Sentenza 14 gennaio 2009
Massime • 1
In tema di procedimenti speciali, il giudice ha l'obbligo di rigettare la richiesta di patteggiamento mancante del computo della diminuzione "fino a un terzo" della pena, in quanto tale diminuzione, configurandosi come effetto tipico del rito, è prevista dalla legge come obbligatoria e non facoltativa. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che la mancata diminuzione non può essere "compensata" applicando nell'estensione massima una diminuente diversa, quale la riduzione per un'attenuante o per il tentativo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/2009, n. 9888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9888 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Presidente - del 14/01/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 85
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 16885/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PE IM, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 29.10.2007 dal Tribunale di Foggia;
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. MELONI Vittorio, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
Preso atto che, ai sensi dell'art. 154 disp. att. c.p.p., il presidente ha optato per la redazione personale della motivazione. Osserva:
FATTO E DIRITTO
1 - Con sentenza del 29.10.2007 il Tribunale monocratico di Foggia, in sede di giudizio direttissimo, su concorde richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., ha applicato a IM ER la pena di un anno e due mesi di reclusione e 350,00 Euro di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 56 e 624 bis c.p.p., art. 625 c.p.p., n. 2 (per aver tentato di impossessarsi del denaro contenuto nelle gettoniere degli apparecchi da gioco ubicati all'interno di un bar, con uso di violenza sulle cose), e all'art. 61 c.p., n. 2 e art. 349 c.p. (per aver violato i sigilli apposti dalla Guardia di Finanza
sugli apparecchi da gioco sequestrati).
Il giudice di merito, esclusa la concreta possibilità di proscioglimento a mente dell'art. 129 cpv. c.p., ha ritenuta congrua la pena concordata tra le parti, così determinata: p.b. 3 anni di reclusione ed Euro 900,00 di multa ex art. 624 bis c.p. e art. 625 c.p., n. 2; ridotta di due terzi ex art. 56 c.p. (i.e. 1 anno di reclusione e 300,00 Euro di multa); aumentata sino a un anno e due mesi di reclusione e a 350,00 Euro di multa per la continuazione con la violazione dei sigilli.
Ha inoltre precisato di non procedere alla riduzione fino a un terzo prevista dall'art. 444 c.p.p. perché questa non era stata richiesta dalle parti.
Al riguardo ha osservato che, data la formulazione testuale della norma, detta riduzione non è obbligatoria;
e che, comunque, la circostanza era stata valutata applicando la riduzione massima concessa per il tentativo.
2- Il ER ha presentato personalmente ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge, sotto il profilo della pena illegale, giacché nell'istituto del patteggiamento della pena non può mancare il computo della riduzione prevista dall'art. 444 c.p.p., sia pure nella sua portata minima.
3- Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
In tema di patteggiamento della pena è consolidato il principio secondo cui il giudice, che non deve pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., una volta accertata la corretta qualificazione giuridica del fatto, non ha altra alternativa che ratificare la pena concordata, se la ritiene corrispondente ai canoni di legge, oltre che congrua alla sua finalità rieducativa secondo le indicazioni della sentenza n. 313/1990 della Corte costituzionale;
ovvero respingere la richiesta, se ritiene il patteggiamento illegittimo, in quanto estraneo ai presupposti sostanziali e processuali previsti dalla legge, o se ritiene la pena concordata incongrua o illegale.
Ne deriva che il giudice non ha un potere di procedere autonomamente a una revisione discrezionale della pena proposta dalle parti e degli elementi che hanno concorso alla sua quantificazione definitiva (v. Cass. Sez. 3^, n. 110 del 17.1.1994, P.M. in proc. Badaoui, mass. 196957; Cass. Sez. 4^, n. 35164 del 19.6.2003, P.G. in proc. Di Dio, mass. 226176).
Il suo ruolo al riguardo, insomma, è solo quello di ratificare o di rigettare il negozio processuale stipulato tra le parti, o quanto meno - per chi esclude la qualificazione negoziale dell'istituto - la volontà convergente espressa tra le parti medesime in ordine alla determinazione della pena.
Tanto premesso, il problema del caso concreto si riduce a quello di stabilire se la diminuzione della pena "fino a un terzo" prevista dall'art. 444 c.p.p. sia obbligatoria oppure facoltativa. Il tenore letterale della norma e l'inquadramento sistematico dell'istituto non lasciano dubbi in proposito.
L'art. 444, comma 1 così come sostituito dalla L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 1 nel configurare la richiesta della pena c.d. patteggiata,
precisa espressamente che questa è determinata tenendo conto delle circostanze del reato e diminuendola "fino a un terzo", con ciò chiaramente indicando, da una parte, i limiti della diminuzione c.d. processuale e, dall'altra, escludendone il carattere facoltativo. Sotto il profilo sistematico, la diminuzione è un istituto premiale di natura processuale, che si configura come un effetto tipico del patteggiamento, sicché deve essere applicata per il solo fatto della scelta del rito.
Per conseguenza, il giudice non può ritenere legale, e quindi non può ratificare, una pena concordata tra le parti nella quale non sia computata la diminuzione fino a un terzo per effetto del rito prescelto.
E nemmeno può compensare la mancata diminuzione con la considerazione che le parti hanno applicato nella massima estensione altra diminuzione di legge, per esempio per una circostanza attenuante o per il tentativo, giacché in tal modo si verrebbe indebitamente a sostituire alla volontà delle parti, che - come già osservato - può essere soltanto ratificata o respinta, ma non modificata.
Contro questa conclusione non può valere l'argomento prospettato dal procuratore generale in sede, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nella considerazione che "le parti, una volta intervenuti l'accordo e la ratifica del giudice, non possono più recedere dall'irretrattabile patteggiamento e non possono proporre questioni e censure in ordine (...) all'entità e modalità di applicazione della pena".
Infatti, se è vero che le parti non possono più recedere dal patteggiamento già concluso e ratificato, è altrettanto vero che l'ordinamento processuale non inibisce loro la possibilità, prevista dal combinato disposto dell'art. 448 c.p.p., comma 2, e art. 606 c.p.p., di proporre ricorso per cassazione denunciando una violazione di legge nella determinazione della pena o un altro dei motivi previsti nello stesso art. 606 c.p.p. che non sia strutturalmente incompatibile con l'istituto del patteggiamento.
P.Q.M.
la Corte suprema di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2009