Sentenza 6 ottobre 2016
Massime • 1
La registrazione fonografica di una conversazione telefonica effettuata da uno dei partecipi al colloquio costituisce una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, utilizzabile in dibattimento quale prova documentale, rispetto alla quale la trascrizione rappresenta una mera trasposizione del contenuto del supporto magnetico contenente la registrazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la registrazione della conversazione tra presenti non è riconducibile alla nozione di intercettazione anche se operata dal soggetto partecipe su suggerimento o incarico della polizia giudiziaria).
Commentari • 20
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Uno dei mezzi di comunicazione al giorno d'oggi più diffuso è quello che avviene tramite l'utilizzo di dispositivi elettronici, specialmente smartphones e tablets, con i quali si possono comodamente inviare e ricevere istantaneamente messaggi di testo e multimediali, ovunque e con chiunque nel mondo. Tra questi, c'è un'applicazione in particolare che ha spopolato in ogni parte del mondo, sostituendo in molti paesi, quasi totalmente, l'invio dei semplici sms tramite operatore telefonico, e questa prende il nome di WhatsApp. Di pari passo rispetto al progresso tecnologico, fortunatamente, opera il diritto penale, il quale recentemente si è arricchito di una novità, proprio per effetto …
Leggi di più… - 2. Utilizzabilità della chat di WhatsApp nel processo penaleAvv. Roberto Tedesco · https://www.iusinitinere.it/
L'evolversi delle nuove tecnologie in materia di comunicazione istantanea ha portato sia la dottrina che la giurisprudenza ad interrogarsi sull'utilizzo probatorio delle stesse nell'ambito del procedimento penale. In proposito si rappresenta che, soprattutto nei reati contro la persona ed in particolare in materia di reato di stalking, negli ultimi anni è aumentata la riproduzione testuale delle chat di whatsapp, mediante c.d. rom oppure mediante trascrizioni che vengono allegate alla denuncia querela al fine di fornire prova delle condotte contestate. Nell'ambito del processo penale le conversazioni contenute nella singola “chat” sono considerate dall'unanime giurisprudenza una forma di …
Leggi di più… - 3. Messaggi WhatsApp: costituiscono prova legale nel processoClaudia Ruffilli · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Le conversazioni contenute nelle chat di WhatsApp e le note vocali, salvate nella memoria dello smartphone, possono avere valore probatorio, in un processo civile o penale, nei confronti di chi le ha inviate. Sommario: 1. Introduzione – 2. La prova dei messaggi scambiati tramite WhatsApp nel processo civile – 3. La chat come prova documentale nel processo penale – 4. Come produrre le conversazioni via WhatsApp in giudizio – 4.1. La testimonianza – 4.2. Lo screenshot – 4.3. La trascrizione delle chat e l'acquisizione dello smartphone – 4.4. Il deposito di copia conforme – 5. Le chat cancellate – 6. Le emoticon 1. Introduzione WhatsApp, l'applicazione di messaggistica gratuita più diffusa …
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- 5. Ancora una pronuncia di legittimità sull’utilizzabilità, come prova documentale, dei messaggi estrapolati da dispositivi mobiliRedazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 4 ottobre 2023
Segnalazione giurisprudenziale Cass., Sez. VI, 21 settembre 2023, n. 38678 (Pres. – Di Stefano; Rel. – Costanzo) Abstract: In seno alla giurisprudenza di legittimità ormai non si discute più sul fatto che gli sms e le conversazioni WhatsApp o d'altra messaggistica istantanea costituiscano prova documentale. Viceversa, a seguito di Cass., Sez. VI, 21 settembre 2023, n. 38678, riemerge la controversia sull'utilizzabilità, o meno, di tali documenti, in mancanza del device di riferimento (utile a riscontrare l'autenticità del dato probatorio acquisito). According to the Cassation's jurisprudence, there is now no debate about the nature of text messages and WhatsApp or other instant …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2016, n. 50986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50986 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2016 |
Testo completo
