Sentenza 27 aprile 2009
Massime • 1
I risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni disposte per la ricerca di latitanti possono essere utilizzati anche in procedimenti diversi e per essi non operano i divieti di utilizzazione di cui all'art. 271 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2009, n. 39285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39285 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI PA - Presidente - del 27/04/2009
Dott. CARMENINI S. L. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO ON - Consigliere - N. 1827
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 30274/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GI IN n. il 15/01/1954;
2) ME PA n. il 03/04/1931;
3) ZZ AT n. il 19/04/1945;
4) AL IU n. il 07/11/1955;
5) AL ON TO n. il 14/10/1958;
6) AL PP n. il 25/03/1948;
7) AB IC n. il 16/08/1957;
8) AB AC n. il 19/04/1956;
9) BR IN n. il 21/12/1963;
10) GI IU n. il 08/01/1961;
11) AN ON n. il 08/02/1937;
12) NI IO n. il 25/04/1962;
13) TE IC n. il 16/09/1963;
14) UM IO n. il 01/01/1953;
15) RA NC n. il 25/02/1969;
avverso la sentenza della Corte di AppeLL di EG LA in data 30 luglio 2007;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere Dott. CARMENINI Secondo Libero;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito, il quale ha concluso, chiedendo il rigetto dei ricorsi di ER IN, DU PA, ZU AT, MA IU, AL ON, RÒ IC, RÒ AC, IO IN, ER IU, SM IO, UM IO e RA NC;
la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di MA PP e TA IC;
l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato nei confronti di IZ ON, con rideterminazione della pena in anni 3 di reclusione e rigetto nel resto;
uditi i difensori presenti, i quali hanno concluso come segue:
l'avv. Russo Fortunato per ER IU si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento;
l'avv. De Paola Amelia per IO IN chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso;
l'avv. Delfino ON per RÒ IC e RÒ AC chiede l'annullamento del provvedimento impugnato;
l'avv. Priolo Michele per SM IO e UM IO chiede l'annullamento della sentenza impugnata;
l'avv. Abate Umberto, con l'avv. Gatto Lorenzo per IZ ON si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento;
l'avv. Borzone Renato per DU PA chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso;
l'avv. Putortì IU per DU PA e, con l'avv. Gatto Lorenzo, per RA NC di EG LA chiede l'annullamento del provvedimento impugnato;
l'avv. Politi Corrado per TA IC insiste nei motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento;
l'avv. Manna MarceLL per AL ON TO chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso;
l'avv. MA Carmelo per ER IN si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento;
l'avv. Managò ON per SM IO chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso;
l'avv. Azzarà Francesco per MA IU e MA PP chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso proposti;
l'avv. D'Ascola NC Nico per MA PP chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso;
l'avv. Megale Fiorella per MA IU insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
l'avv. Aricò IO per UM IO chiede l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e in subordine con rinvio;
l'avv. Chizzoniti Aurelio per RÒ IC e ER IN insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
l'avv. Girardi Mario, con l'avv. Valentino IU, per ZU AT insiste perché la Corte annulli senza rinvio il provvedimento impugnato;
alle ore 11,30 è pervenuta memoria dell'avv. Lupis IU nell'interesse di AL ON b..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento trae origine da complesse indagini che hanno portato all'incriminazione di numerose persone per vari reati, anche associativi.
Per ben comprendere la portata dei fatti criminosi e dei rispettivi imputati, dei quali ci si deve occupare, è opportuno riportare nelle sue linee essenziali le deliberazioni della sentenza di primo grado, le modifiche apportate dalla sentenza di secondo grado e i capi d'imputazione; passare poi all'esame delle questioni più dibattute e dei motivi di ricorso, a cominciare da quelli comuni a più ricorrenti.
LE DELIBERAZIONI DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO:
Il Tribunale di EG LA, in data 13 febbraio 2001, per la parte che riguarda gli odierni ricorrenti, così decideva:
Dichiarava GI NO colpevole dei reati ascrittigli ai capi A (escluse le aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6), F, H, P, Q ed A7, esclusa per tutti i predetti reati l'aggravante di cui alla L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7, comma 1 e, riconosciuto tra i predetti reati il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato di cui al capo H, lo condannava alla pena di anni undici di reclusione e L. diciotto milioni di multa. Dichiarava altresì il ER colpevole dei reati ascrittigli ai capi M ed N e riconosciuta la continuazione tra questi e più grave il reato di cui al capo M, condannava l'imputato alla pena di anni dieci di reclusione e L. 50 milioni di multa. Dichiarava infine il ER colpevole dei reati ascrittigli ai capi I ed L, reputati gli stessi avvinti dal vincolo della continuazione e più grave il reato di cui al capo I), e condannava l'imputato alla pena di anni tre e mesi nove di reclusione e L.
1.500.000 di multa. Assolveva invece il ER dal reato di cui al capo O per non aver commesso il fatto e dal reato di cui al capo A5 perché il fatto non sussiste.
Dichiarava ME PA colpevole del reato ascrittogli al capo A (escluse le aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6) e lo condannava alla pena di anni otto di reclusione.
Dichiarava ZZ AT colpevole del reato ascrittogli al capo A (escluse le aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6) e lo condannava alla pena di anni sette di reclusione. Assolveva invece il ZU dal reato di cui al capo O, per non aver commesso il fatto.
Dichiarava AL EP colpevole dei reati ascrittigli ai capi A (escluse le aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6), P, O, U, V, A7, escluse la recidiva e, in relazione ai reati diversi da queLL sub A, l'aggravante di cui alla L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7, comma 1 e, riconosciuta la continuazione fra gli stessi,
ritenuto più grave il reato di cui al capo U, lo condannava alla pena di anni quindici di reclusione e L. 6 milioni di multa. Assolveva invece il MA dal reato di cui al capo T perché il fatto non sussiste.
Dichiarava AL ON TO colpevole dei reati ascrittigli ai capi A (escluse le aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6) e G, esclusa in relazione a tale ultimo reato l'aggravante di cui alla L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7, comma 1, e riconosciuto il vincolo della continuazione fra gli stessi, ritenuto più grave il capo G, lo condannava alla pena di anni otto di reclusione e L. sei milioni di multa.
Dichiarava AL PO colpevole del reato ascrittogli al capo A, escluse le aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6, nonché la recidiva, e lo condannava alla pena di anni sette di reclusione.
Dichiarava AB CO colpevole dei reati ascrittigli ai capi A (escluse le aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6), G e P, ed esclusa per tali ultimi reati l'aggravante di cui alla L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7, comma 1, riconosciuto il vincolo della continuazione fra gli stessi, ritenuto più grave il reato di cui al capo P, lo condannava alla pena di anni otto di reclusione e di otto milioni di multa. Assolveva invece il RÒ dal reato di cui al capo T perché il fatto non sussiste.
Dichiarava AB OM colpevole dei reati ascrittigli ai capi A (escluse le aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6) e G, quindi esclusa quanto a tale ultimo reato l'aggravante di cui alla L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7, comma 1, riconosciuto il vincolo della continuazione fra gli stessi e ritenuto più grave il reato sub G), lo condannava alla pena di anni sei di reclusione e L. seimilionicinquecentomila di multa.
Dichiarava BR NO colpevole del reato ascrittogli al capo A (escluse le aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6) e lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione. Dichiarava GI EP colpevole del reato ascrittogli al capo A (escluse le aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6) e lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione. Dichiarava AN TO colpevole dei reati ascrittigli ai capi A (escluse le aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6) ed A1, e esclusa in relazione a tale ultimo reato l'aggravante di cui alla L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7, comma 1, riconosciuto il vincolo della continuazione fra gli stessi, ritenuto più grave il capo A, lo condannava alla pena di anni sei di reclusione. Dichiarava NI VA colpevole del reati a lui ascritti ai capi B (escluse le aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6) ed S, quindi esclusa l'aggravante di cui alla L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7, comma 1, concessa l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 dichiarata equivalente alla contestata aggravante ed alla recidiva, riconosciuto altresì il vincolo della continuazione tra i detti reati, nonché tra questi ed il reato di cui all'art. 416 bis c.p., per il quale il SM è stato condannato con sentenza irrevocabile emessa nel procedimento n 665/90 RGNR a carico di TI IN + 38 dalla Corte di Assise di EG LA il 14.11.1992 e confermata dalla Corte di Assise di AppeLL di EG LA in data 8.6.94, lo condannava alla pena di anni quattordici di reclusione e L. dodici milioni di multa, così complessivamente rideterminata.
Dichiarava TE CO colpevole del reato ascrittogli al capo I e ritenuta la continuazione con il reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 23, lo condannava alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e L.
1.200.000 di multa.
Dichiarava UM VA colpevole del reato lui ascritto al capo C (escluse le aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6) e lo condannava alla pena di anni otto di reclusione.
Dichiarava RA CE colpevole del reato ascrittogli al capo M e lo condannava alla pena di anni sei di reclusione e L. quindici milioni di multa.
Adottava, inoltre, provvedimenti accessori, compresi quelli relativi a confisca di beni e disposizioni in favore delle parti civili. LE DELIBERAZIONI DELLA CORTE DI APPELLO:
Su gravame del Pubblico Ministero e degli imputati la Corte di AppeLL di EG LA, con sentenza del 30 luglio 2007, ha così disposto, in parziale riforma della sentenza di primo grado:
GI NO, conferma l'affermazione di penale responsabilità in relazione ai fatti di cui capi P, previa sua riqualificazione nel delitto di cui agli art. 110 c.p., art. 610 c.p., comma 2 e L. n. 203 del 1991, art. 7, comma 1, nonché in relazione ai fatti di cui ai capi A, A7, F ed H, ritenuti i fatti di cui ai capi F ed H pure aggravati L. n. 203 del 1991, ex art. 7, comma 1 ed applicabile la previsione di cui all'art. 63 c.p., comma 4; quindi, ritenuta la continuazione tra i predetti delitti e queLL già giudicato con sentenza 23.6.2000 della Corte d'Assise d'AppeLL di EG LA (irrevocabile il 13.6.2001) e più grave il delitto di cui al capo H, ridetermina la pena inflitta all'imputato in anni dodici mesi sei di reclusione ed Euro 5.422,80 di multa, in essa pure compresa la pena inflitta con la citata sentenza 23.6.2000. Esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2 contestata al capo N e, fatta applicazione del disposto dell'art. 63 c.p., comma 4, ridetermina la pena inflitta per i reati di cui ai capi M ed N in anni sette di reclusione ed Euro 19.108,90 di multa.
Dichiara inammissibile l'appeLL del P.M. in relazione ai capi A7 e Q;
dichiara n.d.p. nei confronti dell'imputato in relazione al fatto contestatogli al capo Q, nonché per i delitti di detenzione in concorso di armi e munizioni da guerra e comuni contestato al capo I, perché estinti per intervenuta prescrizione. Assolve l'imputato dai delitti di porto in concorso d'armi e munizioni anche da guerra contestati al capo I per non aver commesso il fatto, dai delitti di detenzione e porto in concorso di armi clandestine pure contestati al capo I nonché dal delitto di cui al capo L perché i fatti non sussistono.
ME PA, conferma la sentenza di primo grado.
ZZ AT, conferma la sentenza di primo grado. AL EP, conferma l'affermazione di penale responsabilità in relazione ai fatti di cui capi O e P, previa loro riqualificazione nei delitti di cui agli art. 110 c.p., art. 610 c.p., comma 2 e L. n.203 del 1991, art. 7, comma 1, nonché in relazione ai fatti di cui ai capi A, A7 ed U, ritenuto detto ultimo fatto pure aggravato L. n.203 del 1991, ex art. 7, comma 1 ed applicabile la previsione di cui all'art. 63 c.p., comma 4; quindi, ritenuta la continuazione tra i predetti delitti e queLL già giudicato con sentenza 23.6.2000 della Corte d'Assise d'AppeLL di EG LA (irr. il 13.6.2001) e più grave il delitto di cui al capo U, ridetermina la pena inflitta all'imputato in anni quattordici di reclusione ed Euro 3.098,74 di multa, in essa pure compresa la pena inflitta con la citata sentenza 23.6.2000. Dichiara inammissibile l'appeLL del P.M. in relazione al capo A7. Dichiara n.d.p. nei confronti dell'imputato in relazione al fatto contestatogli al capo V, previa sua riqualificazione nel reato p. e p. dagli art. 110 c.p., art. 393 c.p. e L. n. 203 del 1991, art.7, comma 1, perché estinto per intervenuta prescrizione.
AL ON TO. ritenuto il reato di cui al capo G pure aggravato L. n. 203 del 1991, ex art. 7, comma 1 e previa applicazione del disposto dell'art. 63 c.p., comma 4, conferma la pena inflitta con la sentenza di primo grado;
AL PO, conferma la sentenza di primo grado. AB CO, riqualificato il reato contestato al capo P nel delitto di cui agli art. 110 c.p., art. 610 c.p., comma 2 e L. n. 203 del 1991, art. 7, comma 1, ritenuto il reato di cui al capo G pure aggravato L. n. 203 del 1991, ex art. 7, comma 1 ed applicabile il disposto dell'art. 63 c.p., comma 4, ritenuto più grave tale ultimo delitto ai fini di cui all'art. 81 cpv. c.p., riduce la pena inflitta all'imputato ad anni sette di reclusione ed Euro 3.500,00 di multa. AB OM, ritenuto il reato di cui al capo G pure aggravato L. n. 203 del 1991, ex art. 7, comma 1 e tuttavia applicabile il disposto dell'art. 63 c.p., comma 4, conferma la pena inflitta con la sentenza di primo grado.
BR NO, conferma la sentenza di primo grado;
GI EP, concesse le attenuanti generiche, riduce la pena inflitta ad anni quattro di reclusione.
