Cass. pen., sez. feriale, sentenza 26/08/2014, n. 38566
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Sentenza 26 agosto 2014

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In tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra le parti intervenuto anche in relazione all'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 in epoca antecedente alla modifica normativa introdotta dall'art. 2 D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), che ha trasformato il fatto di lieve entità da circostanza attenuante in ipotesi autonoma di reato, sia stato ratificato dal giudice, l'annullamento della sentenza è consentito solo qualora la pena concordata si configuri come illegale e il risultato finale del calcolo non risulti conforme ai parametri edittali vigenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. feriale, sentenza 26/08/2014, n. 38566
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38566
    Data del deposito : 26 agosto 2014

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