Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2013, n. 18794
CASS
Sentenza 27 marzo 2013

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Massime1

La richiesta di riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra più reati oggetto di sentenze di applicazione della pena, è subordinata alla previa indicazione della entità della pena e alla acquisizione del consenso, o del dissenso, del P.M. (Nella specie la Corte ha ritenuto illegittimo il provvedimento del giudice che accolga la richiesta del condannato e, tuttavia, ridetermini autonomamente la pena secondo le regole generali).

Commentario1

  • 1Art. 444 - Applicazione della pena su richiesta
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Applicazione della pena su richiesta (art. 444) Nel procedimento speciale di cui all'art. 444, l'accordo delle parti sulla applicazione di una pena detentiva, con efficacia subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena stessa, deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi ex lege alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione pure su tali elementi, la richiesta deve essere integralmente rigettata. (Fattispecie relativa a richiesta di patteggiamento di pena subordinata alla sospensione condizionale, da parte di persona che ne aveva già …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2013, n. 18794
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18794
Data del deposito : 27 marzo 2013

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