AN TO, dichiara inammissibile l'appeLL del P.M. in relazione al capo Al ed il n.d.p. in relazione a detto delitto perché estinto per intervenuta prescrizione;
quindi, concesse le attenuanti generiche, riduce la pena inflitta per il solo capo A ad anni quattro di reclusione.
NI VA, dichiara n.d.p. nei confronti dell'imputato in relazione al capo B, non potendo l'azione penale essere proseguita a termini dell'art. 649 c.p.p., comma 2 per precedente giudicato, e ritenuto il fatto di cui al capo S pure aggravato L. n. 203 del 1991, ex art. 7, comma 1 ed applicabile il disposto di cui all'art. 63 c.p., comma 4, ridetermina in anni nove di reclusione ed Euro
2.500,00 di multa la pena complessivamente inflitta all'imputato per il fatto di cui al capo S e per queLL già giudicato con la sentenza 8.6.1994 della Corte d'Assise d'AppeLL di EG LA (irrevocabile il 4.12.1994), già ritenuti avvinti dalla continuazione.
TE CO, dichiara n.d.p. nei confronti dell'imputato in relazione ai delitti di detenzione in concorso di armi e munizioni da guerra e comuni contestati al capo I, perché estinti per intervenuta prescrizione. Assolve l'imputato dai delitti di porto in concorso di armi e munizioni anche da guerra per non aver commesso il fatto, dai delitti di detenzione e porto in concorso di armi clandestine pure contestati al capo I perché i fatti non sussistono.
UM VA, conferma la sentenza di primo grado limitatamente al periodo compreso tra l'1.6.1998 ed il 21.5.1999; ordina la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di EG LA in relazione alle condotte successive a tale periodo. RA CE, ritenuta la continuazione tra il reato contestato al capo M ed i fatti già giudicati con la sentenza 9.5.2001 della Corte d'Assise d'AppeLL di EG LA (irrevocabile il 3.2.2003) e valutato più grave il fatto omicidiario giudicato con la prefata decisione, aumenta di anni 2 di reclusione ed Euro 3.500,00 di multa, la pena già inflitta con la sentenza 9.5.2001. Ha adottato gli ulteriori provvedimenti in tema di pene accessorie e disposizioni in favore delle parti civili.
LE IMPUTAZIONI:
Le imputazioni di cui si parla sono le seguenti:
CAPO A) GI IN. ME PA. ZZ AT, AL IU, AL ON TO. AL PP. AB IC. AB AC. BR IN. GI IU. AN ON, in concorso con altri imputati, nei confronti dei quali si è proceduto nell'ambito del procedimento n. 30/93:
- delitto di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 per avere, quali "uomini d'onore" dell'associazione mafiosa denominata localmente "ndrangheta", nelle rispettive qualità appresso indicate, diretto, promosso, organizzato e partecipato all'attività delittuosa della predetta associazione mafiosa articolantesi - sulla scorta di precisi accordi intercorsi tra gli appartenenti aventi posizione di supremazia - in strutture locali mutuamente dipendenti, esercitanti in comune accordo e reciproco riconoscimento ed in esecuzione di un preventivo patto delittuoso il controLL del territorio, attuato avvalendosi della forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà, nonché collusione e complicità, instaurati con violenza e minaccia nella circoscrizione LL e territori limitrofi della città di EG LA, associazione la quale ha acquisito in modo diretto e indiretto la gestione ed il controLL delle attività economiche pubbliche e private esistenti in quel territorio, e ha realizzato - principalmente attraverso l'attività estorsiva - ingiusti profitti in favore dei propri accoliti (per ciascuno degli imputati venivano riportate le specifiche condotte).
Con l'aggravante per GI IN, AL IU, AL PP, ME PA, ZZ AT di avere promosso, diretto ed organizzato l'attività dell'associazione per come sopra descritta.
In EG LA a decorrere per GI IN ... omissis ... CAPO B) omissis.
CAPO C) UM IO, (in concorso con persone da identificare, con i restanti imputati del procedimento n. 32/93 RGNR DDA nei confronti dei quali si procede separatamente e con altri aventi qualità di promotori, organizzatori e direttivi dell'attività criminosa dalla cosca LATELLA - RA):
- delitto di cui agli art. 81 cpv. c.p., art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 per avere - agendo quale responsabile della locale di Croce Valanidi, lo UM, e quale responsabile (unitamente a BO ME) della locale di Arangea, il GOZZI, rientranti nel territorio di dominio della detta cosca LATELLA-RA, cui è affidato il controLL dei territorio della zona Sud della città, ed esattamente le frazioni di Croce Valanidi, SaracineLL, Arangea sino al Ponte sul torrente Carro e NE sito in agro di LL - diretto, organizzato e promosso l'attività di un'associazione per delinquere di stampo mafioso, avente la disponibilità di armi comuni e da sparo, nonché di esplosivi, denominata localmente "ndrangheta" operante sui territori di Croce Valanidi, Luppinarì sino a AN IU, Arangea, Ravagnese, ANt'Elia, SaracineLL, AN Gregorio, AN EO e Occhio di LL e di Croce Valanidi, la quale avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo promanante dalla loro posizione, nonché delle condizioni di assoggettamento e omertà per commettere delitti e per acquisire in modo diretto e indiretto la gestione o comunque il controLL delle attività economiche e degli appalti (pubblici e privati) in esecuzione nel territorio di EG LA: cosca avente la disponibilità di armi e esplosivo: a) previa concertazione delle più importanti azioni delittuose con i capi delle altre famiglie mafiose appartenenti al medesimo schieramento destefaniano, avvalendosi della condizione di assoggettamento e di omertà derivante dal vincolo associativo nonché della collaborazione nella commissione dei fatti di sangue di componenti delle dette cosche concorrenti secondo quanto enunciato in altri capi d'imputazione (Proc. Pen. 3z/93 RGNR DDA); b) e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso avente quale finalità il predominio mafioso all'interno del territorio appresso indicato da conseguire mediante la commissione di numerosi delitti contro la persona e il patrimonio e in particolare dei reati sotto elencati, consumati anche con l'uso delle armi di cui gli associati disponevano, era finalizzata aLL scopo di acquisire in modo diretto ed indiretto il controLL del territorio dei rioni Ravagnese, SaracineLL, Arangea e delle zone territoriali limitrofe, dando vita nel corso degli anni a conflitti armati con le rivali cosche mafiose al fine di sostituirsi ad esse nel territorio da esse dominato e, per tali via, ottenere la gestione diretta o indiretta delle risorse economiche nei vari settori produttivi che, comunque, venivano metodicamente sottoposti dagli associati a taglieggiamenti ed estorsioni. In particolare, per avere ingaggiato delle guerre di mafia per il raggiungimento della supremazia territoriale nei confronti della cosca mafiosa di EL di LL, diretta dal "capo locale" CHILÀ IU, dando vita alla cd. faida di LL sviluppatasi dal 1986 al 1987, nonché per avere preso parte attiva, anche mediante l'attività di concertazione di cui sopra, tra le fila del cd. schieramento destefaniano, alla "Guerra di mafia" contro le cosche condelliane e imertiane che si sviluppò dall'ottobre 1985 al 1991. In EG LA dal 25.2.1995 sino ai 21.5.1999.
CAPO R GI NO.
- delitto di cui agli art. 629 cpv. c.p. e L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7, comma 1, per avere con violenza e minaccia derivante dalla sua qualità di appartenente all'associazione mafiosa descritta al capo A) costretto AL ME a consegnargli una bicicletta, procurandosi così un ingiusto profitto in danno della parte offesa che non riceveva il dovuto compenso. Con l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, comma 1. In LL in data antecedente al
6 Agosto 1997;
CAPO G) AL ON TO. AB IC e AB AC.
- delitto di cui agli artt. 110, 56 e 629 cpv. CP e L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7, comma 1 per avere posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere mediante violenza e minaccia derivante dalla loro qualità di appartenenti all'associazione mafiosa descritta al capo A) AL ME a consegnare al figlio del AL un ciclomotore, con l'intento di procurarsi così un ingiusto profitto in danno della parte offesa che non avrebbe ricevuto il dovuto compenso. Evento non verificatosi per il rifiuto della parte offesa che conseguiva l'intervento in suo favore di AL IU.
Con l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, comma 1,. In LL nell'estate del 1997.
CAPO H) GI IN.
- delitto di cui agli art. 629 cpv. c.p. e L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7, comma 1, per avere con violenza e minaccia derivante dalla sua qualità di appartenente all'associazione mafiosa descritta al capo A) costretto IC IO titolare della ditta appaltatrice dei lavori di completamento e rifinitura all'interno dell'Agenzia di LL del Banco di Napoli ad abbandonare l'opera e a concederne l'esecuzione in subappalto al detto GI, procurandosi così un ingiusto profitto in danno della parte offesa che non riceveva il dovuto compenso per l'appalto aggiudicatosi. Con l'aggravante di cui alla L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7, comma 1, per avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. e comunque al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dai detto articolo. Nei primi mesi del 1995 e comunque antecedentemente al mese di aprile.
CAPO M) GI IN e RA NC.
- delitto di cui agli art. 110 c.p. - L. n. 685 del 1975, art. 71, in concorso tra loro il GI (questi in concorso con AT IU, deceduto) ceduto a GI IO e RA NC, che illegittimamente la detenevano, kg. 0,500 di sostanza stupefacente del tino eroina destinata a essere consegnata a trafficanti, rimasti ignoti, in cambio di armi - EG LA in epoca successiva al mese di ottobre e prossima all'estate del 1990. CAPO N) GI IN.
- delitto di cui agli art. 61 c.p., n.
2 - art. 110 c.p. e L. n. 685 del 1975, art. 71, L. n. 685 del 1975, art. 74, comma 1, n. 2 e comma
2 per avere il GI ricevuto da AT IU (deceduto) e NI RN, per la quale si procede separatamente, un ingente quantitativo di eroina (da 4 a 7 kg.), che nella misura di kg. 0,500 il GI cedeva a RA NC e GI IO. In EG LA in epoca successiva al mese di ottobre 1987. CAPO O) AL IU.
- delitto di cui agli art. 629 c.p. (der. In art. 610 c.p.) e L. n.203 del 1991, art. 7, comma 1 per avere, in concorso tra loro ed in esecuzione dell'accordo criminoso descritto al capo A) con violenza e minaccia, derivante dalla loro qualità di appartenenti all'associazione mafiosa indicata al medesimo capo A) costretto TI FE, quale genitore del titolare dell'esercizio commerciale denominato "TUTTO MODA", ubicato sulla SS 106 in località LL), ad avvalersi delle ditte riconducibili al GI (nella persona della sorella GI AT) e al AL (titolare dell'omonima ditta di lavori elettrici) per l'esecuzione di lavori interni (termoidraulica e impiantistica elettrica) al detto esercizio commerciale, cagionando alla parte offesa un ingiusto danno con proprio profitto mediante l'ingiustificata lievitazione dei prezzi di fattura rispetto ai valori di mercato e ai reali costi delle opere eseguite;
(ZZ per averlo costretto al pagamento di una "quota" di valore imprecisato a titolo di "mazzetta" per assicurargli protezione); con l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, comma 1. In LL in epoca antecedente e successiva al mese di Giugno 1997.
CAPO P) GI IN. AL IU e AB IC. - delitto di cui agli artt. 110 e 629 c.p. (derubr. In art. 610 c.p.) e L. n. 203 del 1991, art. 7, comma 1, per avere con violenza e minaccia derivante dalla loro qualità di appartenenti all'associazione mafiosa descritta al capo A) e in esecuzione del programma criminoso ivi indicato costretto NE Nuccio, nella qualità di presidente della cooperativa edilizia "CAMPANELLA", i cui lavori sono in corso di esecuzione nella via Sottolume di LL, a installare un serbatoio per il gas fornito dalla ditta Ultragas, con i cui titolari erano intercorsi precedenti accordi criminosi, in luogo di queLL della Butangas, ditta in precedenza indicata, procurando così ai titolari della ditta favorita un ingiusto profitto con altrui danno. In LL, nel mese di settembre 1997. CAPO S) NI IO (e UC IC).
- delitto di cui agli artt. 110 e 629 cpv. c.p. e L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7, comma 1, per avere con violenza e minaccia derivante dalla loro qualità di appartenenti all'associazione mafiosa descritta al capo B) e in esecuzione del programma criminoso ivi indicato costretto l'imprenditore EN IN a realizzare gratuitamente opere murarie a tutela e beneficio dell'esercizio commerciale gestito da SM IO, in occasione di altri lavori da eseguire sul viale LA per conto di Ente pubblico, cagionando alla parte offesa un danno ingiusto con proprio profitto. In EG LA nel mese di Settembre 1997.
CAPO U) AL IU
- delitto di cui agli art. 629 cpv. c.p. e L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 1, comma 1, per avere con violenza e minaccia derivante dalla sua qualità di appartenente all'associazione mafiosa descritta al capo A) e in esecuzione del programma criminoso ivi indicato costretto l'imprenditore CI AL a cedergli un magazzino sito nella via Nazionale traversa I di LL, cagionando alla parte offesa un ingiusto danno con altrui profitto. In LL nell'anno 1994.
CAPO A7) AL IU e GI IN.
- delitto di cui agli art. 513 bis c.p. - L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7 per avere nell'esercizio delle attività commerciali facenti loro capo in via diretta anche per mezzo di intestazioni fittizie, compiuto atti di concorrenza nei confronti delle omologhe ditte operanti nel settore dei lavori elettrici e dell'impiantistica idraulica con violenza e minaccia derivante dalla loro qualità di associati per delinquere meglio contestata al capo A) dell'imputazione. In LL sino al maggio 1998. Con contestazione della recidiva ex art. 99 c.p., comma 2, nn. 1, 2 e 3, e comma 3 per GI IN, ME PA, ZZ AT, AL IU, AL PP, AB AC, AB AC, NI IO, UM IO, RA NC, TE IC.
