Sentenza 6 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2001, n. 10861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10861 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
A 0861 /01 6 E 8 9 N 5 1 I O / . I R 4 N Z / A - 6 A 2 T R B . T U R . . S L B I P . L I G REPUBBLICA ITALIANA D A R R. G. N. 1559/97 E . L T R B E D A A T I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D S A 1 I N 3 E E 1 R S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T E . Rep. From 23481 I N T A N E S A SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- E M Ud. 08/02/2001Composta dai Sigg. Magistrati: E N IO Giovanni OLLA - Presidente - Z A S E S L A C I Giovanni PAOLINI - Consigliere - IV . D C A M Mario CICALA E E R P U N S Antonio MERONE E O 0 T I R O P 0 C 1 Antonino DI BLASI l M re A 7 C ha pronunciato la seguente 5 . SENTENZA Oggetto: IRPEF N Indennità di bonuscita sul ricorso n. 1559/97 R.G. proposto da Domanda Tassazione rimborso MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, - Ricorrente- contro سامان LB IT TA, residente in [...]2, non costituita - Intimata - per la cassazione della sentenza n. 8/12/96 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Trieste, Sez. 12, in data 20-09-1996, depositata il 27-09-1996; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 febbraio 2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
9 4 2 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In occasione del collocamento a riposo, avvenuto nel 1984, della Sig.ra AL IT, sulla liquidata indennità di fine rapporto, veniva operata la trattenuta per IRPEF. Successivamente, la contribuente, ai sensi della Legge 26-9-1985 n. 482, avanzava istanza di rimborso della somma corrispondente al prelievo fiscale subito, che veniva rigettata dall'Amministrazione, nella considerazione che non potesse trovare ingresso per il fatto che l'indennità percepita non risultava essere stata dichiarata nell'apposito modello 740. La proposta impugnazione veniva accolta dalla Commissione Tributaria di primo grado con sentenza n. 535 del 28-2-1994. L'appello dell'Ufficio veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale di Trieste con la decisione in epigrafe indicata. Il Ministero delle Finanze ha chiesto la cassazione della pronuncia di appello con un mezzo. L'intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, l'Amministrazione censura l'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma V° della Legge 26-9- 1985 n. 482, 39 e 42 bis del D.P.R. 29-9-1973 n. 602, in relazione all'art.360 n.3 C.p.C.. I dedotto vizio viene ricollegato alla circostanza che la Commissione Regionale ha riconosciuto il diritto al rimborso del prelievo fiscale, subito in sede di liquidazione dell'indennità di buonuscita, malgrado la 2 stessa non fosse stata indicata nella dichiarazione dei redditi. La doglianza è infondata. La questione se la liquidazione dell'IRPEF, dovuta sul trattamento di fine rapporto a seguito della entrata in vigore della Legge 26-9-1985 n.482, ed il rimborso delle somme eventualmente corrisposte oltre il dovuto, siano strettamente subordinate alla circostanza che il contribuente abbia esposto la percezione di quella indennità nella dichiarazione dei redditi, è stata in passato variamente risolta dai giudici di merito e la stessa Corte di legittimità non aveva raggiunto univocità di soluzioni. Il registrato contrasto è stato, da ultimo, composto dalle SS.UU. di questa Corte, le quali, con sentenza n.25 del 21-2-2000, hanno affermato il principio che "la domanda di riliquidazione della imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle indennità ed altre somme di cui alla lett. e) dell'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, come modificata dall'art. 1 della legge 29 settembre 1985 n.482, corrisposte sia prima che dopo il 1° gennaio 1980, al fine di ottenere il rimborso, totale o parziale, delle ritenute operate, non è preclusa dalla mancata indicazione delle somme percepite a tale titolo nella dichiarazione dei redditi". Ritiene il Collegio, ricorrendone i presupposti, di dover decidere il ricorso di che trattasi in coerenza con tale principio, che condivide, dal quale non ravvisa ragioni per discostarsi e cui la sentenza della Commissione Tributaria Regionale si è sostanzialmente attenuta. In effetti, gli artt. 4 e 5 della Legge n. 482 del 1985, ai fini della riliquidazione e del conseguente rimborso, delle indennità percepite o finite di percepire a decorrere dal 1° gennaio 1980, non pongono alcuna condizione 3 per la riliquidazione. Peraltro, deve escludersi, possa trovare applicazione nel caso in esame, il comma 4° dell'art. 39 D.P.R. 29-9-1973 n. 602, secondo cui non è ammesso il rimborso delle ritenute di acconto di reddito non dichiarato o che non hanno formato oggetto di accertamento d'Ufficio: Ciò in quanto tale disposizione opera con riferimento alla domanda di rimborso delle somme corrisposte a titolo di imposta, ma non anche in relazione alle domande di riliquidazione delle indennità di cui al primo comma dell'art. 4 della Legge n. 482 del 1985, dal momento che il procedimento di riliquidazione, seppure riguarda le indennità in precedenza corrisposte, si presenta come istituto nuovo, al quale intanto si possono applicare le disposizioni particolari in tema di denuncia dei redditi in quanto espressamente richiamate. Né a diverso opinamento può indurre il richiamo all'art. 42 bis del D.P.R. n. 602/73, operato dall'art. 4, comma 5° della Legge n. 482/1985, giacchè tale disposizione riguarda esclusivamente, come è reso evidente dalla rubrica, l'esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata, ma non costituisce condizione ostativa alla domanda di riliquidazione. Conclusivamente il ricorso va, quindi, rigettato. Nulla va disposto per le spese in assenza dei relativi presupposti.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma 1'8 febbraio 2001. Il Presidente Don. Giovanni Olla вfrom. Br Il Consigliere - Relatore - Estensore Dott. Antonino Di Blasi 4 IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCEL Innocenze Battista J6 AGQ. 2001 Oggi IL CANCELLIE Innocenzo am