Sentenza 29 settembre 2015
Massime • 1
La registrazione fonografica di una conversazione telefonica effettuata da uno dei partecipi al colloquio costituisce una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, utilizzabile in dibattimento quale prova documentale, rispetto alla quale la trascrizione rappresenta una mera trasposizione del contenuto del supporto magnetico contenente la registrazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la registrazione della conversazione tra presenti è qualificabile quale prova documentale anche nell'ipotesi in cui sia stata effettuata su suggerimento o incarico della polizia giudiziaria).
Commentari • 17
- 1. Si possono utilizzare i messaggi di WhatsApp come prova documentale? Risponde la Corte di CassazioneAvv. Alessia Di Prisco · https://www.iusinitinere.it/
Uno dei mezzi di comunicazione al giorno d'oggi più diffuso è quello che avviene tramite l'utilizzo di dispositivi elettronici, specialmente smartphones e tablets, con i quali si possono comodamente inviare e ricevere istantaneamente messaggi di testo e multimediali, ovunque e con chiunque nel mondo. Tra questi, c'è un'applicazione in particolare che ha spopolato in ogni parte del mondo, sostituendo in molti paesi, quasi totalmente, l'invio dei semplici sms tramite operatore telefonico, e questa prende il nome di WhatsApp. Di pari passo rispetto al progresso tecnologico, fortunatamente, opera il diritto penale, il quale recentemente si è arricchito di una novità, proprio per effetto …
Leggi di più… - 2. Utilizzabilità della chat di WhatsApp nel processo penaleAvv. Roberto Tedesco · https://www.iusinitinere.it/
L'evolversi delle nuove tecnologie in materia di comunicazione istantanea ha portato sia la dottrina che la giurisprudenza ad interrogarsi sull'utilizzo probatorio delle stesse nell'ambito del procedimento penale. In proposito si rappresenta che, soprattutto nei reati contro la persona ed in particolare in materia di reato di stalking, negli ultimi anni è aumentata la riproduzione testuale delle chat di whatsapp, mediante c.d. rom oppure mediante trascrizioni che vengono allegate alla denuncia querela al fine di fornire prova delle condotte contestate. Nell'ambito del processo penale le conversazioni contenute nella singola “chat” sono considerate dall'unanime giurisprudenza una forma di …
Leggi di più… - 3. Messaggi WhatsApp: costituiscono prova legale nel processoClaudia Ruffilli · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Le conversazioni contenute nelle chat di WhatsApp e le note vocali, salvate nella memoria dello smartphone, possono avere valore probatorio, in un processo civile o penale, nei confronti di chi le ha inviate. Sommario: 1. Introduzione – 2. La prova dei messaggi scambiati tramite WhatsApp nel processo civile – 3. La chat come prova documentale nel processo penale – 4. Come produrre le conversazioni via WhatsApp in giudizio – 4.1. La testimonianza – 4.2. Lo screenshot – 4.3. La trascrizione delle chat e l'acquisizione dello smartphone – 4.4. Il deposito di copia conforme – 5. Le chat cancellate – 6. Le emoticon 1. Introduzione WhatsApp, l'applicazione di messaggistica gratuita più diffusa …
Leggi di più… - 4. Penale Diritto e ProceduraAdmin · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 12 febbraio 2025
(qualche considerazione a margine della Winter School di Asiago) Si è svolta, dal 30 gennaio al 2 febbraio, nella splendida cornice di Asiago, la Winter School 2025, dedicata al “Processo penale e giurisprudenza creativa”, organizzata dalla prof.ssa Donatella Curtotti in collaborazione con diverse Università italiane. L'iniziativa ha riscosso grande successo non solo sotto il profilo scientifico, per le prestigiose relazioni di illustri cattedratici e i promettenti interventi di giovani dottorandi, ma per l'atmosfera di condivisione e amicizia che si è creata tra le diverse generazioni di studiosi della materia. Il tema era accattivante. Infatti, il fenomeno della giurisprudenza creativa …
Leggi di più… - 5. Come certificare messaggi WhatsApp?Paolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 20 maggio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/09/2015, n. 4287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4287 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2015 |
Testo completo
4 2 8 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da dott. Alfredo Maria Lombardi - Presidente - U.P. - 29.9.2015 Sentenza N. 2812 dott.ssa Grazia Lapalorcia dott. Paolo Antonio Bruno R.G.N. 4156/2015 dott. Alfredo Guardiano -Relatore- dott. Roberto Amatore ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PI RE, nato il [...] a [...], avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Caltanissetta il 27.3.2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente il difensore di ufficio, avv. Furio Faranda, del Foro di Roma, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza pronunciata il 27.3.2014 la corte di appello di Caltanissetta, su appello proposto dall'imputato e dal procuratore generale in sede, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Gela, in data 13.4.2012, aveva condannato PI RE alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in relazione ai delitti ex artt. 56, 81, cpv., 610, c.p. (capo A); 56, 610, c.p. (capo B); 582, 585, 576, n. 1, c.p. (capo C), commessi in danno di OL ES YN;
81, co. 1, 612, c.p. (capo D); 81, co. 1, 660, c.p. (capo E), commessi in danno di OL ES YN e di CO UE, dichiarava non doversi procedere nei confronti del suddetto imputato per il delitto di cui al capo E), perché estinto per prescrizione, aumentava la pena per i residui reati ad otto mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso la decisione della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, lamentando: 1) violazione di legge processuale ed, in particolare, dell'art. 191, c.p.p., nonché dell'art. 15, Cost., in relazione alla ritenuta utilizzabilità del verbale di trascrizione della conversazione telefonica intercorsa tra la OL ed il ricorrente, effettuata dai carabinieri di Gela CC., di cui è stata disposta l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento da parte del tribunale di Gela, che aveva rigettato la richiesta difensiva di svolgimento di una perizia al riguardo, senza che a tale acquisizione l'imputato o il suo difensore abbiano prestato il consenso;
2) vizio di motivazione con riferimento sia all'entità del 2 trattamento sanzionatorio che alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, che non sono sorrette da adeguata motivazione.
