Sentenza 5 marzo 2008
Massime • 1
In tema di reati associativi, al fine di controllare il rispetto del principio del "ne bis in idem", occorre verificare in concreto i segmenti di condotta presi in esame dalle singole sentenze passate in giudicato, nel senso che tale principio risulta violato solo ove vi sia sovrapposizione tra le condotte oggetto di giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2008, n. 12700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12700 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 05/03/2008
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 660
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 028642/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EN AN, N. IL 24/10/1962;
avverso ORDINANZA del 28/06/2007 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Ciampoli Luigi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 28.06.2007 la Corte d'appello di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva la richiesta di ZA EL di unificazione sotto il vincolo della continuazione, ex art. 81 cpv. c.p., e art. 671 c.p.p., dei reati di cui alle sentenze 20.05.2005 (per associazione di stampo mafioso ed associazione parallela volta al traffico di stupefacenti) e 09.03.2006 (ancora per associazione di stampo mafioso) emesse entrambe dalla stessa Corte d'appello, e respingeva altresì l'istanza di revoca della sentenza più gravosa, proposta sull'assunto trattarsi dello stesso fatto, avanzata nel corso dell'udienza. Quanto a quest'ultima istanza, la Corte nissena rilevava la palese diversità dei fatti oggetto dell'imputazione. Quanto alla richiesta di continuazione, l'ordinanza rilevava che l'istante non aveva espresso elementi idonei a dimostrare l'unicità del disegno criminoso, e che comunque ostasse a ritenere un'unica previa progettualità il rilevante iato temporale, posto che la prima sentenza copre fatti commessi fino al 1989, la seconda fatti commessi tra il gennaio 2001 ed il gennaio 2002, trattandosi dunque di un intervallo di 12 anni.
2. Avverso tale sentenza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per Cassazione l'anzidetto condannato che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni;
a) quanto alla richiesta ex artt. 649 e 669 c.p.p.: violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto si tratta del medesimo fatto ed in particolare della stessa associazione (stidda locolano - Iannì Cavallo), reato permanente, cui esso ricorrente ha partecipato in tempi successivi;
b) quanto alla richiesta ex art. 671 c.p.p.: violazione di legge e vizio di motivazione, non avendo l'ordinanza valutato correttamente che si tratta di partecipazione alla stessa associazione senza elementi che inducano a ritenere in esso ricorrente (peraltro a lungo detenuto nell'intervallo) volontà di recedere dalla stessa. Con requisitoria 22.10.2007 il Procuratore generale presso questa Corte chiedeva volersi rigettare il ricorso.
La difesa del ricorrente depositava poi memoria di replica con la quale rilevava come questa Corte, Sez. 1, con decisione n. 1041 in data 08.03.2007, ric. La Cognata, avesse stabilito il principio che la distanza nel tempo tra i fatti non potesse essere posto a base del diniego della continuazione, dovendosi necessariamente valutare tutti gli altri elementi caratterizzanti l'istituto.
3. Il ricorso, infondato quanto alla prima richiesta (di cui sopra sub 2/a), deve essere invece accolto in relazione alla seconda prospettazione (sub 2/b).
