Sentenza 7 giugno 2007
Massime • 2
Il saggio fonico ha natura di documento e la sua acquisizione, non incidendo sulla sfera di libertà dell'interessato, non richiede alcuna formalità.
I risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni disposte per la ricerca di latitanti possono essere utilizzati anche in procedimenti diversi da quello in cui sono state eseguite e, con riferimento ad essi, non operano i divieti di utilizzazione previsti dall'art. 271 cod. proc. pen..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2007, n. 24178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24178 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 07/06/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 853
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 004591/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CA RI, N. IL 04/05/1972;
2) RU NN, N. IL 13/06/1967;
3) ZU EN, N. IL 08/05/1954;
4) AR OL, N. IL 14/03/1967;
5) CANTILE EP, N. IL 09/07/1972;
6) CA SC, N. IL 10/03/1963;
7) CO IG, N. IL 25/07/1972;
8) OL CE, N. IL 27/09/1974;
9) EL TE SC, N. IL 03/10/1969;
10) DE IS AN, N. IL 06/10/1963;
11) ELSA EP, N. IL 22/05/1964;
12) MA FA, N. IL 01/03/1972;
13) IA FA, N. IL 30/08/1968;
14) SETOLA EP, N. IL 05/11/1970;
avverso SENTENZA del 31/01/2006 TE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Delehaye ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per AV IO, GI LA, CA SE, AN AN, OS IG, GO NC, LL RT AN e CC LE;
chiedeva il rigetto dei ricorsi per DEVE SE, PO RI, RU IO, De LU AN, SE SE, SI LE, previa verifica dell'eventuale prescrizione del reato di falso;
Rilevato che il difensore Avv. Iorio per PO si allontanava senza concludere, gli Avv.ti Irace e Caterino per DEVE chiedevano l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La RT d'appello di Napoli pronunciava sentenza con la quale ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, accoglieva l'accordo sulla pena, concordato col P.G. previa rinuncia ai motivi di ricorso, degli imputati AV IO, GI LA, CA SE, OS IG.
In parziale riforma della sentenza di primo grado accoglieva l'appello del P.M. in relazione alle posizioni di GO NC, RI LE, LL RT AN, RU IO e De LU AN, dichiarava non doversi procedere per "bis in idem" nei confronti di DEVE SE per il reato di partecipazione al delitto associativo e confermava le condanne inflitte a DEVE, PO RI, AN AN, SE SE e SI LE.
Il procedimento in questione era nato dalle indagini svolte in relazione al clan dei casalesi, per le quali vi era stato uno stralcio dal processo relativo agli omicidi, celebrato davanti alla RT d'assise.
L'istruttoria dibattimentale si era protratta per oltre due anni ed aveva consentito di acquisire numerose sentenze irrevocabili di condanna per il delitto associativo, emessa a carico di altri imputati, dalle quali si ricavava la prova dell'esistenza dell'associazione; sentenze di condanna a carico di alcuni degli attuali imputati per i delitti di estorsione, reati fine dell'associazione;
dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia;
trascrizioni di intercettazioni ambientali e telefoniche;
una consulenza fonica sulla voce dell'imputato SE.
Nella parte introduttiva della decisione venivano affrontati in generale i principi di diritto ai quali la RT dichiarava di volersi attenere in materia di chiamata di correo, di attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboranti, nonché di sussistenza dei riscontri individualizzanti.
Si ritiene a questo punto di dovere esaminare le posizioni dei ricorrenti che non hanno concordato la pena ed in particolare:
- SE SE, PO RI e DEVE SE debbono rispondere del delitto di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo la corte territoriale la condanna inflitta in primo grado doveva essere confermata, sussistendo a loro carico fonti di prova costituite dai risultati delle intercettazioni telefoniche. La RT osservava che queste erano state disposte in separato procedimento allo scopo di rintracciare il latitante DEVE SE, colpito da ordinanza coercitiva per omicidio, vicenda conclusasi col suo arresto avvenuto nel 99. Dalle intercettazioni erano emersi collegamenti con altri affiliati al clan, reati di favoreggiamento e la gestioni di un vasto traffico di stupefacenti, gestito da DEVE con PO e SE. Tutti e tre gli imputati avevano sollevato l'identica questione della inutilizzabilità delle intercettazioni perché disposte ai fini della cattura del latitante e senza il rispetto delle forme previste dall'art. 268 c.p.p., non risultando motivati ne' l'utilizzo di impianti esterni alla procura, nè le ragioni di eccezionale urgenza. Aggiungevano che il parallelo processo svoltosi davanti alla RT d'assise aveva determinato il proscioglimento di alcuni imputati proprio per l'inutilizzabilità di quelle stesse intercettazioni.
