Sentenza 15 dicembre 1999
Massime • 2
In tema di applicazione di pena su richiesta relativa a reati unificati dalla continuazione, a seguito di ricorso per cassazione, qualora per uno dei reati in continuazione sia sopraggiunta l' "abolitio criminis" e il giudice che ha pronunciato la sentenza non abbia determinato la relativa pena, allo scomputo di essa deve provvedere la stessa Corte di cassazione. Da un lato, infatti, l'annullamento "in parte qua" della sentenza non comporta un effetto rescissorio dell'accordo intervenuto ex art. 444 cod. proc. pen., posto che, in via di principio, le parti, nel concordare sul trattamento sanzionatorio da applicare in relazione a determinate fattispecie, sono in grado di prospettarsi l'eventualità che alcune di queste possano, "in itinere", venire meno, per effetto di cause di estinzione del reato o, appunto, di "abolitio", e dunque presuntivamente accettano, per tale eventualità, che l'accordo sanzionatorio si concentri, previa detrazione della pena "sine titulo", sulle imputazioni residue. Dall'altro, spetta al giudice che dichiara l'"abolito criminis" procedere allo scomputo della pena riferibile al reato non più previsto come reato. A tale ultimo riguardo va infatti precisato che non può essere investito di detta statuizione il giudice a quo, il quale si è limitato a prendere atto della pena concordata tra le parti, sicché questa, anche se valutata congrua, non è stata dal medesimo determinata. Non ha nemmeno titolo per decidere in proposito il giudice della esecuzione, se non quando sia egli stesso a dichiarare l'"abolitio criminis" ex art. 673 cod. proc. pen.. Ha invece pieno titolo a farlo il giudice che dichiara l' "abolitio criminis", compresa la Corte di cassazione, non ostandovi la normale estraneità alle funzioni di legittimità delle valutazioni discrezionali connesse a siffatta materia; e ciò in quanto si tratta di potere del tutto marginale e comunque inquadrabile nella generale previsione dell'art. 619, comma terzo, cod. proc. pen., che abilita appunto la Suprema Corte a rettificare la specie o la quantità della pena quando ciò derivi dall'applicazione "di legge più favorevole all'imputato, anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto". (Fattispecie in tema di oltraggio a pubblico ufficiale).
In caso di "abolitio criminis", poiché tale evento fa venire meno, ancor più che la validità e la efficacia della norma penale incriminatrice, la sua stessa esistenza nell'ordinamento, ogni giudice che sia formalmente investito della cognizione sulla fattispecie oggetto di abrogazione ha il compito di dichiarare, ex art. 129, comma primo, cod. proc. pen., che il fatto non è previsto dalla legge come reato, in ossequio al precetto di cui all'art. 2, comma secondo, cod. pen., per il quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato. In altri termini, essendo venuto meno l'oggetto sostanziale del rapporto processuale penale, e cioè il nesso tra un fatto penalmente rilevante e l'accusato (imputazione-imputato), tale declaratoria è necessariamente pregiudiziale rispetto ad ogni altro accertamento (quale quello relativo alle cause di inammissibilità della impugnazione) che implichi, invece, la formale permanenza di una "res judicanda"; e ciò non diversamente da quanto è imposto al giudice nella ipotesi di morte dell'imputato, ove pure - in questo caso per il venir meno della componente soggettiva - il rapporto processuale è risolto. (Fattispecie avente ad oggetto il reato di cui all'art. 341 cod. pen., nella quale la Corte di cassazione, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, ha dichiarato che il fatto non è previsto come reato, a norma dell'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205, pur dando atto della inammissibilità dei motivi di ricorso).
