Sentenza 2 aprile 2014
Massime • 1
All'imputato non comparso senza allegare alcun legittimo impedimento, quando non ne sia dichiarata la contumacia, deve essere necessariamente comunicato il rinvio dell'udienza, non potendo egli ritenersi rappresentato dal difensore ex art. 420 quater, comma secondo, cod. pen., ma l'omissione dell'avviso, non integrando un'ipotesi di mancata citazione dell'imputato, determina una nullità di ordine generale e a regime intermedio, che deve essere eccepita nella prima occasione processuale utile dal difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2014, n. 18147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18147 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 02/04/2014
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. S. - Consigliere - N. 470
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 42221/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI PP N. IL 22/05/1987;
avverso la sentenza n. 187/2013 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 30/07/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aurelio Galasso che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa il 30 luglio 2013 la Corte di Appello di Caltanissetta riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Enna del 2 maggio 2011, con la quale SI PE era stato dichiarato colpevole del reato di porto ingiustificato al di fuori dell'abitazione di un manganello di plastica dura di colore giallo della lunghezza di 49,00 cm., fatto commesso in Enna il 20 luglio 2008, per il quale lo stesso era stato condannato alla pena di mese uno di arresto ed Euro 100,00 di ammenda, e gli concedeva il beneficio della non menzione della condanna, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, il quale ha articolato i seguenti motivi:
a) violazione di legge in relazione all'art. 601 cod. proc. pen., comma 3 ed alla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, per l'omessa citazione dell'imputato a comparire all'udienza fissata per la trattazione del procedimento in appello e concessione di un termine a comparire inferiore a quello minimo di legge, in quanto, dopo un primo tentativo di notificazione del decreto di citazione a giudizio non andata a buon fine, il relativo procedimento rinnovato era stato perfezionato per compiuta giacenza in data 28 giugno 2013, quindi soltanto diciotto giorni prima dell'udienza del 16 luglio 2013, nella quale il giudizio era stato definito con la sentenza impugnata. Da ciò la nullità assoluta di tutti gli atti e della sentenza conclusiva della fase di appello;
b) Violazione di legge in relazione alle norme di cui all'art. 420- ter cod. proc. pen., comma 2: l'imputato, sebbene non presente in aula, all'udienza del 16 luglio 2013 non era stato dichiarato contumace, quindi non poteva ritenersi validamente rappresentato dal suo difensore, ne' aveva ricevuto alcun avviso del rinvio all'udienza successiva del 30 luglio, determinata dall'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dall'organismo di categoria, con la conseguente nullità assoluta degli atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'impugnazione si censura il provvedimento impugnato con esclusivo riferimento alla ritenuta violazione degli adempimenti imposti dalla legge processuale per la rituale citazione in giudizio dell'imputato; le questioni per la loro natura processuale impongono a questa Corte l'esame diretto degli atti per verificarne la fondatezza.
1.1. All'esito delle sollecitate verifiche si rileva che, fissata con decreto la prima udienza per il giudizio di appello all'11/6/2013, la notificazione del decreto di citazione era stata compiuta nei confronti dell'imputato a mezzo del servizio postale e che, non potutasi realizzare la consegna al destinatario per la sua assenza dal domicilio, il 22/4/2013 era seguito il deposito del plico nell'ufficio postale di Enna con indicazione nell'avviso di ricevimento dei relativi motivi e l'attestazione dell'immissione dell'avviso nella cassetta della corrispondenza presso l'abitazione del destinatario, nonché con la spedizione in pari data della raccomandata con la comunicazione dell'avvenuto deposito. In seguito non era stato curato il ritiro del plico entro il termine di dieci giorni all'ufficio postale. Pertanto, scaduto detto termine, il piego raccomandato con avviso di ricevimento era stato restituito all'ufficio richiedente la notificazione.
Era però accaduto che alla prima udienza dell'11 giugno 2013 la Corte di Appello aveva dato atto della mancata trasmissione dell'avviso di ricevimento della seconda raccomandata spedita all'imputato, per cui aveva disposto rinnovarsi la notificazione, adempimento che avveniva con le medesime formalità e col perfezionamento per compiuta giacenza in data 28/6/2013. Alla successiva udienza del 16 luglio 2013, cui il processo era rinviato per la rinnovazione della citazione, si era verificata la medesima situazione dell'omessa trasmissione dell'avviso di ricevimento, relativo alla seconda raccomandata, per cui era stato disposto un ulteriore rinvio a quella del 30 luglio onde verificare se la notificazione del decreto di citazione per quella precedente fosse stata rituale con l'effettiva spedizione all'imputato dell'avviso mediante raccomandata dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, per cui a quest'ultima udienza, acquisita la relativa prova documentale, l'imputato era stato dichiarato contumace con espresso provvedimento reso in calce al primo foglio del verbale, ne era seguita la trattazione del procedimento e l'assunzione della decisione.