La RT territoriale riteneva infondate tali eccezioni processuali, rilevando, da un lato, che le intercettazioni disposte per la cattura di un latitante possono essere utilizzate anche per altri reati e per altri procedimenti, giusta il richiamo operato dall'art. 295 c.p.p. all'art. 270 c.p.p., dall'altro che l'omesso richiamo effettuato anche all'art. 271 c.p.p. escludeva che potesse essere causa di inutilizzabilità l'omesso rispetto delle forme richieste dall'art.268 c.p.p., e citava copiosa giurisprudenza di legittimità sul punto.
Rilevava poi che il reato di spaccio di stupefacenti contestato a DEVE, PO e SE era l'unico del tutto avulso dal contesto associativo, perpetrato autonomamente dai tre affiliati e provato dalle intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni del collaboratore MA EL LE, soggetto inserito nel traffico internazionale di stupefacente, ma estraneo al contesto associativo. Il SE aveva anche contestato l'attribuzione a lui della voce intercettata, ma la corte rilevava che la consulenza fonica del P.M. aveva dimostrato senza dubbio la sua identificazione. La circostanza che la consulenza si era svolta utilizzando un saggio fonico carpito all'insaputa dell'indagato, non determinava alcuna violazione del diritto di difesa, in quanto la raccolta del saggio fonico non è disciplinata dalla legge e non richiede la presenza di un difensore, inoltre non incide sulla libertà personale, perché non è assimilabile alla raccolta di materiale biologico;
non può neppure essere equiparata ad una intercettazione ambientale, essendo solo una memorizzazione fonica di un fatto storico di cui può essere disposta l'acquisizione ai sensi dell'art. 234 c.p.p.. Aggiungeva infine che non sussisteva contrasto tra i risultati della consulenza e quelli della relazione del RIS, in quanto il perito era riuscito a ripulire dai rumori esterni la registrazione ed aveva potuto utilizzare due saggi fonici, arrivando ad esprimere un giudizio di assoluta certezza nell'attribuzione a SE della voce intercettata. Inoltre vi erano numerosi riscontri oggettivi, costituiti dai riferimenti effettuati in alcune conversazioni a familiari, fatti ed eventi, puntualmente verificati dalla P.G., e dai quali emergeva la certa identificazione fisica del SE. Analogamente certa era l'identificazione di PO, come altro correo, per i riferimenti a familiari ed a fatti riscontrati dalla P.G.. Quanto al contenuto delle intercettazioni, secondo la RT, emergeva dal linguaggio criptico utilizzato che i tre trafficavano in sostanza stupefacente, con il riscontro costituito dal risultato delle perquisizioni che avevano consentito di acquisire bilancine di precisione ed altro materiale per il confezionamento delle dosi. A ciò si doveva aggiungere la chiamata in correità di MA EL, soggetto estraneo al mondo della criminalità mafiosa e legato al traffico internazionale di droga. Quanto al trattamento punitivo rilevava che non potevano essere concesse le attenuanti generiche per la gravità del fatto e dei precedenti penali dei tre imputati, non poteva essere concessa l'attenuante della lieve entità del fatto perché, pur non essendo stato trovato lo stupefacente, emergeva dalle intercettazione che i tre trattavano ingenti quantità di stupefacente. Infine non poteva essere accolta la richiesta di PO di vedersi riconosciuta la continuazione con altra condanna per reato omogeneo trattandosi di fatti completamente separati, in relazione ai correi, ai luoghi e ai tempi di commissione, per cui non era possibile riconoscere l'identità del disegno criminoso.
