Sentenza 22 gennaio 2013
Massime • 1
Non è riconducibile alla nozione di intercettazione la registrazione fonografica di un colloquio svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, operata, sebbene clandestinamente, da un soggetto che ne sia partecipe o, comunque, sia ammesso ad assistervi, costituendo, invece, una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova. (La Corte ha specificato che tale principio non viene meno per la circostanza che l'autore della registrazione abbia previamente denunciato fatti di cui sia vittima, né può ritenersi che per ciò solo le successive registrazioni realizzate dal denunciante con il proprio cellulare fossero state concordate con la polizia giudiziaria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2013, n. 6339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6339 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 22/01/2013
Dott. CAIAZZO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 259
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 36688/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA MI N. IL 06/01/1965;
avverso l'ordinanza n. 2669/2012 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 23/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
sentite le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23.4.2012 il Tribunale del riesame di Napoli, adito a norma dell'art. 309 c.p.p., confermava la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di IA IC, indagato per i reati previsti da: art. 513 bis (illecita concorrenza con violenza e minaccia nei confronti di IA CA esercente la medesima attività commerciale di servizio di pompe funebri);
artt. 56 e 629 c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7 (concorso nella tentata estorsione ai danni di IA CA nei cui confronti compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringerlo a non avviare l'attività commerciale della società Onoranze funebri Multiservice San Rocco srl, con l'aggravante di aver commesso i fatti avvalendosi della forza di intimidazione del sodalizio camorristico operante nella zona di Mondragone). Fatti commessi in Mondragone il 16.11.2011.
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame il difensore propone ricorso per i seguenti motivi: 1) inutilizzabilità delle registrazioni dei colloqui effettuate dalla persona offesa successivamente alla data di presentazione della denuncia (9.11.2011), da intendersi quale attività coordinata con la polizia giudiziaria per la quale era necessaria l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria;
2) violazione di legge e difetto di motivazione: la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale del riesame sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e del contenuto delle conversazioni registrate non consente una lettura unitaria della vicenda in contestazione, non essendovi un collegamento tra l'iniziale intervento di IA IC e i successivi interventi nei confronti della persona offesa operati dai coindagati ma non provocati dal ricorrente, come si evince da un brano di conversazione riportato nell'atto di impugnazione;
3) violazione di legge e difetto di motivazione: il Tribunale del riesame, in considerazione del ruolo marginale e dello stato di incensuratezza del ricorrente, avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per cui non poteva superarsi la presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p., comma 3. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Le intercettazioni regolate dall'art. 266 c.p.p., e segg., consistono nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l'intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto terzo rispetto agli interlocutori mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del carattere riservato della comunicazione. Ne consegue che la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art.234 c.p.p. (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003 - dep. 24/09/2003,
Torcasio e altro, Rv. 225465). Tale principio non viene meno per la circostanza che l'autore della registrazione avesse previamente denunciato i fatti di cui era vittima alla polizia giudiziaria, mentre è priva di consequenzialità logica l'astratta affermazione che, poiché la polizia giudiziaria era a conoscenza dei fatti per avere ricevuto la denuncia, essa aveva necessariamente concordato e coordinato le successive registrazione effettuate dalla vittima con il proprio telefono cellulare.
2. Il tribunale del riesame con argomentazioni del tutto ragionevoli ha ritenuto che l'intervento iniziale di IA IC ed i successivi interventi dei coindagati, succedutisi in rapida sequenza temporale, fossero coordinati tra loro in quanto unitariamente diretti a costringere con violenza e minaccia la persona offesa a desistere dall'intraprendere un attività di pompe funebri concorrenziale con quella già svolta dalla ditta AS di cui IA IC era socio. La prospettazione contenuta nel motivo di ricorso secondo cui vi sarebbe una "frattura" tra l'iniziale intervento di IA IC ed i successivi interventi dei coindagati si traduce in una (illogica) interpretazione alternativa dei fatti non consentita nel giudizio di legittimità.
3. Il ruolo marginale del ricorrente è apoditticamente affermato nel ricorso ma escluso nelle valutazioni di merito effettuate dal Tribunale del riesame. La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari con riferimento ai reati indicati dall'art. 275 c.p.p., comma 3, può essere vinta solo da elementi fattuali concreti specifici, (che spetta all'interessato dedurre) non essendo sufficiente l'allegazione di elementi generici quali lo stato d'incensuratezza. (Sez. 3^, n. 25633 del 08/06/2010, R., Rv. 247698). A norma dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente IA IC deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2013