Così delineata la situazione degli addebiti e delle decisioni adottate dai giudici di merito, si deve passare all'esame delle impugnazioni in sede di legittimità proposte dagli imputati indicati in epigrafe, anche a mezzo dei rispettivi procuratori. MOTIVI DELLA DECISIONE
Per chiarezza di analisi è opportuno delineare e risolvere prima i motivi comuni, o estensibili, a più ricorrenti, per passare successivamente a quelli specifici di ciascuno.
I MOTIVI DI IMPUGNAZIONE COMUNI O ESTENSIBILI PRIMO MOTIVO. Si premette, in generale, che tutte le condanne sono state inflitte sulla scorta del contenuto delle intercettazioni ambientali, trasfuse nelle sentenze di merito;
si afferma che l'accoglimento delle eccezioni di inutilizzabilità delle dette intercettazioni priva motivazione le conclusioni raggiunte dai giudici di merito e quindi dovrà ritenersi integrato, per tutti i capi di imputazione, per cui in appeLL è condanna o anche declaratoria di prescrizione, il vizio di mancanza di motivazione rilevante ex art. 606 c.p.p., lett. e). L'eccezione di nullità e/o inutilizzabilità è variamente articolata, ma si incentra nella dedotta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli art. 267 c.p.p.,
art. 268 c.p.p., comma 3, e art. 271 c.p.p.. Secondo i ricorrenti i giudici di merito non si sono attenuti alla costante giurisprudenza di legittimità - ribadita dalle molteplici decisioni anche a Sezioni Unite (sentenza Primavera, Gatto, Campenni ed infine Aguneche) - la quale ha sancito che il decreto emesso dal P.M. ex art. 268 c.p.p., comma 3, che consente l'uso di impianti esterni all'ufficio di Procura (nella specie, installati nei locali sala ascolto della Stazioni Carabinieri di LL) deve avere in maniera congiunta un'adeguata motivazione sui due requisiti voluti dalla norma e cioè queLL della inidoneità o insufficienza degli impianti e queLL delle eccezionali ragioni di urgenza. Si sostiene che nella fattispecie in esame è sicuramente censurabile la motivazione dei decreti, sia in ordine alla indisponibilità, meramente assertiva (v. il riferimento del P.M. in un caso, decreto 30.11.2006, alla "indisponibilità di apparecchiature idonee" e nell'altro di "accertata indisponibilità di postazioni destinate all'ascolto presso gli Uffici di Procura"), sia soprattutto in ordine al presupposto del requisito della eccezionalità dell'urgenza, di cui i decreti esecutivi del P.M. non offrono motivazione alcuna. Si sottolinea che in mancanza di motivazione i decreti del P.M. non possono essere integrati, successivamente, tanto meno in sede di giudizio di cognizione, con la conseguente applicabilità della sanzione stabilita dall'art. 271 c.p.p., comma 1. Tale inutilizzabilità colpirebbe tutte le intercettazioni, anche quelle effettuate all'interno dell'autovettura in uso a GI IN. In rapporto a quest'ultimo contesto si eccepisce anche un altro profilo di inutilizzabilità: si fa presente che le dette intercettazioni sull'autovettura furono disposte ai sensi dell'art.295 c.p.p., per agevolare le ricerche per la cattura del latitante tegano pasquale.
Si ammette che la ricerca di un latitante può consentire l'utilizzo di operazioni d'intercettazione, ma l'adozione dei relativi mezzi, in questi casi, deve pur sempre essere giustificato dalla sussistenza di validi elementi, mentre dalle motivazioni dei decreti in oggetto non si evince compiutamente per quali motivi si è disposta l'intercettazione sull'autovettura del ER. Si sostiene che in atti non vi era alcun elemento oggettivo tale da far ritenere che dall'autovettura del ER si potevano intercettare conversazioni utili per la ricerca del latitante indicato nei decreti. Tale dato, pur se successivo alla iniziale valutazione del g.i.p. al momento dell'emissione del decreto di convalida, dimostrerebbe che la richiesta d'intercettazione era fondata su elementi generici. Un altro profilo ancora (v. ricorsi RÒ IC e RÒ IO IN e ER IU) viene sollevato: si sostiene che giudice competente ad autorizzare le intercettazioni per la cattura dei latitanti è il giudice dell'esecuzione, con la conseguenza che sono invalide le dette intercettazioni, in quanto autorizzate da un giudice funzionalmente incompetente, e sono altresì invalide tutte quelle conseguenti, in quanto non determinate da motivi investigativi originariamente emergenti dalle imputazioni contestate agli attuali imputati (non vi erano a loro carico indizi di reità).
In altre parole verrebbero travolte anche le intercettazioni disposte nel nuovo procedimento, originato dall'iniziale intercettazione per la cattura del latitante (v. ricorso ER IU). SECONDO MOTIVO.
Violazione dell'art. 649 c.p.p., comma 2. I giudici di merito avrebbero dovuto dichiarare n.d.p. per precedente giudicato (ricorsi DU PA;
MA IU;
MA PP).
TERZO MOTIVO.
Incompatibilità giuridica, o fattuale, tra l'aggravante ex art. 628 c.p., comma 3, n. 3 e quella ad effetto speciale L. n. 203 del 1991, ex art. 7 (ricorso MA IU, AL;
SM).
QUARTO MOTIVO.
Si eccepisce la violazione degli artt. 270, 267, 268 e 271 c.p.p., in riferimento alle intercettazioni ambientali disposte in altri procedimenti ed acquisite ed utilizzate nel procedimento in oggetto. Sarebbero state acquisite illegittimamente le intercettazioni disposte nei procedimenti cd. "Wood, Maremonti, Armonia, Secchio" (v. in specie difesa AL). Sul punto si eccepisce, innanzitutto, la violazione delle norme sopra indicate, atteso che non sarebbero state rispettate le formalità e le modalità per ciò che concerne il deposito rituale degli atti relativi a dette intercettazioni (brogliacci, verbali e decreti). Si eccepisce, altresì, la violazione dell'art. 267 c.p.p., assumendosi la carenza di motivazione, anche in questo caso, dei vari decreti autorizzativi e di proroga, nonché dell'esecuzione delle operazioni d'intercettazione con impianti fuori sede.
QUINTO MOTIVO.
Si eccepisce la violazione degli artt. 234, 238 e 238 bis c.p.p., art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), nell'assunto che sono state acquisite diverse sentenze, non irrevocabili, in violazione dell'art.238 c.p.p., in particolare la sentenza CU (v. ricorso
AL). Si fa rilevare che il AL non era imputato nel detto processo e non partecipò alla formazione della prova. In questo contesto si eccepisce la violazione di legge per l'utilizzazione di elementi acquisiti in altri procedimenti senza verifica in contraddittorio con l'attuale imputato. SESTO MOTIVO.
Violazione degli art. 595 c.p.p. e art. 164 disp. att. c.p.p. per omessa notificazione all'imputato (RÒ IC) dell'appeLL del P.M. sull'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art.
7. I MOTIVI SPECIFICI DEI SINGOLI RICORRENTI.
GI NO Altri motivi: a) ILLgicità manifesta, quanto al reato associativo che ipotizzerebbe addirittura la costituzione di una specie di "consorzio" tra cosche. Totalmente sprovvista di motivazione sarebbe, poi, l'attribuzione del ruolo di promotore;
b) non esistono gli elementi configuranti il reato di estorsione di cui al capo F); c) quanto al capo H) è errato ritenere, come hanno fatto i giudici dell'appeLL, che vi sia "una vera e propria confessione stragiudiziale completa e dettagliata posta in essere dal ER IN"; d) eguale discorso deve farsi per i capi M) ed N), sui quali deve pesare in senso favorevole all'imputato l'assoluzione, nel giudizio abbreviato, della IA;
e) insussistente è l'imputazione sub P), sia pure nella più lieve configurazione di violenza privata;
f) non v'è rapporto logico tra i reati sub P) ed H) e queLL, egualmente ritenuto sussistente, di cui al capo A7;
ME PA Altri motivi: a) e b) fa seguire una diffusa esposizione delle proprie osservazioni tendenti a dimostrare sia la sussistenza del bis in idem con il procedimento "Valanidi" (evoca la diversa sorte processuale del coimputato UM IO); sia la mancanza di prova della nuova contestazione di associazione mafiosa, che si basa solo su intercettazioni di conversazioni tra terzi (episodi dell'esercizio commerciale TuttoModa e del costruendo mercato di Mortara); c) sostiene che avrebbero dovuto essere escluse le aggravanti contestate per il reato ex art. 416 bis c.p. e, concesse le attenuanti generiche per l'età avanzata (nato nel 1931), pervenire ad una pena meno rigorosa. - Con un secondo ricorso si ripercorrono le doglianze relative all'inutilizzabilità delle intercettazioni, alla sussistenza del bis in idem e si amplia il discorso sulle riconosciute aggravanti (promotore ed organizzatore dell'associazione).
ZZ AT Motivi: a) la condanna per il reato associativo si basa "sull'assunto che un unico fatto contestato e non provato (è stato assolto dal capo O, unico reato fine contestatogli) ... possa, a sua volta, consentire di immaginare con sufficiente approssimazione e fare discendere un altro fatto non altrimenti provato". Manca, poi, l'individuazione di qualsiasi altra persona "sottoposta" al ZU, ne' è dato rinvenire la condotta tipica a lui ascrivibile. Con motivi integrativi contesta il ruolo di promotore attribuitogli e sostiene che la sua partecipazione all'associazione criminale e segnatamente il suo ruolo di promotore non possono essere desunti: da un'unica (e non significativa) conversazione intercettata (cui partecipa il ZU) del 12 giugno 1997; poche altre conversazioni (tra soggetti diversi dall'odierno impugnante);
deposizioni dei collaboratori di giustizia alle quali la stessa Corte di AppeLL dichiara (p. 292) "non possa annettersi valore decisivo ai fini dell'oggetto del giudizio". Ci si lamenta (ma il motivo è datato 12 marzo 2009) del trattamento sanzionatorio. AL EP Altri motivi: la sussistenza dell'associazione non è stata adeguatamente provata, ne' tanto meno la qualità del MA IU di responsabile della locale di LL, CA ZA con AL e MA PP quali suoi diretti referenti;
ricorre il bis in idem col processo CU;
per il capo O), anche se derubricato a violenza privata, manca qualunque azione positiva di "persuasione" ed aLLra si fa richiamo alla carica intimidatoria derivante dall'associazione mafiosa. Capo P), (fornitura Ultragas - Coop. Edilizia Campanella), anche in questo caso si sostiene che la scelta fu libera e che comunque il MA non aveva alcun interesse all'affare. Capo U), il costruttore CI non avrebbe avuto nessuna coartazione nell'affidarsi alla ditta MA per l'impiantistica elettrica;
la principale fonte di accusa sta in una frase isolata e senza riscontri: "Quando MA PE ha bisogno di soldi butta legnate". Assume erronea applicazione e violazione di legge e vizio di motivazione sia in ordine alla ritenuta aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7, sia in ordine al reato di cui all'art. 513 bis c.p.. V'è, infine, doglianza quanto al diniego delle attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio ed alle misure di sicurezza.
AL ON TO Altri motivi: Con il primo ricorso, oltre alle questioni comuni, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al capo G) - tentata estorsione - ed alle ritenute aggravanti, nonché in ordine al trattamento sanzionatorio (artt. 62 bis e 133 c.p.). Con il secondo ricorso contesta soprattutto la sua ritenuta appartenenza all'associazione mafiosa. Fa presente che, secondo la giurisprudenza di legittimità, "la costituzione, da parte di un'organizzazione criminosa già operante, di un gruppo criminale associato, che agisce in un determinato territorio con autonomia decisionale ed operativa, determina la configurabilità di una diversa ed autonoma fattispecie associativa" (Cass. Sez. 2^, 4 maggio 1995, n. 478 - Cass. pen. 1996, 3639); ma sostiene che dalla lettura degli atti richiamati nella sentenza e dalla logica interna della stessa si ricava la prova di comportamenti di soggetti diversi e lontani (fisicamente, geograficamente, intellettualmente, strategicamente, tatticamente) da AL ON TO, il quale è, anche nella logica della sentenza impugnata, totalmente estraneo. E ciò vale anche per le contestate aggravanti. Con gli altri due atti difensivi si riprendono diffusamente le violazioni di legge e soprattutto la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito sulla base di "sentenze inutilizzabili", di una pretesa attribuzione del soprannome "M.
AL PO Altri motivi: chiede l'annullamento per violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 416 bis c.p. (capo A). Fa presente che la Corte di AppeLL desume l'esistenza di una nuova associazione sulla base di alcuni aspetti generali, che indica specificamente;
sostiene che già lo stesso capo di imputazione evidenzia l'errore dell'impostazione accusatoria recepita in sentenza: il capo a) richiamerebbe la posizione di alcuni concorrenti già giudicati nel procedimento CU. Ciò starebbe a significare un rapporto con la vecchia associazione, rispetto alla quale i contrasti eventualmente esistenti non avrebbero comunque potuto portare alla conclusione in merito all'esistenza di una nuova struttura associativa;
sul punto la sentenza sarebbe contraddittoria. Si sofferma, poi, sul valore probatorio dei dialoghi intercettati e sull'insussistenza di condotte di partecipazione, nonché dell'aggravante contestata. Conclude formulando sintetiche doglianze su pretese violazioni degli artt. 62 bis e 133 c.p. e sulla misura di sicurezza applicata.