SE SE, PO RI e DEVE SE, con distinti atti presentavano ricorso e deducevano:
- tutti e tre, violazione di legge in relazione all'utilizzazione delle intercettazioni e illogicità della motivazione sul punto. I ricorrenti rilevavano che le intercettazioni disposte per la ricerca di un latitante, qualora non siano eseguite nel rispetto delle forme fissate dagli artt. 266 e 268 c.p.p., non possono essere utilizzate come prova della commissione di reati in altri procedimenti. Infatti l'ordinamento consente formalità minori, solo perché quelle intercettazioni non svolgono una funzione di ricerca della prova, ma sono dirette a ricercare un latitante e l'omesso richiamo alla sanzioni stabilite in tema di inutilizzabilità dall'art. 271 c.p.p. può essere interpretato solo nel senso che, per il legislatore, il divieto di utilizzazione in altri procedimenti dei risultati di quelle intercettazioni è assoluto. Quindi gli inquirenti dovrebbero sempre disporre questo tipo di intercettazioni con il rispetto delle forme previste dalla legge all'art. 268 c.p.p., qualora si prefigurassero l'utilizzo anche solo eventuale in altri procedimenti. - manifesta illogicità della motivazione sull'interpretazione fornita dei risultati di quelle intercettazioni, in quanto non si era data alcuna risposta ai rilievi della difesa che osservava come non fosse possibile desumere dalle frasi intercettate ne' che costoro parlassero di stupefacente, ne' di quale tipo e in quale quantità, per cui la contestazione che ne era scaturita appariva del tutto arbitraria e apodittica. Non vi era stato alcun riscontro all'accusa visto che non era mai stata trovata sostanza stupefacente. - DEVE e SE deducevano violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'omessa concessione delle attenuanti generiche;
- PO deduceva violazione di legge in relazione all'omessa riconosciuta continuazione con altra condanna per spaccio di stupefacenti sussistendo tutti i presupposti per ravvisare l'elaborazione di un programma criminoso che rappresentasse la possibilità concreta di realizzare, in un arco di tempo più o meno lungo, più violazioni della stessa norma di legge SE infine deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'utilizzazione a suo carico della consulenza effettuata sul saggio fonico prelevato illegalmente. Proprio per la mancanza di una disciplina normativa sulla raccolta dei saggi fonici, ne derivava che essa doveva avvenire nel rispetto e con le garanzie previste dall'art. 13 Cost. e comunque le Sezioni Unite della Suprema RT avevano sancito, con la decisione Torcasio, l'inutilizzabilità della registrazione occulta di un colloquio da parte di soggetti appartenenti alla P.G.. Infine non si era logicamente spiegato perché si era data prevalenza ai risultati della consulenza fonica rispetto alla relazione del RIS che aveva escluso di poter attribuire con certezza quella voce a SE.
La RT ritiene che i ricorsi debbano essere rigettati. La questione processuale sollevata sull'utilizzabilità delle intercettazioni è stata affrontata più volte dalla Suprema RT, con una evoluzione giurisprudenziale che il collegio ritiene di seguire nel senso indicato dalla prevalenza delle decisioni. Si è infatti affermato che l'intercettazione disposta per la ricerca di un latitante, non richiede una particolare motivazione in relazione alle indilazionabili ragioni di urgenza per l'utilizzo di impianti esterni alla Procura, in quanto lo scopo che persegue integra di per sè una eccezionale ragione di urgenza e pertanto i risultati di tale intercettazione possono essere utilizzati anche in procedimenti diversi (Sez. 1^, 4 novembre 2004 n. 45479, rv. 229774; Sez. 2^, 4 dicembre 2006 n. 215, rv. 235860). Si è più volte affermato che il rinvio operato dall'art. 295 c.p.p., comma 3, all'art. 270 c.p.p., ha senso in relazione al comma 1 e cioè all'utilizzabilità probatoria in altro procedimento e non può, invece, essere interpretato solo come richiamo alle garanzie difensive previste dai commi 2 e 3 di detta norma, (Sez. 1^, 9 dicembre 1999 n. 663, rv. 215295; Sez. 2^, 16 marzo 2001 n. 35607, rv. 220052; Sez. 2^, 4 dicembre 2006 n. 215, rv. 235858). Si è infine affermato che in forza del principio della conservazione degli atti e della tassatività delle previsioni normative che ne contemplano l'inutilizzabilità, le intercettazioni disposte per la cattura di un latitante possono essere utilizzate in altri procedimenti al di fuori dei limiti di legge, ad esempio per il reato di favoreggiamento del latitante, visto l'omesso richiamo all'art. 271 c.p.p. (Sez. 6^, 29 ottobre 2003 n. 44756, rv. 227158;
Sez. 1^, 22 marzo 2005 n. 15328, rv. 231502); ne' può ritenersi questo caso una fattispecie particolare, trattandosi di un reato strettamente connesso sul piano probatorio ai motivi per i quali l'intercettazione era stata disposta, visto che ai sensi dell'art.266 c.p.p. l'intercettazione per tale tipo di reato non sarebbe mai consentita.
