 12/09/2025 il PG ha reso le proprie conclusioni ex art. 611 per l'udienza a trattazione scritta, non essendo pervenuta richiesta di trattazione orale, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. In data 26/09/2025 è pervenuta comunicazione a firma dell'Avv. Carmelo Piccolo, difensore e procuratore speciale di NO NA IS, che ha dichiarato di revocare la costituzione di parte civile della propria rappresentata nei confronti di RO TO CO. Nella medesima data del 26/09/2025 è pervenuta altresì comunicazione dell'Avv. Eugenio Cavalcanti, difensore di ER TO CO con allegato verbale di remissione di querela a firma di NO NA IS dinanzi ai CC della Stazione di Conversano del 18/09/2025 nonché verbale di accettazione della rimessa querela a firma di RM TO CO del 22/09/2025 dinanzi ai CC di Bari San Nicola. Il difensore del ricorrente chiede, pertanto, annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per essere venuta meno la condizione di procedibilità, con revoca di tutte le statuizioni civili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va dichiarata l'estinzione del reato di lesioni personali colpose (art. 590 cod. pen.) di cui al capo 1) - di cui al primo motivo di ricorso - essendo state acquisite agli atti, come meglio specificato in premessa, una valida e rituale remissione di querela e la successiva accettazione della stessa, non emergendo, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. La sentenza impugnata va dunque, annullata senza rinvio sul punto perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Consegue l'eliminazione delle statuizioni civili, in ragione dell'intervenuta revoca della costituzione di parte civile, di cui pure si è dato atto in premessa, e in ogni caso, perché, come chiarito da questa Corte di legittimità in più occasioni la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, che determina l'estinzione del reato per tale causa, anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301-01; conf. Sez. 4, n. 29304 del 22/05/2018, Zaraboldi, non mass.; Sez. 2, n. 37688 del 8/7/2014, Gustinetti, Rv. 259989; Sez. 2, n. 18680 del 28/4/2010, Lo Conte, Rv. 247088). Le spese processuali vanno poste ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. a carico dell'imputato-querelato, in difetto di diversa pattuizione, avendo la parte
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO
QUALIFIED CA 1 Seriale: Bab286847cf35698- Firmato Da: EA TA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0baa7e85
Firmato Da: NZ EL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
remittente fatto esplicito riferimento nel verbale dinanzi ai CC di Conversano alla previsione di legge.
2. L'intervenuta remissione di querela non è, invece, produttiva di effetti per il reato di omissione di soccorso ex art. 189 cod. strada di cui al capo 2) dell'imputazione, che è procedibile d'ufficio, trattandosi di norma posta a tutela di un interesse pubblico qual è quello alla sicurezza pubblica, espressione peraltro di doveri di solidarietà tra cittadini. Diversamente che dal primo motivo di ricorso, assorbito dall'intervenuta estinzione del reato per la remissione di querela, va, dunque, scrutinato da questa Corte di legittimità il secondo motivo di ricorso. E si tratta di un motivo che, come si evince dalla sua trascrizione integrale in premessa è ictu oculi inammissibile in quanto assolutamente generico ed aspecifico e privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.
2.1. Sul punto va rilevato che, come ancora ribadito recentemente (cfr. Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870-01), in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., il motivo che, come si fa nel presente ricorso per tutti i profili di doglianza, denunci l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata. La denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo Rv. 280027 (pag. 30) hanno recentemente chiarito che: «Deve ritenersi che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: EA TA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0baa7e85
Firmato Da: NZ EL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione». non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione (cfr. anche Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, Rugiano, Rv. 264535; conf. Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528, Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037; così anche così Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518, nella cui motivazione, la Corte ha precisato che, al fine della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di ricorso, può essere considerato strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606 cod. proc. pen. il "Protocollo d'intesa tra Corte di cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015). Peraltro, già in precedenza (Sez. 2, n. 31811 dell'8/5/2012, Sardo ed altro, Rv. 254328 che richiama i precedenti costituiti da Sez. 6, n. 32227 del 16/7/2007, T. e sez. 6, n. 800 del 6/12/2011 dep. 2012, Bidognetti ed altri) secondo cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso che prospetti vizi di legittimità del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o
alternativa.
Sempre Sez. Unite Filardo pag. 32 della motivazione concludono, perciò, che: <<difetta della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen. il motivo che deduca promiscuamente i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, commi, lett. e), stesso codice (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, P.G. in proc. Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518). Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), se letto in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata..>> Ciò, nel caso che ci occupa, non è avvenuto.