AB CO Altri motivi: lamenta la mancata assunzione di prove decisive, in specie l'audizione del M.LL CC. AZ (attribuzione delle voci e condotta del ricorrente); la mancanza di prove sulla sua appartenenza all'associazione mafiosa e, con riferimento ai capi G) (tentata estorsione di AL ME) e P) (vicenda campanella), la non configurabilità delle aggravanti;
il trattamento sanzionatorio.
AB OM Altri motivi: ripercorre in parte le doglianze di RÒ IC;
fa un'ampia disamina della propria specifica posizione, lamenta la mancanza di prove e la confusione che spesso si fa nella sentenza tra le due posizioni.
BR NO Altri motivi: Si duole della mancata assunzione di prova decisiva (audizione del Magg. CC. Barone ed acquisizione documentale), da cui sarebbe risultato che egli aveva ottenuto la certificazione antimafia e lavorava ai cantieri della Scuola Militare;
passa, poi, in rassegna il materiale probatorio relativo all'associazione mafiosa, di cui nega l'esistenza, e alla sua partecipazione;
lamenta il diniego delle attenuanti generiche. Nei motivi aggiunti amplia le difese e sostiene l'insussistenza del reato di cui all'art. 416 bis c.p. e del ruolo di promotore. Le doglianze dei ricorrenti IZ, SM, TA, UM, RA e ER IU - in buona parte comuni - saranno specificamente trattate.
L'ESAME DEI MOTIVI COMUNI.
Motivo 1) La questione delle intercettazioni.
Nel presente procedimento le intercettazioni ambientali e telefoniche hanno un rilievo probatorio tutto particolare, di modo che molte doglianze dei ricorrenti sono rivolte all'affermazione della loro inutilizzabilità.
Si deve, invero, sottolineare che le indagini hanno preso le mosse dalle intercettazioni delle conversazioni eseguite all'interno dell'autovettura di ER IN nel periodo dicembre 1996 - ottobre 1997.
Questo imputato, secondo quanto accertato dai giudici di merito, era già stato coinvolto, in passato, in vicende di mafia ed era stato fatto oggetto di un attentato che lo aveva reso incapace di deambulare autonomamente, tanto da costringerlo a trascorrere molto tempo dentro la propria autovettura, all'interno della quale o comunque nelle immediate vicinanze di essa egli era solito incontrare, con notevole frequenza, numerose persone. Gli inquirenti, di ciò a conoscenza, cercarono di acquisire attraverso l'intercettazione delle conversazioni svolte all'interno di detta autovettura notizie utili ai fini della cattura del pericoloso latitante tegano pasquale.
Le operazioni di intercettazione condussero ad acquisire molteplici elementi atti a disvelare un'organizzazione criminale di chiaro stampo mafioso operante su LL (v. capo A) e territori limitrofi e di avere notizia di alcuni specifici reati perpetrati dagli esponenti di tale organizzazione ovvero da appartenenti ad altre organizzazioni criminali (contestate al capi B, C e D) che con essi erano in contatto o, comunque, estendevano sino al territorio di LL l'ambito della loro attività delinquenziale. In questo quadro di riferimento vanno, dunque, esaminate le relative eccezioni di inutilizzabilità.
È bene premettere che questa Corte ha ripetutamente affermato, in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, che qualora venga eccepita in sede di legittimità l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, nell'assunto che siano state eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli art. 267 c.p.p., e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, (art. 271 c.p.p., comma 1), è onere della parte indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato. In difetto, il motivo è inammissibile per genericità, non essendo consentito alla Corte di cassazione procedere alla relativa ricerca (v. ex plurimis, Cass. n. 32747/2006 rv 234809; n. 13946/2008 rv 239975).
Questa puntualizzazione consente una disamina condotta sui principi generali affermati in subiecta materia.
È giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte, dalla quale non v'è motivo di discostarsi, l'affermazione secondo cui i risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni disposte per la ricerca di latitanti possono essere utilizzati probatoriamente anche in procedimenti diversi da queLL in cui sono state eseguite, dal momento che la norma che autorizza il ricorso alle intercettazioni per la ricerca dei latitanti fa espresso richiamo anche alla previsione codicistica circa l'utilizzazione dei risultati intercettativi in altri procedimenti, senza porre alcun limite se non queLL, per questo aspetto riscontrabile, della pratica applicabilità (v. Cass. Sez. 2^ sent. 2007/00 215 rv 235858). In buona sostanza i risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni disposte per la ricerca di latitanti possono essere utilizzati anche in procedimenti diversi da queLL in cui sono state eseguite e, con riferimento ad essi, non operano i divieti di utilizzazione previsti dall'art. 271 c.p.p. (v. Cass. Sez. 1^ sent. 2007/ 24178 rv 236958). Nel caso di specie, per altro, dalle iniziali intercettazioni si è passati a costituire un procedimento autonomo per i fatti di cui è causa, con la conseguenza che le successive intercettazioni hanno acquisito una valenza propria e non derivata. Per ragioni temporali, inoltre, la correttezza delle conclusioni dei giudici di merito discende anche dal fatto che sono legittime le intercettazioni ambientali autorizzate, prima dell'entrata in vigore della L. 1 marzo 2001 n. 63 (cd. giusto processo), nell'ambito di indagini per delitti di criminalità organizzata, sulla sola base di informazioni confidenziali acquisite da organi di polizia giudiziaria, atteso che la nuova disciplina - secondo cui le dichiarazioni degli informatori sono inutilizzabili quali indizi idonei a legittimare le operazioni di intercettazioni finché non si sia provveduto alla loro audizione (art. 267 c.p.p., comma 1 bis) - non può incidere, in mancanza di specifiche diverse indicazioni legislative, sulla loro utilizzazione, essendo la successione delle leggi processuali governata dal principio tempus regit actum, che comporta la persistente validità ed efficacia degli atti compiuti nell'osservanza delle leggi all'epoca vigenti (v. Cass. S.U. sent. 2004/00 919 rv 226484). Questo essendo il quadro nel quale si inseriscono le intercettazioni non ha pregio l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice che le avrebbe disposte;
per altro, il latitante tegano era gravato non solo da un ordine di carcerazione per pena definitiva, bensì anche da tre ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP del tribunale di EG LA (v. sentenza impugnata, par. 2.1.2). Circa la motivazione dei decreti autorizzativi e l'utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione alla procura della Repubblica, corrette ed esaustive sono le osservazioni della Corte territoriale.
È noto che, anche in questo settore, è legittima la motivazione per relationem del decreto del giudice che autorizza l'intercettazione di comunicazioni e conversazioni, quando il contesto degli atti consenta, come nel caso di specie, di apprezzare le ragioni a sostegno del provvedimento: dall'iniziale indagine per la cattura di un pericoloso latitante alla successiva necessità di accertamento di reati associativi ed altri reati in atto;
anche per te proroghe si è fatto corretto uso di questi principi, nell'ambito di procedimenti di criminalità organizzata di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 13. Quanto all'utilizzazione di impianti esterni alla procura, non può farsi nessuna questione circa il requisito - sussistente in re ipsa, dato il contesto fattuale esposto nei provvedimenti e la commissione in atto di delitti di criminalità organizzata - delle "eccezionali ragioni di urgenza". Non va dimenticato che in tema di intercettazioni di comunicazioni e conversazioni telefoniche, nella nozione di urgenza, come requisito di legittimità del decreto emesso dal P.M., rientrano, di norma, anche le "eccezionali ragioni di urgenza" richieste dalla legge per l'utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione alla procura della Repubblica, con la conseguenza che la motivazione sul primo requisito da conto, al contempo, anche della sussistenza del secondo, e che la convalida del decreto d'intercettazione preclude ogni questione circa i requisiti per il ricorso agli impianti esterni (v. Cass. Sez. 4^ sent. 2008/ 45700 rv 242001). Per l'altro requisito richiesto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare che in tema di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, ai fini della legittimità del decreto del pubblico ministero che dispone, a norma dell'art. 268 c.p.p., comma 3, ultima parte, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, la motivazione relativa alla insufficienza o alla inidoneità degli impianti della procura della Repubblica non può limitarsi a dare atto dell'esistenza di tale situazione, ma deve anche specificare la ragione della insufficienza o della inidoneità, sia pure mediante una indicazione sintetica, purché questa non si traduca nella mera riproduzione del testo di legge, ma dia conto del fatto storico, ricadente nell'ambito dei poteri di cognizione del P.M., che ha dato causa ad essa (v. Cass. S.U. sent. 2004/00 919 rv 226487).
Nel caso sottoposto alle citate Sezioni Unite, si è ritenuto correttamente motivato il decreto del p.m. con l'espressione "attesa l'indisponibilità di linee presso la procura", che, non ripetendo la formula legislativa, consente di identificare il fatto che ha determinato l'insufficienza degli impianti e offre quindi al giudice e alle parti uno strumento di controLL della correttezza dell'operato del P.M.
Conformemente a questo orientamento, pertanto, la Corte reggina sottolinea che "entrambi i decreti motivano espressamente l'autorizzazione all'utilizzo degli impianti in dotazione alla P.G.:
nel primo dei decreti citati, infatti, si da atto della "indisponibilità di apparecchiature idonee", nel secondo della "accertata indisponibilità di postazioni destinate all'ascolto presso gli uffici di questa Procura"; di modo che l'avere dato contezza, non generica, della indisponibilità in concreto presso gli Uffici della Procura delle apparecchiature necessarie per l'ascolto è da ritenersi motivazione pienamente sufficiente e atta ad escludere il lamentato vizio;
tanto più che dalla sentenza impugnata emerge che l'inadeguatezza va correlata anche con la necessità di pedinamenti ed appostamenti e quindi sussistono, in fatto, sia l'inidoneità, sia l'indisponibilità degli impianti di Procura. Per altro, per concludere sul punto, non pare superfluo ricordare che in tema di intercettazioni ambientali, l'abitacolo di un'autovettura non può essere considerato luogo di privata dimora, essendo sfornito dei conforti minimi necessari per potervi risiedere stabilmente per un apprezzabile lasso di tempo (v. Cass. Sez. 1^ sent. 2008/ 32851 rv 241229).
Un'ultima osservazione pare utile per concludere la disamina delle eccezioni vertenti su questa complessa materia, atteso che i ricorrenti contestano anche il rilievo della Corte territoriale che ha affermato: "alla luce delle considerazioni sopra svolte e rilevato che per le altre intercettazioni eseguite in altri procedimenti (le cui trascrizioni erano state acquisite al processo) non erano state sollevate eccezioni, il Tribunale concludeva affermando la piena utilizzabilità a fini di prova dei risultati di tutte le intercettazioni telefoniche ed ambientali acquisite, previa trascrizione, al fascicolo per il dibattimento".
Anche in questo caso le conclusioni dei giudici di merito sono in sintonia con i principi affermati da questa Corte di legittimità, anche a Sezioni Unite.
Non deve essere, invero, dimenticato che ai fini dell'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da queLL nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente il deposito, presso l'Autorità giudiziaria competente per il "diverso" procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime. Per altro l'inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per violazione degli art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, è rilevata dal giudice del procedimento diverso da queLL nel quale furono autorizzate solo quando essa risulti dagli atti di tale procedimento, non essendo tenuto il giudice a ricercarne d'ufficio la prova. Grava, infatti, sulla parte interessata a farla valere l'onere di allegare e provare il fatto dal quale dipende l'eccepita inutilizzabilità, sulla base di copia degli atti rilevanti del procedimento originario che la parte stessa ha diritto di ottenere, a tal fine, in applicazione dell'art. 116 c.p.p. (v. Cass. S.U. sent. 2004/ 45189 rv 229244 e 229245)). Queste considerazioni risolvono le doglianze dedotte con il motivo riportato al n. 4) e comportano la piena utilizzabilità di tutti gli elementi probatori emergenti dalla varie intercettazioni, che, a detta degli stessi ricorrenti, costituiscono la base fondamentale dell'impianto accusatorio.
A tale riguardo non pare inutile sottolineare che le dichiarazioni tra terzi, captate, vanno distinte, quanto ad efficacia probatoria, dalle chiamate in reità o correità, data la loro differenza ontologica (le prime sono rese ad insaputa dei dichiaranti e senza finalità specifiche): è stato affermato, con condivisibile arresto, che le dichiarazioni compiute da persone che conversino tra loro - se captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata ed a loro insaputa - sono liberamente valutate dal giudice secondo gli ordinari criteri di apprezzamento della prova, anche quando presentino valenza accusatoria nei confronti di terzi che avrebbero concorso in reati commessi dagli stessi dichiaranti, non trovando in questo caso applicazione la regola di cui al terzo comma dell'art. 192 c.p.p. (v. Cass. Sez. 5^ sent. 2003/ 38413 rv
227411).
Per quanto riguarda l'eccezione di bis in idem sollevata da alcuni ricorrenti (motivo n. 2). è opportuno rimetterne l'esame in relazione alle singole posizioni.
Col terzo motivo si deduce una questione un tempo controversa, ma risolta dalla Sezioni Unite che, con una risalente sentenza, ha composto il contrasto giurisprudenziale nel senso che in tema di rapina ed estorsione, la circostanza aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n.203 (impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati o finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso) può concorrere con quella di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3 e art. 629 c.p., comma 2, (violenza o minaccia poste in essere dall'appartenente a un'associazione di stampo mafioso v. Cass. S.U. sent 2001/00010 rv 218378).