Il collegio condivide tali orientamenti che si fondano su una interpretazione rigorosa del dettato normativo in una materia in cui il legislatore è stato sempre molto attento a garantire il massimo di legalità e pertanto il richiamo effettuato dall'art. 295 c.p.p. all'art. 270 c.p.p., e l'omesso richiamo all'art. 271 c.p.p., non possono che essere interpretati come espressione di una precisa volontà di consentire l'utilizzo dei risultati di tale intercettazioni in altri procedimenti, senza applicare i divieti di utilizzazione previsti dall'art. 271 c.p.p.. L'orientamento contrario indicato dalla difesa è decisamente minoritario e risale ad una decisione di Sez. 1^, 12 luglio 1999 n. 4888, rv. 214042, con la quale si è affermato che i risultati dell'intercettazione disposta ai sensi dell'art. 295 c.p.p. possono essere utilizzati ai fini probatori solo se si siano osservate le garanzie e le prescrizioni di cui all'art. 266 c.p.p. e segg.; in senso conforme si sono espresse Sez. 6^, 15 gennaio 2004 n. 4942, rv. 229999, in materia di favoreggiamento, e Sez. 1^, 22 dicembre 2006 n. 1812, non massimata. In relazione a quest'ultima decisione, intervenuta in un procedimento collegato a quello attuale, deve rilevarsi che la motivazione consiste solo in un richiamo al precedente del 1999 e senza alcun riferimento all'esistenza di un orientamento decisamente maggioritario in senso contrario e quindi essendo espressione di un contrasto inconsapevole, non costituisce titolo per ritenere perdurante e incardinato un contrasto per la cui risoluzione sia necessario investire le Sezioni unite ai sensi dell'art. 618 c.p.p.. Infondata deve essere dichiarata la questione processuale sollevata dal solo SE sull'utilizzazione della consulenza effettuata su un saggio fonico carpito a sua insaputa. Poiché l'oggetto dell'esame peritale era esclusivamente quello di verificare se la voce registrata di un soggetto intercettato poteva attribuirsi ad una persona identificata, il saggio fonico è solo un documento al pari del saggio grafico utilizzato per le perizie grafotecniche. Ne deriva che l'acquisizione di tale saggio non richiede alcuna formalità, non è invasiva della sfera di libertà del soggetto, non deve essere sottoposta a particolari garanzie, ed anzi più è spontanea e più è utile ai fini dell'accertamento tecnico. Ogni richiamo al divieto di utilizzazione delle intercettazioni tra presenti, o comunque a intercettazioni illegali, è del tutto fuori luogo visto che in relazione al tipo di accertamento che si deve compiere è del tutto irrilevante il contenuto dell'intercettazione (Sez. 2^, 18 gennaio 1993 n. 2611, rv. 193579). Le questioni inerenti all'interpretazione dei risultati delle intercettazioni e al trattamento punitivo sono di merito e pertanto inammissibili in sede di legittimità, avendo la RT territoriale sul punto motivato in modo coerente e logico. Parimenti infondata è la richiesta di PO di vedersi riconosce la continuazione con altra condanna per violazione della legge sugli stupefacenti, non essendo stata provata l'unitarietà del disegno criminoso. AN AN deve rispondere del reato di cui all'art. 416 bis c.p. aggravato dal ruolo di promotore del clan dei Malapelle, operante in Trentola Decenta. Le fonti di prova venivano individuate nelle dichiarazioni dei collaboranti De NE, RA, NA e D'AN che concordemente avevano narrato del clan dei casalesi e dei sottogruppi, della contrapposizione tra gruppi rivali, della contiguità dei Malapelle con ET, della percezione di somme di denaro dalla cassa comune dei casalesi e del suo coinvolgimento diretto in reati di estorsione, comprovato da una sentenza di condanna a 10 anni di reclusione. Secondo la RT la circostanza che in quella sentenza di condanna fosse stata esclusa l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, non impediva di utilizzarla come elemento di riscontro alle chiamate in correità per il delitto associativo, in quanto l'esclusione era intervenuta non essendo stato provato il metodo mafioso e non perché non fosse provata l'agevolazione dell'associazione mafiosa;
infatti dalla motivazione si ricavava che gli emissari di AN F. si erano presentati alle vittime chiedendo di rispettarlo, come capo del territorio, e di aiutare il clan dei casalesi con la corresponsione del denaro. Rilevava infine che non era possibile riconoscere la continuazione con la condanna per le estorsioni perché non definitiva, che non potevano concedersi le attenuanti generiche per la gravità della condotta e per i gravi precedenti penali, che tenuto conto dell'entità della pena ne discendeva automaticamente l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed infine che ai sensi dell'art. 417 c.p. doveva applicarsi la misura di sicurezza della libertà
vigilata, anche senza un giudizio attuale sulla pericolosità. AN AN presentava ricorso e deduceva:
- violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione sul punto, in quanto all'imputato veniva contestata la partecipazione al clan dei Malapelle allo scopo di commettere delitti di estorsione, mentre le dichiarazioni dei collaboranti omettevano di indicare quale fosse stato lo specifico contributo fornito all'associazione e quindi si caratterizzavano per l'assoluta genericità, per il riferire circostanze apprese de relato e per la mancanza di riscontri individualizzanti;
infatti non era possibile utilizzare la sentenza di condanna come riscontro, in quanto era stata esclusa l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e pertanto quei reati si caratterizzavano per la loro autonomia rispetto al reato associativo.
