Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/01/2013, n. 18669
CASS
Sentenza 31 gennaio 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il rigetto della richiesta di "patteggiamento" non comporta incompatibilità per il giudice che l'ha pronunciato nel caso in cui con tale provvedimento non sia espressa alcuna valutazione nel merito della "notitia criminis", ma venga interpretata ed applicata una norma processuale. (Fattispecie di richiesta di patteggiamento per il reato di guida in stato di ebbrezza, nei confronti di imputato infraventunenne, respinta dal giudice in quanto nella contestazione non si era fatta menzione di tale ultima circostanza).

In tema di "patteggiamento" la misura della riduzione della pena per la scelta del rito costituisce oggetto essenziale dell'accordo tra le parti sicchè, in assenza del relativo computo, il giudice ha l'obbligo di rigettare la richiesta, non potendo procedere di sua iniziativa alla rideterminazione della pena proposta.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/01/2013, n. 18669
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18669
    Data del deposito : 31 gennaio 2013

    Testo completo