Tale principio è ormai consolidato ed è punto fermo l'affermazione che non sussiste incompatibilità tra la ritenuta appartenenza ad una associazione mafiosa e l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 contestata relativamente ai reati-fine realizzati dal soggetto appartenente alla predetta associazione (v. Cass. Sez. 2^ sent. 2008/0 9167 rv 239802 e sent. 2006/ 20228 rv 234651). Ugualmente infondata è la doglianza esposta con il quinto motivo, coltivato soprattutto dalla difesa del AL (si eccepisce la violazione degli artt. 234, 238 e 238 bis c.p.p., art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), nell'assunto che sono state acquisite diverse sentenze, non irrevocabili, in violazione dell'art. 238 c.p.p., in particolare la sentenza CU e non vi sarebbe stata partecipazione difensiva nel diverso processo).
Al riguardo deve essere subito puntualizzato che la sentenza CU è diventata irrevocabile in corso di causa;
è utile, tuttavia, chiarire la portata di tale genere di elemento probatorio. In linea generale, anche con riferimento a sentenze ancora sotto impugnazione, è stato affermato che in tema di prova documentale, quantunque le sentenze pronunciate in altri procedimenti penali e non ancora divenute irrevocabili, da considerare documenti, possano essere utilizzate come prova solo per i fatti documentali in esse rappresentati, ma non anche per la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove in esse contenute, non è precluso al giudice che si avvalga degli elementi di prova acquisiti al processo, di ripercorrere gli itinerari valutativi tracciati in quelle sentenze, fermo restando il dovere di sottoporre gli elementi di prova di cui legittimamente dispone ad autonoma valutazione critica, secondo la regola generale prevista dall'art. 192 c.p.p., comma 1, (v. Cass. Sez. 1^ sent. 2007/ 46082 rv 238167; ASN 2006/ 33519 rv 234400). Ma nel caso specifico, vale il più pregnante arresto giurisprudenziale, secondo cui le sentenze irrevocabili acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p. sono valutate, al pari delle dichiarazioni dei coimputati nel medesimo procedimento o in procedimento connesso, attraverso la verifica dei necessari riscontri che possono consistere in elementi di prova sia rappresentativa che logica (v. Cass. Sez. 6^ sent. 2008/ 42799 rv 241860; ASN 2006/ 13542 rv 233725; ASN 2007/ 16626 rv 236650). A questi principi, che il Collegio ritiene di dovere ribadire, si sono attenuti i giudici di merito, sì che nessuna lesione del diritto di difesa si è prodotto, atteso che qualunque prova acquisita nel processo, sia orale, sia documentale è stata sottoposta al contraddittorio delle parti ed al loro vaglio critico, con tutte le relative facoltà.
Di nessun fondamento, poi, si rivela il motivo n. 6). dal momento che l'omessa notificazione all'imputato appellante dell'appeLL incidentale del P.M. non rende inammissibile quest'ultimo, ne' determina la nullità della sentenza di appeLL, in quanto non incide in alcun modo sulle prerogative difensive dell'imputato medesimo che ha piena conoscenza del contenuto dell'atto della parte pubblica attraverso il contraddittorio instauratosi nel giudizio di secondo grado (v. Cass. Sez. 6^ sent. 2003/ 24184 rv 225568; Sez. 4^ sent. 2008/0 3481 rv 239028). Così risolte le questioni di carattere generale si può passare all'esame dei motivi più specificamente attinenti alle singole posizioni, dovendosi subito ricordare che la Corte di legittimità non può, ne' deve procedere ad un riesame di merito delle emergenze e delle carte processuali.
Al riguardo è noto che la mancanza o manifesta iLLgicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento stesso e l'indagine di legittimità è necessariamente circoscritta a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo svolto dal giudice di merito. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione queLL di una rilettura degli elementi di fatto già vagliati e posti a fondamento della decisione impugnata, non potendo integrare il vizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, magari prospettata in maniera più utile per il ricorrente.
ESAME DEI MOTIVI ATTINENTI ALLE SINGOLE POSIZIONI.
ER IN contesta la ritenuta responsabilità quanto al reato associativo, nonché quanto all'attribuzione del ruolo di promotore, assumendo l'iLLgicità manifesta della motivazione della sentenza impugnata.
Deve per contro sottolinearsi che la Corte territoriale, attraverso un percorso argomentativo logico e coerente, basato sulle risultanze processuali, ha evidenziato come l'esistenza dell'associazione di cui si discute ("ndrangheta") risulti proprio dalle conversazioni intercettate tra ER IN e MA IU;
ha evidenziato che vari soggetti si fermavano a parlare con il ER nella sua autovettura, parcheggiata nel centro della cittadina di LL. A ciò si aggiungano le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in ordine non solo al sodalizio criminale, ma anche alla persona del ER ed al ruolo da lui rivestito all'interno della cosca. Ruolo di primissimo piano al punto che il ricorrente era referente di imprenditori vittime di attività estorsive, di gestore degli aspetti interni all'organizzazione e di "ufficiale di collegamento" tra la cosca di appartenenza e le altre (v. dichiarazioni di EC FI, IG IO, DO IU e LA AC;
v. conversazioni intercettate con vari personaggi, specificamente indicate e riportate in sentenza). In tale ambito la Corte reggina ha messo a fuoco l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso, di un'organizzazione gerarchica legata alle "carriere" interne alla "ndrangheta", i cui tratti caratterizzanti, il modus operandi e le finalità consistono nella acquisizione del controLL sulle attività economiche che si svolgono sul territorio di pertinenza, nella forza di intimidazione e nella riduzione in stato di soggezione ed omertà degli operatori economici della zona di LL.
Non va peraltro dimenticato come la sentenza impugnata dia atto che "per lo più gli imputati colpevoli in reato associativo in argomento non hanno proposto impugnazione verso le statuizioni contenute nella sentenza impugnata circa la ritenuta sussistenza dell'associazione a delinquere contestata al capo a), ne' circa l'attribuzione a detto sodalizio criminale dei connotati propri dell'associazione ex art.416 bis c.p."; come dia altresì atto e disattenda motivatamente i rilievi, peraltro prevalentemente in fatto e di tipo soggettivo, che sono stati sollevati proprio da ER IN, da ZU AT, da MA PP e da IZ ON.
Non è d'uopo in questa sede ripercorrere la storia dell'associazione in esame, come ricostruita dai giudici di merito, nelle varie articolazioni succedutesi attraverso il tempo, anche a seguito di conflitti cruenti.
Va comunque considerato che, con motivazione immune da vizi, è stato messo in luce che i capi delle locali di LL (MA IU), di LI (ZU), di AN EO (DU) e di EL (IG) intrattenevano fra loro stretti rapporti ed erano legati da patti di assistenza e cooperazione nell'attività criminosa fondati sul reciproco riconoscimento dell'autorità di ciascuno nell'ambito territoriale di competenza, come risulterà anche dalla descrizione dei singoli reati-fine; sicché non è fuor di luogo consentire con quanto affermato dalla Corte Territoriale, secondo la quale l'associazione circostanziata al capo A è la risultante di un accordo fra più gruppi criminali, i cui capi vanno a costituire il vertice della nuova associazione.
Va, anzi, rilevato che (per come riferito anche dal teste Di SI, il capitano dei carabinieri che ha coordinato le indagini) il rigido controLL del territorio e delle attività imprenditoriali ivi svolte è stato il primo dato rilevante emerso dall'attività di intercettazione ambientale posta in essere dagli inquirenti, dato che confermava, fra l'altro, un esposto anonimo pervenuto (agli inizi del mese di dicembre 1996) ai carabinieri della Stazione di LL, che conteneva delle generiche lamentele in relazione al fatto che MA IU e ER IN avevano monopolizzato i lavori sia di termoidraulica che elettrici nella zona.
Quanto all'estorsione di cui al capo F), corrette sono sia l'attribuzione di responsabilità, sia la qualificazione giuridica del fatto. Già la Corte di appeLL ebbe a rilevare che il gravame sul punto era piuttosto generico;
in realtà dal contesto delle intercettazioni riportate in motivazione si evince che l'estorsione, dal contenuto economico piuttosto modesto in relazione all'attività criminosa del sodalizio, costituisce, per contro, un mezzo per imporre e ribadire il potere anche territoriale del ER, che si manifestava - come coerentemente esposto in sentenza - attraverso la costrizione a consegnare un bene, senza corrispettivo;
il pagamento sarebbe stato un successivo e non dovuto atto di magnanimità, che il titolare di un potere di supremazia si decide a fare se e quando vuole.
Ancor più coerente al sistema mafioso è invece l'estorsione di cui al capo H), in forza della quale la vittima, IC IO, "deve cedere" al ER dei lavori in subappalto.
Le conversazioni intercettate, che vedono il ER spendersi in prima persona, costituiscono prova dei fatti, non come "confessione stragiudiziale", secondo l'icastica definizione dei giudici di merito, bensì come esposizione dei segmenti dell'azione estorsiva, confermata, peraltro, anche dalla vittima in dibattimento. Anche in questo caso non v'è spazio per censure in sede di legittimità, attese le diffuse e coordinate disamine delle conversazioni ed il vaglio di attendibilità delle dichiarazioni del teste IC.
Per quanto riguarda i capi M ed N. va subito osservata la connessione delle due imputazioni.
Al capo M, a ER IN e RA NC, viene posto in addebito il delitto di cui agli art. 110 c.p. e L. n. 685 del 1975, art. 71 per avere il GI (in concorso con AT IU,
deceduto) ceduto a GI IO (giudicato separatamente) e RA NC kg. 0,500 di sostanza stupefacente del tipo eroina destinata a essere consegnata a trafficanti, rimasti ignoti, in cambio di armi. Il fatto contestato al capo N costituisce l'antefatto dell'episodio contestato al capo precedente;
al ER viene addebitato di aver ricevuto da AT IU (deceduto) e NI RN (giudicata separatamente, avendo l'imputata richiesto il rito abbreviato) un ingente quantitativo di eroina (da 4 a 7 kg), da cui il ER attingeva i 500 grammi successivamente ceduti a RA NC e GI IO.
La Corte territoriale giustifica in modo logico l'asserito contrasto con l'assoluzione della IA, atteso che il fatto, quanto al ER, viene temporalmente coLLcato in epoca successiva all'arresto di IA RN, avvenuto il 17.10.1987. I giudici di merito mettono in connessione, in ordine a tali due reati, l'interazione tra le intercettazioni ambientali e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
In particolare il collaboratore IG IO, a conoscenza dei fatti in quanto già intraneo alla cosca EL, ha riferito sul traffico di stupefacenti nel quale erano coinvolti, oltre gli uomini della detta cosca, anche il ER ed il RA;
viene sottolineato che il più diretto ed incisivo "riscontro" a tali propalazioni provengono proprio dalle conversazioni intercettate del ER, il quale commentando brani dei verbali trascritti delle dichiarazioni rese nelle udienze dibattimentali dal IG, le ha confermate ed ha aggiunto ulteriori particolari.
Queste constatazioni conducono a ribadire una sottolineatura: il contesto generale delle conversazioni intercettate e le singole conversazioni rendono evidente la piena conoscenza dei fatti criminali, dei progetti associativi, delle gerarchie e delle ripartizioni dei compiti da parte dei vari protagonisti ed in particolare del ER. Ciò ha coerentemente condotto la Corte reggina a rilevare che spesso le conversazioni intercettate più che meri riscontri esterni individualizzanti sono esse stesse, di per sè, elementi probatori completi.
Il delitto di cui al capo P), derubricato da estorsione in violenza privata vede riprodotte, in buona sostanza, nei motivi di ricorso per cassazione le doglianze esaminate e risolte dalla Corte di appeLL. Non spetta al giudice di legittimità la diversa lettura delle risultanze processuali, ma soltanto di rilevare la corretta ricostruzione in fatto, attraverso un percorso argomentativo logico. Secondo la Corte di appeLL tutto l'episodio coinvolge il prestigio dell'associazione, tanto che, ad un certo punto, il MA espressamente delega il ER di sollecitare al NE (il soggetto vessato) a tornare sui suoi passi e ad affidare all'Impresa "autorizzata" sul territorio pellarese l'installazione del serbatoio senza fare altri discorsi, pena conseguenze a dir poco spiacevoli: si tratta, peraltro, della classica sollecitazione mafiosa, nel senso che chi vuole intendere sa che ad essa non è possibile dire di no.
Nella visione della Corte di merito è corretta anche la derubricazione, dal momento che non è tanto il fine di profitto a muovere gli autori di questo episodio, non queLL di tutelare gli interessi della ditta Ultragas, quanto queLL di evitare che prendesse il "lavoro" la ditta Butangas, impresa "non autorizzata" ad operare nella zona e quindi di dimostrare di essere in grado di assicurare nel territorio di loro competenza il pieno rispetto degli accordi spartitori tra le cosche.
Quanto, infine, al reato sub A7) vale subito l'insindacabile premessa in fatto: il teste Di SI (il capitano dei carabinieri che coordinò le indagini) ha dato conto del rigido controLL del territorio e delle attività imprenditoriali, che fu il primo dato rilevante emerso dall'attività di intercettazione ambientale;
le risultanze fattuali nel corso del giudizio di primo grado attestano come il ER e il MA IU, sfruttando la carica intimidatoria connessa alla loro associazione al sodalizio di ndrangheta operante in LL, si garantivano la realizzazione dei lavori, rispettivamente, di impiantistica termoidraulica ed elettrica (v. anche il richiamo alle conversazioni, del ER, relative ai lavori presso la filiale del Banco di Napoli).
Ciò posto, la qualificazione giuridica del presente addebito è corretta e non si pone in contrasto con i precedenti contestati ai capi P) ed H).
