Sentenza 25 maggio 2012
Massime • 1
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale (v. Corte cost., n. 249/2010) dell'art. 61, n. 11 bis, cod. pen., introdotto dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, che ha previsto la nuova circostanza aggravante della commissione del fatto da parte di una persona che illegalmente si trovi sul territorio nazionale, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena applicata con la sentenza di patteggiamento in conseguenza dell'effetto abolitivo prodotto dalla citata pronuncia, laddove l'ipotesi circostanziale sia stata considerata dal giudice di merito nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
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Quali effetti della sentenza 32/14 della Corte Costituzionale 32/14 sulle condanne passate in giudicato per spaccio di sostanze stupefacenti cd. leggere (hashish, marijuana)? La Corte Costituzionale il 12 febbraio 2014 ha dichiarato l?illegittimità costituzionale della normativa sugli stupefacenti dal 2006 al marzo 2013. Come evidenziato in un altro contributo, si torna dunque alla vecchia legge in vigore fino al 27 febbraio 2006 che distingue droghe leggere e droghe pensanti ed è più severa per i reati che coinvolgono droghe pesanti (eroina, cocaina, .. : pena minima 8 anni di reclusione) e più lieve per i reati che coinvolgono droghe leggere (hashish, marijuana) dato che la pena minima …
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Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. CORTE DI CASSAZIONE UFFICIO DEL RUOLO E DEL MASSIMARIO Settore penale Rel. 20/2014 Roma, 5 marzo 2014 Orientamento di giurisprudenza (scarica pdf) Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. (a cura di: Matilde Brancaccio, Giorgio Fidelbo, Raffaele Piccirillo, Roberta Zizanovich) Sommario: 1. Premessa. - 2. I ricorsi pendenti in Cassazione. - 2.1. Ricorsi ammissibili. - 2.2. Ricorsi inammissibili e …
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Di fronte a pacifiche violazioni convenzionali di carattere oggettivo e generale, già stigmatizzate in sede Europea, il mancato esperimento del rimedio di cui all'art. 34 CEDU (ricorso individuale) e la conseguente mancanza, nel caso concreto, di una sentenza della Corte EDU cui dare esecuzione non possono essere di ostacolo ad un intervento dell'ordinamento giuridico italiano, attraverso la giurisdizione, per eliminare una situazione di illegalità convenzionale, anche sacrificando il valore della intangibilità del giudicato. Il principio di retroattività in mitius, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, è un corollario di quello di legalità, consacrato dall'art. 7 della CEDU, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2012, n. 26899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26899 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 25/05/2012
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 1511
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 38516/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI VERONA nei confronti di:
1) HA TR N. IL 25/10/1974 C/;
avverso l'ordinanza n. 278/2011 TRIBUNALE di VERONA, del 05/09/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del PG Dott. STABILE C., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da AR RI, volta ad ottenere la rideterminazione della pena applicata con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. dal Tribunale a seguito della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p.p., n. 11 introdotta dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modificazione nella L. 24 luglio 2008, n. 125 ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n.
249 del 2010. 11 Tribunale osservava che il fenomeno dell'abrogazione o della dichiarazione di incostituzionalità di una norma contenente la previsione di una circostanza aggravante non può essere assimilato al fenomeno dell'abolitio criminis disciplinato dall'art.2 c.p., comma 2, trattandosi di mera vicenda modificativa riconducibile al disposto di cui all'art. 2 c.p., comma 4, con la conseguenza che l'applicazione della disciplina più favorevole trova un limite nel giudicato. Argomentava, pertanto, che non poteva farsi alla richiesta rideterminava della pena, configurandosi la possibilità di revoca della sentenza di condanna unicamente con riguardo all'ipotesi di abolitio criminis e non esistendo un potere di revoca "parziale".
