Sentenza 7 giugno 2013
Massime • 1
All'imputato non comparso senza allegare alcun legittimo impedimento, quando non ne sia dichiarata la contumacia, deve essere necessariamente comunicato il rinvio dell'udienza, non potendo egli ritenersi rappresentato dal difensore ex art. 420-quater, comma secondo, cod. pen., ma l'omissione dell'avviso, non integrando un'ipotesi di mancata citazione dell'imputato, determina una nullità di ordine generale e a regime intermedio, che deve essere eccepita nella prima occasione processuale utile dal difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/06/2013, n. 12182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12182 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 07/06/2013
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - rel. Consigliere - N. 1804
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 44423/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN CH, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 30/01/2012 dalla Corte di appello di L'Aquila;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avv. Benvestito Giuseppe, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, e l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di AN CH ricorre avverso la pronuncia della Corte di appello di L'Aquila indicata in epigrafe, recante la parziale riforma (solo in punto di qualificazione giuridica del fatto addebitato, ex art. 624-bis c.p. e art. 625 c.p., n. 2) della sentenza emessa dal Tribunale di Vasto il 19/01/2006, in forza della quale il AN era stato condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed Euro 206,00 di multa.
La difesa deduce due profili di violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, relative al giudizio di appello:
- il primo, per non essere stato dato avviso al difensore dell'imputato del rinvio dell'udienza dal 16/12/2011 al 30/01/2012, pur essendogli stato concesso un termine a difesa su istanza del 15/12/2011 che rappresentava l'intervenuta nomina solo in quel giorno (in proposito, nell'interesse del ricorrente si rappresenta che il caso non potrebbe dirsi assimilabile a quello del difensore di fiducia che rimane assente non giustificato, con necessità di nomina di un difensore di ufficio ex art. 97 c.p.p., comma 4, aggiungendosi che ai sensi dell'art. 477 l'avviso dato in udienza può sostituire la notificazione, ma è necessario che se ne dia atto a verbale) - il secondo, per non essere stato dato avviso all'imputato dello stesso rinvio, essendo egli rimasto assente senza che ne venisse in quella sede dichiarata la contumacia (in sentenza si da atto che la contumacia venne infatti dichiarata solo il 30/01/2012). CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
1.1 Il primo motivo di doglianza è certamente infondato, atteso che l'Avv. Giuseppe Benvestito chiese di poter fruire di un termine a difesa con istanza del 15/12/2011 (vale a dire il giorno precedente l'udienza programmata), e la Corte di appello dispose in conformità, prendendo atto che il difensore di ufficio presente si era riportato a quella richiesta: fatto sta che il 16/12/2011 l'Avv. Benvestito non partecipò all'udienza - tanto che, come appena rilevato, fu necessario designare un difensore di ufficio per l'assistenza del AN - senza avere rappresentato impedimenti di sorta. Nell'istanza ex art. 108 cod. proc. pen., infatti, il nuovo difensore di fiducia appena nominato si era limitato a evidenziare l'impossibilità di apprestare una difesa tecnica adeguata per la ristrettezza dei tempi ed a causa della distanza della sede giudiziaria, ma non aveva segnalato che il 16 dicembre gli sarebbe stato impossibile presenziare (dovendosi, anzi, ragionevolmente ritenere che quella avrebbe potuto essere l'occasione per un primo accesso al fascicolo processuale, una volta ottenuto il rinvio sollecitato). Ergo, l'Avv. Benvestito non aveva titolo ad alcun avviso.
1.2 Quanto all'omesso avviso all'imputato, si rileva in primis che non appare chiaro quando il AN venne dichiarato contumace. Sul verbale del 16/12/2011, in vero, nella parte relativa alla verifica della citazione a giudizio dell'appellante e della dichiarazione di contumacia, vi è un tratto di penna che sembra barrare le diciture prestampate: tuttavia, il tratto in questione è posto immediatamente al disotto, e copre (in parte) la sola parola "imputato". Tenendo conto che, di seguito, si fa richiamo alla relazione sul processo demandata ad uno dei consiglieri, ed all'informazione da dare all'imputato circa il diritto di rendere dichiarazioni (incombenze certamente non curate in quella data, stante il rinvio e l'assenza del AN), rimangono residui margini di incertezza, tanto più che nel verbale dell'udienza successiva l'imputato medesimo viene indicato come "già contumace". Vero è che nel corpo della sentenza del 30/01/2012, a pag. 2, si legge "all'odierna udienza l'imputato, non comparso senza addurre alcun legittimo impedimento, veniva dichiarato contumace", ma si tratta ragionevolmente di clausola di stile, ricavata da un modello standardizzato di motivazione.