5 0 9 86 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.2467 GIOVANNI DIOTALLEVI -Presidente - PU - 06/10/2016 LUCIANO IMPERIALI R.G.N. 14586/2016 Relatore ANDREA PELLEGRINO SERGIO BELTRANI IGNAZIO PARDO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi rispettivamente proposti da NO TO, n. a San Donaci (BR) il 04/02/1971, rappresentato e assistito dall'avv. Mariateresa Gitto, d'ufficio e nell'interesse di RI TO, n. a San Donaci (BR) il 06/01/1964, rappresentato e assistito dall'avv. Ladislao Massari, di fiducia, avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, seconda sezione penale, n. 2284/2012, in data 29/10/2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
letta la memoria presentata nell'interesse di NO TO in data 21/09/2016; sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Giovanni Di Leo che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità di entrambi i ricorsi;
sentita la discussione dell'avv. Mariateresa Gitto che ha concluso per 1 l'accoglimento del ricorso nell'interesse di NO TO;
sentita la discussione dell'avv. Ladislao Massaro che ha concluso per l'accoglimento del ricorso nell'interesse di RI TO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 06/07/2012, il Tribunale di Brindisi dichiarava TO NO responsabile del reato di estorsione aggravata continuata in concorso (capo 1) e TO RI, oltre che del reato di cui al capo 1 anche dei reati di sostituzione di persona aggravata in concorso (capo 2) e di falsità in titolo di credito (capo 5), condannandoli alle seguenti pene: -il NO, ad anni cinque di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza con le contestate circostanze aggravanti e recidiva;
-l'RI, ad anni sette, mesi sei di reclusione ed euro 8.500,00 di multa, previo riconoscimento del vincolo della continuazione ed escluso l'aumento per la recidiva. Il tutto con le pene accessorie di legge e la condanna al risarcimento danni a favore della parte civile, assegnataria di una provvisionale.
2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di TO NO ed TO RI, veniva proposto appello;
con sentenza in data 29/10/2014, la Corte d'appello di Lecce, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'RI per il reato di cui al capo 2) perché estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione del relativo aumento di pena, quantificato in mesi tre di reclusione ed euro 750,00 di multa;
riduceva altresì la sola pena pecuniaria inflitta al NO rideterminandola in euro 1.000,00 di multa, con conferma nel resto della pronuncia di primo grado.
3. Avverso detta sentenza, nell'interesse di TO NO ed TO RI, vengono proposti distinti ricorsi per cassazione.
4. Ricorso nell'interesse di TO NO. Lamenta il ricorrente: -primo motivo: violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 521, 522 cod. proc. pen. per difetto di correlazione tra accusa e sentenza nonché mancanza di motivazione in ordine al motivo 2 d'appello. La ritenuta condotta estorsiva del NO, contestata con esclusivo riferimento ad un suo concorso nell'ottenimento di somme varie (euro 800,00 circa al momento della richiesta estorsiva;
euro 2.700,00 circa quale corrispettivo di alcuni lavori da eseguire a casa del US;
euro 165,99 consegnati direttamente dal Maggiore al US), veniva invece rilevata in sentenza attraverso l'incasso dell'importo di euro 2.000,00 circa, che sarebbero state corrisposte dal Maggiore direttamente al ricorrente: appare evidente come il fatto contestato sia assolutamente diverso (per non dire, nuovo) rispetto a quello poi riconosciuto in sentenza, in totale spregio della disposizione di cui all'art. 521 cod. proc. pen., per il cui il giudice avrebbe dovuto disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero;
-secondo motivo: violazione di legge sostanziale nonché mancanza di motivazione con riferimento alla configurabilità dell'ipotesi estorsiva di cui all'art. 629, comma 1 cod. pen.; si censura la sentenza impugnata che aveva omesso di considerare come il NO non fosse intervenuto di sua volontà nella intermediazione ma, al contrario, fosse stato contattato personalmente dal presunto estorto con cui aveva un ottimo rapporto di conoscenza come persona di fiducia;
l'omissione argomentativa della Corte territoriale sulla distinzione tra il ruolo di concorrente e quello di intermediario, si risolveva altresì in un'evidente violazione di legge;
-terzo motivo: violazione della legge processuale con riferimento all'art. 584 comma 4 cod. proc. pen. in relazione all'art. 167 disp. att. cod. proc. pen., in punto declaratoria di inammissibilità da parte della Corte territoriale di alcuni dei motivi nuovi depositati dalla difesa del NO;
