Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2014, n. 18233
CASS
Sentenza 2 aprile 2014

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Massime1

Quando è richiesta l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato in riferimento a più sentenze di patteggiamento, il giudice dell'esecuzione non può fare esercizio degli ordinari poteri valutativi di cui all'art. 671cod. proc. pen. ed individuare la pena in misura diversa da quella negoziata fra l'interessato e il pubblico ministero, poiché l'autonoma regolamentazione dettata dall'art. 188 cod. proc. pen. disp. att. consente un intervento modificativo sul giudicato, formatosi a seguito di un negozio processuale fra le parti, soltanto per effetto di una successiva loro pattuizione, salvo il caso di dissenso ingiustificato dell'ufficio requirente.

Commentario1

  • 1Continuazione tra più patteggiamenti: senza accordo ex art. 188 disp. att. c.p.p. l’ordinanza è nulla e va annullata senza rinvio (Cass. Pen. n. 35625/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 10 novembre 2025

    La massima Quando la continuazione viene richiesta tra più sentenze ex art. 444 c.p.p., il giudice dell'esecuzione non può determinare autonomamente la pena: occorre l'accordo PM-imputato ex art. 188 disp. att. c.p.p., entro il limite edittale del patteggiamento. In mancanza, l'ordinanza che ridetermina la pena è illegittima e va annullata senza rinvio. La sentenza integrale Cassazione penale sez. I, 29/10/2025, (ud. 29/10/2025, dep. 30/10/2025), n.35625 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha riunito in continuazione i reati giudicati mediante due sentenze di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2014, n. 18233
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18233
Data del deposito : 2 aprile 2014

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