Sentenza 19 febbraio 2015
Massime • 1
Deve essere annullata senza rinvio la sentenza di patteggiamento che applica una pena illegale. (Fattispecie in cui la sentenza impugnata, emessa dal G.i.p. del Tribunale in relazione al reato di lesioni personali lievi, di competenza del giudice di pace, aveva applicato la pena illegale della reclusione).
Commentari • 5
- 1. Art. 444 - Applicazione della pena su richiestahttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Applicazione della pena su richiesta (art. 444) Nel procedimento speciale di cui all'art. 444, l'accordo delle parti sulla applicazione di una pena detentiva, con efficacia subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena stessa, deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi ex lege alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione pure su tali elementi, la richiesta deve essere integralmente rigettata. (Fattispecie relativa a richiesta di patteggiamento di pena subordinata alla sospensione condizionale, da parte di persona che ne aveva già …
Leggi di più… - 2. Sull'illegalità della pena e giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrentiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2023
Sezioni Unite Con la sentenza in argomento, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto «la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e ss., 65 e 71 c.p. e ss., oppure i limiti edittali previsti, per le singole fattispecie di reato, dalle norme incriminatrici che si assumono violate, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge». Cassazione penale sez. un., 14/07/2022, (ud. 14/07/2022, dep. 12/01/2023), n.877 …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 17 febbraio 2023
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Trieste, con la sentenza indicata in epigrafe, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Ciro S. (imputato di furto pluriaggravato commesso in Trieste il 12 febbraio 2019), ritenuta la continuazione con i reati separatamente giudicati dal Tribunale di Cremona con sentenza del 6 luglio 2020 (irrevocabile dal 22 luglio 2020), la pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro seicento di multa, così determinata: - pena-base: anni cinque e mesi tre di reclusione ed euro seicento di multa, "per il reato di furto nella ipotesi aggravata"; - "riconosciute le attenuanti generiche con la contestata recidiva in ragione della ammissione dei fatti …
Leggi di più… - 4. Successioni di leggi penali, va applicata la legge della condotta (Cass. 40986/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 dicembre 2018
- 5. Le problematiche legate alla successione di leggi penaliDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 ottobre 2018
In tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta. (Annullamento senza rinvio) (Normativa di riferimento: Cost. art. 25; Cod. pen. art. 2) Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione Con sentenza deliberata il 28/06/2017, all'esito dell'udienza in camera di consiglio fissata a norma dell'art. 447 cod. proc. pen., il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Prato applicava a F. P. la pena concordata con il pubblico ministero di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2015, n. 13589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13589 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FUMO Maurizio - Presidente - del 19/02/2015
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - N. 258
Dott. MICHELI Paolo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 45945/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania;
avverso la sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Siracusa in data 20/02/2013;
all'esito del processo penale celebrato nei confronti di:
B.G. , nato a (OMISSIS) ;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
lette le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, nella persona del Dott. Scardaccione Edoardo, che ha richiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Gip del Tribunale di Siracusa, con la sentenza indicata in epigrafe, applicava nei confronti di B.G. la pena di mesi tre di reclusione, ex art. 444, in ordine al reato di lesioni personali lievi, in ipotesi commesso in danno della moglie C. .C. .
Avverso la pronuncia suddetta ricorre per cassazione il P.g. territoriale, segnalando che nel caso di specie il reato avrebbe dovuto ritenersi procedibile a querela (non rientrando l'aggravante del rapporto di coniugio tra quelle che impongono la procedibilità d'ufficio del delitto de quo), e dunque di competenza del Giudice di pace, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, comma 1, lett. a);
al di là della possibilità di ritenere o meno sanato il vizio processuale, il Pubblico Ministero deduce inosservanza del cit. D.Lgs., art. 52, comma 2, lett. b) e art. 63, in quanto il giudicante avrebbe dovuto pur sempre applicare al B. una delle pene previste per i reati da riservare alla competenza del Giudice di pace (multa, permanenza domiciliare ovvero lavoro di pubblica utilità). Il P.g. presso questa Corte ha chiesto con requisitoria scritta il rigetto del ricorso, atteso che "la pena applicata risulta adeguata al caso di specie e frutto di accordo tra P.M. ed imputato", mentre il difensore del B. - con memoria depositata il 13/02/2015 - ha inteso associarsi alle richieste del P.M. ricorrente, osservando che "le parti non hanno il potere di patteggiare una pena illegale, ne' l'eventuale valutazione di disvalore del fatto può giustificare l'applicazione, o comunque l'irrogazione, di questa pena illegale". CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha infatti già avuto modo di affermare che "è illegale la pena detentiva applicata dal Tribunale con la pronuncia di condanna per un reato che comunque appartiene alla competenza materiale del giudice di pace" (Cass., Sez. 2, n. 24411 del 09/06/2010, Calandra, Rv 247856). È stato altresì ritenuto che l'imputato condannato a pena non suscettibile di esecuzione (perché estinta ai sensi della legge n. 241 del 2006), ma comunque non consentita in ragione del reato contestatogli, abbia interesse ad impugnare la relativa sentenza, sia nella prospettiva di evitare effetti pregiudizievoli come l'iscrizione nel Casellario, sia perché si tratta "di pena illegale che deve, in quanto tale, essere rimossa" (Cass., Sez. 5, n. 7020 del 25/11/2009, Di Lisa, Rv 246149). Nè a diverse conclusioni sembra possibile pervenire in ragione della natura peculiare della sentenza qui emessa, ex art. 444 c.p.p., e segg.: se infatti è pacifica l'inammissibilità di un ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento per soli motivi afferenti la misura della pena su cui si è formato l'accordo tra le parti, rimane pur sempre ferma (e doverosa per il P.M., preposto alla verifica dell'esatta applicazione della legge) la ricorribilità di una decisione da cui risulti l'irrogazione - attuale o potenziale - di una sanzione illegale (v. Cass., Sez. 3, n. 10286 del 13/02/2013, Matteliano, Rv 254980).
Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo. Dal momento che il processo riguarda reati commessi nell'ambito di rapporti fra coniugi, il collegio ritiene doveroso disporre l'oscuramento dei dati identificativi delle parti private, in caso di pubblicazione della presente sentenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, e dispone restituirsi gli atti al Tribunale di Siracusa per il corso ulteriore. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2015