Sentenza 22 novembre 2011
Massime • 1
La mancata comparizione in udienza dell'imputato senza indicare alcun legittimo impedimento e senza che il giudice verifichi i presupposti atti a legittimarne la dichiarazione di contumacia - limitandosi ad annotare nel verbale di udienza che l'imputato è "libero assente" - costituisce un'anomalia che non consente di ritenere l'imputato rappresentato dal difensore, ex art. 420 quater, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che il rinvio dell'udienza, conseguente all'accertato impedimento del difensore, implica necessariamente la nuova citazione non solo di quest'ultimo ma anche dell'imputato assente e che l'omessa rinnovazione dell'avviso a quest'ultimo determina una nullità assoluta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/11/2011, n. 47791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47791 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 22/11/2011
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - N. 1852
Dott. BLAIOTTA Rocco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - N. 13351/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AV IU, N. IL 08/08/1977;
2) ON IO N. IL 19/05/1986;
avverso la sentenza n. 24/2009 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 13/01/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Cons. Salzano Francesco, che ha concluso per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 13 gennaio 2011 la corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Gela nei confronti di NA SE AN e IO GI.
I predetti erano stati ritenuti responsabili del reato di furto aggravato per essersi impossessati di 15 alberi di mandorlo insistenti sul fondo agricolo di Bonanno Carlo, sottraendoli al proprietario dopo averli tagliati e caricati su un furgone Ford Transit. Concesse ad entrambe le attenuanti generiche prevalenti rispetto alle contestate aggravanti, gli imputati erano stati condannati, ciascuno, alla pena di mesi quattro di reclusione e Euro 120 di multa con condanna altresì, in solido, al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati. Con il primo motivo rileva il vizio di violazione di legge per non avere dichiarato ne' il giudice di appello ne' il giudice di primo grado la nullità del giudizio di primo grado e di tutti gli atti conseguenti, per la mancata notificazione all'imputato, risultato assente alla prima udienza dibattimentale, senza che ne venisse dichiarata la contumacia, dell'avviso della nuova udienza fissata per la prosecuzione del dibattimento;
il procedimento era stato rinviato su richiesta del difensore legittimamente impedito ed in assenza dello stesso;
il ricorrente sostiene trattarsi di nullità assoluta. Con il secondo motivo deduce mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di riapertura parziale del dibattimento che era stata formulata al fine di consentire l'esame degli imputati. Il ricorrente fa presente che a seguito dell'assenza degli imputati per l'intera durata della trattazione del processo di primo grado, si chiedeva, almeno in sede di appello, di consentire l'esame degli stessi;
nessuna motivazione veniva indicata in sentenza sul perché del diniego di tale richiesta. Lamenta ancora il ricorrente la mancata risposta al motivo di appello dedotto con riferimento alla valutazione della deposizione di quanto riferito dal teste CA GA, maresciallo dei carabinieri, sullo stato di abbandono e di incuria in cui versava il terreno e gli alberi di cui si era contestato il furto, documentato anche dalle foto prodotte. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è fondato.
Come questa Corte ha già rilevato, la mancata comparizione in udienza dell'imputato che non abbia allegato alcun legittimo impedimento, senza che il giudice verifichi i presupposti atti a legittimarne la dichiarazione di contumacia ma limitandosi ad annotare nel verbale di udienza che l'imputato è "libero assente", costituisce una anomalia che non consente di ritenere che l'imputato sia rappresentato dal difensore ex art. 420 quater c.p.p., comma 2, in tale situazione, il rinvio conseguente all'accertato impedimento del difensore implica necessariamente la nuova citazione non solo del difensore fiduciario impedito, ma anche dell'imputato assente. La Corte di appello, sulla base di due precedenti di questa Corte (Cass. Sez. 2, 19.5.2009 n. 25675; Cass, sez. 2, 12.3.2008 n. 15417, Cattaneo), ha ritenuto che la mancata rinnovazione dell'avviso all'imputato da luogo ad una nullità d'ordine generale e a regime intermedio, che deve essere eccepita dal difensore appena possibile (e quindi all'udienza successiva), secondo quanto disposto dall'art.182 c.p.p., comma 2.
Tale conclusione non può essere condivisa dovendosi ritenere, come peraltro ritenuto dalla più recente giurisprudenza della Corte (sez. 6, 26.2.2009 n. 14376 rv.243260; sez. 1, 19.3.2009 n. 15814 rv.243733), che la nullità in questione abbia natura assoluta, in quanto coinvolgente la valida vocatio in ius dell'imputato; non è infatti la mancanza della dichiarazione di contumacia ad assumere rilevanza, ma la ritualità della citazione dell'imputato che, nella situazione di cui trattasi, non è assicurata.
2. Deve pertanto essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado del Tribunale di Gela in data 6.6.2008; gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Gela per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado del Tribunale di Gela in data 6.6.2008 e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Gela per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011