Articolo 3 della Legge 5 dicembre 2005, n. 251
Articolo 2Articolo 4
Versione
8 dicembre 2005
Art. 3. 1. Il quarto comma dell'articolo 69 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonche' dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi e' divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato".
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 69 del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 69 (Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti). - Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.
Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.
Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'art. 99, quarto comma, nonche' dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi e' divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato.».
- Per il testo dell' art. 99 del codice penale si veda l'art. 4 della legge qui pubblicata.
- Per completezza d'informazione si riporta il testo degli articoli 111 e 112 del codice penale :
«Art. 111 (Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile). - Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualita' personale, risponde del reato da questa commesso, e la pena e' aumentata. Se si tratta di delitti per i quali e' previsto l'arresto in flagranza, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.
Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne e' il genitore esercente la potesta', la pena e' aumentata fino alla meta' o, se si tratta di delitti per i quali e' previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi.».
«Art. 112 (Circostanze aggravanti). - La pena da infliggere per il reato commesso e' aumentata:
1. se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, e' di cinque o piu' salvo che la legge disponga altrimenti;
2. per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attivita' delle persone che sono concorse nel reato medesimo;
3. per chi nell'esercizio della sua autorita', direzione o vigilanza ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;
4. per chi, fuori del caso preveduto dall'art. 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermita' o di deficienza psichica, ovvero si e' comunque avvalso degli stessi nella commissione di un delitto per il quale e' previsto l'arresto in flagranza.
La pena e' aumentata fino alla meta' per chi si e' avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualita' personale, nella commissione di un delitto per il quale e' previsto l'arresto in flagranza.
Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si e' avvalso di altri nella commissione del delitto ne e' il genitore esercente la potesta', nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena e' aumentata fino alla meta' e in quello previsto dal secondo comma la pena e' aumentata fino a due terzi.
Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non e' imputabile o non e' punibile.».
Entrata in vigore il 8 dicembre 2005
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