Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2005, n. 9193
CASS
Sentenza 3 febbraio 2005

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In caso di pronunzia di sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., deve valutare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, la congruità della pena indicata dalle parti e l'applicazione e la comparazione delle prospettate circostanze. Ne consegue che egli non può applicare d'ufficio la continuazione quando la stessa non sia stata oggetto di patteggiamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2005, n. 9193
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9193
    Data del deposito : 3 febbraio 2005

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