3.1 La richiesta di revoca della sentenza più gravosa, proposta sul presupposto che si tratti dello stesso fatto (partecipazione ad associazione ex art. 416 bis c.p. protratta nel tempo), è stata correttamente respinta dalla Corte territoriale e, dunque, il relativo motivo di ricorso - che ora tale presupposto ripropone - deve essere disatteso. In proposito questa Corte ha già, e costantemente, espresso l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in tema di reati associativi, al fine di controllare il rispetto del principio del ne bis in idem, occorre verificare in concreto i segmenti di condotta presi in esame dalle singole sentenze passate in giudicato, nel senso che tale principio risulta violato (con le conseguenze di legge) solo ove vi sia sovrapposizione tra le condotte oggetto di giudicato. In particolare, per quanto riguardo il fondamentale fattore cronologico, occorre fare oggetto di puntuale disamina le motivazioni delle sentenze che accertano le condotte partecipative e le collocano nel tempo, per cui - anche fermi gli altri elementi costitutivi- vi sarà violazione dell'anzidetto fondamentale principio solo ove due diverse sentenze accertino condotte di partecipazione ad una determinata associazione criminosa per gli stessi periodi di tempo (cfr. sul punto Cass. Pen. Sez. 1, n. 11344 in data 10.05.1993, RV 195768, Algranati) Orbene, tanto ribadito, è evidente che la Corte territoriale ha fatto buon uso di tale principio giurisprudenziale -che qui dunque va convintamente riaffermato- accertando in fatto, del tutto correttamente (come da agevole lettura comparata delle relative decisioni), che le due sentenze invocate dal ricorrente non coprono identici segmenti di condotta, in quanto la prima (Corte d'appello di Caltanissetta 20.05.2005) accerta condotta partecipativa commessa fino al 24 luglio 1989, mentre la seconda (emessa in data 09.03.2006) riconosce a carico del ZA analoga condotta partecipativa, ricompressa però nel periodo 2001 - 2002 (e provata da intercettazioni ed osservazioni di p.g. solo di quel periodo), senza alcun concreto accertamento su periodi cronologicamente precedenti. Tanto ritenuto, il primo motivo di ricorso deve dunque essere rigettatesi il secondo motivo di ricorso, fondato, deve - di
contro
- essere accolto. Ed invero la Corte nissena, esaminando la richiesta di riunione nel vincolo della continuazione delle condotte associative accertate con le due sopra citate sentenze di condanna, ha respinto la stessa sostanzialmente in base all'unico rilievo della rilevante distanza nel tempo (circa 12 anni, come già ricordato al precedente paragrafo n. 1) delle collocazioni temporali dei fatti rispettivamente in esse accertati. Orbene, se è vero che - in linea di massima - la distanza nel tempo tra due condotte di cui si invochi il vincolo di cui all'art. 81 cpv. c.p. è sicuramente valido argomento, quando tale distanza è notevole, per escludere detto vincolo, deve però riconoscersi che in tema di reati associativi, nei quali la durata nel tempo (anche lunga) è la normalità, tale argomento perde concreta rilevanza. Ciò appare tanto più vero ove si tratti di associazione di tipo mafioso in cui, come la storia giudiziaria ha insegnato, il vincolo di affiliazione è particolarmente pregnante e tendenzialmente illimitato, tanto che - sempre come la storia giudiziaria ha consentito di verificare in ripetuti casi - spesso neppure la carcerazione riesce a scardinare tale affiliazione (cfr., in termini, Cass. Pen. Sez. 6, n. 8851 in data 13.03.1997, RV 209118, Capizzi).
Ciò posto, poiché nella fattispecie risulta proprio che il ricorrente ZA EL ha subito una lunga carcerazione tra la sua condotta partecipativa riconosciuta dalla prima sentenza e quella accertata dalla seconda, dovrà il giudice dell'esecuzione, cui gli atti vanno rinviati per nuovo esame sul punto, verificare - in una con gli altri classici elementi sintomatici della continuazione - se detta pur lunga carcerazione abbia di fatto creato una concreta cessazione nell'appartenenza, tale da impedire di riconoscere il chiesto vincolo ex art. 81 cpv. c.p., ed ancora, in particolare, se la lettura delle suddette sentenze consenta di positivamente affermare, con adeguata motivazione, la sussistenza, in capo all'odierno ricorrente, di una iniziale, generale, previsione criminosa che potesse comprendere anche partecipazioni, peraltro autonome (si veda il precedente paragrafo), di molto successive, e pur in caso di carcerazioni intermedie, ovvero no.
In tal senso gli atti vanno rinviati alla Corte d'appello di Caltanissetta che si atterrà, nel nuovo giudizio, al principio di diritto qui affermato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla disciplina del reato continuato e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte d'appello di Caltanissetta.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2008