in particolare, si censura la pronuncia impugnata nella parte in cui aveva omesso di considerare che, secondo l'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, devono ritenersi motivi nuovi ammissibili non solo quelli che rappresentano uno sviluppo o una migliore esposizione dei motivi principali anche con ragioni eventualmente non evidenziate ma sempre collegabili ai capi e ai punti già dedotti ma anche quelli che si risolvono, a fondamento del petitum dei motivi principali, nell'allegazione di ragioni di carattere giuridico diverse od ulteriori. Di seguito la riproposizione dei motivi nuovi proposti, illegittimamente dichiarati come inammissibili dalla Corte territoriale: a) violazione della legge processuale con riferimento agli artt. 191, 234 e 266 e ss. cod. proc. pen. in ordine all'esatto inquadramento processuale delle registrazioni effettuate dalla persona offesa;
b) erronea applicazione della legge penale con riferimento alla configurabilità dell'ipotesi estorsiva aggravata di cui all'art. 629, comma 2 cod. pen.; -quarto motivo: mancanza di motivazione in punto trattamento sanzionatorio con particolare riferimento all'operatività della recidiva ai sensi dell'art. 99, comma 4 cod. pen. nonché al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche;
si censura la pronuncia della Corte territoriale sia con riferimento alle doglianze in punto operatività della recidiva ex art. 99, comma 4 cod. pen. che in relazione al giudizio ex art. 69 cod. pen. effettuato in primo grado.
5. Ricorso nell'interesse di TO RI. Lamenta il ricorrente: -primo motivo: violazione di legge processuale e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 234 e 191 cod. proc. pen.; come il giudice di prime cure anche quello di seconde ha respinto la tesi difensiva circa la inutilizzabilità come prova documentale ex art. 234 cod. proc. pen. delle registrazioni personalmente effettuate dalla persona offesa nel corso degli incontri con gli imputati ravvisando l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'ordinanza del Tribunale di Brindisi del 30/03/2012 sollevata dalla difesa dell'RI. In realtà, i giudici di merito non avevano tenuto in conto che la persona offesa è stata una longa manus degli inquirenti, con conseguente irrilevanza della circostanza in fatto che la fonoregistrazione sia stata materialmente eseguita dalla persona offesa: in presenza di un nesso, per quanto mediato e indiretto, con l'azione della polizia giudiziaria, non può dubitarsi come tale connessione comporti un vuoto di tutela in corrispondenza di un'attività che non sia stata procedimentalizzata. E così, il contatto tra l'attività di captazione materialmente privata e le finalità di indagine pubblicistiche contamina inevitabilmente la registrazione, che in alcun modo può assurgere a documento né essere disciplinato in quanto tale;
peraltro, il documento in parola, non è stato formato fuori dal processo nel quale si chiede e si dispone che faccia ingresso, in aperto contrasto con la ratio degli artt. 234 e ss. cod. proc. pen. (v. Sez. U, n. 26795/2006). La decisione impugnata è silente rispetto all'ulteriore riflessione secondo cui, anche non riconducendo l'attività di captazione in parola nella categoria delle intercettazioni ritenendola un semplice documento, non discende in via automatica la sua utilizzabilità ex art. 234 cod. proc. pen., dal momento che resta al giudicante il potere ed anche l'onere di valutare l'eventuale lesione in concreto dei diritti presidiati sia dalla Costituzione che dalla CEDU;
-secondo motivo: violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione anche in relazione al principio del ragionevole dubbio con riferimento agli artt. 110 e 629, comma 1 cod. pen.; si censura la sentenza impugnata che, a fronte di un'anomala frammentazione delle condotte estorsive coinvolgenti più persone, attribuisce esclusiva attenzione al profilo della credibilità del denunciante omettendo di misurarsi con il contributo alla realizzazione del reato comune da parte del ricorrente. Anche in tema di credibilità del denunciante, nella sentenza impugnata si colgono apoditticità non di poco conto, essendosi peraltro omesso di "misurare" la sua credibilità, alla luce di una prova di fatto esclusiva, con riferimento ai parametri fissati da tempo dalla giurisprudenza (coerenza interna, ragionevolezza delle dichiarazioni, personalità del propalante, motivi e grado di suo interesse all'accusa, conoscenza diretta o de relato dei fatti di causa, presenza di ulteriori elementi a conferma o smentita degli assunti); -terzo motivo: violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 629, comma 2, 62 bis, 132 e 133 cod. pen., 125 e 546 cod. proc. pen.; sull'erroneo presupposto fattuale che il Maggiore ha individuato nell'RI il soggetto che, unitamente a tale US MA, gli aveva rivolto la richiesta estorsiva, la Corte d'appello ha illogicamente giudicato infondata la doglianza difensiva di esclusione della contestata circostanza aggravante. La Corte territoriale ha confuso il concetto di concorso nel reato con i presupposti integrativi dell'elemento circostanziale in disamina: invero, l'aggravante de qua si giustifica per effetti fisici e psicologici che, a causa della pluralità degli aggressori e della loro simultanea presenza, si producono sulla vittima, di cui viene eliminata o ridotta la forza di reazione e non può, pertanto, identificarsi con il semplice concorso di persone nel reato in mancanza di questi ulteriori elementi caratterizzanti. Altrettanto irragionevole è la conferma del diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche sulla scorta della mancata dimostrazione di elementi di segno positivo atti ad incidere sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità di delinquere del reo;
infine, parimenti ingiustificata è l'irrazionale statuizione in tema di continuazione interna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono entrambi manifestamente infondati e, come tali, risultano inammissibili.
2. Va preliminarmente evidenziato come, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708), anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen., dettata dalla L. 20 febbraio 2006 n. 46, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa о dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione (nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che il ricorrente, che intende dedurre la sussistenza di tale incompatibilità, non può limitarsi ad addurre l'esistenza di "atti del processo" non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece identificare, con l'atto processuale cui intende far riferimento, l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta 6 incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato, dare la prova della verità di tali elementi o dati invocati, nonché dell'esistenza effettiva dell'atto processuale in questione, indicare le ragioni per cui quest'ultimo inficia o compromette in modo decisivo la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione).
2.1. Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra - MAloro e convergenti verso un'unica spiegazione sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o rendere manifestamente incongrua о contraddittoria la da motivazione. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo".
2.2. Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, 7 preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispettino sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Può quindi affermarsi che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, "mentre non è consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità si sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è invece, consentito dedurre il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste 0 su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano" (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).
2.3. Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Né, infine, la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della 008 - completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). Sulla base di questi principi vanno esaminati gli odierni ricorsi.
3. Ricorso nell'interesse di TO NO.
3.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso. Trattasi di censura (relativa al preteso difetto di correlazione tra accusa e sentenza) proposta per la prima volta in sede di legittimità, pur potendosi far valere in sede di gravame d'appello. Invero, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. secondo cui non possono essere dedotte in cassazione - questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631, in fattispecie del tutto assimilabile alla presente).
