Sentenza 9 novembre 2012
Massime • 1
Agli eredi o ai prossimi congiunti della persona offesa deceduta non in conseguenza del reato non è riconoscibile la facoltà di opporsi alla richiesta di archiviazione, nè quella di presentare ricorso contro il provvedimento di accoglimento della stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/11/2012, n. 7043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7043 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 09/11/2012
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 1929
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 11315/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE IU, nato il [...] a [...];
avverso il provvedimento di archiviazione reso in data 27/12/2011 dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore;
nei confronti di:
De VO MA, nato il [...] a [...], indagato;
Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Beltrani;
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. FODARONI Maria, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
rilevata la ritualità degli avvisi per l'odierna udienza camerale. RITENUTO IN FATTO
1. Il G.i.p. del Tribunale di Nocera Inferiore ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di DE VI MA, indagato (a seguito di denuncia di ER EP) per il reato di estorsione, dichiarando de plano l'inammissibilità dell'opposizione presentata dal ER per difetto di legittimazione dell'opponente, ed osservando nel merito che dalla svolte indagini preliminari risultava l'insussistenza dell'ipotizzata estorsione.
2. Avverso tale provvedimento il SE ha proposto ricorso per cassazione personalmente deducendo il motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., comma 1:
1^ - violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B) ed E) in relazione al combinato disposto degli artt. 409 e 410 c.p.p. per avere il decreto contro cui sì ricorre solo apparentemente argomentato - attraverso argomentazioni manifestamente illogiche e spesso apodittiche in ordine alla carenza di legittimazione da parte del ricorrente e sulla mancanza della sussistenza di un delitto determinandosi - in una erronea interpretazione della relativa disciplina processualpenalistica e penalistica;
ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla A.G. competente per il prosieguo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto da persona non legittimata.
La carenza di legittimazione del ER emerge pacificamente dalla sua stessa esposizione dei fatti.
Lo stesso ricorrente ammette di essere al più soggetto danneggiato dal reato, non persona offesa, appartenendo tale qualità alla madre DE SC BE, ma asserisce di trarre la sua legittimazione all'opposizione ed all'odierno ricorso dalla qualità di erede della predetta.
L'assunto non può, peraltro, essere condiviso.
Questa Corte Suprema ha, infatti, già chiarito che, qualora nel corso del procedimento incidentale di archiviazione di cui all'art. 408 ss. c.p.p. si verifichi il decesso - per cause che prescindono dal reato oggetto del procedimento - della persona offesa, l'erede non può succedere nella posizione sostanziale e processuale del defunto, in quanto la qualità di persona offesa è strettamente personale e correlata ai rapporto processuale penale che si instaura con l'indagato e non è trasmissibile iure hereditatis, mentre, nel caso in cui la persona offesa - successivamente deceduta - abbia già provveduto a costituirsi parte civile, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali cagionati dal reato, si trasmette all'erede il diritto al risarcimento dei detti danni, nonché la relativa posizione processuale nel contesto dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale (Sez. 6, n. 35518 del 2 ottobre 2002, Del Piccolo ed altro, rv. 222629; conformi, sez. 6, n. 38872 del 24 ottobre 2006, P.o. in proc. Rimini ed altro, rv. 235231;
sez. 5, n. 31921 del 2 luglio 2007, P.o. in proc. Briano, rv. 237575).
In proposito, va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto:
"Agli eredi o ai prossimi congiunti della persona offesa deceduta non in conseguenza del reato non è riconoscibile la facoltà di opporsi alla richiesta di archiviazione ne' quella di presentare ricorso contro il provvedimento di archiviazione".
Risulta, pertanto, inammissibile il ricorso del ER, mero erede della persona offesa, non deceduta in conseguenza del reato. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2013