Sentenza 17 gennaio 2013
Massime • 1
La mancata rinnovazione della citazione a giudizio all'imputato assente, che non abbia allegato alcun legittimo impedimento e del quale non sia stata dichiarata la contumacia, dà luogo ad una nullità di ordine generale e a regime intermedio che deve essere eccepita dal difensore appena possibile secondo quanto disposto dall'art. 182 comma secondo cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2013, n. 13283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13283 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 17/01/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE A. - rel. Consigliere - N. 138
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 29747/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UC MO N. IL 28/05/1922;
avverso la sentenza n. 21/2011 TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, del 01/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Dr. Galasso Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza dell'1.2.2102, a conferma di quella emessa dal locale Giudice di pace, ha condannato CA MO a pena di giustizia per il reato di ingiuria commesso nei confronti di IS PE. Alla base della resa statuizione vi sono le dichiarazioni della persona offesa, giudicate coerenti e credibili, nonché del figlio IS IO e della di lui moglie OR LA.
2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato denunziando:
a) violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 274 del 2000, artt.2 e 20 ed all'art. 157 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., in quanto il decreto di citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace fu notificato all'imputato mediante consegna a mani del figlio CA ON, che non era convivente col padre;
b) violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice di pace, alla prima udienza di comparizione del 6-11-2009, disposto il rinvio al 9-2-2010 senza aver provveduto a verificare la regolare costituzione delle parti, senza dichiarare la contumacia dell'imputato, che era assente, e senza ordinare il rinnovo della notifica all'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Destituito di fondamento è il primo motivo di ricorso, giacché il decreto di citazione dinanzi al giudice di pace fu notificato all'imputato con consegna a mani del figlio, che si dichiarò convivente del padre. E tanto basta per ritenere corretta la notifica, dal momento che assume rilievo, nella notifica fatta ai sensi dell'art. 157 c.p.p., e segg., in assenza di prova di una diversa realtà fattuale, la dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario e non la formale residenza del soggetto che riceve l'atto. Il concetto di "convivenza", infatti, è diverso da quello di residenza, che è formale e sta ad indicare l'iscrizione nelle liste anagrafiche, mentre la "convivenza" - qui rilevante - indica la condizione di chi condivide con altri uno spazio di vita.
2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. Come questa Corte ha già rilevato, la mancata comparizione in udienza dell'imputato che non abbia allegato alcun legittimo impedimento, senza che il giudice verifichi i presupposti atti a legittimarne la dichiarazione di contumacia ma limitandosi ad annotare nel verbale di udienza che l'imputato è "libero assente", costituisce una anomalia che non consente di ritenere che l'imputato sia rappresentato dal difensore ex art. 420 quater c.p.p., comma 2. In tale situazione, il rinvio conseguente all'accertato impedimento del difensore implica necessariamente la nuova citazione non solo del difensore fiduciario impedito, ma anche dell'imputato assente. Il giudice d'appello, sulla base di due precedenti di questa Corte (Cass. Sez 2, 19.5.2009 n. 25675; Cass, sez. 2, 12.3.2008 n. 15417, Cattaneo), ha ritenuto che la mancata rinnovazione dell'avviso all'imputato da luogo ad una nullità d'ordine generale e a regime intermedio, che deve essere eccepita dal difensore appena possibile (e quindi all'udienza successiva), secondo quanto disposto dall'art. 182 c.p.p., comma 2. Il collegio, sebbene consapevole di un differente orientamento di questa Corte di legittimità (secondo cui è ravvisarle nell'omissione una nullità assoluta e insanabile: Cass., n. 47791/2011), ritiene di dover condividere la conclusione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, e la giurisprudenza di legittimità su cui si fonda, giacché non si versa in una ipotesi di mancanza della vocatio in ius (che vi è stata ed è valida), ma di irritualità della successiva convocazione, attuata per il tramite del difensore, sicché solo la parte ha interesse ad eccepirla. Nel caso di specie l'udienza del 6-11-2009 fu rinviata a data fissa (al 9- 2-2010) e di questa udienza fu dato avviso al difensore, presente in aula. Quest'ultimo, presente anche all'udienza del 9-2-2010 (data in cui fu dichiarata la contumacia), non fece alcuna eccezione, con la conseguenza che l'invalidità della convocazione rimase sanata. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2013