3.2. Manifestamente infondato ed evocativo di mere censure in fatto non consentite in sede di legittimità è il secondo motivo di ricorso. Invero, la conclusione raggiunta dalla Corte territoriale in merito alla colpevolezza del NO è del tutto scevra da vizi logici e conforme al diritto;
ed invero, ad integrare il concorso di persone nel reato di estorsione, è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, col proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita. Con la conseguenza che, anche l'intermediario nelle trattative per la determinazione della somma estorta risponde del reato ex art. 110 cod. pen., salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (Sez. 2, n. 26837 del 19/06/2008, Alfiere, Rv. 240701; Sez. 5, n. 40677 del 07/06/2012, Petruolo, Rv. 253714; Sez. 2, n. 13927 del 04/03/2015, Amaddio e altri, non mass. sul punto): il che è stato motivatamente escluso dalla Corte d'appello nel caso di specie. 9 A questo proposito, la Corte territoriale ha osservato come l'impianto soggetto che, coinvolto dal accusatorio veda il NO come " Maggiore per dargli una mano, certamente nella considerazione della sua caratura criminale e dunque in grado di reggere il confronto con i soggetti con i quali doveva interloquire ... diventa a sua volta complice nell'attività di estorsione. In tale ottica si inserisce perfettamente, dunque, il rilievo dell'appellante che fu il Maggiore, pressato dalle richieste di RI e US, a rivolgersi a lui, dopo aver ricevuto la visita di tale Greco di Sandonaci. Del resto a TO NO il Maggiore aveva fornito gli infissi, e dunque vi era una pregressa ed adeguata conoscenza che giustificava pienamente quel disperato contatto omissis l'assunto difensivo secondo cui il ... NO, sebbene interpellato ed indicato dal Maggiore, preferi restare fuori dalla faccenda è smentito dagli altri elementi e cioè che poi effettivamente la persona offesa versò somme nelle mani del NO, che vi sono una serie di intercettazioni telefoniche da cui si evince chiaramente che questi faceva pressioni sul Maggiore per i pagamenti e fu presente quando, preso atto dell'incapacità del Maggiore di onorare gli impegni presi, il US si fece fare un preventivo affinchè scontasse con lavori quanto dovuto: e fu *** proprio il NO a rimarcare che il corrispettivo dei lavori doveva essere scontato con la somma di 50 mila euro che il Maggiore doveva ancora pagare. Da rilevare, peraltro, come tale ultimo coinvolgimento del NO viene collocato dal Maggiore in un momento successivo a quello in cui il medesimo aveva comunicato a questi il suo intendimento di tirarsi fuori dalla vicenda, secondo la ricostruzione (attendibile) della persona offesa ...". Inoltre, a carico del NO, viene evidenziato sia il contenuto di talune intercettazioni telefoniche che le dichiarazioni accusatorie di tale Cosma Massimo.
3.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso. La facoltà conferita all'appellante dall'art. 585 cod. proc. pen., comma 4, di proporre "motivi nuovi" deve trovare necessario riferimento nei motivi principali e rappresentare soltanto uno sviluppo o una migliore e più dettagliata esposizione dei primi, anche per ragioni eventualmente non evidenziate in precedenza, ma sempre collegabili ai capi e punti già dedotti (Sez. 1, n. 46950 del 10 02/11/2004, Sisic, Rv. 230181): ne consegue che motivi nuovi ammissibili sono soltanto quelli coi quali, a fondamento del petitum già proposto nei motivi principali d'impugnazione, si alleghino ragioni "giuridiche" diverse da quelle originarie, non potendo essere ammessa l'introduzione di censure nuove in deroga ai termini tassativi entro i quali il ricorso va presentato. I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono, pertanto, avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. a) (Sez. 6, n. 73 del 21/09/2011, dep. 2012, Aguì, Rv. 251780; nello stesso senso, Sez. 6, n. 27325 del 20/05/2008, D'Antino, Rv. 240367). Va, in proposito, ribadito (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, P.C. in proc. Platamone e altro, Rv. 254301) il seguente principio di diritto: "In materia di termini per l'impugnazione, la facoltà del ricorrente di presentare "motivi nuovi" o "aggiunti" incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma risultando sempre ricollegabili ai capi ed ai punti già dedotti;
ne consegue che sono ammissibili soltanto i "motivi nuovi" o "aggiunti" con i quali, a fondamento del petitum dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, non anche quelli con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione". Fermo quanto precede, va evidenziato come la Corte territoriale abbia fatto buon governo del principio di cui sopra rendendo adeguata giustificazione della decisione di considerare inammissibili, perché non consentite, tutte le doglianze contenute nei motivi nuovi d'appello depositati nell'interesse dell'odierno ricorrente che intendevano introdurre censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione.
