Sentenza 3 febbraio 2005
Massime • 1
In caso di pronunzia di sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., deve valutare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, la congruità della pena indicata dalle parti e l'applicazione e la comparazione delle prospettate circostanze. Ne consegue che egli non può applicare d'ufficio la continuazione quando la stessa non sia stata oggetto di patteggiamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2005, n. 9193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9193 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 03/02/2005
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 145
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 034063/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MK TU, N. IL 11/11/1969;
avverso SENTENZA dal 05/04/2004 GIUDICE UDIENZA PRBLIMINARE di LUCCA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO O. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5.4.2004 il g.u.p. del Tribunale di Lucca applicava, all'esito dell'udienza preliminare, nei confronti, tra gli altri, di RT MK, la pena concordata fra le parti di anni tre e mesi dieci di reclusione ed euro 14.0000 di multa, con la diminuente di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990. Il g.u.p. respingeva il riconoscimento della continuazione tra la sentenza pronunziata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e quella emessa nei confronti dell'imputato in data 3.12.2002 - con la quale era stata irrogata la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 3.000 di multa - sul rilievo della non applicabilità del disposto di cui all'art. 81 cpv c.p. nelle ipotesi in cui la sentenza divenuta definitiva per prima abbia ad oggetto un reato meno grave rispetto a quello accertato nel successivo giudizio.
Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per IO MK, il quale lamenta violazione di legge sotto due profili: a) erronea applicazione dell'art. 444 c.p.p. che non consente un'applicazione parziale dell'accordo raggiunto fra le parti sull'entità della pena;
2) erronea interpretazione degli artt. 81 cpv c.p. e 671 c.p.p.. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Preliminarmente il Collegio osserva che, quando è dedotto, mediante ricorso per IO, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c) c.p.p., la Corte di IO è "giudice anche del fatto" e per risolvere la relativa questione può - e talora deve necessariamente - accedere all'esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p. (Sez. Un. 31.10.2001, ric. Policastro;
Sez. 6, 16.3.1990, Pezzoni, riv. 183864; Sez. 3, 29.10.1993, riv. 195875; Sez. 6, 4.2.1998, riv. 210378; Sez. 6, 21.10.1998, riv. 213332). Nel caso in esame, dal verbale di udienza non risulta concordata fra le parti l'entità dell'aumento per la continuazione con la sentenza pronunziata il 3.12.2002.
Conseguentemente il giudice non avrebbe potuto accogliere la richiesta di applicazione concordata della pena, non essendo stato specificato dalle parti, uniche legittimato a farlo, in quale misura dovesse essere irrogato l'aumento di pena in virtù del riconoscimento della continuazione.
Invero, in caso di pronunzia di sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il giudice, se non deve essere pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p., deve valutare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, la congruità della pena indicata dalle parti e l'applicazione e la comparazione delle prospettate circostanze.
Non può, al contrario, prendere sua sponte nessun'altra iniziativa, neppure applicando ex officio la continuazione, quando la relativa questione non sia stata oggetto di patteggiamento e, quindi, di consensuale prospettazione delle parti (in senso conforme Cass. 10.7.1992, ric. Di Benedetto;
Cass. 24.11.1993, ric. Giordano;
Cass. 3.6.1996, ric. Menghi).
Sotto questo profilo, dunque, la sentenza impugnata ha fatto erronea applicazione dell'art. 444 c.p.p.. 2. Con riferimento agli ulteriori rilievi contenuti nel provvedimento oggetto di ricorso la Corte osserva quanto segue.
2.1. Il procedimento che il giudice deve seguire nel determinare in concreto la pena da applicare comporta che i vari reati da unificare ex art. 81 cpv. c.p. siano apprezzati nella loro entità e consistenza alla luce di tutti gli elementi di giudizio, ivi comprese le circostanze ad essi inerenti.
Tale preventiva valutazione è necessaria non solo perché le circostanze che attengono ai singoli reati devono essere vagliate in relazione ai reati stessi, ma anche perché, ove sia configurabile l'unicità del disegno criminoso, il giudice deve accertare qual è il reato più grave, onde determinare la pena base sulla quale apportare l'aumento previsto dall'art. 81 c.p.. In tema di reato continuato, la valutazione del giudice circa l'identità del disegno criminoso costituisce il solo criterio per l'unificazione fittizia quoad poenam della pluralità degli illeciti commessi dall'agente con una molteplicità di azioni, restandone escluso ogni fattore di carattere temporale.
2.2. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, al giudice del merito non è inibita l'applicazione del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 81, primo e secondo comma, c.p., quando sia stata già pronunciata una sentenza irrevocabile di condanna nei confronti dell'imputato, per fatto anche meno grave di quello sottoposto al suo giudizio.
In tale ipotesi la pena complessiva va determinata sulla base di quella da infliggersi per il reato più grave sottoposto al giudizio in corso e deve essere apportato l'aumento ritenuto equo in riferimento al reato meno grave già giudicato (v. Sez. Un. 21.6.1986, n. 0 7682, ric. Nicolini, riv. 173419; Sez. Un. 17.4.1996,
n. 0 9148, ric. P.M. in proc. Zucca, riv. 205543; Sez. 1, 2.4.2004, n. 19544, ric. Vecci, riv. 227981).
3. Alla stregua dei principi giuridici in precedenza illustrati, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al g.u.p. del Tribunale di Lucca per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al g.u.p. del Tribunale di Lucca per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 3 febbraio 2005. Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2005.