Commentari • 3
- 1. Cass. Pen., SS. UU., 19 luglio 2018, n. 40256https://www.iusinitinere.it/
In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell'art. 491 c.p. ad opera del d.leg. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti per più reati unificati dalla continuazione, qualora sia sopravvenuta per uno dei reati satellite l'abolitio criminis, la corte di cassazione, senza annullare l'intera sentenza, può procedere alla …
Leggi di più… - 2. Assegno non trasferibile falsificato: non è (più) reato (Cass. 40256/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 settembre 2018
La condotta di falsificazione di un assegno bancario munito di clausola di "non trasferibilità" non è più sottoposta a sanzione penale, costituendo reato solo le falsità commesse su titoli di credito "trasmissibili per girata", tra i quali non possono includersi gli assegni bancari non trasferibili. Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 19 luglio – 10 settembre 2018, n. 40256 Presidente Carcano – Relatore Piccialli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 6 luglio 2016 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a F.S. la pena concordata tra le parti di mesi tre di reclusione ed Euro trecento di multa per i reati di …
Leggi di più… - 3. Processo penale, patteggiamento, pena applicata, illegalità sopravvenuta, stupefacenti, droghe leggereAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/12/1999, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 1999 |
Testo completo
356 /
Sentenza n.1945
Registro generale n. 28139 del 1999
Udienza pubblica del 15 dicembre 1999 (n. 7 del ruolo)
LIRE 1500 RE P UBBLICA I T AL I ANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale 0516355
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dai Signori: LIRE 1500 UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio Presidente Dott. Luigi D'Asaro IL COLE 24 ORE dal Sig.
1. Dott. Oreste Ciampa Consigliere 1500 per diritti L. Consigliere 2. Dott. Ugo Luigi Scelfo १६०० 3. Dott. Francesco Serpico il Consigliere
4. Dott. Giovanni Conti IL CANCELLIERE Consigliere E484258
ha pronunciato la seguente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio sul ricorso proposto da dal Sig. NC EL QUARET El Moustapha, n. a Khouribga 1'1.1.1966 1500 per diritti L.
#12.6 MAG. 2000.... avversO la sentenza in data 6 maggio 1999 del IL CANCELLIERE Pretore di Savona
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
Consigliere dott. Giovanni Conti;
persona del Sostituto Udito il Pubblico ministero, in
Procuratore generale dott. Antonio Mura, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Fatto
1999,Con sentenza in data 6 maggio il Pretore di Savona applicava ex artt. 444 e 448 c.p.p. la pena di mesi quattro di reclusione a EL QUARET El Moustapha, imputato, in stato di arresto, dei reati di cui agli artt. 337 c.p. (capo A), 341 c.p.
(capo B), 651 c.p. (capo C) e 688 c.p. (capo D) (in Savona, il 6 maggio 1999), unificati dalla continuazione, concesse le
meno 1/3 ex art. 62-bis c.p. mesi quattro;
più
-
-=
aumento ex art. 81 cpv. c.p. per capi B, C, D
- mesi sei;
meno diminuente ex art. 444 c.p.p. = mesi quattro). Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando: 1) la illegittima mancata concessione dell'attenuante della provocazione ex art. 62 n. 2 c.p.; 2) la erronea qualificazione del fatto di cui al capo A come resistenza a pubblico ufficiale, dato che, stante la condizione ebbrezza alcoolica dell'imputato, sia l'elemento soggettivo di sia la condotta materiale avrebbero dovuto condurre a ravvisare l'ipotesi di oltraggio aggravato da minaccia о violenza;
3)
l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 4 d. lgs. n. 288 del 1944; 4) la nullità del giudizio per mancanza di partecipazione cosciente al processo da parte dell'imputato, che si trovava ancora sotto l'influsso di sostanze alcooliche e che, pertanto, non ha potuto prestare un consenso consapevole al patteggiamento.
Diritto
sono inammissibili, in quanto con esse si Le censure
I introducono questioni attinenti a una, compiuta valutazione di merito sui vari punti dedotti nel ricorso che è preclusa dalla scelta del rito, avendo d'altro canto il Pretore osservato che non sussistevano i presupposti per il proscioglimento ex art.
129 c.p.p..
Va peraltro rilevato che in forza dell'art. 18 della legge
25 giugno 1999, n. 205, che ha abrogato l'art. 341 c.p., la fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale non è più prevista come reato.
Stante l'intervenuta abolitio criminis, la sentenza reato di cui impugnata deve essere annullata limitatamente al profili di al capo B, prevalendo tale statuizione sui inammissibilità sopra evidenziati.