Prima ancora di valutare la richiesta di termine a difesa ed il conseguente rinvio, del resto, sarebbe stato doveroso e rituale procedere alla eventuale declaratoria della contumacia, visto che - in base alle indicazioni offerte dalle Sezioni Unite di questa Corte - "sono legittimi tanto la prioritaria dichiarazione di contumacia dell'imputato in presenza del difensore designato ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4 in sostituzione del difensore di fiducia che abbia richiesto il rinvio della udienza per impedimento a comparire, quanto, in accoglimento di tale richiesta, il successivo rinvio del processo ad altra udienza" (Cass., Sez. U, n. 8285 del 28/02/2006, Grassia, Rv 232905). È infatti evidente che, in caso di assenza in dibattimento sia dell'imputato che del difensore, la dichiarazione di contumacia del primo - e dunque la valutazione circa la regolarità della citazione, l'impedimento eventualmente addotto e la conseguente decisione, sentiti il P.M. e il sostituto in ipotesi designato dal difensore assente o nominato ex art. 97 c.p.p., comma 4, - è preliminare rispetto alla valutazione dell'impedimento a comparire prospettato dal difensore di fiducia non presente.
Ad ogni modo, pure ipotizzando che il 16/12/2011 non vi fosse stata una dichiarazione di contumacia del AN, occorre valutare gli effetti di tale omissione. In linea generale, si ritiene comunemente che "l'omissione della dichiarazione di contumacia non è causa di nullità della sentenza, in quanto si tratta di nullità non prevista dalla legge e dalla quale non deriva alcun pregiudizio alla difesa dell'imputato" (v., ex multis, Cass., Sez. 5, n. 36651 del 04/06/2008, Ventola, Rv 241634): resta però da vedere se, dovendosi rinviare comunque il processo per altra causa, quale un autonomo impedimento del difensore, si imponga o meno un nuovo avviso per l'imputato rimasto assente e non dichiarato contumace. La risposta che offre una disamina della giurisprudenza di legittimità è senz'altro positiva;
tuttavia, secondo un primo indirizzo interpretativo, "la mancata comparizione in udienza dell'imputato che non abbia allegato alcun legittimo impedimento, senza che il giudice verifichi i presupposti atti a legittimarne la dichiarazione di contumacia - limitandosi ad annotare nel verbale di udienza che l'imputato è "libero assente" - costituisce una anomalia tale da rendere impossibile stabilire se si tratti di mancata presenza dovuta a oggettiva impossibilità di comparire o di volontaria sottrazione al contraddittorio, con la conseguenza che tale incertezza non può che essere intesa in senso favorevole all'imputato non comparso e non dichiarato ritualmente contumace. Ne consegue che, in tal caso, il rinvio conseguente all'impedimento accertato del difensore implica necessariamente la nuova citazione non solo del difensore fiduciario impedito, ma anche dell'imputato assente ... . Peraltro, la mancata rinnovazione dell'avviso da luogo ad una nullità d'ordine generale e a regime intermedio, che deve essere eccepita dal difensore presente immediatamente dopo, secondo quanto disposto dall'art. 182 cod. proc. pen., comma 2 (Cass., Sez. 2, n. 25675 del 19/05/2009, Gurgone). Altre pronunce ravvisano invece nell'omessa notificazione all'imputato non comparso, ma non ancora dichiarato contumace, dell'ordinanza di rinvio del dibattimento una causa di nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado dello stesso: proprio con riguardo ad una fattispecie in tema di giudizio d'appello, si è infatti ritenuto che "non essendo stata dichiarata la contumacia dell'imputato, "fisicamente non presente", prima dell'avvenuta decisione del rinvio dell'udienza dibattimentale, ne' essendo tale evenienza processuale possibile, per difetto di costituzione del rapporto processuale, il detto imputato appellante non poteva essere considerato "formalmente presente", dato che egli non poteva essere rappresentato dal suo difensore ex art. 420-quater cod. proc. pen., comma 2" (Cass., Sez. 6, n. 14376 del 26/02/2009, Amendola, Rv
243260).
Più diffusamente, una quasi coeva pronuncia rileva che "il cd. rinvio ad udienza fissa va qualificato come rinvio del processo ad ogni effetto allorquando ... nel corso della prima udienza non risultino esauriti gli atti introduttivi ..... Ne consegue che qualora non si sia provveduto alla rituale dichiarazione di contumacia dell'imputato non comparso all'udienza all'esito della quale è stato disposto il rinvio, ne deve essere rinnovata la citazione per l'udienza di rinvio o attraverso la notificazione di un nuovo decreto di citazione a giudizio ... ovvero attraverso la notificazione dell'ordinanza che ha disposto il rinvio .... In difetto viene a maturazione una nullità di carattere assoluto dappoiché coinvolgente la valida vocatio in ius dell'imputato art. 178 cod. proc. pen., lett. c) e art. 179 cod. proc. pen. nel giudizio di primo grado, con la conseguente nullità di tale giudizio e di quello successivo di secondo grado. Nè vale opporre ... che l'omissione della dichiarazione di contumacia integra ipotesi di nullità relativa (a regime intermedio) e, quindi, sanabile, dappoiché non di questo si discetta nel caso in esame, bensì della legittimità del processo con riferimento alla ritualità o meno della citazione a giudizio dell'imputato, nonché degli effetti processuali della dedotta irritualità, che, per le ragioni dette, non possono che essere quelli innanzi indicati. In altri termini:
l'osservazione giudiziale nel caso in esame attiene non già alla legittimità di atti processuali successivi ad una tardiva dichiarazione di contumacia, bensì agli effetti processuali in costanza di una contumacia non ancora dichiarata" (Cass., Sez. 1, n. 15814 del 19/03/2009, Calandi;
v. anche, negli stessi termini, Cass., Sez. 4, n. 47791 del 22/11/2011, Cravana). Ritiene il collegio, tuttavia, di aderire all'indirizzo suggerito dalla sentenza Gurgone, secondo cui la nullità che si profila nel caso di specie deve intendersi a regime intermedio, e conseguentemente sanabile.
