Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/12/1999, n. 356
CASS
Sentenza 15 dicembre 1999

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In tema di applicazione di pena su richiesta relativa a reati unificati dalla continuazione, a seguito di ricorso per cassazione, qualora per uno dei reati in continuazione sia sopraggiunta l' "abolitio criminis" e il giudice che ha pronunciato la sentenza non abbia determinato la relativa pena, allo scomputo di essa deve provvedere la stessa Corte di cassazione. Da un lato, infatti, l'annullamento "in parte qua" della sentenza non comporta un effetto rescissorio dell'accordo intervenuto ex art. 444 cod. proc. pen., posto che, in via di principio, le parti, nel concordare sul trattamento sanzionatorio da applicare in relazione a determinate fattispecie, sono in grado di prospettarsi l'eventualità che alcune di queste possano, "in itinere", venire meno, per effetto di cause di estinzione del reato o, appunto, di "abolitio", e dunque presuntivamente accettano, per tale eventualità, che l'accordo sanzionatorio si concentri, previa detrazione della pena "sine titulo", sulle imputazioni residue. Dall'altro, spetta al giudice che dichiara l'"abolito criminis" procedere allo scomputo della pena riferibile al reato non più previsto come reato. A tale ultimo riguardo va infatti precisato che non può essere investito di detta statuizione il giudice a quo, il quale si è limitato a prendere atto della pena concordata tra le parti, sicché questa, anche se valutata congrua, non è stata dal medesimo determinata. Non ha nemmeno titolo per decidere in proposito il giudice della esecuzione, se non quando sia egli stesso a dichiarare l'"abolitio criminis" ex art. 673 cod. proc. pen.. Ha invece pieno titolo a farlo il giudice che dichiara l' "abolitio criminis", compresa la Corte di cassazione, non ostandovi la normale estraneità alle funzioni di legittimità delle valutazioni discrezionali connesse a siffatta materia; e ciò in quanto si tratta di potere del tutto marginale e comunque inquadrabile nella generale previsione dell'art. 619, comma terzo, cod. proc. pen., che abilita appunto la Suprema Corte a rettificare la specie o la quantità della pena quando ciò derivi dall'applicazione "di legge più favorevole all'imputato, anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto". (Fattispecie in tema di oltraggio a pubblico ufficiale).

In caso di "abolitio criminis", poiché tale evento fa venire meno, ancor più che la validità e la efficacia della norma penale incriminatrice, la sua stessa esistenza nell'ordinamento, ogni giudice che sia formalmente investito della cognizione sulla fattispecie oggetto di abrogazione ha il compito di dichiarare, ex art. 129, comma primo, cod. proc. pen., che il fatto non è previsto dalla legge come reato, in ossequio al precetto di cui all'art. 2, comma secondo, cod. pen., per il quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato. In altri termini, essendo venuto meno l'oggetto sostanziale del rapporto processuale penale, e cioè il nesso tra un fatto penalmente rilevante e l'accusato (imputazione-imputato), tale declaratoria è necessariamente pregiudiziale rispetto ad ogni altro accertamento (quale quello relativo alle cause di inammissibilità della impugnazione) che implichi, invece, la formale permanenza di una "res judicanda"; e ciò non diversamente da quanto è imposto al giudice nella ipotesi di morte dell'imputato, ove pure - in questo caso per il venir meno della componente soggettiva - il rapporto processuale è risolto. (Fattispecie avente ad oggetto il reato di cui all'art. 341 cod. pen., nella quale la Corte di cassazione, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, ha dichiarato che il fatto non è previsto come reato, a norma dell'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205, pur dando atto della inammissibilità dei motivi di ricorso).

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/12/1999, n. 356
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 356
Data del deposito : 15 dicembre 1999

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