1.2 Deve però rilevarsi che dalla documentazione versata in atti risulta, - diversamente da quanto sostenuto in ricorso, ove si parla di notifica non andata a buon fine-, la assoluta ed incontestata regolarità del procedimento notificatorio riguardante il decreto di citazione per la prima udienza fissata per l'11/6/2013, dal momento che al processo si è poi acquisito l'originale dell'avviso di ricevimento della raccomandata, con la quale era stata trasmessa al SI comunicazione dell'avvenuto deposito del plico nell'ufficio postale, di cui nei dieci giorni successivi egli non aveva curato il ritiro col conseguente compimento di tutte le relative formalità in data 2/5/2013, quindi nella puntuale ed ampia assicurazione del termine a comparire di venti giorni, prescritto dall'art. 601 cod. proc. pen., comma 3. 1.3 Ad avviso di questa Corte non rileva che il processo sia stato differito a data fissa ad altre due udienze successive per la mancata acquisizione dell'avviso di ricevimento, che in seguito si è potuto ottenere dall'ufficio postale, posto che era regolare ed efficace la notificazione eseguita del decreto di citazione a giudizio per la prima udienza fissata, il che esclude la fondatezza della questione di nullità sollevata dal ricorrente.
2. La seconda questione sollevata col ricorso riguarda un diverso profilo, ossia l'omessa declaratoria di contumacia del ricorrente e l'omessa comunicazione delle date stabilite per le udienze successive alla prima.
2.1 In primo luogo va rilevato che la dedotta violazione del termine a comparire, pari a venti giorni, stabilito dalla norma di cui all'art. 601 cod. proc. pen., comma 3, rispetto all'udienza del 16/7/2013 non assume alcun effetto invalidante sul rapporto processuale, dal momento che, per quanto già detto in precedenza, si era compiuto in modo rituale sotto ogni profilo considerato il procedimento di evocazione in giudizio dell'imputato per la prima udienza fissata all'11/6/2013, il che comportava l'esigenza non già di rinnovare la citazione, ma di portare a conoscenza dell'imputato non comparso la data della successiva udienza cui il processo era stato rinviato in prosecuzione, secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 484 cod. proc. pen. e art. 420-ter cod. proc. pen., comma 1. Alcuna nullità si è dunque verificata per il differimento del processo all'udienza del 16/7/2013, di cui il SI aveva ricevuto rituale avviso in data 28/6/2013.
2.2 Come già osservato da questa Corte in casi analoghi, la mancata comparizione in udienza dell'imputato che non abbia allegato alcun legittimo impedimento, senza che ne sia dichiarata formalmente la contumacia per avere il giudice indicato a verbale che l'imputato è "libero assente", con ciò indicando l'avvenuta constatazione della sua condizione di soggetto non sottoposto a restrizioni della libertà personale e non fisicamente presente, impedisce di ritenere che l'imputato sia rappresentato dal difensore, secondo quanto prescritto dall'art. 420-quater cod. proc. pen., comma 2. In tale situazione, il rinvio dell'udienza postula la necessità di informarne l'imputato assente, ma l'omissione di tale adempimento, - che nel caso non è avvenuto soltanto per l'udienza conclusiva del 30/7/2013-, determina una nullità d'ordine generale ed a regime intermedio, che deve essere eccepita dal difensore nella prima occasione processuale utile, ossia entro l'udienza successiva, secondo la regola generale dell'art. 182 cod. proc. pen., comma 2. Pertanto, poiché era stata omessa la formulazione di qualsiasi contestazione, dal momento che all'udienza del 30 luglio il difensore dell'imputato non era presente per volontaria determinazione e quello designato d'ufficio perché prontamente reperito non aveva sollevato alcuna eccezione-, la nullità verificatasi è rimasta sanata.
2.1 Non ignora questo Collegio che la soluzione esposta non è uniformemente seguita nella propria giurisprudenza, ove esiste un orientamento diverso e più rigoroso che ravvisa nella situazione descritta un caso di nullità assoluta ed insanabile, rilevabile in ogni stato e grado ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen., lett. c), in quanto coinvolgente la valida "vocatio in ius" dell'imputato, che non è assicurata (Cass. sez. 4, n. 47791 del 22/11/2011, Cravana e altro, rv. 252461; sez. 1, n. 15814 del 19/03/2009, Calandi, rv. 243733; sez. 6, n. 14376 del 26/02/2009, Amendola, rv. 243260; sez. 6, n. 15862 del 21/03/2006, Terlizzi, rv. 234549). Ma tale orientamento non può essere condiviso, come sostenuto da pronuncia più recente, (Cass. sez. 5, n. 13283 del 17/01/2013, Bucca, rv. 255188), che si condivide pienamente, in quanto nel caso specifico non si versa in un'ipotesi di mancata citazione dell'imputato, che è stata compiuta validamente, ma di irritualità della successiva convocazione, attuata per il tramite del difensore, sicché solo la parte può eccepire la relativa nullità, e, se non vi procede, dimostra con condotta concludente di non avervi interesse. Da ciò discende l'infondatezza dei motivi di ricorso.
Piuttosto deve rilevarsi che al momento attuale è interamente decorso il termine massimo di prescrizione, ancorché prorogato;
pertanto, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., va annullata senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2014