Sentenza 26 agosto 2014
Massime • 1
In tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra le parti intervenuto anche in relazione all'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 in epoca antecedente alla modifica normativa introdotta dall'art. 2 D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), che ha trasformato il fatto di lieve entità da circostanza attenuante in ipotesi autonoma di reato, sia stato ratificato dal giudice, l'annullamento della sentenza è consentito solo qualora la pena concordata si configuri come illegale e il risultato finale del calcolo non risulti conforme ai parametri edittali vigenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 26/08/2014, n. 38566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38566 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BIANCHI Luisa - Presidente - del 26/08/2014
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Anrelo - Consigliere - N. 60
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA F. - rel. Consigliere - N. 29829/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE JB N. IL 10/05/1994;
avverso la sentenza n. 118/2014 TRIBUNALE di PISA, del 17/01/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dott. Baldi Fulvio, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17 gennaio 2014, pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., fu applicata a OS JB la pena concordata con la pubblica accusa nella misura di un anno di reclusione e Euro 2.200 di multa, per il reato di cessione di sostanza stupefacente di tipo eroina, con la recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale, riconosciuta l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto redatto dal difensore, avv. Parenti Massimo, affidato ad unico motivo, con il quale si deduce mancanza di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., poiché il giudice si limita a richiamare gli atti delle indagini investigative, senza prenderle correttamente in esame. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto si da espressamente atto, nell'impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e negative, previste dall'art. 444 c.p.p. per l'applicazione della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dall'assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (con l'indicazione delle fonti di prova, tra le quali il verbale di arresto e di sequestro e la relazione orale dell'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto); il che basta ad escludere ogni violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere di quella impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati nell'atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che taluna delle suddette condizioni fosse mancante (si vedano in proposito, fra le altre: Sez. 4, n. 7768 del 11/05/1992, Longo, RV 191238; Sez. 3, n. 1693 del 19/04/2000, Petruzzelli, RV 216583; Sez. 2, n. 27930 del 21/05/2003, Lasco, Rv. 225208; Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Koumya, Rv. 234824; Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011 - dep. 17/02/2012, Alba, Rv. 252085).
2. Va poi considerata l'intervenuta modifica normativa riguardante il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, operata da ultimo dalla L. 16 maggio 2014, n. 79, di conversione, con modificazioni, del D.L. 20 marzo 2014, n. 36 (e precedentemente dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 2, comma 1, lett. a), convertito, senza modifiche sul punto, dalla L. 21 febbraio 2014 n. 10), la quale ha introdotto una sanzione più favorevole per l'imputato (la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da Euro 1.032 a Euro 10.329) in luogo di quella precedentemente in vigore (la reclusione da uno a sei anni e della multa da Euro 3.000 a Euro 26.000, già ridotta nella reclusione da uno a cinque anni e la multa da Euro 3.000 a Euro 26.000 dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 146). In proposito va ribadito il principio affermato da questa Corte, secondo il quale, in materia di patteggiamento, qualora la parte abbia prestato il proprio consenso all'applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, è consentito l'annullamento della sentenza, che tale accordo abbia recepito, solo qualora esso si configuri come illegale;
peraltro, per qualificare illegale la pena non basta eccepire (o rilevare, come è doveroso in caso di ius superveniens più favorevole, cfr. Sez. 4, 13 marzo 2014, n. 27600, Buonocore, in corso di massimazione) che il giudice non abbia correttamente esplicato i criteri valutativi che lo hanno indotto ad applicare la pena richiesta, per essere mutata la cornice edittale, ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme alla legge vigente (così, con riferimento ad una fattispecie identica a quella esaminata in questa sede, Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, Obiapuna, Rv. 228047; più recentemente, Sez. 6, n. 44909 del 30/10/2013, Elemezeleni, Rv. 257152; Sez. 3, 25 febbraio 2014, n. 11110, Kiogwu, non massimata;
Sez. 3, 12 giugno 2014, n. 27957, Tirocchi, non massimata).
2.1 Alla stregua di tale regola deve escludersi che sia incorso in alcuna violazione di legge il Tribunale di Pisa che ha applicato una pena rientrante nella nuova cornice edittale prevista dal testo vigente del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. 3. Il ricorso in conclusione va dichiarato inammissibile.
3.1 La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in Euro millecinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 agosto 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2014