3. Il ricorso non può essere accolto.
4. Ed invero, con particolare riferimento al primo motivo di impugnazione, si osserva che la registrazione fonografica della conversazione telefonica con cui il PI minacciò di morte la OL, sul cui contenuto quest'ultima ha riferito nel corso dell'istruzione dibattimentale, costituisce una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale si può disporre legittimamente ai fini probatori, trattandosi di una prova documentale pienamente utilizzabile (ove anche fosse stata effettuata dietro suggerimento o su incarico della polizia giudiziaria, circostanza, quest'ultima, peraltro non ricorrente nella fattispecie in esame) proprio in quanto registrazione operata da persona che, per essere protagonista della conversazione, era pienamente legittimata a rendere testimonianza nel processo (cfr. Cass., sez. I, 22.1.2013, n. 6339, rv. 254814; Cass., sez. VI, 24.2.2009, n. 16986, rv. 243256, nonché, per un diverso orientamento, nel caso in cui la registrazione delle conversazioni tra presenti sia realizzata dal privato, ma avvenga su indicazione e con la strumentazione tecnica della polizia giudiziaria, Cass., sez. III, 4.12.2013, n. 7767). Legittimamente, dunque, è stata disposta nel processo a carico del PI l'acquisizione, come prova documentale, del supporto magnetico (CD) contenente la menzionata registrazione fonografica e della relativa trascrizione, che ha svolto una funzione meramente riproduttiva del contenuto della principale prova documentale. 3 La doglianza difensiva, peraltro, non coglie nel segno anche sotto un diverso punto di vista. Il ricorrente, infatti, pur in presenza di un articolato compendio probatorio a carico dell'imputato, costituito, tra l'altro, dalle dichiarazioni della persona offesa relative anche al contenuto della conversazioni telefonica registrata e dall'ammissione dello stesso PI di avere pronunziato nel corso della suddetta conversazione le parole riferite dalla parte civile (cfr. p. 3 della sentenza oggetto di ricorso), non ha illustrato l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento probatorio ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, gli elementi di prova eventualmente acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr. ex plurimis, Cass., sez. III, 2.10.2014, n. 3207, rv. 262011).
5. Infondato, infine, appare anche il secondo motivo di ricorso, in quanto nessun rilievo può muoversi alla corte territoriale in termini di incompletezza, contraddittorietà o illogicità del percorso motivazionale seguito nella determinazione del trattamento sanzionatorio. Premesso, infatti che le valutazioni riguardanti la concessione delle attenuanti generiche, il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., e la statuizione della pena sono sottratte al sindacato di legittimità quando non sono frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, к 4 23/05/2012, n. 40566; Cass., sez. IV, 06/05/2014, n. 29951), va rilevato che la corte territoriale, in perfetta aderenza ai parametri indicati dall'art. 133, c.p., ha inasprito l'entità della pena inflitta al PI, proprio evidenziando, attraverso una puntuale ricostruzione delle condotte "invasive dell'altrui quiete e libertà di autodeterminazione" poste in essere dall'imputato, la "non trascurabile gravità oggettiva della vicenda" e la "particolare intensità del dolo", che ha sorretto l'azione criminosa del reo. Allo stesso tempo, con motivazione del pari assolutamente esaustiva e logica, la corte territoriale ha sottolineato come proprio le menzionate caratteristiche della condotta criminosa non consentano, in mancanza di ulteriori dati rispetto al corretto comportamento processuale serbato dal reo, di valutare le pur riconosciute circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata circostanza aggravante. Del pari immune da vizi appare la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui giustifica il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena per l'impossibilità "alla luce del movente dell'agire" del PI, improntato ad un "deliberato intento ritorsivo" nei confronti della sua ex convivente, di formulare quella prognosi circa "la sua astensione dal commettere ulteriori condotte del tipo di quelle esaminate", che l'art. 164, co. 1, c.p., pone come condizione imprescindibile per la concessione del menzionato beneficio (cfr. pp. 3 e 4 della sentenza oggetto di ricorso). La valutazione dei presupposti oggettivi e soggettivi per la concessione della sospensione condizionale della pena, infatti, deve essere trasfusa in una motivazione non apparente e quindi meramente assertiva, bensì, come quella in esame, pienamente 5 idonea a giustificare con specificità, nel caso concreto, la negazione del beneficio (cfr. Cass., sez. III, 10/10/2013, n. 44201; Cass., sez. VI, 31/10/2013, n. 16017). 6. 4. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 29.9.2014 Il Consigliere Estensore Il Presidente лети DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 2 - FEB 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise ад их 6