2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Verona, il quale lamenta erronea applicazione dell'art. 673 c.p.p. in relazione alla ritenuta eccezionalità della previsione di legge più favorevole, intervenuta in tempo posteriore alla commissione del reato, di cui all'art. 2 c.p., comma 2, e all'interpretazione del rapporto esistente tra legge più favorevole e pronuncia di incostituzionalità.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. L'art. 673 c.p.p. consente di rimuovere formalmente la sentenza e il giudicato nei soli casi di abolitio criminis e di declaratoria di illegittimità costituzionale dell'intera fattispecie penale. In altri termini la norma consente l'eliminazione della condanna per uno o più dei fatti-reato oggetto del giudizio di cognizione, mentre non permette la scissione del singolo capo d'imputazione e la risoluzione del giudicato formale in relazione a profili meramente circostanziali ad esso interni (Corte Cost. sentenza n. 96 del 1996;
ordinanza n. 57 del 2001). Essa riguarda, infatti, i fenomeni di depenalizzazione o di illegittimità costituzionale dell'intera fattispecie penale, oggetto della decisione irrevocabile di condanna. La disposizione in esame non può, invece, trovare applicazione, qualora, come nel caso di specie, si tratti della eseguibilità della porzione di pena inflitta per effetto del riconoscimento di una circostanza aggravante, successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima.
2.1n quest'ultima ipotesi la norma di riferimento è costituita dalla L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, commi 3 e 4, che, nell'esplicitare i principi già impliciti nell'art. 136 Cost. e nella Legge Costituzionale n. 1 del 1948, art. 1 fissa le seguenti regole: "le norme dichiarate incostituzionali non possono trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione" (comma 3);
"quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano l'esecuzione e tutti gli effetti penali".
In virtù di tale disposizione, il principio generale per il quale la declaratoria di incostituzionalità - che incide sulla norma fin dalla sua origine, eliminandola dell'ordinamento e rendendola inapplicabile ai rapporti giuridici in corso, con conseguenze invalidanti assimilabili all'annullamento (Corte Cost. sent. n. 127 del 1996) - incide anche sulle situazioni pregresse, salvo il limite insuperabile del giudicato, trova un'eccezione in materia penale (Corte Cost. sent. n. 127 del 1996). L'art. 30, al comma 4 impedisce, infatti, di dare esecuzione alla condanna pronunciata "in applicazione della norma dichiarata incostituzionale". La disposizione in esame, costituente attuazione del principio stabilito dall'art. 25 Cost., comma 2, si riferisce, peraltro, alle sole disposizioni penali sostanziali e trova un limite nei casi in cui la dichiarazione di illegittimità costituzionale riguardi una norma penale di favore.
Per norma penale sostanziale deve intendersi la disposizione che correla la previsione di una sanzione ad uno specifico comportamento e che stabilisce una differenza di pena in conseguenza di una determinata condotta. Può, quindi, parlarsi di una norma penale sostanziale tutte le volte in cui è stabilita una sanzione penale per un aspetto dell'agire umano, essendo indifferente, da tale punto di vista, che la norma disciplini un autonomo titolo di reato o una circostanza aggravante.
Sulla base di quanto sinora esposto può, quindi, affermarsi che l'art. 673 c.p.p., nel prevedere che il giudice dell'esecuzione revochi la sentenza definitiva di condanna, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge, si riferisce alle sole norme che istituiscono specifiche fattispecie incriminatrici. L'interpretazione letterale e logico-sistematica della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 4, permette, invece, di ritenere che l'ambito applicativo della norma non è limitato alla fattispecie incriminatrice intesa in senso stretto, ma riguarda qualunque parte della condanna pronunziata "in applicazione" di una norma dichiarata incostituzionale e impedisce, perciò, anche solo una parte dell'esecuzione della sentenza irrevocabile, quale appunto quella relativa alla porzione di pena irrogata in attuazione della norma poi dichiarata costituzionalmente illegittima.
Tale approdo interpretativo appare l'unico conforme al quadro costituzionale di riferimento e, in particolare, ai principi fissati dagli artt. 27 e 3 Cost., art. 25 Cost., comma 2, che regolano l'intervento penale e non consentono di considerare costituzionalmente giusta e, perciò eseguibile, anche soltanto una porzione di pena che consegua all'applicazione di una norma ritenuta non conforme alla Carta fondamentale (Sez. 1^, 27 ottobre 2011, n. 977; Corte Cost. sent. n. 249 del 2010).
3. S'impongono, pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la dichiarazione di non eseguibilità della sentenza del 28 maggio 2010 del Tribunale di Verona nei confronti di AR RI nella parte in cui ha applicato l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11 bis, con conseguente rinvio al Tribunale di Verona per la determinazione della pena da eseguire.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e, dichiarata la non eseguibilità della sentenza del 28 maggio 2010 del Tribunale di Verona nei confronti di AR RI nella parte in cui ha applicato l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11 bis, rinvia al Tribunale di Verona per la determinazione della pena da eseguire. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2012