- violazione di legge in relazione al trattamento punitivo per l'omessa concessione delle attenuanti generiche e per la mancata irrogazione della pena nei minimi edittali. La RT ritiene che il ricorso debba essere rigettato. Le concordi dichiarazioni di ben 4 collaboranti sulla sua partecipazione al clan mafioso, non solo si riscontrano l'un l'altra, ma ricevono un riscontro individualizzante forte proprio nella sentenza di condanna pronunciata in primo grado per la sua partecipazione a numerose estorsioni. Si sostiene che, poiché l'aggravante di aver utilizzato un metodo mafioso è stata esclusa, deve ritenersi la completa autonomia di quegli episodi delittuosi rispetto al fenomeno associativo. L'assunto è infondato in quanto se è vero che tale collegamento può essere valutato anche in mancanza di una formale contestazione, quando emerge comunque dagli atti (Sez. 1^, 9 marzo 2004 n. 16486, rv. 227932), è altrettanto vero che qualora l'aggravante, contestata solo per due episodi, sia stata esclusa solo perché non risulterebbe provato il metodo mafioso, ben possono le condotte essere valutate ai fini dell'aiuto prestato all'associazione, qualora il fatto emerga dagli atti. Nel caso di specie le vittime avevano riferito che gli emissari di AN F. chiedevano denaro per aiutare il clan dei casalesi e riferivano di agire per suo conto, perché si doveva rispetto all'imputato, e quindi lo scopo di fornire aiuto all'associazione risultava conclamato.
Quanto al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi che esso attiene esclusivamente al merito avendo la corte chiarito perché l'imputato non poteva beneficiare delle attenuanti generiche e del minimo della pena, tenuto conto della gravità dei fatti e dei gravi precedenti giudiziali e penali.
SI LE deve rispondere dei delitti di falso della carta d'identità e del timbro del comune, commessi il 22/10/96, e in relazione ad essi la corte territoriale riteneva che non potessero applicarsi i nuovi termini di prescrizione previsti dalla L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, in quanto il processo si trovava già
nella fase d'appello. In relazione alle fonti di prova, rilevava che il documento con le sue generalità contraffatte era stato trovato al latitante ET e che il collaborante RI aveva riferito che per quel favore aveva ricevuto in cambio L. 500.000; quanto all'uso del timbro contraffatto del Comune di Bellona, il fatto storico era stato provato con la sentenza definitiva a carico di ET che era chiamato a rispondere dei medesimi reati. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva difetto di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per falso in certificazione amministrativa e falso in pubblico sigillo, visto che l'unica fonte di prova era costituita dalle dichiarazioni di RI, coimputato, mentre nessun rilievo poteva essere attribuito alla circostanza che una carta d'identità era stata trovata nel possesso del latitante ET, contraffatta con le sue generalità, in quanto egli poteva non sapere la destinazione del documento. Inoltre la sentenza appariva contraddittoria in quanto il SI R. era stato assolto dal delitto di favoreggiamento, proprio perché poteva non sapere chi fosse il destinatario del suo documento e quindi poteva anche non sapere che i suoi dati sarebbero stati usati per falsificare un documento d'identità.
- vizio di motivazione anche in relazione all'art. 468 c.p., visto che la prova della sua responsabilità viene fondata sulla sentenza di condanna del ET per il medesimo fatto, mentre nessun elemento viene individuato a suo carico;
- violazione di legge in relazione all'omessa concessione delle attenuanti generiche;
- estinzione per intervenuta prescrizione del reato di cui agli artt.477 e 482 c.p. commesso in data 22/10/96.
La RT ritiene che il ricorso sia inammissibile tranne che per quanto attiene alla prescrizione del reato di falso nella carta d'identità. Infatti tale reato, escluse le circostanze aggravanti, è punito con una pena inferiore ai tre anni e pertanto si prescrive in un tempo massimo di 7 anni e 6 mesi, che erano già ampiamente decorsi al momento della celebrazione del giudizio di appello avvenuto il 31/1/2006. Non potendosi procedere in questa sede alla decurtazione della pena corrispondente, non risultando in nessuna parte della sentenza i criteri per la determinazione della pena, la decisione deve essere annullata senza rinvio limitatamente a tale reato. Tutti gli altri motivi di ricorso sono infondati in quanto richiedono di effettuare una nuova valutazione degli elementi di fatto acquisiti in atti, anche per quanto attiene alla congruità della pena. La sentenza impugnata ricostruisce con argomentazioni congrue e logiche quali siano le fonti di prova a suo carico, ritenendo che il rinvenimento nella disponibilità di ET di una carta d'identità contraffatta contenente le sue generalità e il falso timbro del Comune di Bellona e le dichiarazioni del collaborante RI che aveva riferito che il SI R. in cambio aveva ottenuto L. cinquecento mila, siano sufficienti a provare un diretto coinvolgimento dell'imputato nel singolo episodio criminoso, soprattutto per la totale mancanza di elementi da cui dedurre una volontà calunniatrice del RI.
