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21 aprile 1942
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18 ottobre 2022
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1 gennaio 2023
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Art. 188.
(Attivita' istruttoria del giudice).
Il giudice istruttore, nel rispetto del calendario del processo, provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell'articolo 189 o dell'articolo 275-bis.
(171) ((173)) ----------- AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ----------- AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(Attivita' istruttoria del giudice).
Il giudice istruttore, nel rispetto del calendario del processo, provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell'articolo 189 o dell'articolo 275-bis.
(171) ((173)) ----------- AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ----------- AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Commentari • 96
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 8126 del 02https://www.laleggepertutti.it/ · 202.61581
[…] decreto successivamente dichiarato esecutivo in data 24 marzo 2005; che, con ricorso del 30 marzo 2005 allo stesso Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Montevarchi -proposto ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c. -, M., G. ed Z.U. chiesero che il predetto decreto ingiuntivo fosse dichiarato inefficace, in quanto non notificato e, […] Diritto CONSIDERATO IN DIRITTO che, con l'unico motivo (con cui deduce: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 188 disp. att. c.p.c. nonche' degli artt. 644, 645, 641, 649 e 650 c.p.c., […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/04/2025Provvedimento: […] Cpc, lamentando l'inesistenza della notifica del D.I. poiché effettuata presso un indirizzo diverso da quello effettivo dell'opponente. L'articolo 188 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile consente di chiedere al giudice di dichiarare inefficace un decreto ingiuntivo in caso di inesistenza della notifica. […] Dichiara inammissibile il ricorso ex art. 188 disp.att. cpcLeggi di più...
- inesistenza notifica·
- decreto ingiuntivo·
- art. 140 c.p.c.·
- opposizione·
- compensazione spese·
- art. 188 disp. att. cpc·
- nullità notifica·
- termine perentorio opposizione·
- esecutorietà decreto