Sentenza 18 febbraio 2005
Massime • 1
L'applicazione in sede esecutiva dellla continuazione, nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta, è sempre subordinata al rispetto del limite dei due anni di reclusione. Pertanto, è illegittimo il provvedimento del giudice che - accogliendo la richiesta del condannato, peraltro priva del previo parere del P.M. - ridetermini la pena secondo le regole generali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/02/2005, n. 12461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12461 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 18/02/2005
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 785
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 028277/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI EO N. IL 11/06/1977;
avverso ORDINANZA del 23/05/2004 TRIB. SEZ. DIST. DI SAN SEVERO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto la inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 23.5.2004 il Tribunale di Foggia, sezione distaccata di San Severo, quale giudice dell'esecuzione, su richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 C.P.P. presentata da IB EO, condannato con sentenze di patteggiamento 24.10.2002 e 29.5.2002 alle pene di un anno e otto mesi di reclusione ed euro 550 di multa e di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 400 di multa, entrambe condizionalmente sospese, ha dichiarato unificati i due reati dal vincolo della continuazione ed ha determinato la pena complessiva in anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 700 di multa, così escludendo la sospensione condizionale già concessa in sede di patteggiamento per entrambe le sentenze.
Ha proposto ricorso per Cassazione il IB lamentando che il giudice dell'esecuzione, revocando sostanzialmente la sospensione condizionale della pena già oggetto di patteggiamento, aveva violato l'art. 81 C.P., emettendo una pronuncia a danno dell'imputato e travolgendo il patto sulla cui base erano state patteggiate le condanne in sede di cognizione. Ha inoltre lamentato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato laddove non consentiva di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice nel rideterminare la pena.
Il Procuratore Generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Il provvedimento impugnato è illegale e come tale deve essere annullato. La applicazione della continuazione in sede esecutiva, in caso di più sentenze di condanna a pena patteggiata, trova autonoma disciplina nell'art. 188 Dispos. Att. C.P.P., per cui, fermo restando quanto previsto dall'art. 137 in tema di applicabilità del reato continuato anche quando ricorrono reati per i quali la pena è stata applicata su richiesta delle parti ed altri reati, nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, questa ed il Pubblico Ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, quando concordano sulla entità della sanzione sostitutiva o della pena, sempre che quest'ultima non superi complessivamente due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria. Nel caso di disaccordo del Pubblico Ministero il giudice, se lo ritiene ingiustificato, accoglie ugualmente la richiesta. Orbene, trattandosi pacificamente nel caso in esame di due sentenze di applicazione della pena a richiesta, il ricorrente, prima di adire il giudice per chiedere la applicazione della continuazione in sede esecutiva, avrebbe dovuto ottenere l'accordo del Pubblico Ministero per il contenimento della pena detentiva in due anni di reclusione, ovvero, in caso di disaccordo del Pubblico Ministero, chiedere al giudice di applicare ugualmente la pena entro tale limite ritenendo ingiustificato il mancato accordo del Pubblico Ministero. Il giudice, dal suo canto, avrebbe dovuto o accogliere la richiesta del condannato, contenendo la pena in due anni di reclusione, ovvero, se avesse ritenuto giustificato il dissenso del P.M., respingerla, non potendo invece rideterminare la pena secondo le regole generali in misura superiore ai due anni di reclusione, poiché la applicazione in sede esecutiva della continuazione, nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta, è sempre subordinata al non superamento dei due anni di reclusione.
In tal senso è anche la giurisprudenza della Corte della Cassazione (v. Cass.
1.12.1995 CED 203658) la quale si basa sul rilievo che il patteggiamento, essendo rimesso all'accordo delle parti, non può essere messo nel nulla in mancanza di un nuovo accordo esecutivo, a meno che il mancato accordo non sia ritenuto imputabile ad ingiustificato dissenso del Pubblico Ministero.
Il giudice dell'esecuzione non poteva pertanto in sede esecutiva applicare una pena superiore ai due anni di reclusione e ciò anche se il ricorrente non aveva seguito la procedura prevista dalla legge, ignorando la norma applicabile, poiché "iura novit curia" e spettava quindi al giudice fare corretto uso della legge.
Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato senza rinvio poiché illegale ed abnorme in quanto adottato in violazione all'art. 188 dispos. att. C.P.P.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2005