3.4. Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso. Priva di vizi logico-giuridici e, come tale, insindacabile in questa sede è la decisione in punto operatività della recidiva (reiterata infraquinquennale) e giudizio di equivalenza tra circostanze (cfr., Sez. 11 2, n. 4969 del 12/01/2012, Doku, Rv. 251809, secondo cui ai fini del giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti e la recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. - la quale anche a seguito delle modifiche apportate dall'art. 3 I. 5 dicembre 2005, n. 251 deve ritenersi facoltativa - è sufficiente che il giudice consideri gli elementi enunciati nell'art. 133 cod. pen., essendo sottratta al sindacato di legittimità la motivazione se aderente ad elementi tratti dalle risultanze processuali e logicamente corretti), in presenza di una ritenuta non rivalutabilità, in senso favorevole al reo, del complessivo trattamento sanzionatorio, avuto riguardo scrivono i giudici di secondo grado - "alla gravità del fatto ed ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.".
4. Ricorso nell'interesse di TO RI.
4.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso. Trattasi di censura che reitera motivo di doglianza sollevato in grado di appello sul quale la Corte territoriale rende ampia e giustificata motivazione nei confronti della quale il ricorrente evita di "misurarsi". Invero, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la registrazione fonografica di una conversazione telefonica effettuata da uno dei partecipi al colloquio costituisce una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, utilizzabile in dibattimento quale prova documentale, rispetto alla quale la trascrizione rappresenta una mera trasposizione del contenuto del supporto magnetico contenente la registrazione (Sez. 5, n. 4287 del 29/09/2015, dep. 2016, Pepi, Rv. 265624, nella quale la Corte - in fattispecie del tutto assimilabile alla presente ha precisato che la - registrazione della conversazione tra presenti è qualificabile quale prova documentale anche nell'ipotesi in cui sia stata effettuata su suggerimento o incarico della polizia giudiziaria;
nello stesso senso, Sez. 1, n. 6339 del 22/01/2013, Pagliaro, Rv. 254814, secondo cui non è riconducibile alla nozione di intercettazione la registrazione fonografica di un colloquio svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, operata, sebbene clandestinamente, da un soggetto che ne sia partecipe o, comunque, sia ammesso ad assistervi, costituendo, invece, una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini 12 di prova: nella pronuncia la Corte ha specificato che tale principio non viene meno per la circostanza che l'autore della registrazione abbia previamente denunciato fatti di cui sia vittima, né può ritenersi che per ciò solo le successive registrazioni realizzate dal denunciante con il proprio cellulare fossero state concordate con la polizia giudiziaria).