De LU AN e RU IO devono rispondere del delitto di estorsione in danno di CO AN, in relazione al quale è stato accolto l'appello del P.M., e il solo RU G. anche del delitto di favoreggiamento aggravato. La RT territoriale riteneva di dover accogliere l'appello del P.M. presentato contro l'assoluzione di ambedue per l'estorsione considerando acquisite sufficienti fonti di prova. La vittima dopo aver reso le sue dichiarazioni accusatorie, per evitare di subire ritorsioni ed anche per salvare la famiglia, era stato costretto ad allontanarsi dal territorio, abbandonando il lavoro ed ogni bene materiale;
ritenendo di non essere sufficientemente protetto, aveva deciso di non ripetere più le sue dichiarazioni accusatorie, tanto che era stato posto sotto processo per calunnia e poi era stato assolto. Nel dibattimento era stato sentito prima come indagato di reato connesso e poi come testimone assistito ai sensi dell'art. 297 bis c.p.p., ma aveva rifiutato di rispondere e si era trincerato dietro i "non ricordo", facendo presente la situazione in cui si trovava e la necessità di salvare se stesso e i suoi familiari da imminente pericolo di vita. Per tali motivi le sue originarie dichiarazioni venivano acquisite agli atti ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 4, e venivano ritenute dalla corte attendibili, avendo egli riferito di essere stato costretto ogni anno a versare in agosto una tangente di un milione e mezzo in mano agli imputati per campare tranquillo, nonché di essere stato costretto ad acquistare biglietti di una lotteria, del tutto inesistente, per L. ottocentomila, di aver ricevuto delle larvate minacce dopo l'omicidio PE, avvenuto perché era sospettato di aver svelato il rifugio del latitante DEVE G.. Riscontro a tali dichiarazioni erano il rinvenimento presso RU G. di biglietti della lotteria diversi, ma dello stesso genere di quelli che CO A. era stato costretto ad acquistare.
Quanto al delitto di favoreggiamento ascritto a De LU esso risultava provato dai risultati di intercettazioni telefoniche e ambientali, dalle quali emergeva l'aiuto in concreto prestato al latitante DEVE, mettendogli a disposizione alloggi e mezzi di trasporto, nonché comunicandogli la dislocazione delle forze dell'ordine per facilitargli gli spostamenti. Per ambedue i reati la corte riteneva di dover confermare l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 sussistendo la prova del metodo mafioso nell'estorsione e la prova dell'aiuto prestato all'associazione nel favorire la latitanza del boss. Contro la decisione presentavano ricorso gli imputati e deducevano quanto a De LU:
- violazione di norme processuali poste a pena di inutilizzabilità per aver ritenuto sufficienti le sole dichiarazioni della persona offesa a costituire elementi di prova della sua responsabilità per il delitto di estorsione, senza che vi fosse alcun riscontro e alcun altro elemento di prova a conferma le accuse, poi ritrattate. Infatti i comportamenti successivi del CO A. che temeva di divenire un bersaglio da parte degli affiliati al clan, dopo l'arresto del latitante DEVE, così come PE, e che aveva interpretato in termini di minaccia la visita effettuata proprio da De LU, poteva essere il frutto di un fraintendimento, per il clima di paura che si era installata nel quartiere dopo l'omicidio PE, e non invece la prova di una responsabilità dell'imputato quanto a RU G.:
- erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il concorso nel delitto di estorsione, mancando ogni prova di apporto causale alla commissione del reato. Infatti la persona offesa aveva riferito che il denaro veniva consegnato a "Tonino bora bora", che in qualche occasione era accompagnato da RU G., al quale però non era mai stata attribuita una condotta rilevante ed infatti il giudice di primo grado aveva assolto l'imputato. Nonostante tale assoluzione la RT aveva sulla base degli stessi elementi espresso una diversa valutazione, limitandosi ad esprimere un giudizio di generica attendibilità della persona offesa;
- erronea applicazione e difetto di motivazione in relazione all'art.192 c.p.p. in quanto la RT dopo aver dichiarato che la persona offesa doveva essere sentita come testimone protetto e quindi le sue dichiarazioni dovevano avere riscontri individualizzanti, li aveva individuati nella circostanza che il RU G. era stato trovato, tempo dopo, nel possesso di biglietti di una lotteria fantasma simili a quelli che CO A. era stato costretto a comprare, ma non si era accorta che RU G. non era stato minimamente coinvolto in quell'episodio estorsivo in quanto CO A. aveva parlato solo di De LU.
mancanza di motivazione in relazione all'aggravante di cui alla L. n.203 del 1991, art.
