Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2014, n. 53019
CASS
Sentenza 4 dicembre 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale nn. 251 del 2012 e 32 del 2014, il giudice dell'esecuzione, ove il trattamento sanzionatorio non sia stato ancora interamente eseguito, deve rideterminare la pena in favore del condannato pur se il provvedimento "correttivo" da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali. (In motivazione la Corte ha precisato, stante la particolarità della fattispecie - relativa a sentenza di condanna per illecita detenzione di sostanza stupefacente, in cui era affermata l'equivalenza della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/1990 con la ritenuta recidiva reiterata in ragione del divieto di prevalenza di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen. dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 251 del 2012 - che il giudice dell'esecuzione nel rideterminare il trattamento sanzionatorio è tenuto ad applicare l'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 nel testo ritornato in vigore a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014). (Vedi, n. 52981/2014 in corso di mass.).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2014, n. 53019
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 53019
    Data del deposito : 4 dicembre 2014

    Testo completo