Non appare convincente, in vero, la tesi secondo cui la mancata dichiarazione di contumacia sarebbe immediatamente afferente la valida vocatio in ius dell'imputato, giacché omettere una dichiarazione di contumacia della quale sussisterebbero i presupposti non equivale ad omettere la doverosa assicurazione della ritualità della citazione. Come può arguirsi dalla ricordata sentenza Grassia delle Sezioni Unite, la regolarità della citazione deve intendersi oggetto di verifica prima ancora ed a prescindere dalla presa d'atto di istanze di rinvio per impedimenti del difensore, o per ragioni comunque correlate alla posizione di chi è chiamato a garantire assistenza tecnica all'imputato: a quel punto, indipendentemente e prima ancora dalla presa d'atto di ulteriori ragioni di differimento, vi sarebbe pur sempre l'obbligo di rinviare il processo ad altra data.
Ai fini della dichiarazione di contumacia è in particolare necessario:
1. accertare la ritualità della citazione (accertamento da intendersi preliminare ai punti successivi, e che prescinde dalla constatazione della presenza fisica dell'imputato);
2. prendere atto della mancata comparizione dell'imputato;
3. verificare che non vi siano ragioni giustificative della mancata comparizione.
In un caso come quello oggi sub iudice (si ribadisce, pure ammettendo che una declaratoria di contumacia sia da intendere non intervenuta il 16/12/2011) debbono ritenersi sicuramente soddisfatti i primi due punti, in quanto la Corte di appello non dispose rinvii per vizi nell'instaurazione del contraddittorio, ma in ragione della richiesta di termini a difesa dell'Avv. Benvestito, e diede atto a verbale che il AN non era presente;
non risulta una espressa attestazione della terza verifica, che comunque nulla ha a che vedere con la vocatio in ius, problema che si esaurisce con l'accertamento di cui al punto 1. In definitiva, ciò che rileva è che ai fini del rinvio dell'udienza un imputato non (ancora dichiarato) contumace non può considerarsi rappresentato ex lege dal proprio difensore, ed ha perciò diritto ad avere personalmente notizia del disposto differimento del processo: si tratta dunque di un problema di concreto esercizio del diritto di difesa in ordine alla notizia del rinvio, non già di validità della citazione.
A riprova, basti considerare che la stessa giurisprudenza secondo cui sarebbe configurabile una ipotesi di nullità assoluta ed insanabile reputa comunque sufficiente la notifica all'imputato dell'ordinanza dispositiva del rinvio a udienza fissa: ma se davvero dovesse trattarsi di un vizio concernente la vocatio in iudicium, sarebbe imprescindibile la rinnovazione del decreto di citazione a giudizio, completo anche della descrizione compiuta del fatto contestato. In definitiva, questa Corte ritiene che all'imputato non comparso senza addurre giustificazioni, ma di cui sia stata omessa la dichiarazione di contumacia, spetti, in caso di rinvio dell'udienza, avviso del differimento de quo, a pena di nullità da considerare comunque a regime intermedio e sanabile ex art. 182 c.p.p., comma 2:
conclusione che peraltro appare in linea con gli approdi di recentissima giurisprudenza di legittimità (v. Cass., Sez. 1, n. 23915 dell'08/05/2013, Fialek Damian). Nella fattispecie concreta, il AN aveva ricevuto la notifica per l'udienza del 16/12/2011 presso la residenza risultante dalla sentenza di primo grado, con atto ricevuto dalla madre e nel rispetto dei termini: del rinvio al 30/01/2012, disposto in ragione del termine a difesa concesso all'Avv. Benvestito, allo stesso AN - non presente all'udienza predetta, e che non aveva addotto impedimenti di sorta - avrebbe dovuto darsi avviso, ma la nullità correlata all'omissione verificatasi risulta sanata. Il 30/01/2012, infatti, ne' l'Avv. Benvestito (non comparso, ed al quale l'avviso del rinvio non spettava per le ragioni esposte), ne' il difensore di ufficio nominato ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4, sollevarono questioni di sorta, limitandosi il legale presente a riportarsi ai motivi di appello.
2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2014