4.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Va innanzitutto premesso come debba considerarsi meramente apodittico e del tutto assertivo il richiamo alla pretesa violazione della regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio". Si osserva al riguardo come il significato da attribuire a tale locuzione, presente nel testo novellato dell'art. 533 cod. proc. pen. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, trovi il proprio fondamento principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale. Si è, in proposito, evidenziato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il «ragionevole dubbio» sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., sicché non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per tutte, Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222139 e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 cod. proc. pen.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Sez. 2, n. 19575 del 21/04/2006, Serino ed altro, Rv. 233785; Sez. 2, n. 16357 del 02/04/2008, Crisiglione, Rv. 239795). In argomento, si è conclusivamente affermato (Sez. 2, n. 7035 del 09/11/2012, dep. 2013, De Bartolomei e altro, Rv. 254025) che "la previsione normativa della regola di giudizio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più 13 restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato". Tutto ciò considerato, è da escludersi che nella fattispecie si sia in presenza di una pronuncia (rectius, di due pronunce, essendovi doppia conforme sulla responsabilità) che abbiano violato detta regola di giudizio alla luce delle del tutto coerenti ed ampiamente condivisibili argomentazioni poste a sostegno del decisum. In ogni caso, rileva il Collegio come la Corte territoriale, con motivazione logica e congrua abbia puntualmente dato conto degli elementi che l'hanno portata ad affermare la penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato in contestazione. A fronte di ciò, il ricorrente propone censure alquanto vaghe che non riescono -nemmeno ad assumere i toni tipici che sarebbero peraltro inammissibili delle valutazioni alternative rispetto a quelle segnalate - in sentenza non adeguatamente supportate dall'indicazione dei profili di manifesta illogicità del motivare della Corte destinati ad inficiarne il portato.
4.3. Manifestamente infondato, con riferimento ad ogni profilo dedotto, è il terzo motivo di ricorso.
4.3.1. Come è noto, si afferma in giurisprudenza che la circostanza aggravante delle "più persone riunite" non si identifichi con una generica ipotesi di concorso di persone nel reato richiedendosi necessariamente un "di più”. Nella fattispecie, i giudici di merito hanno accertato come la vicenda in parola abbia avuto un arco temporale alquanto esteso (dall'aprile 2006 al luglio 2007) ed abbia visto come protagonisti ben nove imputati, dei quali (solo) tre sono stati condannati per il reato di cui all'art. 629, commi 1 e 2 cod. pen.; in particolare, assume la Corte territoriale come "il momento compiutamente descritto dal Maggiore, in cui l'azione estorsiva è venuta dall'appellante (RI) e dal US contemporaneamente presenti integra il presupposto applicativo di detta aggravante ...", il tutto in conformità dell'insegnamento della Suprema Corte che, nel suo più alto consesso, ha riconosciuto come, nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richieda la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di 14 realizzazione della violenza o della minaccia (come verificatosi nell'occorso), in quanto solo in tal modo hanno luogo quegli effetti fisici e psichici di maggiore pressione sulla vittima che ne riducono significativamente la forza di reazione e giustificano il rilevante aumento di pena (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti e altro, Rv. 252518; v. anche, Sez. 2, n. 25614 del 22/04/2009, Limatola e altro, Rv. 244149): trattasi di evidenziazione di fatto che attiene al merito e sulla quale v'è motivazione congrua del tutto esente da vizi logico-giuridici, con conseguente sua incensurabilità in sede di legittimità.
4.3.2. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione ("non emergono dagli atti elementi suscettibili di valutazione in positivo ai fini del riconoscimento delle pure invocate circostanze attenuanti generiche") esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Suprema Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). Peraltro, va considerato come la censura in parola risulti meramente reiterativa (ossia basata sui medesimi elementi di fatto e senza addurre alcun elemento di novità) di una richiesta già disattesa dal giudice di primo grado: circostanza che esonerava il giudice di appello dal motivare la "conferma" del diniego (cfr., Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015, Nargisio, Rv. 262249).
4.3.3. Infine, in relazione alla quantificazione della pena a titolo di continuazione interna, rileva il Collegio come si sia in presenza di censura inammissibile per tardività essendo stata la medesima proposta per la prima volta in sede di legittimità in violazione della previsione di cui all'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. 15 proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro 1.500,00 per ciascuno
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di millecinquecento euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 06/10/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Andrea Pellegrino Giovanni Diotallevithoter Audley DEPORTATO IN CANCELLERIA SECC 1018 IONE PENALE 30 NOV. 2016 CANC Claudia Play 16