Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/11/2011, n. 47791
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Sentenza 22 novembre 2011

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La mancata comparizione in udienza dell'imputato senza indicare alcun legittimo impedimento e senza che il giudice verifichi i presupposti atti a legittimarne la dichiarazione di contumacia - limitandosi ad annotare nel verbale di udienza che l'imputato è "libero assente" - costituisce un'anomalia che non consente di ritenere l'imputato rappresentato dal difensore, ex art. 420 quater, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che il rinvio dell'udienza, conseguente all'accertato impedimento del difensore, implica necessariamente la nuova citazione non solo di quest'ultimo ma anche dell'imputato assente e che l'omessa rinnovazione dell'avviso a quest'ultimo determina una nullità assoluta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/11/2011, n. 47791
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47791
    Data del deposito : 22 novembre 2011

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