Sentenza 13 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di qualificazione soggettiva degli addetti ai servizi postali, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio il dipendente di un ufficio postale addetto all'attività contabile, svolta anche nel settore della raccolta del risparmio, in quanto la trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico e la successiva adozione della forma della società per azioni, di cui alla legge n. 662 del 1996, non fanno venir meno la natura pubblicistica non solo dei servizi postali definiti riservati dal D.Lgs. n. 261 del 1999, ma anche dei servizi non riservati, come quelli relativi alla raccolta del risparmio attraverso i libretti di risparmio postale ed i buoni fruttiferi (c.d. 'bancopostà), ora disciplinata dal D.Lgs. n. 284 del 1999. (Fattispecie in tema di truffa aggravata ex art. 61, comma primo, n. 10 cod. pen.).
Commentari • 2
- 1. Intascare somme versate allo sportello è peculato (Cass. 21314/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 maggio 2018
Integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale che, dopo avere riscosso denaro per conto dell'Ente Poste, se ne appropria, dopo avere annullato l'operazione, poichè il denaro attraverso la consegna all'impiegato per ragioni del suo ufficio entra a far parte del patrimonio della Pubblica Amministrazione e non già in quello del funzionario che l'ha riscosso. La differenza tra il delitto di peculato e la truffa aggravata si fonda sulle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale se ne appropri avendone legittimamente la disponibilità per ragioni del suo ufficio o servizio, ed …
Leggi di più… - 2. Bancoposta: l’impiegato è incaricato di pubblico servizioAccesso limitatoValentina Ruggiero · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2015, n. 31660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31660 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NAPPI Aniello - Presidente - del 13/02/2015
Dott. MICCOLI Grazia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 614
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 51368/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE OM N. IL 26/04/1964;
avverso la sentenza n. 2855/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del 23/06/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI;
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 23 giugno 2014 la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la pronunzia di primo grado del Tribunale di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, con la quale NE OM era stato condannato per i reati di truffa in danno di un ufficio postale e possesso di una falsa carta di identità con dicitura di validità per l'espatrio.
2. Con atto sottoscritto dal difensore ha proposto ricorso l'imputato, deducendo con il primo motivo violazione di legge processuale e vizio di motivazione in ordine al reato di truffa. I giudici di merito avrebbero errato nel ritenere il reato di truffa aggravato dall'art. 61 c.p., n. 10 e la conseguente procedibilità d'ufficio, non potendo attribuirsi all'impiegato delle poste la qualità di incaricato di pubblico servizio.
Con il secondo motivo sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di cui all'art. 497 bis c.p., non essendo mai stato acquisito il documento ritenuto falso, sicché non sarebbe provato che la carta di identità riportasse la dicitura relativa alla validità per l'espatrio, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 497 bis c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Il NE è stato condannato per il reato di truffa aggravato ex art. 61 c.p., n. 10 perché, con artifici e raggiri consistiti nell'esibire falsi documenti (una carta di identità valida per l'espatrio e un certificato di attribuzione di codice fiscale) a un dipendente di un ufficio postale, si procurava l'ingiusto profitto dell'apertura di un conto corrente e della disponibilità di assegni e di una carta bancomat, con correlato danno per l'Amministrazione delle Poste Italiane.
Il ricorrente contesta che ricorra nel caso di specie l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 10, che rende procedibile d'ufficio il reato di truffa. L'assunto è infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, "in tema di qualificazione soggettiva degli addetti ai servizi postali, la trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico e la successiva adozione della forma della società per azioni, di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, non fanno venir meno la natura pubblicistica non solo dei servizi postali definiti riservati dal D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, ma neppure dei servizi non riservati, come quelli relativi alla raccolta del risparmio attraverso i libretti di risparmio postale ed i buoni postali fruttiferi (cosiddetto "bancoposta"), ora disciplinata dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284. (In applicazione di tale principio la Corte ha riconosciuto la qualità di persona incaricata di un pubblico servizio all'addetto ai servizi postali in relazione all'attività di contabile svolta anche nel settore della raccolta del risparmio, confermando la decisione dei giudici di merito che lo avevano condannato per il reato di peculato)" (Sez. 6, n. 36007 del 15/06/2004 - dep. 07/09/2004, Perrone ed altro, Rv. 229758). Ed ancora, si è precisato che "il dipendente di un ufficio postale addetto allo svolgimento del servizio di raccolta del risparmio riveste la qualità di persona incaricata di pubblico servizio. (Fattispecie in tema di peculato)" (Sez. 6, n. 33610 del 21/06/2010 - dep. 15/09/2010, Serva e altro, Rv. 248271).
2. Inammissibile è il secondo motivo proposto dal ricorrente, giacché nessuna doglianza risulta essere stata avanzata nell'atto di appello con riferimento alla contestazione di cui all'art. 497 bis c.p. (si veda anche la sentenza impugnata).
Peraltro, alla stregua della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, non contestata dal ricorrente (sia in primo grado che con l'atto di appello) e in relazione alla quale questa Corte non ha alcun potere di sindacato, risulta pacifico che la carta di identità utilizzata dal NE per truffare l'ufficio postale riportasse la dicitura relativa alla validità per l'espatrio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2015