Al riguardo devono essere affermati i seguenti principi di diritto, correttamente ritenuti dai giudici di merito: 1) il reato di cui all'art. 513 bis c.p. ha natura di reato proprio, in quanto la norma incriminatrice richiede che il soggetto attivo eserciti un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva;
ma non nel senso che può essere commesso solo da chi risulta formalmente titolare della qualifica di imprenditore, essendo sufficiente, per la sua configurabilità, lo svolgimento di fatto della predetta attività;
2) il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, previsto dall'art. 513 bis c.p. e avente natura di reato complesso, può concorrere e non è assorbito nel delitto di estorsione (o altri delitti connotati da violenza o minaccia, trattandosi di norme con diversa coLLcazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi); 3) ai fini dell'integrazione del reato d'illecita concorrenza con violenza o minaccia è sufficiente qualsiasi comportamento violento o intimidatorio idoneo ad impedire al concorrente di autodeterminarsi nell'esercizio della sua attività commerciale, industriale o comunque produttiva, non essendo quindi necessaria l'acquisizione da parte dell'agente di condizioni di dominio assoluto del mercato (v. Cass. Sez. 6^ sent. 2009/0 1089 rv 243187; Cass. Sez. 2^ sent. 2008/ 46992 rv 242301; Cass. Sez. 3^ sent. 2008/ 44169 rv 241683). ME PA.
La principale doglianza di questo ricorrente sembra essere l'eccezione di violazione del ne bis in idem. Essa fa leva sul fatto che il DU è stato assolto nell'ambito del procedimento cd. "Valanidi" dall'accusa di appartenenza alla cosca EL. Premesso che è stata accertata in sede di merito, sulla base dei rilevanti dati probatori indicati in entrambe le sentenze, la diretta partecipazione, in posizione apicale del DU, all'associazione di cui al capo A), è stata esclusa la duplicità di giudicato, osservando che quella di cui ci si occupa, costituisce un'associazione mafiosa con caratteristiche proprie e del tutto autonoma dalla cosca mafiosa dei EL e che i fatti riferentisi al DU appartengono ad un diverso contesto temporale (successivo al 1995).
Il DU contesta tale affermazione, sostenendo che, proprio dal raffronto tra i due capi di imputazione, risulterebbe dimostrata la medesimezza degli addebiti.
In realtà deve essere affermato in diritto che in tema di reati associativi, al fine di controllare il rispetto del principio del ne bis in idem, occorre verificare in concreto i segmenti di condotta presi in esame dalle singole sentenze irrevocabili, nel senso che tale principio risulta violato solo ove vi sia sovrapposizione tra le condotte oggetto di giudicato (cfr. Cass. Sez. 1^ sent. 2008/ 12700 rv 239375).
Al riguardo la Corte territoriale ha evidenziato che: 1) nel presente capo A) al DU è addebitato di avere operato in seno alla nuova associazione "... in diretto collegamento con la cosca EL- RA, quindi facendo presupporre la diversità dei due sodalizi, altrimenti non si spiegherebbe il collegamento;
2) dagli atti emerge anche la diversa composizione soggettiva rispetto alla cosca EL;
3) ciò, nel concreto caso in esame, assume particolare rilievo, poiché è diversa la genesi tra le due cosche, avendo la Corte reggina accertato che proprio la necessità dei vari "capi-locale" (vecchi e nuovi) di assicurarsi reciprocamente il riconoscimento ed il rispetto dell'autonomia operativa propria di ciascuno di essi all'interno del proprio ambito territoriale e, nel contempo, di affrancarsi dalle famiglie originariamente egemoni nella zona, "ha portato quei capi a federarsi nell'associazione contestata al capo A, che dunque trova proprio nella sua genesi particolarissima il carattere che, principalmente, ne denuncia la novità". Non ricorre quindi la sovrapposizione di giudicati date le differenze temporali, spaziali, soggettive ed oggettive.
Per il resto le doglianze del DU tendono ad una diversa rilettura delle evenienze probatorie, non consentita in questa sede. Questo discorso vale anche per il trattamento sanzionatorio, sia con riguardo alle riconosciute aggravanti, sia con riguardo alla negazione delle attenuanti generiche, avendo i giudici di merito insindacabilmente ritenuto più rilevanti gli elementi negativi (gravità dei fatti, posizione apicale, pericolosità sociale), a fronte del mero dato dell'età.
ZZ AT.
Le doglianze del ZU tendono piuttosto a contestare l'impianto motivazionale della sentenza di condanna. Poiché le situazioni che coinvolgono più ricorrenti vengono trattate di volta in volta, questa Corte, al fine di evitare ripetizioni e sovrapposizioni, ritiene opportuno limitare le varie disamine all'essenziale.
Per quanto riguarda la posizione del presente imputato, la sentenza impugnata fonda il suo convincimento su una triplice linea probatoria: 1) le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che connotano la cornice accusatoria, in quanto coLLcano il ZU quale personaggio noto ai collaboratori come affiliato alla ndrangheta e uomo d'onore del locale di LI, già in epoca risalente nel tempo;
2) la valenza dimostrativa ben più diretta costituita soprattutto dall'episodio dell'esercizio commerciale DA e quindi dalle dichiarazioni testimoniali del padre della vittima (TI DO), il quale ha parlato dei "consigli" e dei "pareri" avuti dai maggiorenti della zona (ER, MA, RÒ IC e lo stesso ZU); 3) il contesto delle intercettazioni da cui risulta che la persona "giusta" che gli avrebbe garantito la necessaria tranquillità, circa la competenza mafiosa sull'istituendo esercizio commerciale DA era appunto il ZU.
A questo punto non pare superfluo ricordare che, in tema di comportamenti mafiosi sono state evidenziate ricorrenti regole di esperienza, le quali, ove bene applicate - come nel caso di specie - hanno la loro incidenza sul piano probatorio.
Si vuole dire che la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili massime di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi l'appartenenza del soggetto al sodalizio, purché si tratti di indizi gravi e precisi, come, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle fasi di "osservazione" e "prova", l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", significativi facta concludentia ed altro. È noto, infatti, che determinati rituali, determinate denominazioni specifiche, la conoscenza intus delle situazioni di appartenenza e di ripartizione dei ruoli, il controLL di zone territoriali, hanno una valenza inequivoca che non consente interpretazioni generiche o meramente astratte (arg. anche ex Cass. Sez. 1^ sent. 2008/0 1470 rv 238839; v. S.U. ASN 2005/ 33748 rv 231670). Per completezza non pare superfluo sottolineare che, secondo le consolidate "pratiche" usuali delle organizzazioni criminali, l'assunzione della qualifica di uomo d'onore comporta in genere non solo l'appartenenza dell'interessato alla mafia - nel senso di un suo personale inserimento nella compagine degli appartenenti all'organizzazione criminosa - ma anche la dimostrazione di un suo contributo causale all'integrazione del reato associativo, posto che l'obbligo solennemente assunto di rendersi disponibile per ogni esigenza della cosca ne accresce la potenzialità operativa e la capacità di intimidazione, anche in ragione dell'aumento numerico dei suoi componenti. Ne consegue che lo status di "uomo d'onore" non è attribuzione meramente formale ma ha una valenza fattuale che si riverbera sul piano probatorio fino a potere assumere, in presenza di un contesta assertivo, valore autonomo.
Sulla base di queste considerazioni, appare quindi del tutto logica e coerente la conclusione della Corte di appeLL, secondo cui tutti i suddetti elementi sostanziano un compendio indiziario gravissimo ed univoco dell'effettiva partecipazione del ZU al sodalizio di ndrangheta contestato sub A), e proprio di quei connotati federativi (tra più locali) che tale sodalizio aveva assunti.
Quanto al trattamento sanzionatorio, per altro tardivamente lamentato, esso rientra nei divisamenti propri del giudice di merito, quando, come nel caso, correttamente ispirate ai criteri dettati dagli artt. 133, 62 bis e/o 69 c.p. Nel corso della disamina delle posizioni sopra indicate sono stati puntualizzati in fatto e in diritto gli elementi essenziali sulla sussistenza della maggior parte dei reati contestati nei vari capi d'imputazione. Ne consegue che il vaglio delle restanti posizioni può giovarsi delle questioni già risolte, senza inutili ripetizioni.
Con questa puntualizzazione metodologica si può procedere oltre. AL EP.
Questo ricorrente contesta sia la ritenuta provata esistenza dell'associazione criminosa sub A), sia la sua appartenenza ad essa, eccependo, nel contempo, il bis in idem col processo CU. Di questa eccezione si è a lungo parlato e non è il caso di ripetere i punti di vera "novazione" del nuovo sodalizio. Anche quanto alla sua sussistenza si è detto.
I giudici di merito hanno, poi, ritenuto che la prova principale della colpevolezza di MA IU risieda nelle conversazioni intercettate a molte delle quali egli stesso ha partecipato, "parlando esplicitamente degli affari della cosca e di specifici reati-fine".
Se da queste conversazioni emerge che gli interlocutori, tra cui anche il MA, parlano "degli esiti del summit annuale della 'ndrangheta tenutosi in Aspromonte" quale responsabile della locale di LL;
che si parla dei risultati conseguiti;
che il MA vi ha preso parte;
se emerge che taluni associati prima di agire si preoccupano di avere il placet del MA (v. conversazioni RÒ-ER; conversazioni sulla pretesa punizione di IO IN;
la richiesta di compensi superiori a quelli correnti); se tutto questo è provato, secondo quanto coerentemente esposto dai giudici di merito, non possono esservi spazi di critica in sede di legittimità.
Ma v'è da aggiungere, senza volere ripetere pedissequamente i ragionamenti in fatto, che i giudici di merito hanno evidenziato come gravi indizi dell'appartenenza del MA alla ndrangheta, emergano anche da una serie di conversazioni intercettate in cui lo stesso mostra di seguire i processi in materia di criminalità organizzata in corso di celebrazione negli uffici giudiziari del distretto, in cui egli non è parte, segno che deve porre attenzione anche agli eventi che riguardano altri sodali.
Secondo i giudici di merito "tanto dipese, con ogni probabilità, dalla circostanza che in seno al locale pellarese, un tempo egemonizzato dalla famiglia Barreca, mancando costoro, v'erano almeno tre iscritti (se ci si passa l'eufemismo), ovvero il MA IU, il MA PP ed il AL ON TO, che per essere suLL stesso piano quanto a possesso di cariche mafiose, potevano legittimamente ambire alla supremazia del locale". Gli stessi giudici hanno anche evidenziato che in seno al locale pellarese, un tempo egemonizzato dalla famiglia Barreca, alla loro mancanza subentrarono MA IU, MA PP e AL ON TO;
a supporto di tale assunto riportano molteplici conversazioni intercettate (ER-Cogliandro; ER- SP;
ER-EN ed altre).
Per quanto riguarda le contestazioni del ricorrente contro la condanna per il delitto di cui al capo O), valgono in parte le considerazioni svolte, con riferimento all'imputato ER IN per il delitto sub P). In buona sostanza la derubricazione da estorsione a violenza privata non è un espediente della Corte di appeLL per mantenere comunque in piedi un addebito inconsistente, bensì il corretto (e benevolo) inquadramento giuridico della vicenda, che ha visto un ridimensionamento, quanto al profitto ingiusto eziologicamente riconducibile all'esercizio della pressione minatoria (anche se profitto potrebbe essere anche la stipulazione obbligata del contratto per i lavori di impiantistica svolti per conto del TI).
Le emergenze acquisite al dibattimento fanno ritenere ai giudici di merito, motivatamente e quindi insindacabilmente, che il TI fu chiaramente coartato nella sua libertà morale e di determinazione aLLrquando affidò al MA i lavori di impiantistica elettrica, atteso che in ogni atto il TI dimostra la volontà di assecondare le imposizioni dei mafiosi (tra cui preminente MA IU) della zona in cui aveva iniziato la propria intrapresa economica (esercizio commerciale denominato "Tuttomoda"): per mettere in opera l'impianto elettrico si informa preventivamente dal RO su chi "deve" fare questo genere di lavori nella zona;
apprendendo che solo il MA ha l'esclusiva, gli affida l'incarico senza nemmeno accennare al costo (anche se poi sarà congruo).
Si tratta, come detto, per il caso simile dell'impianto di gas, non tanto di vessazione a fine di lucro, quanto di affermazione di controLL e supremazia territoriale;
non v'è dubbio che ci si trovi al cospetto di una condotta di grave intimidazione integrante la fattispecie punita dall'art. 610 c.p., così derubricata l'iniziale contestazione di estorsione.
Per quanto riguarda le contestazioni relative ai capi P) ed A7) non può che rinviarsi a quanto esposto in ordine agli stessi reati nel contesto dell'esame della posizione del concorrente ER IN, fermo restando che per gli accertamenti dei fatti non è consentita la rilettura del giudice di legittimità a fronte di una motivazione priva di iLLgicità.
MA IU ha pure impugnato l'affermazione di penale responsabilità contenuta nella sentenza di secondo grado in relazione al fatto estorsivo ex art. 629 cpv. c.p. contestatogli al capo U (per avere, con violenza e minaccia derivantegli dalla qualità di appartenente all'associazione mafiosa sub A, costretto l'imprenditore CI AL a cedergli un box auto sito nella via Nazionale traversa I di LL).
I giudici di merito puntualizzano quanto emerge da due conversazioni del ER, il quale riferisce ai propri interlocutori che: il MA aveva ottenuto in uso dal CI un garage in uno stabile di sua proprietà; successivamente lo aveva venduto al RÒ; il MA aveva eseguito i lavori di impiantistica elettrica in due appartamenti del CI e, terminati i lavori, aveva richiesto il corrispettivo e, a fronte dell'osservazione del CI che nel regolare i conti occorreva computare anche il valore del suddetto garage, il MA aveva risposto che il prezzo del garage andava compensato con il costo delle lampade installate nei garage, imponendo una compensazione del tutto squilibrata a suo vantaggio ("prezzo abnorme"); sottolineano che queste risultanze hanno trovato conferma dibattimentale nelle dichiarazioni del MA NC.