7. La RT ritiene che ambedue i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, quello di De LU per la sua totale genericità, limitandosi ad offrire una diversa interpretazione delle dichiarazioni della persona offesa e quello di RU G. per la proposizione di questioni di puro fatto. Il ribaltamento della decisione di primo grado che aveva ritenuto non attendibile la persona offesa, si fonda su un'accurata analisi delle motivazioni che avevano indotto la vittima a rifiutarsi di rispondere e su un esame approfondito anche delle dichiarazioni reticenti, che non facevano alcun mistero delle preoccupazioni della vittima, dei danni economici subiti, dello stravolgimento della propria vita familiare, dovuto alla sua iniziale decisione di dire quanto sapeva sui due imputati. Le argomentazioni appaiono logiche e coerenti ed il riscontro costituito dal rinvenimento presso RU G. di biglietti fasulli di lotteria, è ovviamente utilizzabile nei confronti di ambedue gli imputati, i quali collaboravano nell'attività estorsiva che svolgevano per conto del clan.
GO NC deve rispondere del delitto associativo, come appartenente al gruppo Pellegrino-Malapelle, avendo la corte accolto sul punto l'appello del P.M.. Gli elementi di prova a suo carico sono costituiti dalle dichiarazioni del collaborante RA che lo indicava come stipendiato dal clan Malapelle, e cioè dai AN, e da una condanna per cinque reati di estorsione aggravata. Le dichiarazioni di RA venivano ritenute attendibili e coerenti, avendo egli riconosciuto, anche in foto, l'imputato come uno dei ragazzi del gruppo AN, pagato da loro direttamente coi proventi delle attività illecite, tra le quali si individuano le estorsioni in danno di commercianti. La sentenza di condanna in primo grado rilevava che GO V. si presentava a nome di AN F., profferiva minacce e presenziava alle richieste estorsive direttamente formulate da AN F.. Quanto alla condanna per le estorsioni ripeteva il medesimo ragionamento fatto per la posizione di AN F., del tutto identica, sia in merito all'esclusione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 sia in relazione alla impossibilità di riconoscere la continuazione.
Contro la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva:
- violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art.192 c.p.p. avendo la RT ribaltato il giudizio espresso dai giudici di primo grado ritenendo genericamente attendibili le dichiarazioni di NA, nonostante che non fossero suffragate da riscontri di altri collaboranti o di altri elementi. Infatti la condanna per estorsioni non poteva costituire riscontro trattandosi di un procedimento ancora pendente.
- mancanza di motivazione per l'omessa concessione delle attenuanti generiche.
La RT ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per la sua aspecificità e genericità. Mentre la sentenza riferisce di dichiarazioni del collaborante RA e del suo riconoscimento fotografico il ricorso parla di altro collaborante, NA, che non pare aver fatto dichiarazioni
contro
GO V.. Inoltre il riscontro costituito da una condanna in primo grado per 5 estorsioni commesse allo scopo di aiutare l'associazione, è certamente utilizzabile, e sul punto possono richiamarsi le medesime argomentazioni utilizzate per la posizione AN F.. LL RT AN deve rispondere di porto e detenzione di un mitra e del delitto associativo, come appartenente al gruppo Pellegrino-Malapelle, avendo la corte accolto sul punto l'appello del P.M.. Gli elementi a suo carico sono costituiti dalle dichiarazioni dei collaboranti De NE, RA e NA che lo identificavano come appartenente al gruppo dei Malapelle, direttamente stipendiato dai casalesi, e partecipe anche di numerosi omicidi;
inoltre tutti e tre riferivano il particolare che aveva la fissazione delle armi e che girava armato di un mitra. La RT rilevava che il giudice di primo grado aveva assolto l'imputato, ritenendo inattendibili i collaboranti, ed in particolare NA, perché aveva riferito un episodio, rivelatosi falso, e cioè che LL RT avrebbe partecipato ad una riunione di mafia, prelevando armato tale IE, per discutere di un omicidio di due ragazzi avvenuto nei presso di una scuola, mentre in quel periodo, tutti coloro che erano stati individuati come partecipanti al summit, erano già in carcere. Secondo la RT il giudice di primo grado aveva tratto questo convincimento per l'identificazione del duplice omicidio, di cui doveva occuparsi il summit, in quello oggetto del processo relativo all'omicidio IV e RA, ma nessun elemento fattuale consentiva di trarre tale deduzione, visto che neppure si sapeva se quel duplice omicidio era stato commesso nei pressi di una scuola. Quanto all'accusa di andare in giro armato di un mitra, tutti i collaboranti lo avevano riferito, anche se