Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 17 agosto 2013 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 17 dicembre 2025 |
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- 1. Violenza di genere e femminicidioAntonella Merli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Il contributo è ora pubblicato nel n. 1/2015 della nostra Rivista trimestrale. Clicca qui per accedervi. Abstract. La c.d. legge sul femminicidio (d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con mod., dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119) ha introdotto nel settore del diritto penale sostanziale e processuale una serie di misure, preventive e repressive, per combattere la violenza contro le donne per motivi di genere. Nella prima parte di inquadramento generale del fenomeno vengono analizzati i profili giuridici, criminologici e antropologici che sorreggono le nozioni di violenza di genere e di femminicidio. La c. d. violenza di genere racchiude al suo interno una serie di fatti di reato di diverso …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/04/2023, n. 9479Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24533/2021 R.G. proposto da: IN TU, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NICOLA STIAFFINI e GLADYS CASTELLANO; -ricorrente- contro ELROND NPL 2017 S.R.L. e per essa VE RE MANAGEMENT S.P.A.; ED EL S.C. e per essa VE RE MANAGEMENT S.P.A.; -intimati- avverso la sentenza n. 1184/2021 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, depositata il 23/07/2021. Civile Sent. Sez. U Num. 9479 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: VINCENTI ENZO Data pubblicazione: 06/04/2023 2 di 42 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2023 dal Consigliere …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Capo I : Prevenzione e contrasto della violenza di genere
- Articolo 1Art. 1. Norme in materia di maltrattamenti,
violenza sessuale e atti persecutori (( 1. All' articolo 61 del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
"11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumita' individuale, contro la liberta' personale nonche' nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza".
1-bis. Il secondo comma dell'articolo 572 del codice penale e' abrogato.
1-ter. All' articolo 609-ter, primo comma, del codice penale , il numero 5) e' sostituito dal seguente:
"5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore" )) 2. All' articolo 609-ter, primo comma, del codice penale , dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti:
"5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona e' o e' stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.".
(( 2-bis. All' articolo 609-decies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: "per il delitto previsto dall'articolo 609-quater" sono inserite le seguenti: "o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore";
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonche' 330 e 333 del codice civile ".
2-ter. All' articolo 612, primo comma, del codice penale , le parole: "fino a euro 51" sono sostituite dalle seguenti: "fino a euro 1.032" )) 3. All' articolo 612-bis del codice penale , sono apportate le seguenti modificazioni:
((a) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici")) ;
((b) al quarto comma, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "La remissione della querela puo' essere soltanto processuale. La querela e' comunque irrevocabile se il fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma")) .
4. All' articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 , le parole: "valuta l'eventuale adozione di provvedimenti" sono sostituite dalle seguenti: "adotta i provvedimenti".
(( 4-bis. All' articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 , le parole: "di atti persecutori, di cui all' articolo 612-bis del codice penale , introdotto dall'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies o 612-bis del codice penale , introdotto dall'articolo 7" )) - Articolo 2Art. 2.
Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti i procedimenti penali per i delitti ((contro la persona))
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
((0a) all'articolo 101, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al momento dell'acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facolta'. La persona offesa e' altresi' informata della possibilita' dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni";
0b) all'articolo 266, comma 1, dopo la lettera f-ter) e' aggiunta la seguente:
"f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale")) ;
a) all'articolo 282-bis, comma 6, dopo la parola "571," ((sono inserite le seguenti: "582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate,",)) le parole "e 609-octies" sono sostituite dalle seguenti: " ((,)) 609-octies e 612, secondo comma ((,)) " ((e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche con le modalita' di controllo previste all'articolo 275-bis")) ;
((a-bis) all'articolo 282-quater, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne da' comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2)) ;
b) all'articolo 299:
1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis ((, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e)) al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa ((...)) .";
2) al comma 3, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli ((282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilita', presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede)) ."
3) al comma 4-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli ((282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilita', presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio)) .".
((b-bis) all'articolo 350, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e nei casi di cui all'articolo 384-bis";
b-ter) all'articolo 351, comma 1-ter, dopo le parole: "previsti dagli articoli" e' inserita la seguente: "572," e le parole: "e 609-undecies" sono sostituite dalle seguenti: ", 609-undecies e 612-bis")) ;
c) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera l-bis) e' aggiunta la seguente: "l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall' articolo 572 e dall' articolo 612-bis del codice penale ;";
d) dopo l'articolo 384, e' inserito il seguente: "Art. 384-bis (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) - 1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facolta' di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, ((scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica,)) l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi e' colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrita' fisica ((o psichica)) della persona offesa. ((La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni)) .
2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. ((Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si da' atto nel verbale delle operazioni di allontanamento)) .";
e) all'articolo 398, comma 5-bis, dopo le parole (("dagli articoli" e' inserita la seguente)) : "572,";
((f) all'articolo 406, comma 2-ter, dopo le parole: "di cui agli articoli" e' inserita la seguente: "572," e le parole: "e 590, terzo comma," sono sostituite dalle seguenti: ", 590, terzo comma, e 612-bis")) ;
g) all'articolo 408, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. ((Per i delitti commessi con violenza alla persona)) , l'avviso della richiesta di archiviazione e' in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 e' elevato a venti giorni.";
((h) all'articolo 415-bis, comma 1, dopo le parole: "e al difensore" sono inserite le seguenti: "nonche', quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa")) ;
((h-bis) all'articolo 449, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Quando una persona e' stata allontanata d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-bis, la polizia giudiziaria puo' provvedere, su disposizione del pubblico ministero, alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la contestuale convalida dell'arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l'udienza di convalida indicata dal pubblico ministero")) ;
i) all'articolo 498:
1) al comma 4-ter, dopo le parole "agli articoli" ((e' inserita la seguente)) : "572,";
2) dopo il comma 4-ter e' aggiunto il seguente: "4-quater.
Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona offesa e' maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga condotto anche tenendo conto della particolare vulnerabilita' della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, l'adozione di modalita' protette.".
2. Dopo l'articolo 132-bis, comma 1, lettera a), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , e' inserita la seguente: "a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale ;".
3. Al comma 4-ter dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , dopo le parole "La persona offesa dai reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: (("572, 583-bis," e le parole: "e 609-octies" sono sostituite dalle seguenti: ", 609-octies e 612-bis")) . Ai relativi oneri pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013 e 400.000 euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 400.000 euro per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all' articolo 15, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 . Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), entra in vigore dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
((4-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni, dopo le parole: "alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente")) .