Cass. pen., sez. V, sentenza 28/05/2013, n. 45127
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Sentenza 28 maggio 2013

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L'omessa dichiarazione di contumacia dell'imputato non comparso all'udienza nella quale sia disposto il rinvio ad udienza fissa comporta che egli non possa considerarsi formalmente presente, con la conseguenza che qualora non gli venga comunicata la data della nuova udienza si verifica la nullità assoluta della citazione, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.

Il rinvio del dibattimento a udienza fissa prima del compimento degli atti introduttivi deve essere qualificato come rinvio vero e proprio, con il conseguente obbligo di notifica del decreto che dispone il giudizio, in quanto, ai sensi dell'art. 420 bis, comma quarto, cod. proc. pen., la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza equivale alla citazione solo per coloro che sono o devono considerarsi presenti e tale non è l'imputato di cui non sia dichiarata la contumacia. Ne consegue che qualora non si sia provveduto alla dichiarazione di contumacia dell'imputato non comparso all'udienza all'esito della quale sia disposto il rinvio, ne deve essere rinnovata la citazione per l'udienza di rinvio o attraverso la notificazione di un nuovo decreto di citazione a giudizio ovvero attraverso la notificazione dell'ordinanza che ha disposto il rinvio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 28/05/2013, n. 45127
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45127
    Data del deposito : 28 maggio 2013

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