Sentenza 23 maggio 2014
Massime • 1
In tema di patteggiamento, è illegale la pena applicata dal giudice che, operando il giudizio di bilanciamento tra le circostanze, compari le attenuanti ed una sola delle aggravanti, in quanto l'art. 69 cod. pen. impone di procedere alla simultanea comparizione di tutte le circostanze ritenute. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza in cui, in relazione al reato di rissa aggravata ai sensi dell'art. 588, comma secondo cod. pen., il giudice, dopo aver riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, aveva effettuato il giudizio di comparazione solo tra queste e la recidiva e non anche con la suddetta aggravante di cui al citato art. 588, comma secondo, cod. pen.).
Commentari • 3
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Sezioni Unite Con la sentenza in argomento, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto «la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e ss., 65 e 71 c.p. e ss., oppure i limiti edittali previsti, per le singole fattispecie di reato, dalle norme incriminatrici che si assumono violate, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge». Cassazione penale sez. un., 14/07/2022, (ud. 14/07/2022, dep. 12/01/2023), n.877 …
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RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Trieste, con la sentenza indicata in epigrafe, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Ciro S. (imputato di furto pluriaggravato commesso in Trieste il 12 febbraio 2019), ritenuta la continuazione con i reati separatamente giudicati dal Tribunale di Cremona con sentenza del 6 luglio 2020 (irrevocabile dal 22 luglio 2020), la pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro seicento di multa, così determinata: - pena-base: anni cinque e mesi tre di reclusione ed euro seicento di multa, "per il reato di furto nella ipotesi aggravata"; - "riconosciute le attenuanti generiche con la contestata recidiva in ragione della ammissione dei fatti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/05/2014, n. 24054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24054 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 23/05/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 749
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 4333/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di:
TA AN, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza del 22/10/2013 del Tribunale di Nola;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PISTORELLI Luca;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Nola, su conforme richiesta delle parti, applicava a TA AN ex art. 444 c.p.p., previa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, la pena di mesi tre di reclusione per il reato di rissa aggravata ai sensi dell'art. 588 c.p., comma 2. 2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l'imputato eccependo l'illegalità della pena applicata e correlati vizi motivazionali del provvedimento impugnato, rilevando in tal senso come, a seguito dell'esito a lui favorevole del giudizio di bilanciamento, potesse essergli irrogata esclusivamente la pena pecuniaria contemplata per la fattispecie non circostanziata di rissa di cui all'art. 588 c.p., comma 1. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato ancorché per ragioni solo in parte coincidenti con quelle prospettate dal ricorrente.
2. Va preliminarmente ribadito che, in tema di applicazione della pena concordata, se è vero che il consenso prestato dalle parti sottrae la sentenza alle censure riguardanti l'entità della pena e le modalità della sua determinazione, è pur vero che la eccezione a tale principio è rappresentata dalla illegalità della pena applicata (ex multis Sez. 6^, n. 44909 del 30 ottobre 2013, P.G. in proc. Elmezleni, Rv. 257152; Sez. 5^, n. 5018/00 del 19 ottobre 1999, PG in proc. RE D. ed altri, Rv. 215673, in fattispecie identica a quella oggetto del presente procedimento).
3. Ciò detto, ricordato che l'ipotesi prevista dell'art. 588 c.p., comma 2, costituisce un'aggravante della rissa comune di cui al comma
1 dello stesso articolo e non una fattispecie autonoma di reato, deve rilevarsi che l'accordo tra le parti recepito dal giudice del merito ha comportato il riconoscimento all'imputato delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, ma non anche sulla suddetta aggravante di cui al citato art. 588, comma 2.
3.1 La pena concordata e applicata dal giudice secondo l'evidenziato percorso deve però ritenersi illegale.
3.2 In tal senso va infatti ribadito che il giudizio di comparazione tra circostanze previsto dall'art. 69 c.p., ha carattere unitario e non è pertanto consentito operare il bilanciamento tra le attenuanti ed una sola delle aggravanti o viceversa, dovendosi invece procedere alla simultanea comparazione di tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice (Sez. 5^, n. 12988 del 22 febbraio 2012, P.G. in proc. Benatti, Rv. 252313).
3.3 Pertanto, una volta preso atto della volontà delle parti di riconoscere all'imputato le attenuanti generiche, il giudice non avrebbe potuto avvallare un accordo che ne prevedeva la comparazione esclusivamente con la recidiva e non anche con l'aggravante di cui all'art. 588 c.p., comma 2, dalla cui elisione attraverso l'esito concordato del bilanciamento avrebbe invece dovuto conseguire l'impossibilità di tenere conto per la base di calcolo della cornice edittale e del tipo di sanzione più gravi previsti dalla disposizione suindicata, dovendosi invece fare riferimento alle pene individuate dal primo comma dello stesso articolo per il caso della rissa non aggravata.
4. La sentenza deve dunque essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Nola per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Nola.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2014