Articolo 522 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
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Versione
6 maggio 1952
Art. 522.
(Navi adibite ai servizi pubblici lagunari di Venezia)


Le navi adibite ai servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia sono iscritte nei registri tenuti dagli uffici marittimi. L'autorita' marittima comunica all'ispettorato di porto il nome e le caratteristiche delle navi iscritte.
Alle visite e ispezioni per l'accertamento e il controllo delle condizioni e delle dotazioni di cui alla lettera d) del secondo comma e al terzo comma dell'articolo 164 del codice provvede il capo del compartimento marittimo o un suo delegato, insieme con un rappresentante dell'ispettorato compartimentale o dell'ispettorato di porto.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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