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1 gennaio 1993
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30 giugno 1993
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23 dicembre 2008
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9 ottobre 2010
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1 marzo 2020
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Art. 59. Veicoli con caratteristiche atipiche 1. Sono considerati atipici i veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel presente capo.
2. Il Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:
a) la categoria, fra quelle individuate nel presente capo, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida;
b) i requisiti tecnici di idoneita' alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o piu' delle categorie succitate.
(( 2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Si procede in ogni caso alla sua distruzione )) ---------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
2. Il Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:
a) la categoria, fra quelle individuate nel presente capo, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida;
b) i requisiti tecnici di idoneita' alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o piu' delle categorie succitate.
(( 2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Si procede in ogni caso alla sua distruzione )) ---------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
Commentari • 67
- 1. LA PROTEZIONE IN MOVIMENTO. “Vite blindate e mezzi di tutela”.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 3.0096197
[…] In tale quadro, si inserisce, nei primi anni '90, l'iniziativa del Ministero dei Trasporti di istituire una Commissione di studio, molto articolata nella composizione, che ha posto al medesimo tavolo tutti gli attori, a vario titolo interessati e che oggi si definirebbero stakeholder, per focalizzare e individuare la definizione dei parametri e dei requisiti tecnico-funzionali di questi mezzi speciali di cui all'art. 59 del Codice della Strada “Veicoli con caratteristiche atipiche” . […]
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Giurisprudenza • 218
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 19/04/2018, n. 2383Provvedimento: […] n. 55 ( Norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della circolazione e della guida ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità dei trenini turistici ), secondo cui i trenini turistici « sono complessi di veicoli atipici, ai sensi dell'articolo 59 del Codice della strada » (art. 1, comma 2), […] La circostanza non è contestata dall'amministrazione, che tuttavia obietta che i mezzi impiegati da questi ultimi operatori « hanno caratteristiche tecniche che non consentono in alcun modo di essere equiparati ai veicoli atipici » ai sensi dell'art. 59 del codice della strada, quale il trenino su gomma delle odierne appellanti principali. […]Leggi di più...
- disparità di trattamento·
- diniego di autorizzazione·
- servizi di trasporto non di linea·
- art. 59 codice della strada·
- carenza di motivazione·
- trenino turistico·
- competenza legislativa·
- principio di ragione più liquida·
- fermate intermedie·
- art. 10-bis legge 241/1990