2.2. Peraltro, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada, con motivazione logica e congrua, oltre che corretta in punto di diritto e che, pertanto, si sottrae a qualunque censura di legittimità - la Corte pugliese ha evidenziato che, quanto al mancato soccorso della persona offesa - pacifica la circostanza che dopo i fatti l'imputato si diede alla fuga, come già
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: EA TA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0aa7e85 Firmato Da: NZ EL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
ricordato dal giudice di primo grado a pag. 19 della propria pronuncia- non è logicamente possibile che ER non si fosse avveduto della perdita di controllo del veicolo da parte della NO, atteso che, anche nella dinamica meglio chiarita dalla persona offesa, pur in assenza di contatto, la perdita del controllo da parte sua, non appena superata dal furgoncino, con uscita di strada così significativa, non poteva sfuggire a chi, un istante prima, avesse tagliato la strada alla stessa. Inoltre, l'uscita di strada con doppio contatto, dapprima contro il new jersey e poi contro il guard rail, era tale da giustificare nella mente di una persona di intelligenza media che ne potessero derivare significativi effetti lesivi sulla persona offesa, da ciò confermandosi l'ipotesi aggravata. Come più volte ricordato da questa Corte di legittimità (vedasi tra le altre Sez.4, n.9128/2012), il codice della strada all'art. 189 descrive in maniera dettagliata il comportamento che l'utente della strada deve tenere in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, stabilendo un "crescendo" di obblighi in relazione alla maggiore delicatezza delle situazioni che si possono presentare. Così è previsto l'obbligo di fermarsi in ogni caso, cui si aggiunge, allorché vi siano persone ferite, quello di prestare loro assistenza. Quanto all'obbligo di prestare assistenza (art. 189, comma 7, cod. strada), è pacifico che l'elemento soggettivo di tale reato ben può essere integrato dal semplice dolo eventuale, cioè dalla consapevolezza del verificarsi di un incidente, riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l'esistenza di un effettivo danno alle persone. E ancora di recente, questa Corte di legittimità, ribadito che l'elemento soggettivo del reato di mancata prestazione dell'assistenza occorrente in caso di incidente (art. 189, comma 7, cod. strada), può essere integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile in capo all'agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, o anche solo la possibilità, che dall'incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all'obbligo di prestare assistenza ai feriti (Sez. 4, n. 33772 del 15/6/2017, Dentice, Rv. 271046 nella cui motivazione, la Corte ha osservato che il dolo eventuale, pur configurandosi normalmente in relazione all'elemento volitivo, può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio). La sussistenza o meno di un effettivo bisogno di aiuto da parte della persona infortunata non è elemento costitutivo del reato che è integrato dal
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: EA TA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0baa7e85 Firmato Da: NZ EL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
semplice fatto che in caso d'incidente stradale con danni alle persone non si ottemperi all'obbligo di prestare assistenza. E costituisce ius receptum che tale condotta, va tenuta a prescindere dall'intervento di terzi, poiché si tratta di un dovere che grava su chi si trova coinvolto nell'incidente medesimo (cfr. ex multis questa Sez. 4, n. 8626 del 7/2/2008, Rv. 238973).
2.3. Detto della genericità delle doglianze sul punto, va evidenziato, per completezza che anche la motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto di ritenere congrua la pena irrogata al ER dal primo giudice, peraltro osservandosi che allo stesso sono state anche riconosciute le attenuanti generiche, nonostante avesse sporto egli stesso denuncia-querela ritenendosi sostanzialmente calunniato per l'incidente procurato.
3. Ai sensi dell'art. 620 lett. 1) cod. proc. pen. ritiene la Corte che, annullata senza rinvio la sentenza impugnata quanto al reato di cui al capo 1) dell'imputazione perché l'azione penale non poteva essere proseguita a seguito dell'intervenuta remissione di querela, la pena per il residuo reato di cui al capo 2) possa essere già rideterminata in questa sede sulla base delle statuizioni dei giudici di merito. Ed invero, quanto alla pena, come si evince dalla sentenza di primo grado (pag. 21) il reato più grave era stato ritenuto proprio quello di cui agli artt. 189 commi 6 e 7 cod. strada (la pena era stata così determinata: pena base anni uno di reclusione ridotta per le generiche a mesi otto di reclusione aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo 1) a mesi nove di reclusione. Va dunque eliminato l'aumento di un mese per la continuazione con il reato di cui al capo 1). Anche per la sanzione amministrativa accessoria, riformata in senso più mite per l'imputato in secondo grado, i giudici del gravame del merito avevano chiaramente differenziato il quantum di sospensione in relazione a ciascuno dei reati. Ed invero, come si legge a pag. 12 della sentenza impugnata, la sanzione amministrativa accessoria in questione era stata ridotta a mesi nove e giorni 15 ("mesi 9 per art. 189 comma 7 cod. strada e giorni 15 per art. 222 cod. strada"). Va dunque eliminato l'aumento di giorni 15 di sospensione della patente ex art. 222 cod. strada.
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EA TA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0baa7e85 Firmato Da: NZ EL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
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La pena va dunque rideterminata in mesi otto di reclusione, con la già concessa sospensione condizionale e non menzione della stessa, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in mesi nove.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al reato di lesioni colpose perché lo stesso è estinto per intervenuta remissione di querela. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Letto l'art.620 lett. 1) c.p.p. ridetermina la pena in mesi otto di reclusione, confermando i doppi benefici già concessi, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in mesi nove.
Revoca le statuizioni civili. Pone le spese processuali a carico dell'imputato. Così deciso il 08/10/2025
Il Consigliere estensore Vincenzo Pezzella
Il Presidente Andrea Montagni
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: EA TA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0baa7e85 Firmato Da: NZ EL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253