avevano individuato il mitra con marche diverse, ma tale elemento non inficiava la credibilità dell'accusa per la sua marginalità. Contro la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla valutazione degli elementi di prova, essendo le dichiarazioni dei collaboranti del tutto generiche sulla partecipazione dell'imputato all'associazione ed anche contraddittorie. Infatti la diversa interpretazione dei fatti riferiti da NA, operata dalla RT, non era stata ancorata a luoghi e tempi specifici. La RT aveva effettuato un vero travisamento della prova nel ritenere attendibili e riscontrate reciprocamente le dichiarazioni dei collaboranti - violazione di legge in relazione all'omessa concessione delle attenuanti generiche, alla mancata irrogazione della pena nei minimi edittali. La RT ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per la sua genericità avendo omesso di individuare le parti della motivazione e le fonti di prova valorizzate dalla RT, oggetto di contestazione, limitandosi nei motivi a richiamare in modo astratto i principi di diritto disapplicati e senza tenere conto della motivazione adottata in concreto.
RI LE deve rispondere del delitto associativo, come appartenente al gruppo ET del clan dei casalesi, avendo la corte accolto sul punto l'appello del P.M. Le fonti di prova sono costituite dalle dichiarazioni rese dai collaboratori De NE, RA e RI, riscontrate da accertamenti di P.G. sulle continue frequentazioni con appartenenti al clan ed in particolare con ET. In particolare RA, capo zona del clan, riferiva di averlo conosciuto fin da quando minorenne si era messo al servizio del boss, veniva regolarmente stipendiato e partecipava a tutte le riunioni strategiche del gruppo. De NE, appartenente al clan di VO, riferiva di essere stato più volte convocato da ET, tramite RI. Analoghe affermazioni venivano fatte anche da RI e, la circostanza che egli non ricordasse se lo stipendio glielo aveva versato lui o meno, non costituiva motivo di inattendibilità, essendo decorso molto tempo dai fatti. Contro la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva con due distinti atti violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p. essendo i giudici di appello giunti a ribaltare la decisione assolutoria di primo grado senza che sussistessero riscontri individualizzanti alle chiamate in correità;
- mancanza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. La RT ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per la sua assoluta genericità, mancando ogni puntuale riferimento alle parti della motivazione contestate. Quanto a AV IO, GI LA, CA SE, OS IG che hanno concordato la pena in appello ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, tutti deducono violazione di legge in relazione all'art. 129 c.p.p., riproponendo questioni attinenti alla valutazione della prova. La RT ritiene che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili. Si osserva che in tema di rinunzia all'impugnazione, allorché l'appellante concordi con il Procuratore Generale la misura della pena, ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, rinunciando a tutti gli altri motivi di impugnazione, non può poi dolersi della omessa o illogica motivazione in ordine ai motivi oggetto della rinuncia;
e invero la rinuncia ad alcuni dei motivi ha per effetto di ridurre l'effetto devolutivo dell'appello ai motivi residui non rinunciati, con l'ulteriore conseguenza di precludere, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, la deduzione in sede di legittimità dei motivi rinunciati, a meno che essi non riguardino questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo (si veda: Cass. Sez. 4^, 19 febbraio 2004, ric. Santagata ed altro, RV 227346). Tutti i ricorrenti, ad eccezione di SI R., debbono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali e AV IO, GI LA, RU IO, CA SE, OS IG, GO NC, LL RT AN, De LU AN e CC LE anche del pagamento ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La RT annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di SI LE, limitatamente al reato previsto dagli artt. 477 e 482 c.p. perché estinto per prescrizione;
rimette gli atti ad altra sezione della RT d'appello di Napoli per la rideterminazione della pena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del SI R.. Dichiara inammissibili i ricorsi di AV IO, RU IO, GI LA, CA SE, OS IG, GO NC, LL RT AN, De LU AN e RI LE che condanna in solido al pagamento delle spese processuali oltre al versamento della somma di 1.000,00 Euro ciascuno alla Cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di PO RI, AN AN, DEVE SE e SE SE che condanna in solido con i precedenti ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 7 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2007