Anche su questo punto la sentenza impugnata non merita censure;
vale la pena, comunque, di confermare che l'aggravante di cui alla L. n.203 del 1991, art. 7 ritenuta dalla Corte di appeLL su impugnativa del P.M., non solo per questo reato, ma per tutti quelli indicati in sentenza, ha un fermo fondamento in fatto, dal momento che, per quanto testè esposto, i caratteri mafiosi del metodo utilizzato per commettere detti delitti e la specifica carica intimidatoria sono stati desunti da un contesto comportamentale oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale evocata, tenendo conto del sodalizio, dell'ambiente di operatività, dei metodi utilizzati, della soggettività dell'agente e della struttura organizzata di riferimento.
Da ultimo va osservato che le doglianze sul trattamento sanzionatorio, per altro generiche, sono vanificate dai corretti ragionamenti della Corte reggina, ispiratasi ai criteri dettati dagli artt. 133, 62 bis c.p., indicando quelli preponderanti, come la gravità dei fatti e la "biografia penale" del ricorrente). Per altro, in tema di circostanze attenuanti generiche, che in buona sostanza si ispirano all'opportunità di un adeguamento della sanzione alle peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto, l'essere meritevoli di detto adeguamento non può mai essere dato per scontato o per presunto: chi lo invoca non può limitarsi ad una mera richiesta, dovendo indicare concreti elementi di valutazione.
AL ON TO.
In favore del AL sono stati presentati ben quattro atti difensivi. Detto imputato è stato ritenuto colpevole del delitto associativo sub A) e del delitto di tentata estorsione aggravata (capo G).
Le doglianze, sia quanto alle asserite violazioni di legge, sia quanto al vizio di motivazione, sono state già in parte esaminate in precedenza in relazione agli altri ricorrenti.
La partecipazione del AL al sodalizio criminoso indicato al capo A) è stata desunta, innanzi tutto, attraverso una ricognizione "anamnestica" della sua risalente intraneità alla cosca capeggiata dal fratelli EC ANto e EC FI, durante la guerra di mafia (dichiarazioni nel corso del dibattimento di alcuni collaboratori di giustizia quali IG IO, ER PA, IV RI); la situazione è stata attualizzata e confermata inequivocabilmente anche in numerose conversazioni intercettate a bordo dell'autovettura di ER IN, alle quali, in questa sede, è sufficiente fare richiamo per la descrizione dei fatti.
Vanno, però, fatte due puntualizzazioni: a) il fatto che il AL non ha mai partecipato a tali conversazioni non ha giuridico rilievo, per quanto si è in precedenza chiarito sul valore delle intercettazioni di conversazioni tra terzi. Ed invero i giudici di merito hanno dato una lettura puntuale, logica e coerente delle varie risultanze, mettendo in evidenza i numerosi riferimenti alla persona di detto imputato, tutti circostanziati e convergenti nell'indicarlo quale esponente di spicco dell'associazione di cui trattasi;
b) neppure può essere censurabile in questa sede il fatto che, a parte qualche caso in cui viene menzionato con nome e cognome, in genere il AL è menzionato come "M e, in qualche occasione, come MI o SÈ. L'identificazione di questi soprannomi col AL medesimo è accertamento di merito, correttamente motivato in relazione alle altre indicazioni di causa ("tutte le persone sentite - testi e collaboratori - hanno pacificamente riferito che il AL, pur chiamandosi ON, era conosciuto in LL con quei nomi").
La posizione apicale ricoperta all'interno dell'associazione dal AL, poi, è stata ricavata da tutte le conversazioni relative alla tentata estorsione del ciclomotore ai danni del AL ME (reato rubricato sub G).
Questo episodio, come queLL già descritto relativamente al capo F (contestato al ER), può sembrare di modesta portata, quasi incongruo alle vere attività dell'associazione, in quanto si tratta del tentativo di costringere RÒ IC a consegnare, senza corrispettivo, un ciclomotore al figlio del AL. In realtà, anche in questo caso come nel precedente, emerge suLL sfondo l'affermazione di potenza coercitiva attraverso la prevaricazione mafiosa, nella fattispecie, tuttavia, contrastata dall'altrettale "potenza" di MA IU.
Per pervenire all'affermazione di colpevolezza i giudici di merito hanno fatto riferimento al contenuto di quattro intercettazioni (ER IN-MA IU;
ER-RO; ER- RÒ D.; ER-EN) dalle quali risulta che i fratelli RÒ AC e IC RÒ hanno più volte, minacciosamente, richiesto al rivenditore AL ME di consegnare un ciclomotore ad altra persona, poi identificata per il AL Mimmo); che vi fu la reazione del MA;
che RÒ IC fu ritenuto "di poco conto"; che ai fatti era implicato anche il AL, sia come destinatario finale del veicolo, sia come partecipe personalmente in talune presenze al negozio di motocicli.
Questa Corte, quindi, non ritiene di cogliere carenze argomentative, reputando correttamente valutate come prova dei fatti in esse rappresentati le conversazioni intercettate, nelle quali i giudici di merito hanno sottolineato che vi sono coinvolti vari soggetti conversanti per lo più nella piena conoscenza dei fatti;
quanto alle intercettazioni ambientali eseguite nell'ambito di altro procedimento penale questo Collegio ha già ricordato i principi giuridici che sovrintendono alla loro utilizzazione, ai quali la Corte territoriale si è attenuta.
Accertamento in fatto insindacabile è anche l'affermazione dell'intraneità del AL all'azione, la quale, come detto, dimostra che si stava giocando un delicatissimo rapporto di forza tra due personalità di rilievo. Discende la correttezza delle qualificazioni giuridiche e delle aggravanti riconosciute (l'essere di poco conto è valutazione episodica non contrastante con esse);
quanto al trattamento sanzionatorio inteso nel suo complesso valgono le considerazione svolte in relazione ad altri ricorrenti. AL PO.
Anche le articolate doglianze svolte in favore di questo imputato risentono della ricerca di una diversa e più favorevole letture delle carte processuali, anche attraverso gli assunti in diritto già vagliati nel corso dell'esposizione che precede e che non è qui il caso di ripetere (contestato carattere di novità dell'associazione sub A, valore probatorio dei dialoghi intercettati ecc.). La condotta di partecipazione di MA PP e l'aggravante ritenuta emergono, secondo la Corte territoriale, dalle conversazioni intercettate (specificamente indicate), non per via diretta, ma attraverso una connessione logica delle varie discussioni, che attestano che il MA PP era un "pari grado" di MA IU e "M AL, in seno all'articolazione pellarese della cosca. A queste conclusioni si giunge attraverso l'esame delle funzioni e delle potestà che gli venivano attribuite nell'ambito degli episodi di cui si discuteva e che erano praticamente sovrapponibili a quelle degli altri maggiorenti della cosca;
in particolare quelle di poter accordare "protezione"agli imprenditori che di volta si trovassero ad operare nel territorio di competenza, nonché di potersi rivolgere a determinati soggetti per l'approvvigionamento dei beni e dei servizi necessari alle loro attività.
L'esposizione di tutti i molteplici e dettagliati elementi emergenti dalle conversazioni, fatta nella sentenza impugnata, si combina con le enunciazione dei principi fatta da questa Corte, secondo cui, in un contesto preciso e determinato come queLL in esame, le qualifiche, le attribuzioni, le potestà, i previi interpelli avanti di cominciare un'intrapresa sono segni inequivocabili di appartenenza al sodalizio mafioso, che non consente interpolazioni di estranei. A ciò aggiungasi che la Corte reggina individua elementi di diretta relazione tra MA PP e gli altri associati in almeno due delle conversazioni intercettate in relazione a vicende che interessavano la cosca medesima e i suoi associati: si tratta dell'incontro con SP e SM legato alla vicenda GA e deLL scambio di battute avuto con il ER in relazione alla vicenda del subappalto dei lavori di condizionamento dei locali destinati a sede del Banco di Napoli (v. capo H); nonché, infine, del rinvenimento in possesso del MA PP del manoscritto in sequestro contenente formule di rituali di affiliazione all'onorata società.
Le doglianze, al limite della genericità, afferenti il trattamento sanzionatorio vanno pure disattese, per quanto detto e perché i giudici di merito hanno sottolineato il ruolo apicale, la notevole pericolosità sociale, la gravità del fatto commesso e l'intensità del dolo, mentre difetta del tutto qualsiasi elemento atipico da valutare positivamente ai fini della speciale attenuazione di pena di cui all'art. 62 bis c.p. dimostrata dal MA PP. AB CO.
Non è degna di censura la ritenuta affiliazione di RÒ IC all'associazione mafiosa di cui al capo A), fondata, secondo la Corte territoriale, sul contenuto delle conversazioni intercettate chiaramente dimostrative dell'effettiva adesione del RÒ all'organico dell'associazione: 1) partecipa ad una delle conversazioni sul progettato attentato in danno di EC VI (cfr. 16.7.97 ore 16,10); 2) è ampiamente informato dei retroscena relativi ad episodi di danneggiamento e ne informa il ER (cfr. conv. del 27.3.97 e conv. del 7 luglio 97 h 18,29); 3) partecipa significativamente alla vita dell'associazione in relazione a vari avvenimenti (specificamente indicati); 4) è interno alla trattazione di tematiche di primario interesse per l'organizzazione criminale (sulle competenze criminali territoriali e sugli interessi ruotanti intorno ai lavori relativi al costruendo mercato di Mortara); 5) valgono anche le conversazioni intercettate relativamente alla vicenda della tentata estorsione addebitatagli al capo G. Quanto alla doglianza della mancata assunzione di prove decisive (in specie l'audizione del M.LL AZ sull'attribuzione delle voci e la condotta contestata), va detto che in realtà non ritratterebbe di prova decisiva, ma piuttosto di ipotesi di rinnovazione del dibattimento.
È noto, invero, che per "prova decisiva", deve intendersi un elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta, mentre nel caso di specie, al più, la parte si propone di ottenere i risultati che possono condurre - confrontati con le altre ragioni poste a sostegno della decisione - solo ad una diversa valutazione degli elementi legittimamente acquisiti nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale. E dal contesto delle argomentazioni svolte, si evince chiaramente che la Corte di appeLL ha ritenuto di essere nella pienezza delle acquisizioni probatorie, senza dovere ricorrere a quel mezzo eccezionale che è la rinnovazione del dibattimento, destinato ad essere utilizzato soltanto quando il giudice del gravame non è in grado di decidere aLL stato degli atti.
La sentenza impugnata da ampiamente conto di tutti gli elementi che hanno condotto all'identificazione dell'imputato, escludendo che l'identificazione sia stata effettuata esclusivamente sulla base del riconoscimento vocale da parte del M.LL AZ o degli altri militari in ascolto, bensì anche su vari altri elementi (relazione di servizio in data 19 giugno 1997; modeLL O.P. 85 coincidente con la conversazione intercettata del 17.5.1997; altre conversazioni rilevanti).
Per i capi G) e P) e per il trattamento sanzionatorio pare sufficiente riportarsi alle precedenti trattazioni, poiché sono pressoché coincidenti le questioni prospettate.
AB OM.
Questo ricorrente fa un'ampia disamina della propria specifica posizione, assumendo la mancanza di prove a suo carico e la confusione che si farebbe talvolta nella sentenza con la posizione di RÒ IC, del quale ripercorre in parte le doglianze. Anche in questo caso, ribadite tutte le precedenti puntualizzazioni in diritto, va detto che i giudici di merito hanno evidenziato: 1) la conferma indiretta della sua intraneità alla cosca proveniente dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia EC FI, IG IO e LA AC;
2) le conversazioni intercettate nell'autovettura del ER (almeno tre) dalle quali, partecipe proprio RÒ AC, si evince che questi ebbe un ruolo attivo nella tentata estorsione in danno del rivenditore di motocicli AL ME - capo G - ed era talmente partecipe dell'associazione da essere messo al corrente delle iniziative del gruppo da confermare e consolidare negli interlocutori la necessità di intervenire con un'azione di forza per affermare la supremazia in zona;
3) la sua identificazione è certa, essendo stata attestata dai Carabinieri di LL (in una conversazione viene indicato con il nome).
Questa Corte, pertanto, non può che disattendere le doglianze dell'interessato e confermare la correttezza della motivazione della sentenza impugnata in ordine a tutte le imputazioni, come circostanziate ed al trattamento sanzionatorio.
BR NO.
Si è in precedenza chiarito il concetto di prova decisiva e di rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appeLL. L'IO si duole della mancata acquisizione di documenti e note informative positive delle forze dell'ordine e della mancata audizione del teste Magg. CC. Barone, che avrebbero attestato che egli aveva effettuato alcune forniture di calcestruzzo (la Corte reggina puntualizza: "peraltro in regime di mero subappalto"), alla Edilizia Militare S.C. a r. I. aggiudicataria dei lavori di costruzione della caserma di EG Modena destinata alla Scuola Allievi Carabinieri. Ma correttamente i giudici di merito hanno puntualizzato che, anche a volere dare per provati i fatti ed anche il possesso della certificazione prefettizia antimafia, dagli stessi "non potrebbe certo desumersi alcunché di significativo ai fini del giudizio sull'addebito in contestazione e tanto meno la prova negativa della mafiosità dell'IO ... altrimenti, si finirebbe per affermare assurdamente che non si possa condannare per associazione mafiosa il titolare di un'impresa (sino a quel momento) certificata dalla Prefettura".
In questo caso, pertanto, i motivi di ricorso non attengono neppure ad un'asserita prova decisiva, ma vertono su elementi irrilevanti avuto riguardo al thema probandum ed al thema decidendum. Va, poi, aggiunto che in sede di merito sono state riportate, come per altri coimputati, le dichiarazioni intercettate dalle quali la Corte territoriale, con logica ed insindacabile ricostruzione dei dati di fatto, accerta che l'IO partecipa a discussioni che interessano la quotidiana amministrazione degli affari della cosca di cui al capo A), oltre che i rapporti con le cosche vicine e le prospettive strategiche.