Ed infatti, poiché la abolitio criminis fa venire meno, ancor più che la validità la efficacia della norma penale e incriminatrice, la sua stessa esistenza nell'ordinamento, ogni giudice che sia formalmente investito della cognizione sulla fattispecie oggetto di abrogazione ha il compito di dichiarare, ex art. 129 comma 1 c.p.p., che il fatto non è previsto dalla legge come reato, in ossequio al precetto di cui all'art. 2 comma secondo c.p., per il quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato. In altri termini, essendo venuto meno l'oggetto sostanziale del rapporto processuale penale, e cioè il nesso tra un fatto penalmente rilevante e l'accusato (imputazione-imputato), tale declaratoria è necessariamente pregiudiziale rispetto ad ogni altro accertamento (quale quello relativo alle cause di inammissibilità della impugnazione) che implichi, invece, la formale permanenza di una res judicanda;
e ciò non diversamente da quanto è imposto al giudice nella ipotesi di morte dell'imputato, ove pure in questo caso per il venir meno della
-
componente soggettiva il rapporto processuale è risolto (cfr.
- Cass., sez. I, 28 ottobre 1991, P.M. in proc. Alaia).
Occorre per altro verso precisare che l'annullamento in parte qua della sentenza non comporta un effetto rescissorio dell'accordo intervenuto ex art. 444 c.p.p., posto che, in via di principio, le parti, nel concordare sul trattamento sanzionatorio da applicare in a determinate relazione fattispecie, sono in grado di prospettarsi l'eventualità che alcune di queste possano, in itinere, venire meno, per effetto di cause di estinzione del reato 0, appunto, di abolitio, e dunque presuntivamente accettano, per tale eventualità, che
l'accordo sanzionatorio si concentri, previa detrazione della pena sine titulo, sulle imputazioni residue. Nel caso in esame, resta tuttavia da stabilire a chi spetti di procedere allo scomputo della pena riferibile al reato di cui al capo B ex art. 81 cpv. c.p., non specificamente indicata nella sentenza impugnata né risultante dall'accordo intervenuto tra le parti..
Al riguardo va affermato che non può essere investito di tale statuizione il giudice a quo, il quale si è limitato a prendere atto della pena concordata tra le parti;
sicché questa, anche se valutata congrua, non è stata dal medesimo determinata. Non ha nemmeno titolo per decidere in proposito il giudice della esecuzione, se non quando sia egli stesso a dichiarare
l'abolitio criminis (nei casi in cui l'intervento abrogativo o la declaratoria di incostituzionalità della norma incriminatrice siano successivi al formarsi del giudicato), e ad adottare, dunque, “i provvedimenti conseguenti" (art. 673 c.p.p.). На invece pieno titolo a farlo il giudice che dichiara l'abolitio criminis: si tratta infatti di statuizione del tutto
"conseguente" alla declaratoria di abolitio (v. il già richiamato art. 673 c.p.p.), che non vi è ragione di differire temporalmente e funzionalmente, se non nei casi in cui il giudice a quo, pur determinando la pena ex art. 133 c.p.p. in una ordinaria sentenza riguardante più titoli di condanna, abbia omesso di specificare l'entità di quella riferibile alla fattispecie poi abrogata. Trattandosi, invece, di sentenza di patteggiamento, alla determinazione della pena da eliminare deve provvedere nel caso per ciò che si è detto, questo stesso Collegio, non in esame, ostandovi la normale estraneità alle funzioni di legittimità delle valutazioni discrezionali connesse a siffatta materia;
e ciò in quanto si tratta di potere del tutto marginale e comunque inquadrabile nella generale previsione dell'art. 619 comma 3
c.p.p., che abilita appunto la Corte di cassazione a rettificare la specie о la quantità della pena quando ciò derivi
dall'applicazione "di legge più favorevole all'imputato, anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto".
Ora, nella fattispecie in esame, considerato che l'aumento di pena ex art. 81 cpv. c.p. è stato dalle parti determinato in mesi due di reclusione, ridotto poi di un terzo ex art. 444
c.p.p., e che oltre alla fattispecie delittuosa abrogata cadevano in continuazione due contravvenzioni, appare equo in trenta giorni (in ragione di due terzi del determinare complessivo aumento) la parte della reclusione imputabile all'oltraggio, che va quindi eliminata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente all'oltraggio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena di trenta giorni di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso addì 15 dicembre 1999.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA свеесе Depositato in Cancelleria Roma, ti 1.4 GEN 2001 Lidia Scallo
ALCOLABORATORE DI CANCELLERSE
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