Sentenza 14 luglio 2004
Massime • 1
In tema di patrocinio dei non abbienti, deve ritenersi ammissibile la costituzione di parte civile dell'amministrazione del fallimento con patrocinio a spese dello Stato, atteso che sebbene l'estensione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato contenuta nel Titolo V del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 sia effettuata con riferimento al Titolo IV che si riferisce al processo civile, amministrativo, contabile e tributario, ai sensi dell'art. 120 la parte rimasta soccombente in tali tipologie di giudizi può giovarsi dell'ammissione al gratuito patrocinio per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale, il che dimostra la legittimazione a tale ammissione in via generale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/2004, n. 41248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41248 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 14/07/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - N. 3354
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 45480/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- TI ON, nata ad [...] il [...], nella qualità di curatore del fallimento "Adeline Ross s.r.l.";
avverso l'ordinanza emessa il 3 ottobre 2003 dal Tribunale di Padova;
- Sentita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Marchese;
- Lette le conclusioni del Pubblico Ministero che ha chiesto il rigetto del ricorso;
- Considerato in:
FATTO
Con ordinanza del 3 ottobre 2003, il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, ha rigettato il reclamo di ON IA, curatore del fallimento "Adeline Ross s.r.l.", avverso il provvedimento del 23 giugno 2003, con il quale lo stesso Tribunale aveva rigettato la richiesta della reclamante, già costituita parte civile nel procedimento a carico di CO RO ed altri, diretta ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Avverso tale decisione, la IA ha proposto il ricorso per Cassazione che viene ora alla cognizione di questa Corte. - Osserva in:
DIRITTO
Con i motivi di impugnazione, ulteriormente illustrati anche con memoria esplicativa, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 144 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
La censura è fondata.
Non v'è dubbio, invero, che, per regola generale, è inibita alle soggettività diverse dalle parsone fisiche la possibilità di accedere, nel processo penale, al patrocinio a spese dello Stato. Tuttavia, l'art. 144 del citato D.P.R. n. 115 del 2002 pone una evidente eccezione a tale regola stabilendo che "Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio." È vero che tale disposizione è contenuta nel Titolo 5^ del D.P.R. che prevede la "Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista nel Titolo 4^" e che quest'ultimo titolo, a sua volta, si riferisce alle "Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario", senza menzione alcuna del processo penale. Ciò nonostante, deve ritenersi che, anche nel processo penale, il fallimento possa costituirsi parte civile con patrocinio a spese dello Stato sia perché l'esclusione sarebbe del tutto inspiegabile ed ingiustificata, sia perché, con la costituzione di parte civile nel processo penale, il fallimento esercita comunque un'azione civile, sia infine perché, proprio nel Titolo 4^, cui fa riferimento il citato art. 144, è compresa la disposizione di cui all'art. 120, la quale prevede che "La parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale." Il che dimostra che, perfino in caso di soccombenza nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, il soggetti ammessi (e quindi anche il fallimento per il richiamo fatto dall'art. 144 al Titolo 4^) possono comunque esercitare l'azione risarcitoria nel processo penale con patrocinio a spese dello Stato.
Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Padova.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di Padova.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2004