Dopo avere ricostruito anche l'"anamnesi storica" del soggetto, poi, ed avere rilevato il ruolo attivo nel riprendere un incontrastato dominio nella zona, la Corte d'appeLL sottolinea che in due precedenti condanne l'imputato aveva usufruito delle attenuanti generiche;
conferma, correttamente l'imputazione come delineata e gli elementi ex art. 133 c.p. che conducono alla determinazione della congrua pena.
GI EP.
Sulle doglianze circa l'incompetenza funzionale del GIP ad emettere i decreti intercettativi per la cattura di un latitante e circa la motivazione per relationem si è già detto.
In relazione a questo ricorrente è sufficiente, poi, rilevare che, come per altri correi, la sua partecipazione all'associazione sub A) è stata ritenuta sulla base della storia di contorno acquisita attraverso i collaboratori di giustizia;
sulla base specifica della diretta implicazione del soggetto nelle trame mafiose, avendo i giudici di merito rilevato dalle conversazioni intercettate che ER IU partecipava alle discussioni sugli esiti della riunione annuale della ndrangheta provinciale a Polsi ed era talmente addentro alle situazioni interne alla cosca da intervenire al dialogo dando informazioni sui nuovi organigrammi;
sulla base di altre conversazioni, in cui interloquiva su vari episodi di criminalità minore e su un episodio di tentata estorsione di cui si è parlato, fornendo particolari o suggerimenti.
Come per i precedenti ricorrenti le doglianze devono essere pertanto disattese.
AN TO.
Infondate sono le doglianze relative all'attribuzione della responsabilità per i reati a lui contestati: per quanto riguarda il reato associativo (capo A) valgono tutte le considerazioni svolte di volta in volta e, per la specifica posizione del IZ, i puntuali riferimenti alle intercettazioni operate dalla Corte di AppeLL;
per quanto riguarda il reato di favoreggiamento (capo A1), la sentenza impugnata ne ha sancito la prescrizione e non emergono elementi per una diversa pronuncia ex art. 129 c.p.p.. Accoglimento, invece, deve trovare la doglianza relativa al calcolo della pena, per il quale la Corte territoriale è incorsa nella violazione del divieto della reformatio in peius perché, dichiarato prescritto uno dei reati e concesse le attenuanti generiche, essa ha rideterminato la pena base in misura superiore a quella fissata in primo grado, invece che procedere alla diminuzione ex art. 62 bis c.p. sulla mera pena residua.
Questo Collegio ritiene, invero, di dovere aderire alla giurisprudenza prevalente (enunciata specie con riferimento all'istituto della continuazione), secondo cui il divieto di reformatio in peius riguarda ogni componente che concorre alla determinazione della pena complessiva e pertanto il giudice d'appeLL non può rideterminare la pena per il reato ritenuto più grave, ovvero la pena base per il reato addebitato, in misura superiore a quella individuata dal primo giudice, ancorché la pena complessiva irrogata risulti comunque inferiore a quella applicata nel precedente grado di giudizio (arg. ex Cass. Sez. 4 sent. 2008/ 37980 rv 241216;
Cass. Sez. 2^ sent. 2001/ 13928 rv 221932). La sentenza deve essere annullata, limitatamente alla misura della pena, senza rinvio, potendo questa Corte determinarla attraverso un mero calcolo matematico (art. 620 c.p.p., lett. l)): come pena base per il reato riconosciuto (capo A) si deve prendere quella di quattro anni di reclusione a suo tempo fissata in primo grado (in secondo grado era stata fissata in anni cinque) e la si deve ridurre di un anno, come motivatamente stabilito dalla Corte di appeLL, che ha riconosciuto le attenuanti generiche;
si perviene, quindi, alla pena definitiva di tre anni di reclusione ed in tal senso deve disporsi. NI VA.
Il giudice di appeLL ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del SM dal reato associativo per precedente giudicato - atteso che nelle more del processo era divenuta definitiva la sentenza emessa dalla Corte di AppeLL di Messina che aveva condannato l'imputato per il medesimo reato associativo. Ha quindi riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato di estorsione (contestato al capo S) ed il reato associativo, ma non con queLL di cui alla citata sentenza della Corte di AppeLL di Messina, bensì con queLL di cui ad altra sentenza ("cd. ANta Barbara") della Corte di Assise di appeLL di EG LA, divenuta definitiva in data 14.12.1994.
Di ciò si lamenta il ricorrente. Sul punto, però, questo Collegio non rileva ne' errori ontologici, avendo la Corte territoriale risposto alla doglianza del SM che era limitata ad un asserito errore di calcolo;
ne' un concreto interesse ad una pronuncia che tiene comunque conto dei principi che sovrintendono all'istituto della continuazione e che imporrebbero a questa Corte di entrare nel merito comparativo di reati non consentito in questa sede. La difesa del SM con un secondo ricorso si duole più direttamente della decisione di merito e con motivi aggiunti esplica la nota eccezione di inutilizzabilità; assume l'iLLgica ricostruzione dell'episodio di cui al capo S); l'inesistenza dell'aggravante ex art. 7; la reformatio in peius.
In realtà la ritenuta colpevolezza per l'estorsione sub S) è sorretta da argomentazioni ineccepibili.
Si tratta del delitto di estorsione aggravata ex art. 629 cpv. c.p. commesso, in EG LA nel settembre 1997, per avere costretto (con altra persona successivamente deceduta), usando della minaccia derivante dalla qualità di appartenenti all'associazione mafiosa di cui al capo B, l'imprenditore EN IN a realizzare gratuitamente opere murarie a tutela e beneficio dell'esercizio commerciale gestito dal medesimo SM IO. Dalle conversazioni intercettate, che sono state ritenute fondamentali ai fini della prova del reato, emerge una situazione spiccatamente "mafiosa".
L'imprenditore vessato richiede la solita protezione per potere eseguire l'opera e viene a sapere che si tratta di zona a confine o meglio suddivisa tra due cosche ("... invece poi dalla rotonda verso avanti invece SM... "), tanto che gli viene consigliato di ottenere "il nulla osta" anche del SM, il quale, saputo della cosa, fa intendere chiaramente di volere un muretto anche in prossimità di un suo negozio.
Così ricostruiti i fatti è giudizio insindacabile, in quanto correttamente motivato, il ritenere la minaccia mafiosa implicita e quindi la configurazione dell'estorsione, come aggravata;
sull'eccezione di inutilizzabilità si è detto;
non si ravvisa reformatio in peius in quanto la Corte di appeLL è partita dalla stessa pena base del tribunale ed è pervenuta ad una pena complessiva inferiore.
TE CO.
È stato in parte assolto, in parte si è vista affermare la prescrizione dei reati in materia di armi. Si duole del fatto che l'assoluzione, a suo dire, comprendeva tutte le contestazioni e quindi non poteva pronunciarsi anche la prescrizione di parte dei reati. In realtà la doglianza è frutto di un equivoco, in quanto la sentenza chiaramente espone che "nell'unico capo I) risultano contestate diverse ipotesi di reato: si tratta infatti di più reati in concorso, tanti quante sono le armi e le munizioni in contestazione, di detenzione e porto di armi anche da guerra, oltre ad altrettanti reati di detenzione e porto di armi clandestine". Quindi la Corte di appeLL accerta in fatto che "in atti non risulta acquisito nemmeno un barlume di indizio" circa il fatto che vi fossero armi prive di matricola e assolve per insussistenza del fatto, relativamente a questo segmento di contestazione, mentre ritiene provati gli altri fatti, ma prescritti i relativi reati. Ne risulta che le doglianze del ricorrente sono manifestamente infondate ed il ricorso è inammissibile.
UM VA.
Secondo il ricorrente egli è stato arrestato il 29.5.1998 in forza della sentenza "Valanidi". La Corte di appeLL ha ritenuto la sua attuale responsabilità sulla base di elementi che appartengono alla condotta già sanzionata con la precedente sentenza, senza specificare perché l'imputato avrebbe continuato a fornire un contributo alla vita e agli scopi dell'associazione; di qui la violazione anche dell'art. 649 c.p.p.. Il ricorso è fondato.
In estrema sintesi si può rilevare che la Corte di secondo grado ha disatteso l'affermazione del tribunale secondo cui la contestazione di partecipazione ad associazione mafiosa del processo "Valanidi" sarebbe una contestazione "chiusa" (la data del commesso reato si fermerebbe al 25.2.1995) ed ha ritenuto che le locuzioni usate sanciscano il carattere "aperto" della contestazione con la conseguenza che il momento di cessazione della permanenza del reato associativo contestato in seno al precedente processo deve essere fissato alla data della relativa sentenza pronunciata l'1.6.1998. Ciò posto, la Corte territoriale rileva che la contestazione del presente processo (di partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo C) riguarda lo stesso fatto associativo, ma per un periodo soltanto in parte sovrapponibile, in quanto è specifica e "chiusa" ma si estende fino al 1999 ("delitto commesso in EG LA, dal 25.2.1995 al 21.5.1999"), di modo che non sarebbe coperto dal precedente giudicato il periodo 2.6.1998 - 21.5.1999. Questi dati temporali sono intangibili, non essendovi impugnazione sul punto.
Il ragionamento in fatto della Corte reggina, tuttavia, presenta delle discrasie intimamente insanabili sotto il profilo logico- giuridico.
Ed invero l'unico elemento probatorio relativo al periodo in questione sono le dichiarazioni rese all'udienza del 5.12.2006 dal collaboratore ZZ IN, il quale, però, riferisce de relato per avere appreso, nel corso dell'anno 2000, il fatto da tale RI IO. Sennonché il RI, sentito in dibattimento su richiesta della difesa, ha negato il coLLquio riferito dal collaboratore.
Escluso, quindi, che la "chiamata de relato" del ZZ possa dirsi riscontrata dal RI, il giudice di secondo grado ritiene di trovare il riscontro nelle dichiarazioni di vari personaggi, intercettate nel presente processo, la quale ultima risale, però, a periodo precedente il 2.6.1998.
La stessa Corte territoriale sottolinea come, "tanto gli elementi di prova promananti dalle propalazioni di ER, che i dati autenticamente probatori derivanti dalle conversazioni intercettate, pur avendo una loro datazione precisa, rappresentano fatti e soprattutto una condotta evidentemente in grado di proiettarsi nel futuro ben al di là della rispettiva datazione", in considerazione, soprattutto del dato di comune esperienza, secondo cui l'affiliazione alla ndrangheta è normalmente frutto di una scelta di vita permanente e definitiva.
Il ragionamento, però, può avere un valore solo generico, di inquadramento dell'ambito in cui si coLLca il soggetto, dovendosi comunque avere almeno un riscontro positivo attualizzante, che non può essere una propalazione smentita dal personaggio di riferimento;
diversamente si rischierebbe di sancire una sorta di ultrattività di dati probatori datati e giuridicamente fissati ad una data. Per quanto riguarda la pronuncia relativa al ricorrente UM, pertanto, la presente sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della stessa Corte di appeLL, la quale dovrà procedere ad un nuovo esame che tenga conto delle seguenti puntualizzazioni: non può darsi rilievo, soltanto ex se, con carattere di ultrattività a dichiarazioni ferme in un determinato tempo anteatto, per l'affermazione di colpevolezza deLL UM anche per il periodo successivo all'1.6.1998; non può costituire elemento di riscontro una dichiarazione de relato, negata dal soggetto di riferimento e non altrimenti confermabile. RA CE.
Il ricorso si incentra soprattutto sull'eccezione di inutilizzabilità; sulla violazione dell'art. 192 c.p.p., sotto il profilo che non vi sarebbero prove di colpevolezza;
sul trattamento sanzionatorio. Dopo tutte le diffuse argomentazioni che precedono l'esame di questa posizione può essere molto sintetica, essendo già stata risolta la questione dell'utilizzabilità delle intercettazioni e delle emergenze fattuali relative al reato contestato al RA (capo M), di cui si è parlato a proposito del concorrente ER IN (v. propalazioni di IG e conversazioni intercettate al ER, del 21.8.1997 e 29.9.1997). Consegue che logica e coerente, quindi insindacabile in sede di legittimità, è la lettura delle risultanze processuali data dalla Corte di appeLL, quando afferma che non vi sono discrasie sostanziali nelle versioni dei fatti riguardanti RA NC, le quali, per altro, risultano del tutto coincidenti ai fini del thema probandum e decidendum, aggiungendo, pleonasticamente, le dichiarazioni di ZZ IN. Correttamente ispirata ai criteri indicati dagli artt.133, 62 bis e 81 cpv. c.p., infine è la commisurazione della pena in
(modesto) aumento, collegata in continuazione a delitto precedentemente sanzionato con sentenza del 9.5.2001. Si possono ora tirare definitivamente le fila di tutto il percorso motivazionale, concludendo, quindi, per l'annullamento senza rinvio con determinazione pena per il IZ, per l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio per lo UM, per l'inammissibilità del ricorso del TA e per il rigetto di tutti gli altri ricorsi, come meglio specificato nel dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AN TO limitatamente alla misura della pena, che determina in complessivi anni tre di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso del AN. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di UM VA con rinvio ad altra sezione della Corte d'AppeLL di EG LA. Rigetta i ricorsi di GI NO, ME PA, ZZ AT, AL EP, AL ON TO, AL PO, AB CO, AB OM, BR NO, GI EP, NI VA, RA CE, e dichiara inammissibile il ricorso di TE CO, condannando i predetti ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali ed il TE anche della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2009